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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 11270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio di appello promosso da
, con l'avvocato Andrea Ziletti Parte_1
appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Controparte_1 C.F._1
Rodolfo Mauti appellato contumace avverso la sentenza n. 1066/2022 pronunciata il 7.6.2023 dal Giudice di Pace di Brescia e depositata in pari data in forza della quale è stata annullata la cartella di pagamento n. 04720210024468254 000 di euro 1.815,51 derivante da un verbale di violazione del codice della strada avvenuta nell'anno 2018 sulle con clusi oni di parte appellante: “in riforma della sentenza impugnata n. 1066/2023, pronunciata il 07.06.2023 e depositata in data 12.03.2024 dal Giudice di Pace di Brescia accertare e dichiarare legittimo
l'operato dell' e, per l'effetto, rigettare le domande tutte Parte_1
formulate da parte ricorrente nei confronti della stessa per i motivi tutti meglio esposti in narrativa
e ritenendo validamente formata e legittimamente notificata la cartella di pagamento n.
04720210024468254 000” ha pronunciato la seguente sen ten za
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato che nonostante la regolarità della notifica degli atti non si è costituito in giudizio.
I motivi di appello sono i seguenti:
− infondatezza dell'eccezione dell'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento (“nessuna norma dell'ordinamento impone alle pubbliche amministrazioni la
1 di 3 notificazione degli atti esclusivamente mediante un indirizzo PEC iscritto nei pubblici registri.
L'art. 16-ter D.L. 179/2012, citato da controparte, si limita a definire i pubblici elenchi e a precisare quali domicili digitali possano essere utilizzati laddove debbano essere eseguite notificazioni alla pubblica amministrazione, ma nulla afferma quanto all'indirizzo del mittente.
D'altro canto, l'unica disposizione che impone l'utilizzo di un indirizzo PEC iscritto in un registro pubblico per la validità delle notifiche è l'art.
3-bis l. 53/94 (pure citato da controparte), dedicata alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali. La natura speciale di tale previsione conferma che, in tutte le altre ipotesi, non possa considerarsi sussistente un analogo obbligo, essendo rilevante solo
l'iscrizione nei pubblici elenchi dell'indirizzo del destinatario, nel caso di specie pacificamente inserito”);
− motivazione della cartella impugnata tramite rinvio all'atto presupposto, ossia il verbale di contestazione a cui la stessa fa riferimento, ossia “VER.7880/B/18 - 17/05/18 NOTIF. IL
26/07/18 TARGA: EX300JG ART.193 CDS”;
− mancata eccezione dell'appellato riguardante il pagamento ridotto e omessa prova del pagamento.
L'esame deve essere avviato dall'ultimo dei motivi che riguarda la ragione posta alla base della sentenza impugnata.
Dagli atti contenuti nel fascicolo del primo grado non risulta il pagamento della sanzione. A conferma si noti come l'odierno appellato non abbia fatto alcun cenno a tale fatto nei suoi atti difensivi.
Passando al primo degli altri motivi che costituiscono replica dell'appellante alle contestazioni svolte nell'atto di opposizione introduttivo del primo grado del processo, va evidenziato come nelle notificazioni ciò che assume rilievo sia la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Laddove le operazioni vengano effettuate dall'ufficiale giudiziario la certezza del rispetto della disciplina volta a favorire lo scopo dell'attività deriva dalla qualifica del suo autore. Nel caso in cui il tutto avvenga in modo “immateriale”, ossia a mezzo di posta elettronica, tale finalità viene assicurata utilizzando l'indirizzo ufficiale del destinatario (a tal fine si veda l'art. 16-ter D.L. 179/2012). A conferma si veda la disciplina dettata per il contesto in cui si esprime con maggior evidenza il diritto di difesa, ossia l'articolo 160 c.p.c., focalizzato su elementi rilevanti per il destinatario.
Oltre a tale dirimente profilo, va evidenziato che nel caso in esame ciò che l'odierno appellato ha contestato è che l'indirizzo del mittente non era “ufficiale” senza affermare che tale eventuale difformità da quanto previsto dalla normativa abbia comportato una lesione del suo diritto di difesa lasciando ipotizzare un raggiungimento dello scopo informativo della notifica.
2 di 3 Per quanto riguarda l'eccezione svolta dall'odierno appellato sulla mancata motivazione dell'atto impugnato (pagina 5 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) si osserva che la cartella di pagamento fa adeguato rinvio per la sua motivazione all'atto presupposto rispetto al quale l'opponente non ha sollevato alcuna critica.
L'appello merita accoglimento e la sentenza impugnata va, dunque, annullata.
2. L'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante.
Come emerge dalla motivazione, il processo si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate facendo riferimento ai valori minimi previsti dalla vigente tabella per i processi per il valore economico della cartella di pagamento opposta.
L'amministrazione appellante ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva del primo grado (si veda il fascicolo a disposizione per la decisione) e nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria del presente grado.
Le spese vanno, dunque, determinate in euro 244 (118 + 126) per il primo grado e in euro 852 (213
+ 213 + 426) per il presente grado di giudizio, oltre alle spese generali previste per legge e C.p.a. e
IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Il tutto a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Per qu esti motivi
1. In riforma della sentenza n. 1066/2022 pronunciata il 7.6.2023 dal Giudice di Pace di Brescia, rigetta l'opposizione presentata da avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
04720210024468254 000.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'avvocato Andrea Controparte_1
Ziletti difensore antistatario di che si liquidano come segue: Parte_1
− 244 euro per il primo grado, oltre alle spese generali previste per legge e C.p.a. e IVA nelle rispettive aliquote di legge;
− 852 euro per il presente grado di giudizio, oltre alle spese generali previste per legge e C.p.a. e
IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 23.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio di appello promosso da
, con l'avvocato Andrea Ziletti Parte_1
appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Controparte_1 C.F._1
Rodolfo Mauti appellato contumace avverso la sentenza n. 1066/2022 pronunciata il 7.6.2023 dal Giudice di Pace di Brescia e depositata in pari data in forza della quale è stata annullata la cartella di pagamento n. 04720210024468254 000 di euro 1.815,51 derivante da un verbale di violazione del codice della strada avvenuta nell'anno 2018 sulle con clusi oni di parte appellante: “in riforma della sentenza impugnata n. 1066/2023, pronunciata il 07.06.2023 e depositata in data 12.03.2024 dal Giudice di Pace di Brescia accertare e dichiarare legittimo
l'operato dell' e, per l'effetto, rigettare le domande tutte Parte_1
formulate da parte ricorrente nei confronti della stessa per i motivi tutti meglio esposti in narrativa
e ritenendo validamente formata e legittimamente notificata la cartella di pagamento n.
04720210024468254 000” ha pronunciato la seguente sen ten za
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato che nonostante la regolarità della notifica degli atti non si è costituito in giudizio.
I motivi di appello sono i seguenti:
− infondatezza dell'eccezione dell'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento (“nessuna norma dell'ordinamento impone alle pubbliche amministrazioni la
1 di 3 notificazione degli atti esclusivamente mediante un indirizzo PEC iscritto nei pubblici registri.
L'art. 16-ter D.L. 179/2012, citato da controparte, si limita a definire i pubblici elenchi e a precisare quali domicili digitali possano essere utilizzati laddove debbano essere eseguite notificazioni alla pubblica amministrazione, ma nulla afferma quanto all'indirizzo del mittente.
D'altro canto, l'unica disposizione che impone l'utilizzo di un indirizzo PEC iscritto in un registro pubblico per la validità delle notifiche è l'art.
3-bis l. 53/94 (pure citato da controparte), dedicata alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali. La natura speciale di tale previsione conferma che, in tutte le altre ipotesi, non possa considerarsi sussistente un analogo obbligo, essendo rilevante solo
l'iscrizione nei pubblici elenchi dell'indirizzo del destinatario, nel caso di specie pacificamente inserito”);
− motivazione della cartella impugnata tramite rinvio all'atto presupposto, ossia il verbale di contestazione a cui la stessa fa riferimento, ossia “VER.7880/B/18 - 17/05/18 NOTIF. IL
26/07/18 TARGA: EX300JG ART.193 CDS”;
− mancata eccezione dell'appellato riguardante il pagamento ridotto e omessa prova del pagamento.
L'esame deve essere avviato dall'ultimo dei motivi che riguarda la ragione posta alla base della sentenza impugnata.
Dagli atti contenuti nel fascicolo del primo grado non risulta il pagamento della sanzione. A conferma si noti come l'odierno appellato non abbia fatto alcun cenno a tale fatto nei suoi atti difensivi.
Passando al primo degli altri motivi che costituiscono replica dell'appellante alle contestazioni svolte nell'atto di opposizione introduttivo del primo grado del processo, va evidenziato come nelle notificazioni ciò che assume rilievo sia la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Laddove le operazioni vengano effettuate dall'ufficiale giudiziario la certezza del rispetto della disciplina volta a favorire lo scopo dell'attività deriva dalla qualifica del suo autore. Nel caso in cui il tutto avvenga in modo “immateriale”, ossia a mezzo di posta elettronica, tale finalità viene assicurata utilizzando l'indirizzo ufficiale del destinatario (a tal fine si veda l'art. 16-ter D.L. 179/2012). A conferma si veda la disciplina dettata per il contesto in cui si esprime con maggior evidenza il diritto di difesa, ossia l'articolo 160 c.p.c., focalizzato su elementi rilevanti per il destinatario.
Oltre a tale dirimente profilo, va evidenziato che nel caso in esame ciò che l'odierno appellato ha contestato è che l'indirizzo del mittente non era “ufficiale” senza affermare che tale eventuale difformità da quanto previsto dalla normativa abbia comportato una lesione del suo diritto di difesa lasciando ipotizzare un raggiungimento dello scopo informativo della notifica.
2 di 3 Per quanto riguarda l'eccezione svolta dall'odierno appellato sulla mancata motivazione dell'atto impugnato (pagina 5 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) si osserva che la cartella di pagamento fa adeguato rinvio per la sua motivazione all'atto presupposto rispetto al quale l'opponente non ha sollevato alcuna critica.
L'appello merita accoglimento e la sentenza impugnata va, dunque, annullata.
2. L'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante.
Come emerge dalla motivazione, il processo si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate facendo riferimento ai valori minimi previsti dalla vigente tabella per i processi per il valore economico della cartella di pagamento opposta.
L'amministrazione appellante ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva del primo grado (si veda il fascicolo a disposizione per la decisione) e nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria del presente grado.
Le spese vanno, dunque, determinate in euro 244 (118 + 126) per il primo grado e in euro 852 (213
+ 213 + 426) per il presente grado di giudizio, oltre alle spese generali previste per legge e C.p.a. e
IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Il tutto a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Per qu esti motivi
1. In riforma della sentenza n. 1066/2022 pronunciata il 7.6.2023 dal Giudice di Pace di Brescia, rigetta l'opposizione presentata da avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
04720210024468254 000.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'avvocato Andrea Controparte_1
Ziletti difensore antistatario di che si liquidano come segue: Parte_1
− 244 euro per il primo grado, oltre alle spese generali previste per legge e C.p.a. e IVA nelle rispettive aliquote di legge;
− 852 euro per il presente grado di giudizio, oltre alle spese generali previste per legge e C.p.a. e
IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 23.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3