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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 637/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
IZZO PAOLA, Relatore
FINI OSCAR, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5045/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500003754000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120010524390000 IRES-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180012985162000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190007250176000 IRPEF-ALTRO 2015
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190025346865000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di ipoteca per intervenuta prescrizione dei crediti portati cartelle n. 10020120010524390000 – 10020180012985162000-
10020190007250176000 – 10020190007250176000 – 10020190025346865000 - 10020190056873966000
Rileva, in particolare, che, l'esame della documentazione in atti, evidenzia che le notifiche sarebbero avvenute secondo il prospetto di seguito indicato:
1. Cartella n. 10020120010524390000 notificata in data 18.12.2012; 2. Cartella nr. 10020180012985162000 notificata in data 31.08.20218;
3. Cartella nr. 10020190007250176000 notificata in data 11.10.2019;
4. Cartella nr. 10020190025346865000 notificata in data 08.10.2019.
Il ricorrente rileva, in particolare, che il termine estintivo è quinquennale e risulta decorso.
Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso.
Invoca la inammissibilità del ricorso in ragione della regolare notifica degli atti, che, non essendo stati impugnati, sono divenuti definitivi.
La Agenzia delle Entrate Riscossione chiede il rigetto del ricorso.
La resistente, in particolare, evidenzia che le cartelle oggetto di ricorso sono state, tutte, dedotte in atti tributari ritualmente notificati al contribuente, mai contestati e, pertanto, divenuti irretrattabili.
La Agenzia delle Entratre chiede la declaratoria di inammsisibilità del ricorso, in quanto gli atti risultano ritualmente notificati e non impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
La disamina degli atti evidenzia la notifica dele cartelle impugnate come di seguito indicate:
1. Cartella n. 10020120010524390000 notificata in data 18.12.2012;
2. Cartella nr. 10020180012985162000 notificata in data 31.08.20218;
3. Cartella nr. 10020190007250176000 notificata in data 11.10.2019;
4. Cartella nr. 10020190025346865000 notificata in data 08.10.2019.
5. Cartella n. 10020190007250176000, notificata il 11/10/2019;
6. Cartella n. 10020190056873966000, notificata il 22/09/2021.
Le cartelle notificate tempestivamente non sono state impugnate, ne consegue la definitività e la irretrattabilità della pretesa creditoria in esse dedotte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso per le ragioni di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in euro 250,00 oltre accessori se dovuti, come per legge. Condanna altresì parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate, già ridotte ex art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92 in euro 200,00, oltre accessori se dovuti come per legge"
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
IZZO PAOLA, Relatore
FINI OSCAR, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5045/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500003754000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120010524390000 IRES-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180012985162000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190007250176000 IRPEF-ALTRO 2015
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190025346865000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di ipoteca per intervenuta prescrizione dei crediti portati cartelle n. 10020120010524390000 – 10020180012985162000-
10020190007250176000 – 10020190007250176000 – 10020190025346865000 - 10020190056873966000
Rileva, in particolare, che, l'esame della documentazione in atti, evidenzia che le notifiche sarebbero avvenute secondo il prospetto di seguito indicato:
1. Cartella n. 10020120010524390000 notificata in data 18.12.2012; 2. Cartella nr. 10020180012985162000 notificata in data 31.08.20218;
3. Cartella nr. 10020190007250176000 notificata in data 11.10.2019;
4. Cartella nr. 10020190025346865000 notificata in data 08.10.2019.
Il ricorrente rileva, in particolare, che il termine estintivo è quinquennale e risulta decorso.
Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso.
Invoca la inammissibilità del ricorso in ragione della regolare notifica degli atti, che, non essendo stati impugnati, sono divenuti definitivi.
La Agenzia delle Entrate Riscossione chiede il rigetto del ricorso.
La resistente, in particolare, evidenzia che le cartelle oggetto di ricorso sono state, tutte, dedotte in atti tributari ritualmente notificati al contribuente, mai contestati e, pertanto, divenuti irretrattabili.
La Agenzia delle Entratre chiede la declaratoria di inammsisibilità del ricorso, in quanto gli atti risultano ritualmente notificati e non impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
La disamina degli atti evidenzia la notifica dele cartelle impugnate come di seguito indicate:
1. Cartella n. 10020120010524390000 notificata in data 18.12.2012;
2. Cartella nr. 10020180012985162000 notificata in data 31.08.20218;
3. Cartella nr. 10020190007250176000 notificata in data 11.10.2019;
4. Cartella nr. 10020190025346865000 notificata in data 08.10.2019.
5. Cartella n. 10020190007250176000, notificata il 11/10/2019;
6. Cartella n. 10020190056873966000, notificata il 22/09/2021.
Le cartelle notificate tempestivamente non sono state impugnate, ne consegue la definitività e la irretrattabilità della pretesa creditoria in esse dedotte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso per le ragioni di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in euro 250,00 oltre accessori se dovuti, come per legge. Condanna altresì parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate, già ridotte ex art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92 in euro 200,00, oltre accessori se dovuti come per legge"