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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/08/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1382 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 883/2024 emessa dal Tribunale di Foggia – Prima
Sezione Civile, pubblicata il 21.03.2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia (FG) alla Via Bengasi, Parte_1 C.F._1
28 presso lo studio dell'AVV. BUONO ALFONSO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellante e appellata incidentale-
c/
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia (FG) alla Via Vincenzo CP_1 C.F._2 della Rocca, 11 presso lo studio dell'AVV. RINALDI PASQUALE che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
-appellato e appellante incidentale-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del
2.07.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione del 14 dicembre 2017, ha convenuto il proprio germano Parte_2 [...]
innanzi al Tribunale di Foggia, per sentirlo condannare, previo accertamento dell'occupazione CP_1 arbitraria degli immobili di sua proprietà, al pagamento della somma di € 61.198,01 ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al rimborso di € 423,10 a titolo di quote condominiali insolute per l'anno 2016, € 173,33 a titolo di quote insolute ENEL ed € 185,13 a titolo di quote insolute
AMGAS; con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto di essere proprietaria a far data dal mese di dicembre dell'anno 2010 di tre immobili in Foggia così identificati al catasto: 1) foglio, 76, part. 623 sub.
139, cat. A3, Zona Cens. 1, Traversa Seconda Viale degli Artigiani, 33; 2) foglio 76, part. 623, sub. 127, zona cens. 1, cat. C/6, Viale degli Artigiani, piano S-1; foglio 76, part. 623, sub.34, Zona Cens. 1, cat.
C/3, Viale degli Artigiani, snc, piano terra;
e che dal mese di gennaio 2011 li aveva CP_1 occupati senza alcun titolo né reale né contrattuale, rifiutandosi di rilasciarli nonostante i ripetuti solleciti.
Pagina 1 L'attrice ha, inoltre, esposto di essere riuscita a rientrare in possesso delle chiavi dell'immobile di cui al punto 1) in data 5.07.2017 a seguito di una circostanza fortuita, avendo il suo compagno, trovatosi nello stabile condominiale in cui sono ubicati gli immobili, sorpreso due individui sconosciuti intenti a trafugare oggetti ed essendo, nell'occasione, riuscito a recuperare le chiavi dell'appartamento; la ha inoltre CP_1 allegato la correlata denuncia querela sporta presso la Procura della Repubblica di Foggia il 18.07.2017, avendo altresì riferito di essersi recata, in pari data, presso il plesso condominiale di ubicazione dei tre immobili de quibus, e di aver scoperto che all'interno del box auto, si trovava un veicolo marca Porsche di proprietà del fratello e il 24.07.2017, essendosi quindi determinata a rivolgersi alle autorità per denunciare quest'ultimo episodio.
, costituendosi, ha fornito una diversa narrazione dei fatti, sostenendo di aver acquistato CP_1 gli immobili oggetto di causa e di averli intestati alla sorella al solo fine di non farli ricadere nell'asse familiare trovandosi, all'epoca, in regime di comunione legale.
Il UZ ha quindi dedotto che, ottenuto l'assenso della sorella , ed espletate le formalità Parte_2 richieste dalla Banca, tale ultima aveva sottoscritto l'atto di compravendita, stipulando anche il mutuo fondiario di € 124.504,60, le cui rate venivano comunque pagate dal convenuto medesimo, precisando peraltro di aver provveduto a versare n. 3 assegni circolari per la complessiva somma di € 30.000,00.
E' stato quindi dedotto che gli immobili in controversia erano stati intestati fiduciariamente alla , CP_1 pur senza la redazione di alcuna scrittura privata all'uopo ricognitiva della situazione.
Sostenendo di aver avuto sempre la disponibilità del compendio immobiliare, e di aver pagato tutti i ratei di mutuo fino a giugno 2017, ed essere tali circostanze desumibili dalla documentazione prodotta, ed ancora di aver consegnato altro denaro alla sorella per ulteriori esigenze -ed in particolare per l'acquisto di un immobile in Foggia alla Via Nazario Sauro, 5 con pedissequa stipulazione di mutuo- ed anche di aver fissato appuntamento presso il notaio per la sottoscrizione di atto di compravendita degli immobili oggetto di causa da parte di esso convenuto, il ha formulato domanda riconvenzionale CP_1 volta ad ottenere il riconoscimento della natura fiduciaria dell'intestazione degli immobili, contestando peraltro la prospettazione avversa riferita alla ri-acquisizione della disponibilità degli immobili, e chiedendo inoltre la restituzione delle seguenti somme: € 30.000 (corrispondenti ai n. 3 assegni circolari di € 10.000,00 cadauno) per l'acquisto dell'immobile in Foggia alla Via degli Artigiani, € 3.250,00 per spese notarili (atto di compravendita e mutuo), € 40.964,15 per n. 76 ratei di mutuo dal 1.03.2011 al
1.06.2017; € 500,00 a saldo delle competenze notarili per la stipula del mutuo e dell'atto di compravendita dell'immobile in Via Nazario Sauro, 5; € 2.500, a titolo di somme anticipate per il pagamento del mutuo finalizzato all'acquisto del predetto immobile (mesi settembre 2016 – gennaio
2017), € 500,00 a titolo di somma anticipata per il matrimonio del nipote;
oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e le spese legali.
All'esito dell'istruttoria espletata mediante le acquisizioni documentali, le prove testimoniali e la CTU, il
Tribunale di Foggia con sentenza n. 883/2024 emessa e pubblicata il 21.03.2024 ha:
- accolto la domanda attorea limitatamente alla richiesta di rimborso della somma di € 423,10 a titolo di quote condominiali insolute per l'anno 2016 e di € 173,33 per quote insolute ENEL, oltre interessi legali dalla data di effettivo pagamento;
- rigettato le domande riconvenzionali formulate dal convenuto;
- compensato per 2/3 le spese processuali e di ctu, stante la reciproca soccombenza, liquidando le spese in considerazione della rideterminazione del valore della domanda.
Pagina 2 Con atto di appello del 16.10.2024 ha interposto gravame per ottenere, in riforma della Parte_2 suddetta sentenza:
- il riconoscimento del danno da occupazione illegittima e conseguentemente il riconoscimento della somma di € 39.243,55, o di quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di danno emergente;
- il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 89 c.p.c. per aver subito minacce dal convenuto in sede di interrogatorio formale;
- la condanna di al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio CP_1 grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con il primo motivo di appello, ha contestato la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Parte_2
Foggia non ha ritenuto provato il “danno da occupazione illegittima” degli immobili di cui è causa.
Rilevando che il Giudice di prime cure, pur facendo applicazione dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in materia di occupazione illegittima di immobile, e ritenendo che, chi agisce in giudizio per il “risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice di merito, che può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva”, aveva comunque ritenuto che l'attrice in primo grado non avesse provato la perdita di opportunità di utilizzare e/o mettere a frutto l'immobile, ritenendo infondata e rigettando la richiesta del danno emergente, la appellante ha CP_1 asserito avere il Giudice di primo grado errato nella ricostruzione dei fatti e nell'interpretazione della domanda risarcitoria, omettendo di valutare le risultanze delle prove testimoniali.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado eccependo il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. formulata in sede di comparsa conclusionale.
A tal riguardo, ha dedotto che il fratello, nel corso dell'espletamento dell'interrogatorio Parte_2 formale avrebbe minacciato la sorella rivolgendole uno sputo in volto.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria, contestando CP_1 le avverse deduzioni e richieste, e formulando anche appello incidentale reiterando le richieste avanzate con le domande riconvenzionali in primo grado;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 2/7/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
************************************************************
L'appello principale risulta parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti indicati in parte motiva.
L'appello incidentale deve, invece, essere integralmente rigettato.
Quanto al riconoscimento del danno da occupazione illegittima degli immobili di cui è causa, Il Collegio condivide l'iter logico che ha condotto il Tribunale a ritenere che “gli elementi di prova emersi dall'espletata istruttoria, confermano l'assunto attoreo, ovvero che la odierna parte convenuta,
[...]
, ha occupato beni immobili come indicati nella parte motiva risultati essere in proprietà della CP_1 odierna attrice in assenza di qualsivoglia titolo – reale o contrattuale – valido che giustifichi la predetta occupazione” e, conseguentemente, a rigettare le domande avverse deduzioni di , odierno CP_1 appellato e appellante incidentale, fondate sull'assunto che gli immobili de quibus siano stati detenuti dallo stesso in forza di un negozio fiduciario intercorrente con la sorella . Parte_2
Pagina 3 La Corte non recepisce la premessa da cui muove il giudice di primo grado, secondo cui il negozio fiduciario richiederebbe necessariamente la forma scritta ad substantiam per la sua validità.
Va difatti considerato che, come statuito da più recenti arresti della S.C., tale negozio non sia soggetto a un requisito formale di tal genere;
è stato difatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta 'ad substantiam', trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare
l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (ex multis, Cass. sent. n. 6459/2020).
Cionondimeno, anche in considerazione dell'esame del complessivo quadro probatorio e delle circostanze di causa, il Collegio perviene, sotto altro profilo e con diversa motivazione, alle medesime conclusioni cui è giunto il Tribunale, confermando quindi l'esito della decisione di primo grado nella parte in cui ha statuito che “da nessuna delle prove testimoniali o documentali assunte, si evincono elementi circa la sua esistenza”.
A tal riguardo, si osserva che le prove testimoniali hanno confermato che le somme versate per coprire il mutuo stipulato per gli acquisti degli immobili erano di;
i testi e Parte_2 Testimone_1 [...]
(rispettivamente cognato e sorella di entrambe le parti in causa) hanno confermato la dazione Tes_2 di denaro da parte dell'attrice-appellante per onorare il pagamento detto mutuo;
ulteriore conferma della connotazione del rapporto, viene dalle stesse dichiarazioni rese dal convenuto-appellato e appellante incidentale, laddove si fa riferimento a prestiti di denaro a favore della , e per acquisti immobiliare - CP_1 nella comparsa di costituzione e risposta, si afferma che la sorella non risultava intestataria di alcun conto corrente bancario e che, in occasione dell'acquisto di un altro immobile, avrebbe prestato del denaro alla stessa (tanto emerge anche dalle dichiarazioni rese dal teste )-. Testimone_3
Peraltro lo stesso Giudice di prime cure, ha rilevato che il non ha mai esperito l'azione ex CP_1 art. 2932 c.c. ai fini dell'esecuzione del negozio fiduciario asseritamente intercorso.
Va poi in particolare rilevato che alcuna valenza di riscontro possono assumere le dichiarazioni rese dai testi addotti dal , posto che si riscontra la carenza di allegazioni probatorie/documentali, pur indicate CP_1 dall'appellante incidentale, ma che non risultano esser depositate nel fascicolo telematico, e delle quali non vi è traccia alcuna in atti, non potendosi rinvenire utili riscontri da esaminare ai fini della verifica di fondatezza delle tesi difensive del , e dovendosi al riguardo evidenziare che il relativo onere gravava CP_1 sulla parte, e che la mancata produzione non consente di poter valutare le correlate asserzioni difensive, dovendosi ritenere non provato quanto dedotto al riguardo.
Infondata, quindi, deve ritenersi la domanda riconvenzionale proposta dal , e reiterata con l'appello CP_1 incidentale, che dovrà per l'effetto, esser rigettato.
Passando quindi all'esame dei motivi dell'appello principale, va, con riferimento al primo motivo di appello, rilevato che la appellante ha lamentato il mancato riconoscimento del danno derivante dall'occupazione illegittima degli immobili de quibus e ha chiesto la liquidazione del danno emergente per essere stata privata della concreta possibilità di utilizzare l'immobile.
La censura è fondata, e pertanto dovrà, in conseguenza, esser riformata la sentenza di primo grado.
Va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto la questione se il danno di cui si discute costituisca danno in re ipsa, ritenendo che la locuzione “danno in re ipsa” vada sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su
Pagina 4 specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, in quanto “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n.33645).
Sulla base di questa premessa si è consolidato l'indirizzo secondo cui il danno conseguente all'impossessamento sine titulo, in quanto danno conseguenza, deve essere allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie, dalle allegazioni dell'appellante emerge con chiarezza la fondatezza della domanda del danno de quo, sotto il profilo dell'an, stante l'impossibilità di godere dell'immobile e di trarne l'utilità mediante il suo uso diretto, in ragione dell'occupazione dello stesso posta in essere dal proprio germano, che ha di fatto impedito l'accesso al bene.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni e -la cui attendibilità è stata già Testimone_1 Testimone_4 positivamente valutata- è emerso che l'attrice/appellante si è più volte recata presso gli immobili oggetto di causa al fine di invitare il fratello a rilasciarli.
Nello specifico ha riferito che: “confermo che accompagnai la presso Testimone_1 Parte_2
l'immobile di Villaggio Artigiani. Ho sentito poiché mi trovavo vicino alle richieste della rivolte al CP_1 fratello di rilascio. Ciò è avvenuto alcuni mesi del 2012, del 2013 e 2015. Alle richieste della il CP_1 fratello risponde che aveva problemi e avrebbe provveduto quanto prima al rilascio”; coerentemente ha affermato che: “confermo che nel periodo sopra richiamato [2011-2017, cfr. memoria Testimone_4 ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.] mi sono recata più volte unitamente a mia sorella presso l'immobile di
Viale degli Artigiani per invitare mio fratello al rilascio del ridetto immobile, lo stesso procrastinava detto invito adducendo che di lì a poco lo avrebbe rilasciato”.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ha rappresentato di aver avuto, in Parte_2 mancanza di disponibilità di un immobile, la necessità di stipulare un contratto di locazione in Foggia alla via D. Caldara n.22 scala B secondo Piano, stipulato in qualità di conduttrice nel mese di dicembre dell'anno 2004, e di aver dovuto proseguire il rapporto locativo per altri dodici anni, vista la protratta indisponibilità di un immobile del quale poter fruire.
Da quanto innanzi può desumersi che, nonostante l'acquisto degli immobili oggetto di causa l'attrice/appellante ha, dunque, dovuto sostenere un canone mensile pari a € 155,00 per l'ulteriore periodo compreso tra il mese di gennaio 2011 e il mese di giugno 2017.
Quanto innanzi può esser ritenuto riscontro oggettivo sulle conseguenze dannose patite dalla per CP_1 non aver fruito dell'immobile di sua proprietà, illegittimamente occupato dal fratello, il quale dovrà ritenersi tenuto a corrispondere alla , gli importi di seguito indicati CP_1
Avendo adempiuto all'onere probatorio gravante su di lei, allegando documentazione idonea a dimostrare il danno emergente derivante dall'occupazione illegittima dell'immobile, deve riconoscersi il danno nella misura di euro 12.090,00; tale somma dovrà, essendo posta di danno, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., si lamenta la violazione dell'art. 112
c.p.c. per aver il Giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzo di espressioni minacciose proferite dal convenuto-appellato in sede di interrogatorio formale all'udienza del 15/3/2019.
Il motivo non merita accoglimento.
Pagina 5 Orbene, l'art. 89 c.p.c. disciplina l'uso di espressioni sconvenienti o offensive all'interno degli atti processuali, ma la sua portata è stata riconosciuta estensibile anche alle espressioni pronunciate oralmente nel corso dell'udienza.
In presenza di condotte contrarie al dovere di correttezza, il giudice ha il potere-dovere di richiamare la parte o il difensore a un comportamento consono, potendo altresì provvedere alla verbalizzazione delle espressioni offensive e, nei casi più gravi, trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ove l'autore sia un difensore) ovvero, qualora emerga la configurabilità di un reato alla Procura della
Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
Nel caso di specie l'uso di espressioni tali da integrare il reato di minaccia non trova riscontro con le risultanze fattuali e istruttorie.
Le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso delle sommarie informazioni assunte dalla Polizia Giudiziaria in seguito alla denuncia presentata il 19 marzo 2019 dall'attrice -appellante non risultano coerenti né contestuali con quanto verbalizzato in udienza (non vi è di fatti alcuna menzione dell'accaduto) né con l'assenza di trasmissione degli atti alla Procura da parte della stessa Autorità Giudiziaria adita, innanzi alla quale asseritamente è avvenuto l'evento dannoso lamentato.
Inoltre, parte attrice non risulta aver formalmente segnalato l'episodio al Giudice né richiesto l'attivazione degli strumenti previsti dall'ordinamento.
Pertanto, in assenza di elementi probatori certi e concludenti in ordine all'effettivo verificarsi di condotte offensive o minacciose riconducibili alla parte convenuta nel contesto processuale, la richiesta di risarcimento danni connessa a tale condotta deve essere disattesa.
Si osserva, in aggiunta, che, nel caso di specie, la parte non ha adempiuto altresì all'onere di allegazione del danno-conseguenza, non avendo specificato l'entità del pregiudizio dalla stessa subito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte accoglie il primo motivo relativo al danno da occupazione sine titulo e respinge il secondo motivo.
A seguito dell'accoglimento parziale dell'appello e della rideterminazione della somma per cui vi è condanna, il valore della causa è mutato.
Tenuto conto del valore della controversia, valutato quindi secondo il criterio del decisum (Cass. n.
10984 del 2021) e dell'attività difensiva espletata, il Collegio ritiene congrua, per il primo grado di giudizio, la liquidazione dei compensi in misura corrispondente ai valori medi previsti per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, come determinati dalle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, aggiornate dal D.M. 147/2022.
Quanto al secondo grado di giudizio, la Corte reputa equa la liquidazione dei compensi mediante l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio della controversia, introduzione del giudizio e decisione, con l'esclusione della fase di istruttoria, atteso che in tale grado non risulta essere stata svolta.
Inoltre, in applicazione del principio di soccombenza, pone a carico dell'appellato il pagamento delle spese di CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_2 atto di citazione del 16.10.2024 ritualmente notificato a , e sull' appello incidentale proposto CP_1 da quest'ultimo nei confronti della germana, entrambi avverso la sentenza n. 883/2024 emessa dal
Tribunale di Foggia, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore dell'appellante , della somma di € CP_1 Parte_2
Pagina 6 12.090,00, a titolo di danno emergente derivante dall'occupazione illegittima degli immobili di cui
è causa, oltre alla somma di euro 423,10 per quote condominiali insolute per l'anno 2016 e di €
173,33 a titolo di quote insolute ENEL, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Condanna l'appellato al pagamento in favore del difensore di , dichiaratosi Parte_2 antistatario, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, che liquida:
• per il primo grado in complessivi € 5.077,00 oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge;
• per il secondo grado in complessivi € 3.966,00 oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge;
4. Pone a carico dell'appellato le spese di CTU;
5. Dichiara che è tenuto, per quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. CP_1
115/2002, al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1382 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 883/2024 emessa dal Tribunale di Foggia – Prima
Sezione Civile, pubblicata il 21.03.2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia (FG) alla Via Bengasi, Parte_1 C.F._1
28 presso lo studio dell'AVV. BUONO ALFONSO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellante e appellata incidentale-
c/
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia (FG) alla Via Vincenzo CP_1 C.F._2 della Rocca, 11 presso lo studio dell'AVV. RINALDI PASQUALE che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
-appellato e appellante incidentale-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del
2.07.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione del 14 dicembre 2017, ha convenuto il proprio germano Parte_2 [...]
innanzi al Tribunale di Foggia, per sentirlo condannare, previo accertamento dell'occupazione CP_1 arbitraria degli immobili di sua proprietà, al pagamento della somma di € 61.198,01 ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al rimborso di € 423,10 a titolo di quote condominiali insolute per l'anno 2016, € 173,33 a titolo di quote insolute ENEL ed € 185,13 a titolo di quote insolute
AMGAS; con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto di essere proprietaria a far data dal mese di dicembre dell'anno 2010 di tre immobili in Foggia così identificati al catasto: 1) foglio, 76, part. 623 sub.
139, cat. A3, Zona Cens. 1, Traversa Seconda Viale degli Artigiani, 33; 2) foglio 76, part. 623, sub. 127, zona cens. 1, cat. C/6, Viale degli Artigiani, piano S-1; foglio 76, part. 623, sub.34, Zona Cens. 1, cat.
C/3, Viale degli Artigiani, snc, piano terra;
e che dal mese di gennaio 2011 li aveva CP_1 occupati senza alcun titolo né reale né contrattuale, rifiutandosi di rilasciarli nonostante i ripetuti solleciti.
Pagina 1 L'attrice ha, inoltre, esposto di essere riuscita a rientrare in possesso delle chiavi dell'immobile di cui al punto 1) in data 5.07.2017 a seguito di una circostanza fortuita, avendo il suo compagno, trovatosi nello stabile condominiale in cui sono ubicati gli immobili, sorpreso due individui sconosciuti intenti a trafugare oggetti ed essendo, nell'occasione, riuscito a recuperare le chiavi dell'appartamento; la ha inoltre CP_1 allegato la correlata denuncia querela sporta presso la Procura della Repubblica di Foggia il 18.07.2017, avendo altresì riferito di essersi recata, in pari data, presso il plesso condominiale di ubicazione dei tre immobili de quibus, e di aver scoperto che all'interno del box auto, si trovava un veicolo marca Porsche di proprietà del fratello e il 24.07.2017, essendosi quindi determinata a rivolgersi alle autorità per denunciare quest'ultimo episodio.
, costituendosi, ha fornito una diversa narrazione dei fatti, sostenendo di aver acquistato CP_1 gli immobili oggetto di causa e di averli intestati alla sorella al solo fine di non farli ricadere nell'asse familiare trovandosi, all'epoca, in regime di comunione legale.
Il UZ ha quindi dedotto che, ottenuto l'assenso della sorella , ed espletate le formalità Parte_2 richieste dalla Banca, tale ultima aveva sottoscritto l'atto di compravendita, stipulando anche il mutuo fondiario di € 124.504,60, le cui rate venivano comunque pagate dal convenuto medesimo, precisando peraltro di aver provveduto a versare n. 3 assegni circolari per la complessiva somma di € 30.000,00.
E' stato quindi dedotto che gli immobili in controversia erano stati intestati fiduciariamente alla , CP_1 pur senza la redazione di alcuna scrittura privata all'uopo ricognitiva della situazione.
Sostenendo di aver avuto sempre la disponibilità del compendio immobiliare, e di aver pagato tutti i ratei di mutuo fino a giugno 2017, ed essere tali circostanze desumibili dalla documentazione prodotta, ed ancora di aver consegnato altro denaro alla sorella per ulteriori esigenze -ed in particolare per l'acquisto di un immobile in Foggia alla Via Nazario Sauro, 5 con pedissequa stipulazione di mutuo- ed anche di aver fissato appuntamento presso il notaio per la sottoscrizione di atto di compravendita degli immobili oggetto di causa da parte di esso convenuto, il ha formulato domanda riconvenzionale CP_1 volta ad ottenere il riconoscimento della natura fiduciaria dell'intestazione degli immobili, contestando peraltro la prospettazione avversa riferita alla ri-acquisizione della disponibilità degli immobili, e chiedendo inoltre la restituzione delle seguenti somme: € 30.000 (corrispondenti ai n. 3 assegni circolari di € 10.000,00 cadauno) per l'acquisto dell'immobile in Foggia alla Via degli Artigiani, € 3.250,00 per spese notarili (atto di compravendita e mutuo), € 40.964,15 per n. 76 ratei di mutuo dal 1.03.2011 al
1.06.2017; € 500,00 a saldo delle competenze notarili per la stipula del mutuo e dell'atto di compravendita dell'immobile in Via Nazario Sauro, 5; € 2.500, a titolo di somme anticipate per il pagamento del mutuo finalizzato all'acquisto del predetto immobile (mesi settembre 2016 – gennaio
2017), € 500,00 a titolo di somma anticipata per il matrimonio del nipote;
oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e le spese legali.
All'esito dell'istruttoria espletata mediante le acquisizioni documentali, le prove testimoniali e la CTU, il
Tribunale di Foggia con sentenza n. 883/2024 emessa e pubblicata il 21.03.2024 ha:
- accolto la domanda attorea limitatamente alla richiesta di rimborso della somma di € 423,10 a titolo di quote condominiali insolute per l'anno 2016 e di € 173,33 per quote insolute ENEL, oltre interessi legali dalla data di effettivo pagamento;
- rigettato le domande riconvenzionali formulate dal convenuto;
- compensato per 2/3 le spese processuali e di ctu, stante la reciproca soccombenza, liquidando le spese in considerazione della rideterminazione del valore della domanda.
Pagina 2 Con atto di appello del 16.10.2024 ha interposto gravame per ottenere, in riforma della Parte_2 suddetta sentenza:
- il riconoscimento del danno da occupazione illegittima e conseguentemente il riconoscimento della somma di € 39.243,55, o di quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di danno emergente;
- il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 89 c.p.c. per aver subito minacce dal convenuto in sede di interrogatorio formale;
- la condanna di al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio CP_1 grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con il primo motivo di appello, ha contestato la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Parte_2
Foggia non ha ritenuto provato il “danno da occupazione illegittima” degli immobili di cui è causa.
Rilevando che il Giudice di prime cure, pur facendo applicazione dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in materia di occupazione illegittima di immobile, e ritenendo che, chi agisce in giudizio per il “risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice di merito, che può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva”, aveva comunque ritenuto che l'attrice in primo grado non avesse provato la perdita di opportunità di utilizzare e/o mettere a frutto l'immobile, ritenendo infondata e rigettando la richiesta del danno emergente, la appellante ha CP_1 asserito avere il Giudice di primo grado errato nella ricostruzione dei fatti e nell'interpretazione della domanda risarcitoria, omettendo di valutare le risultanze delle prove testimoniali.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado eccependo il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. formulata in sede di comparsa conclusionale.
A tal riguardo, ha dedotto che il fratello, nel corso dell'espletamento dell'interrogatorio Parte_2 formale avrebbe minacciato la sorella rivolgendole uno sputo in volto.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria, contestando CP_1 le avverse deduzioni e richieste, e formulando anche appello incidentale reiterando le richieste avanzate con le domande riconvenzionali in primo grado;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 2/7/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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L'appello principale risulta parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti indicati in parte motiva.
L'appello incidentale deve, invece, essere integralmente rigettato.
Quanto al riconoscimento del danno da occupazione illegittima degli immobili di cui è causa, Il Collegio condivide l'iter logico che ha condotto il Tribunale a ritenere che “gli elementi di prova emersi dall'espletata istruttoria, confermano l'assunto attoreo, ovvero che la odierna parte convenuta,
[...]
, ha occupato beni immobili come indicati nella parte motiva risultati essere in proprietà della CP_1 odierna attrice in assenza di qualsivoglia titolo – reale o contrattuale – valido che giustifichi la predetta occupazione” e, conseguentemente, a rigettare le domande avverse deduzioni di , odierno CP_1 appellato e appellante incidentale, fondate sull'assunto che gli immobili de quibus siano stati detenuti dallo stesso in forza di un negozio fiduciario intercorrente con la sorella . Parte_2
Pagina 3 La Corte non recepisce la premessa da cui muove il giudice di primo grado, secondo cui il negozio fiduciario richiederebbe necessariamente la forma scritta ad substantiam per la sua validità.
Va difatti considerato che, come statuito da più recenti arresti della S.C., tale negozio non sia soggetto a un requisito formale di tal genere;
è stato difatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta 'ad substantiam', trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare
l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (ex multis, Cass. sent. n. 6459/2020).
Cionondimeno, anche in considerazione dell'esame del complessivo quadro probatorio e delle circostanze di causa, il Collegio perviene, sotto altro profilo e con diversa motivazione, alle medesime conclusioni cui è giunto il Tribunale, confermando quindi l'esito della decisione di primo grado nella parte in cui ha statuito che “da nessuna delle prove testimoniali o documentali assunte, si evincono elementi circa la sua esistenza”.
A tal riguardo, si osserva che le prove testimoniali hanno confermato che le somme versate per coprire il mutuo stipulato per gli acquisti degli immobili erano di;
i testi e Parte_2 Testimone_1 [...]
(rispettivamente cognato e sorella di entrambe le parti in causa) hanno confermato la dazione Tes_2 di denaro da parte dell'attrice-appellante per onorare il pagamento detto mutuo;
ulteriore conferma della connotazione del rapporto, viene dalle stesse dichiarazioni rese dal convenuto-appellato e appellante incidentale, laddove si fa riferimento a prestiti di denaro a favore della , e per acquisti immobiliare - CP_1 nella comparsa di costituzione e risposta, si afferma che la sorella non risultava intestataria di alcun conto corrente bancario e che, in occasione dell'acquisto di un altro immobile, avrebbe prestato del denaro alla stessa (tanto emerge anche dalle dichiarazioni rese dal teste )-. Testimone_3
Peraltro lo stesso Giudice di prime cure, ha rilevato che il non ha mai esperito l'azione ex CP_1 art. 2932 c.c. ai fini dell'esecuzione del negozio fiduciario asseritamente intercorso.
Va poi in particolare rilevato che alcuna valenza di riscontro possono assumere le dichiarazioni rese dai testi addotti dal , posto che si riscontra la carenza di allegazioni probatorie/documentali, pur indicate CP_1 dall'appellante incidentale, ma che non risultano esser depositate nel fascicolo telematico, e delle quali non vi è traccia alcuna in atti, non potendosi rinvenire utili riscontri da esaminare ai fini della verifica di fondatezza delle tesi difensive del , e dovendosi al riguardo evidenziare che il relativo onere gravava CP_1 sulla parte, e che la mancata produzione non consente di poter valutare le correlate asserzioni difensive, dovendosi ritenere non provato quanto dedotto al riguardo.
Infondata, quindi, deve ritenersi la domanda riconvenzionale proposta dal , e reiterata con l'appello CP_1 incidentale, che dovrà per l'effetto, esser rigettato.
Passando quindi all'esame dei motivi dell'appello principale, va, con riferimento al primo motivo di appello, rilevato che la appellante ha lamentato il mancato riconoscimento del danno derivante dall'occupazione illegittima degli immobili de quibus e ha chiesto la liquidazione del danno emergente per essere stata privata della concreta possibilità di utilizzare l'immobile.
La censura è fondata, e pertanto dovrà, in conseguenza, esser riformata la sentenza di primo grado.
Va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto la questione se il danno di cui si discute costituisca danno in re ipsa, ritenendo che la locuzione “danno in re ipsa” vada sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su
Pagina 4 specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, in quanto “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n.33645).
Sulla base di questa premessa si è consolidato l'indirizzo secondo cui il danno conseguente all'impossessamento sine titulo, in quanto danno conseguenza, deve essere allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie, dalle allegazioni dell'appellante emerge con chiarezza la fondatezza della domanda del danno de quo, sotto il profilo dell'an, stante l'impossibilità di godere dell'immobile e di trarne l'utilità mediante il suo uso diretto, in ragione dell'occupazione dello stesso posta in essere dal proprio germano, che ha di fatto impedito l'accesso al bene.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni e -la cui attendibilità è stata già Testimone_1 Testimone_4 positivamente valutata- è emerso che l'attrice/appellante si è più volte recata presso gli immobili oggetto di causa al fine di invitare il fratello a rilasciarli.
Nello specifico ha riferito che: “confermo che accompagnai la presso Testimone_1 Parte_2
l'immobile di Villaggio Artigiani. Ho sentito poiché mi trovavo vicino alle richieste della rivolte al CP_1 fratello di rilascio. Ciò è avvenuto alcuni mesi del 2012, del 2013 e 2015. Alle richieste della il CP_1 fratello risponde che aveva problemi e avrebbe provveduto quanto prima al rilascio”; coerentemente ha affermato che: “confermo che nel periodo sopra richiamato [2011-2017, cfr. memoria Testimone_4 ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.] mi sono recata più volte unitamente a mia sorella presso l'immobile di
Viale degli Artigiani per invitare mio fratello al rilascio del ridetto immobile, lo stesso procrastinava detto invito adducendo che di lì a poco lo avrebbe rilasciato”.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ha rappresentato di aver avuto, in Parte_2 mancanza di disponibilità di un immobile, la necessità di stipulare un contratto di locazione in Foggia alla via D. Caldara n.22 scala B secondo Piano, stipulato in qualità di conduttrice nel mese di dicembre dell'anno 2004, e di aver dovuto proseguire il rapporto locativo per altri dodici anni, vista la protratta indisponibilità di un immobile del quale poter fruire.
Da quanto innanzi può desumersi che, nonostante l'acquisto degli immobili oggetto di causa l'attrice/appellante ha, dunque, dovuto sostenere un canone mensile pari a € 155,00 per l'ulteriore periodo compreso tra il mese di gennaio 2011 e il mese di giugno 2017.
Quanto innanzi può esser ritenuto riscontro oggettivo sulle conseguenze dannose patite dalla per CP_1 non aver fruito dell'immobile di sua proprietà, illegittimamente occupato dal fratello, il quale dovrà ritenersi tenuto a corrispondere alla , gli importi di seguito indicati CP_1
Avendo adempiuto all'onere probatorio gravante su di lei, allegando documentazione idonea a dimostrare il danno emergente derivante dall'occupazione illegittima dell'immobile, deve riconoscersi il danno nella misura di euro 12.090,00; tale somma dovrà, essendo posta di danno, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., si lamenta la violazione dell'art. 112
c.p.c. per aver il Giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzo di espressioni minacciose proferite dal convenuto-appellato in sede di interrogatorio formale all'udienza del 15/3/2019.
Il motivo non merita accoglimento.
Pagina 5 Orbene, l'art. 89 c.p.c. disciplina l'uso di espressioni sconvenienti o offensive all'interno degli atti processuali, ma la sua portata è stata riconosciuta estensibile anche alle espressioni pronunciate oralmente nel corso dell'udienza.
In presenza di condotte contrarie al dovere di correttezza, il giudice ha il potere-dovere di richiamare la parte o il difensore a un comportamento consono, potendo altresì provvedere alla verbalizzazione delle espressioni offensive e, nei casi più gravi, trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ove l'autore sia un difensore) ovvero, qualora emerga la configurabilità di un reato alla Procura della
Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
Nel caso di specie l'uso di espressioni tali da integrare il reato di minaccia non trova riscontro con le risultanze fattuali e istruttorie.
Le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso delle sommarie informazioni assunte dalla Polizia Giudiziaria in seguito alla denuncia presentata il 19 marzo 2019 dall'attrice -appellante non risultano coerenti né contestuali con quanto verbalizzato in udienza (non vi è di fatti alcuna menzione dell'accaduto) né con l'assenza di trasmissione degli atti alla Procura da parte della stessa Autorità Giudiziaria adita, innanzi alla quale asseritamente è avvenuto l'evento dannoso lamentato.
Inoltre, parte attrice non risulta aver formalmente segnalato l'episodio al Giudice né richiesto l'attivazione degli strumenti previsti dall'ordinamento.
Pertanto, in assenza di elementi probatori certi e concludenti in ordine all'effettivo verificarsi di condotte offensive o minacciose riconducibili alla parte convenuta nel contesto processuale, la richiesta di risarcimento danni connessa a tale condotta deve essere disattesa.
Si osserva, in aggiunta, che, nel caso di specie, la parte non ha adempiuto altresì all'onere di allegazione del danno-conseguenza, non avendo specificato l'entità del pregiudizio dalla stessa subito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte accoglie il primo motivo relativo al danno da occupazione sine titulo e respinge il secondo motivo.
A seguito dell'accoglimento parziale dell'appello e della rideterminazione della somma per cui vi è condanna, il valore della causa è mutato.
Tenuto conto del valore della controversia, valutato quindi secondo il criterio del decisum (Cass. n.
10984 del 2021) e dell'attività difensiva espletata, il Collegio ritiene congrua, per il primo grado di giudizio, la liquidazione dei compensi in misura corrispondente ai valori medi previsti per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, come determinati dalle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, aggiornate dal D.M. 147/2022.
Quanto al secondo grado di giudizio, la Corte reputa equa la liquidazione dei compensi mediante l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio della controversia, introduzione del giudizio e decisione, con l'esclusione della fase di istruttoria, atteso che in tale grado non risulta essere stata svolta.
Inoltre, in applicazione del principio di soccombenza, pone a carico dell'appellato il pagamento delle spese di CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_2 atto di citazione del 16.10.2024 ritualmente notificato a , e sull' appello incidentale proposto CP_1 da quest'ultimo nei confronti della germana, entrambi avverso la sentenza n. 883/2024 emessa dal
Tribunale di Foggia, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento, in favore dell'appellante , della somma di € CP_1 Parte_2
Pagina 6 12.090,00, a titolo di danno emergente derivante dall'occupazione illegittima degli immobili di cui
è causa, oltre alla somma di euro 423,10 per quote condominiali insolute per l'anno 2016 e di €
173,33 a titolo di quote insolute ENEL, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Condanna l'appellato al pagamento in favore del difensore di , dichiaratosi Parte_2 antistatario, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, che liquida:
• per il primo grado in complessivi € 5.077,00 oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge;
• per il secondo grado in complessivi € 3.966,00 oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge;
4. Pone a carico dell'appellato le spese di CTU;
5. Dichiara che è tenuto, per quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. CP_1
115/2002, al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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