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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 805/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3292/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Rag. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Rag. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59567 del 5/12/2023 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 06.06.2024 al Comune di Palermo, depositato in data 05.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, dalla società “Ricorrente_1
S.R.L.”, nella persona del suo rappresentante legale, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso l'avviso di accertamento N.59567 del 5/12/2023 emesso dal Comune di Palermo inerente TARI anno 2020 – notificato in data 9/1/2024 per complessivi € 8.714,00.
La società ricorrente eccepiva:
- L'errata individuazione dell'attività svolta;
- L'errata individuazione della superficie tassabile.
L'avviso fa riferimento ad un immobile sito in Indirizzo_1 esteso mq 1184 con destinazione d'uso “negozio”.
Il Comune di Palermo, costituitosi in data 23.09.2025, contesta quanto dedotto da controparte poiché infondato.
In data 23.09.2025 il ricorrente produceva una memoria illustrativa insistendo sui motivi di ricorso.
La Corte in data 02.12.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto
Dalla documentazione prodotta (visura camerale e codice ATECO 70.20), risulta provato che la ricorrente esercita attività di consulenza e comunicazione d'impresa, rientrante nella categoria “Uffici e Agenzie”.
Il Comune stesso, nelle proprie controdeduzioni, riconosce che, preso atto dell'esatta destinazione d'uso dei locali, ha provveduto ad aggiornare la tariffa TARI da “negozio” a “ufficio”, sebbene con decorrenza
01.01.2025.
Tale circostanza, tuttavia, conferma l'erroneità originaria della classificazione adottata nell'accertamento
2020, che risulta dunque viziato per violazione dell'art. 1, comma 639 e seguenti, L. n. 147/2013, e per difetto di istruttoria.
La corretta tariffa TARI 2020 per la categoria “Uffici e Agenzie” (€ 6,21/mq) avrebbe dovuto essere applicata sin dall'origine, essendo la natura dell'attività e la destinazione d'uso elementi oggettivi, desumibili da documentazione pubblica (visura camerale) già disponibile al Comune.
La ricorrente ha altresì documentato che gran parte dell'immobile versa in stato di inagibilità strutturale sin dal 1998, circostanza confermata:
dalla perizia tecnica del 12.09.2024 redatta dall'Arch. Nominativo_1
dal provvedimento comunale di annullamento IMU 2018, con riconoscimento dell'inagibilità;
dalla variazione catastale del 19.07.2024 e dalla successiva istanza comunale di aggiornamento del
23.01.2025.
L'art. 1, comma 645, della L. 147/2013 dispone che la TARI è commisurata alle superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quelle che, per obiettive condizioni di inidoneità, non sono utilizzabili.
Il Comune, pur riconoscendo successivamente l'inagibilità e procedendo a una variazione con decorrenza
2022, non ha fornito motivazione idonea a escludere la retroattività di tale stato, trattandosi di una condizione oggettiva e permanente già accertata e registrata anche ai fini IMU.
L'assenza, nel 2018, di una perizia “allegata” all'istanza non può valere a negare l'esistenza materiale dell'inagibilità, che era già nota all'Ente e documentata con atti amministrativi propri.
Pertanto, la superficie imponibile per l'anno 2020 deve essere rideterminata in mq 236,49, corrispondenti alla parte effettivamente utilizzata e suscettibile di produrre rifiuti.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta fondato.
L'avviso di accertamento impugnato è viziato sia per errata classificazione dell'attività esercitata, che comporta l'applicazione di una tariffa superiore a quella dovuta che per errata determinazione della superficie imponibile, non essendo stata esclusa l'area inagibile, non suscettibile di produrre rifiuti.
Ne consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI, con conseguente obbligo per il Comune di
Palermo di rideterminare il tributo TARI 2020 in base alla categoria “Uffici e Agenzie” e alla superficie effettivamente tassabile di mq 236,49, applicata per l'anno 2022 in cui ha riformato l'applicazione, oltre al rimborso delle somme indebitamente versate.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Tale statuizione appare giustificata dalla natura della controversia e dal comportamento processuale delle parti;
in particolare, il successivo ravvedimento dell'Amministrazione, che ha parzialmente riconosciuto in corso di causa la fondatezza delle doglianze della ricorrente (aggiornando tariffa e inagibilità per le annualità successive), configura una situazione di parziale soccombenza reciproca o, comunque, di oggettiva incertezza sulle situazioni di fatto che suggerisce un equo contemperamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dispone che il calcolo della Tari 2020 sia effettuato secondo quanto stabilito dal Comune per la TARI 2022.
Spese compensate
Il OR Il Presidente
(AN IT) (EL LO)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3292/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Rag. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Rag. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59567 del 5/12/2023 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 06.06.2024 al Comune di Palermo, depositato in data 05.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, dalla società “Ricorrente_1
S.R.L.”, nella persona del suo rappresentante legale, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso l'avviso di accertamento N.59567 del 5/12/2023 emesso dal Comune di Palermo inerente TARI anno 2020 – notificato in data 9/1/2024 per complessivi € 8.714,00.
La società ricorrente eccepiva:
- L'errata individuazione dell'attività svolta;
- L'errata individuazione della superficie tassabile.
L'avviso fa riferimento ad un immobile sito in Indirizzo_1 esteso mq 1184 con destinazione d'uso “negozio”.
Il Comune di Palermo, costituitosi in data 23.09.2025, contesta quanto dedotto da controparte poiché infondato.
In data 23.09.2025 il ricorrente produceva una memoria illustrativa insistendo sui motivi di ricorso.
La Corte in data 02.12.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto
Dalla documentazione prodotta (visura camerale e codice ATECO 70.20), risulta provato che la ricorrente esercita attività di consulenza e comunicazione d'impresa, rientrante nella categoria “Uffici e Agenzie”.
Il Comune stesso, nelle proprie controdeduzioni, riconosce che, preso atto dell'esatta destinazione d'uso dei locali, ha provveduto ad aggiornare la tariffa TARI da “negozio” a “ufficio”, sebbene con decorrenza
01.01.2025.
Tale circostanza, tuttavia, conferma l'erroneità originaria della classificazione adottata nell'accertamento
2020, che risulta dunque viziato per violazione dell'art. 1, comma 639 e seguenti, L. n. 147/2013, e per difetto di istruttoria.
La corretta tariffa TARI 2020 per la categoria “Uffici e Agenzie” (€ 6,21/mq) avrebbe dovuto essere applicata sin dall'origine, essendo la natura dell'attività e la destinazione d'uso elementi oggettivi, desumibili da documentazione pubblica (visura camerale) già disponibile al Comune.
La ricorrente ha altresì documentato che gran parte dell'immobile versa in stato di inagibilità strutturale sin dal 1998, circostanza confermata:
dalla perizia tecnica del 12.09.2024 redatta dall'Arch. Nominativo_1
dal provvedimento comunale di annullamento IMU 2018, con riconoscimento dell'inagibilità;
dalla variazione catastale del 19.07.2024 e dalla successiva istanza comunale di aggiornamento del
23.01.2025.
L'art. 1, comma 645, della L. 147/2013 dispone che la TARI è commisurata alle superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quelle che, per obiettive condizioni di inidoneità, non sono utilizzabili.
Il Comune, pur riconoscendo successivamente l'inagibilità e procedendo a una variazione con decorrenza
2022, non ha fornito motivazione idonea a escludere la retroattività di tale stato, trattandosi di una condizione oggettiva e permanente già accertata e registrata anche ai fini IMU.
L'assenza, nel 2018, di una perizia “allegata” all'istanza non può valere a negare l'esistenza materiale dell'inagibilità, che era già nota all'Ente e documentata con atti amministrativi propri.
Pertanto, la superficie imponibile per l'anno 2020 deve essere rideterminata in mq 236,49, corrispondenti alla parte effettivamente utilizzata e suscettibile di produrre rifiuti.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta fondato.
L'avviso di accertamento impugnato è viziato sia per errata classificazione dell'attività esercitata, che comporta l'applicazione di una tariffa superiore a quella dovuta che per errata determinazione della superficie imponibile, non essendo stata esclusa l'area inagibile, non suscettibile di produrre rifiuti.
Ne consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI, con conseguente obbligo per il Comune di
Palermo di rideterminare il tributo TARI 2020 in base alla categoria “Uffici e Agenzie” e alla superficie effettivamente tassabile di mq 236,49, applicata per l'anno 2022 in cui ha riformato l'applicazione, oltre al rimborso delle somme indebitamente versate.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Tale statuizione appare giustificata dalla natura della controversia e dal comportamento processuale delle parti;
in particolare, il successivo ravvedimento dell'Amministrazione, che ha parzialmente riconosciuto in corso di causa la fondatezza delle doglianze della ricorrente (aggiornando tariffa e inagibilità per le annualità successive), configura una situazione di parziale soccombenza reciproca o, comunque, di oggettiva incertezza sulle situazioni di fatto che suggerisce un equo contemperamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dispone che il calcolo della Tari 2020 sia effettuato secondo quanto stabilito dal Comune per la TARI 2022.
Spese compensate
Il OR Il Presidente
(AN IT) (EL LO)