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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 347/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 347 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
e nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sul figlio minore sig. rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto Persona_1 di citazione, dagli avv.ti Mario Panebianco ed Antonio Giuseppe Esposito ed elettivamente dom.ti presso il loro studio in Napoli alla via Vito Fornari n. 4;
-attori-
E
in persona del legale rapp.te p.t. ed elettivamente domiciliata in via Controparte_1
Giovanni XXIII n°11 Vairano Scalo (CE) presso lo studio dell'avv. Massimo Amato, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
Michele Bonagura, in virtù di mandato conferito in calce all'atto di chiamata in causa del terzo notificato, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Torre Annunziata al Corso Umberto
I n.148;
-chiamata in causa-
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 4/03/2025.
1 R.G.A.C. n. 347/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e nella Parte_1 Parte_2 loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore citavano in Persona_1
Contro giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, la al fine CP_4 di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 11/01/2020. Deducevano gli attori che il figlio minore mentre era Persona_1 intento ad uscire dalla pista di ghiaccio allestita all'interno del Centro Commerciale “La
Cartiera” sita in Pompei (NA) rovinava a terra a causa del fondo, che si presentava particolarmente consumato, data la presenza, in particolare “di un forte scalino creatosi lungo il perimetro della pista”. Per effetto della caduta il minore veniva trasportato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Nocera-Pagani, ove i sanitari gli diagnosticavano “frattura metafisaria distale del radio con frammenti disassati” e veniva poi ricoverato presso il
Pronto Soccorso dell' , ed ivi trattenuto per essere sottoposto Controparte_5 ad intervento chirurgico di “Riduzione incruenta e sintesi con filo di K. Gesso BMC”; veniva dimesso in data 14.04.2020.
A sostegno della domanda risarcitoria, gli attori esponevano che l'evento era da ascriversi alla responsabilità della società convenuta a causa del difetto di manutenzione e conservazione della pista, ex art. 2051 c.c. o comunque ex art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio regolarmente la c.r. eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda introduttiva per non aver gli attori esperito preventivamente la negoziazione assistita prevista dal Decreto-legge 132/2014, la carenza di legittimazione passiva, e, infine, chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata;
ha comunque chiesto ed ottenuto di essere autorizzata a convenire in giudizio la propria compagnia assicuratrice.
Si costituiva in giudizio l' la quale chiedeva il rigetto tanto della Controparte_2 domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, quanto della domanda di garanzia della propria assicurata.
Concesso termine per la negoziazione assistita (ed esperita la stessa con esito negativo) ed all'esito dell'attività istruttoria – consistita nell'acquisizione della documentazione, anche
2 R.G.A.C. n. 347/2021
medica, prodotta dalle parti, nell'espletamento di una CTU medica e nell'escussione di due testimoni – la causa veniva assegnata in decisione.
Preliminarmente va osservato che i rilievi mossi da parte convenuta ed aventi ad oggetto l'irregolarità della procedura di negoziazione assistita non risultano condivisibili. Invero, all'udienza del 24.5.2022 gli avvocati degli attori provvedevano a depositare il verbale negativo di negoziazione assistita e pertanto la questione può essere considerata superata.
Inoltre, è opportuno esaminare l'eccezione preliminare sollevata dalla a c.r. CP_1 relativa alla carenza di legittimazione passiva.
Giova ricordare che la legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto (cd. legitimatio ad causam passiva). La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda, quindi, sulla mera allegazione fatta in domanda, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Nel caso in esame, non si pone una questione di carenza di legittimazione passiva della CP_1
a c.r., atteso che nell'atto di citazione gli attori indicano quest'ultima come società cui era
[...] affidata al momento dell'evento lesivo la gestione della pista di pattinaggio nei luoghi di causa.
È evidente, quindi, che gli attori individuano la a c.r. come custode della struttura CP_1
e, quindi, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La questione, pertanto, va esaminata nel merito come eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla convenuta a c.r. dal lato CP_1 passivo.
Nel merito la domanda è infondata e non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
La problematica della responsabilità da esercizio di attività sportive nonché il fondamento della responsabilità del gestore della pista si è molto discusso in dottrina e giurisprudenza.
Al riguardo occorre in primo luogo evidenziare che la gestione dell'impianto in cui viene svolta l'attività ludica, deve essere effettuata secondo canoni di efficienza e funzionalità, ai fini della tutela dell'integrità fisica degli utilizzatori, al fine di evitare il verificarsi di eventi
3 R.G.A.C. n. 347/2021
dannosi, il gestore dell'impianto sportivo deve adottare misure idonee a prevenire gli incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti che frequentano l'impianto.
La giurisprudenza riconduce la matrice extracontrattuale della responsabilità del gestore, essenzialmente agli artt. 2043 e 2050 c.c., a seconda del tipo di impianto e dello sport praticato.
Ove il danno sia cagionato da carenza di manutenzione trova invece applicazione, come sarà spiegato nel corso della trattazione, l'art. 2051 c.c.
Venendo al merito della questione, deve rilevarsi che alla fattispecie in esame è applicabile invece il disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è assimilata a responsabilità oggettiva e si fonda non su un comportamento o di un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata. La Corte ribadisce che
“la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”. (Cass. 6 febbraio 2007, n. 2563).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stata la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque alla derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso
4 R.G.A.C. n. 347/2021
danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Nel caso in esame gli attori non hanno adeguatamente assolto l'onere probatorio a loro carico. Infatti, la valutazione complessiva del materiale probatorio induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia alla parte convenuta, non potendo ritenersi provato che la caduta del minore sia stata effettivamente causata dalla cattiva manutenzione della pista come dedotto dagli attori.
In particolare, gli attori in citazione deducono che a determinare la caduta siano state un insieme di circostanze quali: il pessimo stato del fondo ghiacciato, la presenza di un forte scalino creatosi lungo il perimetro della pista causato dalla vetustà della stessa e la mancanza di idonee strutture di protezione e sicurezza che gli avrebbe permesso di potersi aggrappare.
Invero, l'istruttoria orale espletata nel presente procedimento, fa emergere con certezza la sola storicità della caduta non permettendo, al contrario, di ritenere adeguatamente provata la derivazione causale dei danni patiti dalla res in custodia al convenuto.
In primo luogo, nessuno dei testimoni ha fatto riferimento alla presenza di una pavimentazione che presentasse sconnessioni, dossi, avvallamenti o buche limitandosi gli stessi, genericamente, a riferire circa la presenza di uno scalino all'uscita della pista di ghiaccio.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 20/04/2023 ha riferito che: “Nel Testimone_1 passaggio dalla pista allo scalino è caduto. Non ricordo la presenza di un corrimano.
Sicuramente nel punto in cui c'era lo scalino vi era un varco aperto abbastanza ampio.
Preciso che non era neanche un vero e proprio scalino, quanto piuttosto un sollevamento della pista rispetto al piano strada.”
Così, anche l'altro teste, zia del minore, ha dichiarato che: “Nel punto di Testimone_2 uscita dalla pista dove è caduto ricordo che era aperto, ma non ricordo se c'era un Per_1 cancelletto o qualcosa di simile. Lungo la pista c'era una recinzione che non ricordo se fosse o meno ad altezza braccio, non ricordo se c'era un corrimano”.
Pertanto, alla luce di quanto emerso dalle generiche deposizioni testimoniali e dalla documentazione fotografica, in assenza di altri riscontri oggettivi acquisiti al processo, deve ritenersi che la caduta sia stata accidentale, non essendo emersi difetti di manutenzione e conservazione della pista di pattinaggio da parte della convenuta.
5 R.G.A.C. n. 347/2021
Sulla base delle sopra esposte valutazioni, si osserva che ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto ex art. 2043 o 2051 c.c., deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 15808/2005; Cass. Civ. 11946/2013).
Pertanto, la domanda non può essere accolta per carenza di prova del nesso di causalità tra la cosa (pista di pattinaggio non mantenuta correttamente) ed il pregiudizio che, nel caso di specie, deve pertanto ascriversi ad una caduta accidentale, coì come non vi è prova, che nello stesso giorno siano avvenuti o stati segnalati altri sinistri del medesimo tipo addebitabili al presunto pessimo stato della pista.
La domanda, dunque, è infondata e deve essere rigettata.
Per quanto concerne la condanna alle spese, la natura della presente controversia e l'esito della stessa, connotato dall'avvenuta verificazione di un evento lesivo pur in assenza di prova circa la riconducibilità di quest'ultimo ai pretesi danni costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” attualmente previste dalla disposizione normativa di cui all'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite.
Infine, le rimanenti spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2 Controparte_1 così provvede:
- rigetta la domanda proposta dagli attori e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore sig. Per_1
[...]
- dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 27.6.2025
IL GIUDICE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 347 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
e nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sul figlio minore sig. rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto Persona_1 di citazione, dagli avv.ti Mario Panebianco ed Antonio Giuseppe Esposito ed elettivamente dom.ti presso il loro studio in Napoli alla via Vito Fornari n. 4;
-attori-
E
in persona del legale rapp.te p.t. ed elettivamente domiciliata in via Controparte_1
Giovanni XXIII n°11 Vairano Scalo (CE) presso lo studio dell'avv. Massimo Amato, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
Michele Bonagura, in virtù di mandato conferito in calce all'atto di chiamata in causa del terzo notificato, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Torre Annunziata al Corso Umberto
I n.148;
-chiamata in causa-
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 4/03/2025.
1 R.G.A.C. n. 347/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e nella Parte_1 Parte_2 loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore citavano in Persona_1
Contro giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, la al fine CP_4 di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 11/01/2020. Deducevano gli attori che il figlio minore mentre era Persona_1 intento ad uscire dalla pista di ghiaccio allestita all'interno del Centro Commerciale “La
Cartiera” sita in Pompei (NA) rovinava a terra a causa del fondo, che si presentava particolarmente consumato, data la presenza, in particolare “di un forte scalino creatosi lungo il perimetro della pista”. Per effetto della caduta il minore veniva trasportato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Nocera-Pagani, ove i sanitari gli diagnosticavano “frattura metafisaria distale del radio con frammenti disassati” e veniva poi ricoverato presso il
Pronto Soccorso dell' , ed ivi trattenuto per essere sottoposto Controparte_5 ad intervento chirurgico di “Riduzione incruenta e sintesi con filo di K. Gesso BMC”; veniva dimesso in data 14.04.2020.
A sostegno della domanda risarcitoria, gli attori esponevano che l'evento era da ascriversi alla responsabilità della società convenuta a causa del difetto di manutenzione e conservazione della pista, ex art. 2051 c.c. o comunque ex art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio regolarmente la c.r. eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda introduttiva per non aver gli attori esperito preventivamente la negoziazione assistita prevista dal Decreto-legge 132/2014, la carenza di legittimazione passiva, e, infine, chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata;
ha comunque chiesto ed ottenuto di essere autorizzata a convenire in giudizio la propria compagnia assicuratrice.
Si costituiva in giudizio l' la quale chiedeva il rigetto tanto della Controparte_2 domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, quanto della domanda di garanzia della propria assicurata.
Concesso termine per la negoziazione assistita (ed esperita la stessa con esito negativo) ed all'esito dell'attività istruttoria – consistita nell'acquisizione della documentazione, anche
2 R.G.A.C. n. 347/2021
medica, prodotta dalle parti, nell'espletamento di una CTU medica e nell'escussione di due testimoni – la causa veniva assegnata in decisione.
Preliminarmente va osservato che i rilievi mossi da parte convenuta ed aventi ad oggetto l'irregolarità della procedura di negoziazione assistita non risultano condivisibili. Invero, all'udienza del 24.5.2022 gli avvocati degli attori provvedevano a depositare il verbale negativo di negoziazione assistita e pertanto la questione può essere considerata superata.
Inoltre, è opportuno esaminare l'eccezione preliminare sollevata dalla a c.r. CP_1 relativa alla carenza di legittimazione passiva.
Giova ricordare che la legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto (cd. legitimatio ad causam passiva). La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda, quindi, sulla mera allegazione fatta in domanda, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Nel caso in esame, non si pone una questione di carenza di legittimazione passiva della CP_1
a c.r., atteso che nell'atto di citazione gli attori indicano quest'ultima come società cui era
[...] affidata al momento dell'evento lesivo la gestione della pista di pattinaggio nei luoghi di causa.
È evidente, quindi, che gli attori individuano la a c.r. come custode della struttura CP_1
e, quindi, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La questione, pertanto, va esaminata nel merito come eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla convenuta a c.r. dal lato CP_1 passivo.
Nel merito la domanda è infondata e non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
La problematica della responsabilità da esercizio di attività sportive nonché il fondamento della responsabilità del gestore della pista si è molto discusso in dottrina e giurisprudenza.
Al riguardo occorre in primo luogo evidenziare che la gestione dell'impianto in cui viene svolta l'attività ludica, deve essere effettuata secondo canoni di efficienza e funzionalità, ai fini della tutela dell'integrità fisica degli utilizzatori, al fine di evitare il verificarsi di eventi
3 R.G.A.C. n. 347/2021
dannosi, il gestore dell'impianto sportivo deve adottare misure idonee a prevenire gli incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti che frequentano l'impianto.
La giurisprudenza riconduce la matrice extracontrattuale della responsabilità del gestore, essenzialmente agli artt. 2043 e 2050 c.c., a seconda del tipo di impianto e dello sport praticato.
Ove il danno sia cagionato da carenza di manutenzione trova invece applicazione, come sarà spiegato nel corso della trattazione, l'art. 2051 c.c.
Venendo al merito della questione, deve rilevarsi che alla fattispecie in esame è applicabile invece il disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è assimilata a responsabilità oggettiva e si fonda non su un comportamento o di un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata. La Corte ribadisce che
“la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”. (Cass. 6 febbraio 2007, n. 2563).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stata la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque alla derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso
4 R.G.A.C. n. 347/2021
danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Nel caso in esame gli attori non hanno adeguatamente assolto l'onere probatorio a loro carico. Infatti, la valutazione complessiva del materiale probatorio induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia alla parte convenuta, non potendo ritenersi provato che la caduta del minore sia stata effettivamente causata dalla cattiva manutenzione della pista come dedotto dagli attori.
In particolare, gli attori in citazione deducono che a determinare la caduta siano state un insieme di circostanze quali: il pessimo stato del fondo ghiacciato, la presenza di un forte scalino creatosi lungo il perimetro della pista causato dalla vetustà della stessa e la mancanza di idonee strutture di protezione e sicurezza che gli avrebbe permesso di potersi aggrappare.
Invero, l'istruttoria orale espletata nel presente procedimento, fa emergere con certezza la sola storicità della caduta non permettendo, al contrario, di ritenere adeguatamente provata la derivazione causale dei danni patiti dalla res in custodia al convenuto.
In primo luogo, nessuno dei testimoni ha fatto riferimento alla presenza di una pavimentazione che presentasse sconnessioni, dossi, avvallamenti o buche limitandosi gli stessi, genericamente, a riferire circa la presenza di uno scalino all'uscita della pista di ghiaccio.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 20/04/2023 ha riferito che: “Nel Testimone_1 passaggio dalla pista allo scalino è caduto. Non ricordo la presenza di un corrimano.
Sicuramente nel punto in cui c'era lo scalino vi era un varco aperto abbastanza ampio.
Preciso che non era neanche un vero e proprio scalino, quanto piuttosto un sollevamento della pista rispetto al piano strada.”
Così, anche l'altro teste, zia del minore, ha dichiarato che: “Nel punto di Testimone_2 uscita dalla pista dove è caduto ricordo che era aperto, ma non ricordo se c'era un Per_1 cancelletto o qualcosa di simile. Lungo la pista c'era una recinzione che non ricordo se fosse o meno ad altezza braccio, non ricordo se c'era un corrimano”.
Pertanto, alla luce di quanto emerso dalle generiche deposizioni testimoniali e dalla documentazione fotografica, in assenza di altri riscontri oggettivi acquisiti al processo, deve ritenersi che la caduta sia stata accidentale, non essendo emersi difetti di manutenzione e conservazione della pista di pattinaggio da parte della convenuta.
5 R.G.A.C. n. 347/2021
Sulla base delle sopra esposte valutazioni, si osserva che ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto ex art. 2043 o 2051 c.c., deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 15808/2005; Cass. Civ. 11946/2013).
Pertanto, la domanda non può essere accolta per carenza di prova del nesso di causalità tra la cosa (pista di pattinaggio non mantenuta correttamente) ed il pregiudizio che, nel caso di specie, deve pertanto ascriversi ad una caduta accidentale, coì come non vi è prova, che nello stesso giorno siano avvenuti o stati segnalati altri sinistri del medesimo tipo addebitabili al presunto pessimo stato della pista.
La domanda, dunque, è infondata e deve essere rigettata.
Per quanto concerne la condanna alle spese, la natura della presente controversia e l'esito della stessa, connotato dall'avvenuta verificazione di un evento lesivo pur in assenza di prova circa la riconducibilità di quest'ultimo ai pretesi danni costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” attualmente previste dalla disposizione normativa di cui all'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite.
Infine, le rimanenti spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2 Controparte_1 così provvede:
- rigetta la domanda proposta dagli attori e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore sig. Per_1
[...]
- dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 27.6.2025
IL GIUDICE
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