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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17825 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 38304/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 38304/2025
TRA
(nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
), titolare dello status di rifugiato, rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Laura Bondì (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 38/b. Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
), domiciliata presso i propri uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. P.IVA_2
Resistente
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. ha adito questo Tribunale con ricorso Parte_1 depositato in data 05.08.2025, chiedendo l'annullamento del provvedimento del 06.06.2025 con cui l'Ambasciata d'Italia a Dar Es Salaam, in Tanzania, ha rifiutato il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare alla moglie, sig.ra Parte_2
(nata il [...]). Il ricorrente chiedeva che fosse accertato e dichiarato il suo diritto al ricongiungimento familiare, e che venisse ordinato al
[...]
il rilascio del visto. Ha inoltre chiesto la condanna Controparte_1 del al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura non inferiore ad € CP_1
1.000,00 mensili, dalla data del diniego sino alla definizione del procedimento.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio con memoria difensiva di costituzione depositata prima dell'udienza del 17/12/2025, contestando integralmente le richieste avversarie. Il Resistente ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, sostenendo che il diniego del visto era pienamente motivato e conforme alla normativa, essendo stato adottato a causa della
1 mancata presentazione di documentazione indispensabile per la verifica del diritto al ricongiungimento familiare, in particolare il certificato di matrimonio.
In Fatto
Il ricorrente, sig. , cittadino somalo, titolare dello Parte_1 status di rifugiato in Italia, e in possesso di permesso di soggiorno per asilo, presentava istanza di nullaosta al ricongiungimento familiare con la moglie, sig.ra
[...]
, nata a [...] il [...]. Il vincolo matrimoniale tra i coniugi Parte_2 risultava essere stato contratto il 01 Maggio 2014 a Mogadiscio.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) di Palermo, verificata la sussistenza dei requisiti, rilasciava il Nulla Osta al ricongiungimento (Prot. N. P.PA,/F/N120251 1 01 122) in data 17.04.2025, e lo trasmetteva telematicamente alla competente Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam, in Tanzania.
In data 16/05/2025, la sig.ra presentava domanda di visto di tipo Parte_2
D per ricongiungimento familiare (Pratica n. 20250000656) presso l'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam.
Il visto d'ingresso veniva rifiutato dall'Ambasciata con provvedimento notificato in data 06.06.2025, motivato sulla scorta della seguente dicitura riportata nel Modulo Uniforme: "Il visto è stato rifiutato. Vi sono documenti mancanti: (BANK STATE MENT)". Il Sistema SIS registrava il rifiuto in data 28/05/2025.
Successivamente, il sig. tramite il suo difensore, presentava Parte_1 una formale istanza di revoca in autotutela, inviata a mezzo PEC all'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam e al in data 15 giugno 2025 e reiterata con Controparte_1 sollecito in data 23 giugno 2025. In tali istanze, si eccepiva l'illegittimità del diniego in quanto, trattandosi di ricongiungimento con titolare di protezione internazionale (rifugiato), l'art. 29-bis D.Lgs. 286/1998 esonerava dall'obbligo di dimostrare mezzi economici o documentazione bancaria. Tali istanze non ricevevano riscontro.
Il costituendosi in giudizio, esponeva che la domanda di Controparte_1 visto presentata in data 16/05/2025 risultava insufficiente non per carenza di mezzi economici, ma per la mancanza dei documenti comprovanti l'asserito vincolo familiare di matrimonio, specificatamente il certificato di matrimonio. Il Ministero chiariva che l'annotazione "BANK STATE MENT" nel modulo di rifiuto si riferiva alla mancata presentazione di documenti essenziali in generale, e non a una presunta carenza di mezzi economici, profilo che non era stato oggetto di valutazione.
Il ricorrente, nel procedimento giudiziale, ha prodotto la documentazione necessaria a comprovare il vincolo, inclusi il certificato di matrimonio tradotto in italiano, il passaporto della moglie , e il proprio permesso di soggiorno e documento Parte_2 di viaggio per rifugiati.
In Diritto
Pag. 2 di 4 Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al ricongiungimento familiare, diritto assoluto della persona, garantito dall'art. 29 e 30 della Costituzione e dall'art. 8 della CEDU. La tutela della vita familiare in linea con l'art. 8 CEDU è il fondamento dell'intera disciplina del ricongiungimento familiare (Direttiva 86/2003 CE).
Il procedimento di ricongiungimento si articola in due fasi: una fase preliminare presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (Prefettura), finalizzata alla valutazione dei requisiti oggettivi (reddito e alloggio), che si conclude con il rilascio del nullaosta, e una seconda fase presso la Rappresentanza Diplomatica/Consolare, volta alla valutazione dei requisiti soggettivi (parentela, coniugio) per il rilascio del visto d'ingresso.
Nel caso specifico, si applica la disciplina speciale prevista dall'Articolo 29-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativo al “Ricongiungimento familiare dei rifugiati”. Questa norma, tenuto conto della peculiare condizione del rifugiato, stabilisce che non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3, escludendo esplicitamente la necessità di fornire requisiti di alloggio e di reddito.
Il sig. è titolare dello status di rifugiato. Per la Parte_1 moglie, sig.ra , l'obbligo di dimostrare mezzi di sostentamento Parte_2
(quale un bank statement) non è richiesto dalla normativa vigente.
Non rileva la successiva giustificazione fornita dall'Amministrazione resistente in sede processuale, secondo cui la vera ragione del diniego risiederebbe nella mancata produzione del certificato di matrimonio essenziale. La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base della motivazione formalmente addotta nell'atto impugnato. Una motivazione incongrua o basata su presupposti di legge errati rende l'atto nullo o annullabile.
Inoltre, il Tribunale rileva, poii, che il vincolo di coniugio è stato provato e documentato ritualmente nel presente giudizio con la produzione del certificato di matrimonio tradotto in italiano, attestando la sussistenza dei presupposti soggettivi richiesti dall'art. 29, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il ricongiungimento del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni. Non sono state addotte né provate, dal , circostanze specifiche oggettivamente riscontrabili di CP_1 inattendibilità dei documenti o di insussistenza sostanziale del vincolo.
Considerato che:
1. Il nullaosta preliminare è stato regolarmente rilasciato dal SUI di Palermo.
2. Il requisito soggettivo del coniugio è provato in atti.
3. Il motivo formale del diniego si basa su una condizione (mezzi economici) non richiesta dalla legge per i rifugiati (Art. 29-bis).
Pertanto, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare.
Pag. 3 di 4 Venendo alla domanda risarcitoria, essa deve essere rigettata per difetto dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'Amministrazione e per la condotta del ricorrente. Sebbene il provvedimento di diniego sia viziato da un errore motivazionale (richiesta di "bank statement"), risulta dagli atti che l'Ambasciata avesse comunque segnalato la generica carenza documentale. Il ricorrente, pur potendo sanare l'istruttoria mediante la produzione di tutta la documentazione in suo possesso, compresa quella familiare, già in fase amministrativa o in sede di autotutela, ha depositato la stessa solo in sede giudiziale. Tale omissione configura una violazione dei doveri di correttezza e collaborazione, idonea a escludere la responsabilità dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., poiché l'uso dell'ordinaria diligenza da parte del privato avrebbe evitato il prodursi del danno lamentato.
Il ricorso va accolto in parte. Le spese di lite vanno compensate per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 38304/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente, sig. Parte_1
al ricongiungimento familiare con la coniuge, sig.ra
[...] [...]
; Parte_2
2. Ordina al , per Controparte_1 il tramite della Rappresentanza diplomatico-consolare competente, di rilasciare il visto d'ingresso richiesto per ricongiungimento familiare in favore di sig.ra ; Parte_2
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4. Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma 17/12/2025
Il Giudice
MO CA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 38304/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 38304/2025
TRA
(nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
), titolare dello status di rifugiato, rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Laura Bondì (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 38/b. Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
), domiciliata presso i propri uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. P.IVA_2
Resistente
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. ha adito questo Tribunale con ricorso Parte_1 depositato in data 05.08.2025, chiedendo l'annullamento del provvedimento del 06.06.2025 con cui l'Ambasciata d'Italia a Dar Es Salaam, in Tanzania, ha rifiutato il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare alla moglie, sig.ra Parte_2
(nata il [...]). Il ricorrente chiedeva che fosse accertato e dichiarato il suo diritto al ricongiungimento familiare, e che venisse ordinato al
[...]
il rilascio del visto. Ha inoltre chiesto la condanna Controparte_1 del al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura non inferiore ad € CP_1
1.000,00 mensili, dalla data del diniego sino alla definizione del procedimento.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio con memoria difensiva di costituzione depositata prima dell'udienza del 17/12/2025, contestando integralmente le richieste avversarie. Il Resistente ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, sostenendo che il diniego del visto era pienamente motivato e conforme alla normativa, essendo stato adottato a causa della
1 mancata presentazione di documentazione indispensabile per la verifica del diritto al ricongiungimento familiare, in particolare il certificato di matrimonio.
In Fatto
Il ricorrente, sig. , cittadino somalo, titolare dello Parte_1 status di rifugiato in Italia, e in possesso di permesso di soggiorno per asilo, presentava istanza di nullaosta al ricongiungimento familiare con la moglie, sig.ra
[...]
, nata a [...] il [...]. Il vincolo matrimoniale tra i coniugi Parte_2 risultava essere stato contratto il 01 Maggio 2014 a Mogadiscio.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) di Palermo, verificata la sussistenza dei requisiti, rilasciava il Nulla Osta al ricongiungimento (Prot. N. P.PA,/F/N120251 1 01 122) in data 17.04.2025, e lo trasmetteva telematicamente alla competente Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam, in Tanzania.
In data 16/05/2025, la sig.ra presentava domanda di visto di tipo Parte_2
D per ricongiungimento familiare (Pratica n. 20250000656) presso l'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam.
Il visto d'ingresso veniva rifiutato dall'Ambasciata con provvedimento notificato in data 06.06.2025, motivato sulla scorta della seguente dicitura riportata nel Modulo Uniforme: "Il visto è stato rifiutato. Vi sono documenti mancanti: (BANK STATE MENT)". Il Sistema SIS registrava il rifiuto in data 28/05/2025.
Successivamente, il sig. tramite il suo difensore, presentava Parte_1 una formale istanza di revoca in autotutela, inviata a mezzo PEC all'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam e al in data 15 giugno 2025 e reiterata con Controparte_1 sollecito in data 23 giugno 2025. In tali istanze, si eccepiva l'illegittimità del diniego in quanto, trattandosi di ricongiungimento con titolare di protezione internazionale (rifugiato), l'art. 29-bis D.Lgs. 286/1998 esonerava dall'obbligo di dimostrare mezzi economici o documentazione bancaria. Tali istanze non ricevevano riscontro.
Il costituendosi in giudizio, esponeva che la domanda di Controparte_1 visto presentata in data 16/05/2025 risultava insufficiente non per carenza di mezzi economici, ma per la mancanza dei documenti comprovanti l'asserito vincolo familiare di matrimonio, specificatamente il certificato di matrimonio. Il Ministero chiariva che l'annotazione "BANK STATE MENT" nel modulo di rifiuto si riferiva alla mancata presentazione di documenti essenziali in generale, e non a una presunta carenza di mezzi economici, profilo che non era stato oggetto di valutazione.
Il ricorrente, nel procedimento giudiziale, ha prodotto la documentazione necessaria a comprovare il vincolo, inclusi il certificato di matrimonio tradotto in italiano, il passaporto della moglie , e il proprio permesso di soggiorno e documento Parte_2 di viaggio per rifugiati.
In Diritto
Pag. 2 di 4 Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al ricongiungimento familiare, diritto assoluto della persona, garantito dall'art. 29 e 30 della Costituzione e dall'art. 8 della CEDU. La tutela della vita familiare in linea con l'art. 8 CEDU è il fondamento dell'intera disciplina del ricongiungimento familiare (Direttiva 86/2003 CE).
Il procedimento di ricongiungimento si articola in due fasi: una fase preliminare presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (Prefettura), finalizzata alla valutazione dei requisiti oggettivi (reddito e alloggio), che si conclude con il rilascio del nullaosta, e una seconda fase presso la Rappresentanza Diplomatica/Consolare, volta alla valutazione dei requisiti soggettivi (parentela, coniugio) per il rilascio del visto d'ingresso.
Nel caso specifico, si applica la disciplina speciale prevista dall'Articolo 29-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativo al “Ricongiungimento familiare dei rifugiati”. Questa norma, tenuto conto della peculiare condizione del rifugiato, stabilisce che non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3, escludendo esplicitamente la necessità di fornire requisiti di alloggio e di reddito.
Il sig. è titolare dello status di rifugiato. Per la Parte_1 moglie, sig.ra , l'obbligo di dimostrare mezzi di sostentamento Parte_2
(quale un bank statement) non è richiesto dalla normativa vigente.
Non rileva la successiva giustificazione fornita dall'Amministrazione resistente in sede processuale, secondo cui la vera ragione del diniego risiederebbe nella mancata produzione del certificato di matrimonio essenziale. La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base della motivazione formalmente addotta nell'atto impugnato. Una motivazione incongrua o basata su presupposti di legge errati rende l'atto nullo o annullabile.
Inoltre, il Tribunale rileva, poii, che il vincolo di coniugio è stato provato e documentato ritualmente nel presente giudizio con la produzione del certificato di matrimonio tradotto in italiano, attestando la sussistenza dei presupposti soggettivi richiesti dall'art. 29, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il ricongiungimento del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni. Non sono state addotte né provate, dal , circostanze specifiche oggettivamente riscontrabili di CP_1 inattendibilità dei documenti o di insussistenza sostanziale del vincolo.
Considerato che:
1. Il nullaosta preliminare è stato regolarmente rilasciato dal SUI di Palermo.
2. Il requisito soggettivo del coniugio è provato in atti.
3. Il motivo formale del diniego si basa su una condizione (mezzi economici) non richiesta dalla legge per i rifugiati (Art. 29-bis).
Pertanto, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare.
Pag. 3 di 4 Venendo alla domanda risarcitoria, essa deve essere rigettata per difetto dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'Amministrazione e per la condotta del ricorrente. Sebbene il provvedimento di diniego sia viziato da un errore motivazionale (richiesta di "bank statement"), risulta dagli atti che l'Ambasciata avesse comunque segnalato la generica carenza documentale. Il ricorrente, pur potendo sanare l'istruttoria mediante la produzione di tutta la documentazione in suo possesso, compresa quella familiare, già in fase amministrativa o in sede di autotutela, ha depositato la stessa solo in sede giudiziale. Tale omissione configura una violazione dei doveri di correttezza e collaborazione, idonea a escludere la responsabilità dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., poiché l'uso dell'ordinaria diligenza da parte del privato avrebbe evitato il prodursi del danno lamentato.
Il ricorso va accolto in parte. Le spese di lite vanno compensate per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 38304/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente, sig. Parte_1
al ricongiungimento familiare con la coniuge, sig.ra
[...] [...]
; Parte_2
2. Ordina al , per Controparte_1 il tramite della Rappresentanza diplomatico-consolare competente, di rilasciare il visto d'ingresso richiesto per ricongiungimento familiare in favore di sig.ra ; Parte_2
3. Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4. Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma 17/12/2025
Il Giudice
MO CA
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