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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4554 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4176/2020 R.G., vertente
TRA
nato il [...], C.F: rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. TRINCHESE BIAGIO, C.F.: , in virtù di C.F._2
mandato in atti;
Appellante
E
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_1
legale in viale Brenta n.18/B n. 45, 20139 Milano, Italia, e per essa CP_2
(nuova denominazione assunta da , in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Uva (C.F.
), in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito C.F._3
notaio del 07.10.2010, rep. n.67867, racc. n. 18812; Persona_1
Appellata
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: ; CP_4 P.IVA_1 Appellata Contumace
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_1
legale in viale Brenta n.18/B n. 45, 20139 Milano, Italia, e per essa CP_2
(nuova denominazione assunta da , in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Uva (C.F.
), in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito C.F._3
notaio del 07.10.2010, rep. n.67867, racc. n. 18812; Persona_1
Appellata
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 15.05.2025, ai sensi dell'art
127 ter cpc;
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 16/06/2016 alla Controparte_4 Parte_1
ha opposto il decreto ingiuntivo di pagamento n. 251/2016, R.G. n. 139/2016,
[...]
emesso dal Tribunale Civile di Nola per la somma di € 183.310,50, oltre interessi come da domanda nonché spese della procedura liquidate in €. 2.135,00 per compenso ed in
€. 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a..
L'opponente spiegava le seguenti testuali conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per
i motivi di cui al punto 6) della narrativa;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inefficacia del D. I. n. 251/2016 ai sensi dell'art. 644 c.p.c., in quanto detto Decreto Ingiuntivo, emesso in data 21/1/2016 e depositato in pari data dal
Giudice del Tribunale di Nola Dott.ssa Federica Girfatti, è stato notificato solo in data
25/5/2016, quindi ben oltre il termine di 90 giorni dalla pronuncia previsti per la notifica ex art. 644 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) sempre preliminarmente, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, sempre dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto riconoscendo e dichiarando che la domanda è inammissibile in quanto il credito azionato risulta non provato e comunque non certo nell'ammontare, non liquido, e comunque inesigibile per tutti i motivi esposti nella narrativa al punto 2) e 3); 4) in ogni caso accertare, se del caso attraverso C.T.U.,
l'esatto ammontare del saldo relativo ai c/c n. c/c. n. 400480304 già n. 1520512, n.
400524380 già 1834797, in premessa indicati, tenendo conto tutto quanto lamentato nella premessa del presente atto al punto 4) sempre dichiarando che nulla è dovuto all'opposta e/o per essa Controparte_4 Controparte_5
quale mandataria della , dal sig. sempre dichiarando Controparte_4 Parte_1
nullo, annullando e comunque revocando il Decreto Ingiuntivo opposto;
5) in ogni caso accertare che la fideiussione è nulla, inefficace, estinta e che comunque nulla è dovuto da parte del sig. per tutto quanto esposto al punto 5 della Parte_1
narrativa, sempre dichiarando nullo, annullando e comunque revocando il Decreto
Ingiuntivo opposto, dichiarando, che, in ogni caso nulla è dovuto;
6) munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge;
7) sempre condannare la e/o per essa quale Controparte_4 Controparte_5
mandataria della al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_4
presente Giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. In via istruttoria senza inversione dell'onere probatorio, si chiede nomina CTU al fine di accertare quanto lamentato nel presente atto.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.01.2017, l'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione avversa e, in ogni caso, il suo rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Dopo l'espletamento della mediazione venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa era rinviava all'udienza del 03.04.2018.
In data 17.11.2017 si costituiva la facendo proprie tutte le Controparte_1
difese proposte da quale mandataria di e, contestualmente, CP_3 CP_4 depositava le proprie memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, depositando gli estratti conto analitici e scalari, relativi al c/c n. 400480304 già1520512, completi dall'apertura alla chiusura del rapporto.
La causa veniva istruita anche mediante consulenza tecnico contabile e, all'esito della precisazione delle conclusioni, veniva riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1499/2020 il Tribunale di Nola, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4575/2016, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo promossa da confermando l'opposto Parte_1
decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alla rifusione, in favore della CP_4
e della delle spese di lite liquidate in €.3.500,00, oltre
[...] Controparte_1
rimborso spese generale al 15% e oneri di legge cadauna, ponendo, da ultimo, le spese della consulenza contabile definitivamente a carico di Parte_1
Il Giudizio di appello
Con atto di citazione, notificato in data 17/11/2020, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1499/2020, pubblicata il 20/10/2020 e notificata in data
20/10/2020 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello e, per
l'effetto, annullare l'innanzi indicata sentenza del Tribunale di Nola, in sua riforma:
1) in ogni caso accertare che la fideiussione è nulla, inefficace, estinta e che comunque nulla è dovuto da parte del sig. per tutto quanto esposto al punto 1 Parte_1
della narrativa del presente atto, sempre dichiarando nullo, annullando e comunque revocando il Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarando, che, in ogni caso nulla è dovuto;
2) sempre condannare gli appellati ciascuno per suo onere, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di I e II grado con attribuzione al sottoscritto difensore quale antistatario;
3) munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
I motivi su cui l'appellante ha fondato il proposto appello sono formalmente i seguenti:
1) Primo motivo di appello – Fondatezza dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione del fideiussore ex art. 1957 c.c..; 2) Secondo motivo di appello –Illegittima condanna del Sig. al pagamento delle spese processuali di I grado. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la e per essa, quale Controparte_1
mandataria, la (nuova denominazione assunta da CP_2 CP_3
chiedendo di “dichiarare l'appello proposto dal Sig. inammissibile ai Persona_2
sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto manifestamente infondato per i motivi esposti in narrativa e in particolare nel paragrafo III) del presente atto;
Nel merito: - rigettare l'appello, così come proposto, ed ogni altra domanda formulata, perché infondati in fatto ed in diritto per
i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 1499/2020, emessa in data 19/10/2020 e pubblicata il successivo
20/10/2020 dal Giudice Unico del Tribunale di Nola, I sezione civile, dott.ssa Rosa
Anna Capozzi, nella causa iscritta al n. R.G. n. 4575/2016, notificata a mezzo pec in data 20/10/2020, con conseguente rigetto delle domande tutte formulate dall'appellante, Sig. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del Parte_1
doppio grado di giudizio”.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025, ex art 127 ter cpc, la Corte riservava la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 cpc per comparse conclusionali e memorie di replica.
I motivi della decisione
Infondato è il primo motivo di appello con il quale ha reiterato Parte_1
l'eccezione di estinzione dell'obbligazione del fideiussore poiché il creditore appellato non avrebbe agito per il recupero del credito contro il debitore entro i termini previsti dall'art 1957 c.c.. In particolare, l'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza appellata che riconosce la derogabilità dell'art 1957 c.c poiché detta disposizione sarebbe espressione del dovere di correttezza e buona fede. In ogni caso, ha affermato il decorso anche del termine di trentasei mesi fissato in deroga nella lettera fideiussione de qua (art 5), che andrebbe fatto decorrere dalla scadenza dell'obbligazione da individuarsi in data 08.04.2013. Inoltre, l'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la deroga in oggetto si riferisse al termine di scadenza dell'obbligazione garantita ed entro il quale andavano proposte le istanze contro il fideiussore ai fini della permanenza dell'efficacia della garanzia fideiussoria, precisando che il decreto ingiuntivo opposto era stato richiesto solo nei confronti del fideiussore odierno appellante, mentre contro il debitore principale,
non vi sarebbe prova dell'esperimento di Controparte_6
azioni nei confronti di quest'ultimo.
Ai fini della soluzione della presente controversia occorre prendere le mosse dalla fideiussione dell'11/01/2011, sottoscritta da in atti, che prevede Parte_1
espressamente all'art. 5 che “I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Detta pattuizione tra le parti, con la quale si deroga all'art. 1957 c.c., è valida ed efficace.
Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n.3989; Cassazione civile sez. VI, 04/12/2017,
n.28943).
Il fondamento logico giuridico, posto a sostegno del sopra citato indirizzo giurisprudenziale, trova la propria giustificazione nel fatto che l'articolo 1957 c.c., la cui ratio legis è tutelare l'interesse del fideiussore, deve ritenersi derogabile ex art. 2968 c.c., trattandosi di una materia non sottratta alla disponibilità delle parti, non contrastante con alcun principio di ordine pubblico.
La fideiussione dedotta in giudizio è a prima richiesta, come ben ritenuto dal Giudice di prime cure, che ha escluso trattarsi di un contratto autonomo di garanzia, valorizzando in tal senso la clausola di cui all'art 6, che prevede il pagamento immediato da parte del fideiussore a semplice richiesta scritta del creditore, in combinato disposto con quella di cui all'art 5 sopra già citata.
Nella specie, deve ritenersi sufficiente ed idoneo impedimento della decadenza dall'obbligazione fideiussoria anche una iniziativa stragiudiziale e, quindi, anche una intimazione di pagamento, non richiedendosi necessariamente che il creditore ponga in essere azioni giudiziali a tutela del proprio credito per evitare l'estinzione della fideiussione (in tal senso: Cass n 5179/2025; Cass. n. 660/2025; Cass 22346/2017 secondo cui "in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio
a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma").
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, non è necessario agire verso il debitore principale allorquando ricorra una ipotesi di garanzia a semplice richiesta scritta del creditore, essendo consentito che l'iniziativa di quest'ultimo possa essere rivolta direttamente nei confronti del fideiussore. Tanto è utilmente avvenuto nel caso di specie sia mediante intimazione stragiudiziale di pagamento dell'08.04.2013, in atti, cui ha fatto riferimento l'appellante stesso, sia mediante domanda monitoria del
12.01.2016, atti posti in essere dal creditore nel rispetto del temine decadenziale fissato dalle parti ex art 5 della citata lettera di fideiussione. Il secondo motivo di appello, con il quale il ha chiesto la riforma del capo di Pt_1
condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado (comprese quelle di ctu) in ragione dell'accoglimento dell'appello, non ha valenza autonoma in quanto la necessità di una nuova regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio si pone d'ufficio quale automatica conseguenza dell'accoglimento dell'appello e della riforma (anche parziale) della sentenza di primo grado, stante l'effetto espansivo interno previsto dall'art 336 primo comma c.p.c..
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma integrale della pronuncia impugnata.
Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in favore dell'appellata e per essa come da dispositivo, Controparte_1 CP_2
sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022 e quantificando il compenso in considerazione della natura e consistenza delle attività difensive espletate e, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellata contumace.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata e per essa , in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 9603,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata contumace;
d) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 25.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott. Michele
Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4176/2020 R.G., vertente
TRA
nato il [...], C.F: rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. TRINCHESE BIAGIO, C.F.: , in virtù di C.F._2
mandato in atti;
Appellante
E
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_1
legale in viale Brenta n.18/B n. 45, 20139 Milano, Italia, e per essa CP_2
(nuova denominazione assunta da , in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Uva (C.F.
), in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito C.F._3
notaio del 07.10.2010, rep. n.67867, racc. n. 18812; Persona_1
Appellata
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: ; CP_4 P.IVA_1 Appellata Contumace
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_1
legale in viale Brenta n.18/B n. 45, 20139 Milano, Italia, e per essa CP_2
(nuova denominazione assunta da , in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Uva (C.F.
), in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito C.F._3
notaio del 07.10.2010, rep. n.67867, racc. n. 18812; Persona_1
Appellata
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 15.05.2025, ai sensi dell'art
127 ter cpc;
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 16/06/2016 alla Controparte_4 Parte_1
ha opposto il decreto ingiuntivo di pagamento n. 251/2016, R.G. n. 139/2016,
[...]
emesso dal Tribunale Civile di Nola per la somma di € 183.310,50, oltre interessi come da domanda nonché spese della procedura liquidate in €. 2.135,00 per compenso ed in
€. 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a..
L'opponente spiegava le seguenti testuali conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per
i motivi di cui al punto 6) della narrativa;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inefficacia del D. I. n. 251/2016 ai sensi dell'art. 644 c.p.c., in quanto detto Decreto Ingiuntivo, emesso in data 21/1/2016 e depositato in pari data dal
Giudice del Tribunale di Nola Dott.ssa Federica Girfatti, è stato notificato solo in data
25/5/2016, quindi ben oltre il termine di 90 giorni dalla pronuncia previsti per la notifica ex art. 644 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) sempre preliminarmente, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, sempre dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto riconoscendo e dichiarando che la domanda è inammissibile in quanto il credito azionato risulta non provato e comunque non certo nell'ammontare, non liquido, e comunque inesigibile per tutti i motivi esposti nella narrativa al punto 2) e 3); 4) in ogni caso accertare, se del caso attraverso C.T.U.,
l'esatto ammontare del saldo relativo ai c/c n. c/c. n. 400480304 già n. 1520512, n.
400524380 già 1834797, in premessa indicati, tenendo conto tutto quanto lamentato nella premessa del presente atto al punto 4) sempre dichiarando che nulla è dovuto all'opposta e/o per essa Controparte_4 Controparte_5
quale mandataria della , dal sig. sempre dichiarando Controparte_4 Parte_1
nullo, annullando e comunque revocando il Decreto Ingiuntivo opposto;
5) in ogni caso accertare che la fideiussione è nulla, inefficace, estinta e che comunque nulla è dovuto da parte del sig. per tutto quanto esposto al punto 5 della Parte_1
narrativa, sempre dichiarando nullo, annullando e comunque revocando il Decreto
Ingiuntivo opposto, dichiarando, che, in ogni caso nulla è dovuto;
6) munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge;
7) sempre condannare la e/o per essa quale Controparte_4 Controparte_5
mandataria della al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_4
presente Giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. In via istruttoria senza inversione dell'onere probatorio, si chiede nomina CTU al fine di accertare quanto lamentato nel presente atto.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.01.2017, l'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione avversa e, in ogni caso, il suo rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Dopo l'espletamento della mediazione venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa era rinviava all'udienza del 03.04.2018.
In data 17.11.2017 si costituiva la facendo proprie tutte le Controparte_1
difese proposte da quale mandataria di e, contestualmente, CP_3 CP_4 depositava le proprie memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, depositando gli estratti conto analitici e scalari, relativi al c/c n. 400480304 già1520512, completi dall'apertura alla chiusura del rapporto.
La causa veniva istruita anche mediante consulenza tecnico contabile e, all'esito della precisazione delle conclusioni, veniva riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1499/2020 il Tribunale di Nola, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4575/2016, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo promossa da confermando l'opposto Parte_1
decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alla rifusione, in favore della CP_4
e della delle spese di lite liquidate in €.3.500,00, oltre
[...] Controparte_1
rimborso spese generale al 15% e oneri di legge cadauna, ponendo, da ultimo, le spese della consulenza contabile definitivamente a carico di Parte_1
Il Giudizio di appello
Con atto di citazione, notificato in data 17/11/2020, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1499/2020, pubblicata il 20/10/2020 e notificata in data
20/10/2020 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello e, per
l'effetto, annullare l'innanzi indicata sentenza del Tribunale di Nola, in sua riforma:
1) in ogni caso accertare che la fideiussione è nulla, inefficace, estinta e che comunque nulla è dovuto da parte del sig. per tutto quanto esposto al punto 1 Parte_1
della narrativa del presente atto, sempre dichiarando nullo, annullando e comunque revocando il Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarando, che, in ogni caso nulla è dovuto;
2) sempre condannare gli appellati ciascuno per suo onere, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di I e II grado con attribuzione al sottoscritto difensore quale antistatario;
3) munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
I motivi su cui l'appellante ha fondato il proposto appello sono formalmente i seguenti:
1) Primo motivo di appello – Fondatezza dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione del fideiussore ex art. 1957 c.c..; 2) Secondo motivo di appello –Illegittima condanna del Sig. al pagamento delle spese processuali di I grado. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la e per essa, quale Controparte_1
mandataria, la (nuova denominazione assunta da CP_2 CP_3
chiedendo di “dichiarare l'appello proposto dal Sig. inammissibile ai Persona_2
sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto manifestamente infondato per i motivi esposti in narrativa e in particolare nel paragrafo III) del presente atto;
Nel merito: - rigettare l'appello, così come proposto, ed ogni altra domanda formulata, perché infondati in fatto ed in diritto per
i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 1499/2020, emessa in data 19/10/2020 e pubblicata il successivo
20/10/2020 dal Giudice Unico del Tribunale di Nola, I sezione civile, dott.ssa Rosa
Anna Capozzi, nella causa iscritta al n. R.G. n. 4575/2016, notificata a mezzo pec in data 20/10/2020, con conseguente rigetto delle domande tutte formulate dall'appellante, Sig. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del Parte_1
doppio grado di giudizio”.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025, ex art 127 ter cpc, la Corte riservava la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 cpc per comparse conclusionali e memorie di replica.
I motivi della decisione
Infondato è il primo motivo di appello con il quale ha reiterato Parte_1
l'eccezione di estinzione dell'obbligazione del fideiussore poiché il creditore appellato non avrebbe agito per il recupero del credito contro il debitore entro i termini previsti dall'art 1957 c.c.. In particolare, l'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza appellata che riconosce la derogabilità dell'art 1957 c.c poiché detta disposizione sarebbe espressione del dovere di correttezza e buona fede. In ogni caso, ha affermato il decorso anche del termine di trentasei mesi fissato in deroga nella lettera fideiussione de qua (art 5), che andrebbe fatto decorrere dalla scadenza dell'obbligazione da individuarsi in data 08.04.2013. Inoltre, l'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la deroga in oggetto si riferisse al termine di scadenza dell'obbligazione garantita ed entro il quale andavano proposte le istanze contro il fideiussore ai fini della permanenza dell'efficacia della garanzia fideiussoria, precisando che il decreto ingiuntivo opposto era stato richiesto solo nei confronti del fideiussore odierno appellante, mentre contro il debitore principale,
non vi sarebbe prova dell'esperimento di Controparte_6
azioni nei confronti di quest'ultimo.
Ai fini della soluzione della presente controversia occorre prendere le mosse dalla fideiussione dell'11/01/2011, sottoscritta da in atti, che prevede Parte_1
espressamente all'art. 5 che “I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Detta pattuizione tra le parti, con la quale si deroga all'art. 1957 c.c., è valida ed efficace.
Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n.3989; Cassazione civile sez. VI, 04/12/2017,
n.28943).
Il fondamento logico giuridico, posto a sostegno del sopra citato indirizzo giurisprudenziale, trova la propria giustificazione nel fatto che l'articolo 1957 c.c., la cui ratio legis è tutelare l'interesse del fideiussore, deve ritenersi derogabile ex art. 2968 c.c., trattandosi di una materia non sottratta alla disponibilità delle parti, non contrastante con alcun principio di ordine pubblico.
La fideiussione dedotta in giudizio è a prima richiesta, come ben ritenuto dal Giudice di prime cure, che ha escluso trattarsi di un contratto autonomo di garanzia, valorizzando in tal senso la clausola di cui all'art 6, che prevede il pagamento immediato da parte del fideiussore a semplice richiesta scritta del creditore, in combinato disposto con quella di cui all'art 5 sopra già citata.
Nella specie, deve ritenersi sufficiente ed idoneo impedimento della decadenza dall'obbligazione fideiussoria anche una iniziativa stragiudiziale e, quindi, anche una intimazione di pagamento, non richiedendosi necessariamente che il creditore ponga in essere azioni giudiziali a tutela del proprio credito per evitare l'estinzione della fideiussione (in tal senso: Cass n 5179/2025; Cass. n. 660/2025; Cass 22346/2017 secondo cui "in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio
a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma").
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, non è necessario agire verso il debitore principale allorquando ricorra una ipotesi di garanzia a semplice richiesta scritta del creditore, essendo consentito che l'iniziativa di quest'ultimo possa essere rivolta direttamente nei confronti del fideiussore. Tanto è utilmente avvenuto nel caso di specie sia mediante intimazione stragiudiziale di pagamento dell'08.04.2013, in atti, cui ha fatto riferimento l'appellante stesso, sia mediante domanda monitoria del
12.01.2016, atti posti in essere dal creditore nel rispetto del temine decadenziale fissato dalle parti ex art 5 della citata lettera di fideiussione. Il secondo motivo di appello, con il quale il ha chiesto la riforma del capo di Pt_1
condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado (comprese quelle di ctu) in ragione dell'accoglimento dell'appello, non ha valenza autonoma in quanto la necessità di una nuova regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio si pone d'ufficio quale automatica conseguenza dell'accoglimento dell'appello e della riforma (anche parziale) della sentenza di primo grado, stante l'effetto espansivo interno previsto dall'art 336 primo comma c.p.c..
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma integrale della pronuncia impugnata.
Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in favore dell'appellata e per essa come da dispositivo, Controparte_1 CP_2
sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022 e quantificando il compenso in considerazione della natura e consistenza delle attività difensive espletate e, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellata contumace.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata e per essa , in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 9603,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata contumace;
d) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 25.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott. Michele
Magliulo