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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4017/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4017/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA-CONTUMACE con il patrocinio dell'avv. SANTI STEFANO Controparte_2
INTERVENUTA
Conclusioni
Parte attrice e la terza intervenuta hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 793.000 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dal 20.7.2020 portato dalle fatture n. 6/643 del 28.2.2020 (di €562.420,00) e n.
6/705 del 5.3.2020 (di €230.580,00).
La convenuta ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
1 In data 11.9.2024 è intervenuta ex art. 111 c.p.c. la quale dava atto che, in data Controparte_2
25.10.2023, è stata depositata avanti il Tribunale di Brescia da (in qualità di CP_3 proponente) e (in qualità di Assuntore) proposta di concordato ex art. 124 e Controparte_2 seguenti L.F. Al paragrafo D del “secondo atto integrativo e modificativo della proposta di
Concordato ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del Regio Decreto n.267/1942 e ss.mm.ii.” rubricato “trasferimento delle attività del Fallimento in favore dell'assuntore” si prevede testualmente che “a fronte degli impegni previsti nella proposta, per effetto della Definitiva
Omologa verrà trasferito a favore dell' l'intero attivo del , costituito da CP_4 Parte_1 qualsivoglia bene, credito, fiscale e non, presente o futuro, maturato o maturando, attività, diritto e/o ragione suscettibile di valutazione economica di pertinenza e titolarità del , Parte_1 ancorché non indicato al § 5 delle Premesse, comprese tutte le azioni revocatorie, risarcitorie e le azioni giudiziali pendenti o solo autorizzate dal Giudice Delegato” (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'11.9.2024). Con decreto emesso in data 15.5.2024 (doc.
2 della comparsa), il Tribunale di Brescia ha omologato il Concordato Fallimentare proposto da come formulato nei suoi termini definitivi con ricorso depositato in data CP_3
21.1.2024. risulta, quindi, soggetto divenuto in forza di quanto sopra esposto Controparte_2 titolare di legittimazione attiva nel procedimento in epigrafe ex art. 111 c.p.c.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni nelle quali il ha chiesto a Parte_1 favore di l'accoglimento delle domande già formulate dal nell'atto CP_2 Parte_1 introduttivo del giudizio, quindi la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di memorie conclusionali.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
Con sentenza del 21.10.2021, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento della società
. Controparte_5
Dalla documentazione contabile della poi fallita (attiva nella produzione e commercializzazione di metalli ferrosi) è emersa la sussistenza di un credito nei confronti della società Controparte_1 pari ad €793.000,00, credito portato dalle fatture n. 6/643 del 28.2.2020 (di €562.420,00) e
[...]
n. 6/705 del 5.3.2020 (di €230.580,00) (docc. n. 8 e 9). Le due fatture sono state emesse da nei confronti di per un importo totale di €793.000,00, a Parte_1 Controparte_1 fronte della vendita di materiali e attrezzature analiticamente descritte nei documenti fiscali (cfr. docc. 8 e 9 causale “fattura di vendita it/ext”).
A fronte della richiesta di pagamento delle fatture inviata ad dal Ccratore Controparte_1 fallimentare, la convenuta rispondeva tramite legale che i macchinari e la merce oggetto della cessione “sono stati tutti integralmente restituiti dalla Società […] in quanto invenduti”. Ciò in
2 conseguenza del “mancato perfezionamento della cessione” e come da accordi intercorsi (prima del fallimento), con il legare rappresentante di Parte_1
Dalla PEC del 22 novembre 2021 (doc. 11) si evince che la merce di cui alle fatture era certamente stata consegnata ad e quindi l'obbligazione gravante su Controparte_1 Parte_1 risulta correttamente adempiuta. Per contro la missiva contestando la debenza del corrispettivo apre diversi scenari: contratto estimatorio, “la cessione della merce e dei macchinari […] non si
è mai perfezionata giacché gli stessi sono stati tutti integralmente restituiti dalla società, in quanto invenduti”, (ma non vi sarebbe indicato il termine eventualmente stabilito per la restituzione ed il rispetto dello stesso); vendita con retrocessione, da cui l'emissione delle menzionate “fatture n.37, 38, 39 emesse da Enercfol Service in data 2.4.2021” (ma non vi sarebbe alcuna indicazione dell'accordo del patto di retrovendita); risoluzione del contratto di vendita secondo accordi con l'allora l.r. della società venditrice poi fallita, asserita emissione di fatture e di consegna macchinari presso “il deposito presso la ditta Founfry Parte_1
Service s.r.l. […] “a seguito di accordi intercorsi con il l.r. p.t. della oggi fallita”, (ma alcuna indicazione in termini di tempistiche e modalità di restituzione oltre che dei termini dell'accordo risulta specificata).
Le argomentazioni ricavabili dalla missiva citata, tutte alquanto genericamente addotte, tanto che appare consentita una lettura plurima dei fatti prospettati per contestare la richiesta di pagamento avanzata prima del giudizio, non si sono tradotte in alcuna effettiva difesa ed eccezione opponibile in questa sede al creditore, ma rimangono legate alla risposta stragiudiziale inviata al
Curatore, poi autorizzato a procedere giudizialmente. Trattasi, come detto, di spiegazioni solo abbozzate e non supportate da documenti ed elementi (date dell'eventuale trasporto, indicazioni della denominazione del trasportatore, modalità effettiva di consegna, termini dell'accordo relativo alla presunta consegna in un asserito deposito di presso un soggetto terzo …) Parte_1 che possano indiziare in modo inequivoco che effettivamente i macchinari sarebbero stati riconsegnati alla fallita.
L'attrice ha espressamente dichiarato che il Curatore, in sede di inventario, non ha rinvenuto alcuno dei beni oggetto della cessione e della presunta riconsegna.
In assenza di allegazioni svolte in giudizio e di prove comunque ricavabili nei documenti in atti, il contratto di vendita deve ritenersi perfezionato con lo scambio del consenso e integralmente adempiuto da in bonis con la consegna dei beni, cui consegue l'obbligo Parte_1 dell'acquirente di pagare il corrispettivo portato dalle fatture azionate in Controparte_1 giudizio per complessivi €793.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice e della terza intervenuta, unitamente considerate data l'univoca difesa, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 16.787,70 di cui euro 14.598,00 per compenso professionale
3 (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'effettiva attività svolta anche alla luce della contumacia di parte convenuta) ed euro 2.189,70 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a pagare a parte attrice l'importo di euro 793.000 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice ed alla terza intervenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4017/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA-CONTUMACE con il patrocinio dell'avv. SANTI STEFANO Controparte_2
INTERVENUTA
Conclusioni
Parte attrice e la terza intervenuta hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 793.000 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dal 20.7.2020 portato dalle fatture n. 6/643 del 28.2.2020 (di €562.420,00) e n.
6/705 del 5.3.2020 (di €230.580,00).
La convenuta ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
1 In data 11.9.2024 è intervenuta ex art. 111 c.p.c. la quale dava atto che, in data Controparte_2
25.10.2023, è stata depositata avanti il Tribunale di Brescia da (in qualità di CP_3 proponente) e (in qualità di Assuntore) proposta di concordato ex art. 124 e Controparte_2 seguenti L.F. Al paragrafo D del “secondo atto integrativo e modificativo della proposta di
Concordato ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del Regio Decreto n.267/1942 e ss.mm.ii.” rubricato “trasferimento delle attività del Fallimento in favore dell'assuntore” si prevede testualmente che “a fronte degli impegni previsti nella proposta, per effetto della Definitiva
Omologa verrà trasferito a favore dell' l'intero attivo del , costituito da CP_4 Parte_1 qualsivoglia bene, credito, fiscale e non, presente o futuro, maturato o maturando, attività, diritto e/o ragione suscettibile di valutazione economica di pertinenza e titolarità del , Parte_1 ancorché non indicato al § 5 delle Premesse, comprese tutte le azioni revocatorie, risarcitorie e le azioni giudiziali pendenti o solo autorizzate dal Giudice Delegato” (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'11.9.2024). Con decreto emesso in data 15.5.2024 (doc.
2 della comparsa), il Tribunale di Brescia ha omologato il Concordato Fallimentare proposto da come formulato nei suoi termini definitivi con ricorso depositato in data CP_3
21.1.2024. risulta, quindi, soggetto divenuto in forza di quanto sopra esposto Controparte_2 titolare di legittimazione attiva nel procedimento in epigrafe ex art. 111 c.p.c.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni nelle quali il ha chiesto a Parte_1 favore di l'accoglimento delle domande già formulate dal nell'atto CP_2 Parte_1 introduttivo del giudizio, quindi la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di memorie conclusionali.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
Con sentenza del 21.10.2021, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento della società
. Controparte_5
Dalla documentazione contabile della poi fallita (attiva nella produzione e commercializzazione di metalli ferrosi) è emersa la sussistenza di un credito nei confronti della società Controparte_1 pari ad €793.000,00, credito portato dalle fatture n. 6/643 del 28.2.2020 (di €562.420,00) e
[...]
n. 6/705 del 5.3.2020 (di €230.580,00) (docc. n. 8 e 9). Le due fatture sono state emesse da nei confronti di per un importo totale di €793.000,00, a Parte_1 Controparte_1 fronte della vendita di materiali e attrezzature analiticamente descritte nei documenti fiscali (cfr. docc. 8 e 9 causale “fattura di vendita it/ext”).
A fronte della richiesta di pagamento delle fatture inviata ad dal Ccratore Controparte_1 fallimentare, la convenuta rispondeva tramite legale che i macchinari e la merce oggetto della cessione “sono stati tutti integralmente restituiti dalla Società […] in quanto invenduti”. Ciò in
2 conseguenza del “mancato perfezionamento della cessione” e come da accordi intercorsi (prima del fallimento), con il legare rappresentante di Parte_1
Dalla PEC del 22 novembre 2021 (doc. 11) si evince che la merce di cui alle fatture era certamente stata consegnata ad e quindi l'obbligazione gravante su Controparte_1 Parte_1 risulta correttamente adempiuta. Per contro la missiva contestando la debenza del corrispettivo apre diversi scenari: contratto estimatorio, “la cessione della merce e dei macchinari […] non si
è mai perfezionata giacché gli stessi sono stati tutti integralmente restituiti dalla società, in quanto invenduti”, (ma non vi sarebbe indicato il termine eventualmente stabilito per la restituzione ed il rispetto dello stesso); vendita con retrocessione, da cui l'emissione delle menzionate “fatture n.37, 38, 39 emesse da Enercfol Service in data 2.4.2021” (ma non vi sarebbe alcuna indicazione dell'accordo del patto di retrovendita); risoluzione del contratto di vendita secondo accordi con l'allora l.r. della società venditrice poi fallita, asserita emissione di fatture e di consegna macchinari presso “il deposito presso la ditta Founfry Parte_1
Service s.r.l. […] “a seguito di accordi intercorsi con il l.r. p.t. della oggi fallita”, (ma alcuna indicazione in termini di tempistiche e modalità di restituzione oltre che dei termini dell'accordo risulta specificata).
Le argomentazioni ricavabili dalla missiva citata, tutte alquanto genericamente addotte, tanto che appare consentita una lettura plurima dei fatti prospettati per contestare la richiesta di pagamento avanzata prima del giudizio, non si sono tradotte in alcuna effettiva difesa ed eccezione opponibile in questa sede al creditore, ma rimangono legate alla risposta stragiudiziale inviata al
Curatore, poi autorizzato a procedere giudizialmente. Trattasi, come detto, di spiegazioni solo abbozzate e non supportate da documenti ed elementi (date dell'eventuale trasporto, indicazioni della denominazione del trasportatore, modalità effettiva di consegna, termini dell'accordo relativo alla presunta consegna in un asserito deposito di presso un soggetto terzo …) Parte_1 che possano indiziare in modo inequivoco che effettivamente i macchinari sarebbero stati riconsegnati alla fallita.
L'attrice ha espressamente dichiarato che il Curatore, in sede di inventario, non ha rinvenuto alcuno dei beni oggetto della cessione e della presunta riconsegna.
In assenza di allegazioni svolte in giudizio e di prove comunque ricavabili nei documenti in atti, il contratto di vendita deve ritenersi perfezionato con lo scambio del consenso e integralmente adempiuto da in bonis con la consegna dei beni, cui consegue l'obbligo Parte_1 dell'acquirente di pagare il corrispettivo portato dalle fatture azionate in Controparte_1 giudizio per complessivi €793.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice e della terza intervenuta, unitamente considerate data l'univoca difesa, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 16.787,70 di cui euro 14.598,00 per compenso professionale
3 (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'effettiva attività svolta anche alla luce della contumacia di parte convenuta) ed euro 2.189,70 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a pagare a parte attrice l'importo di euro 793.000 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice ed alla terza intervenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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