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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 108/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Oristano, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Maria Gloria De Montis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla insieme all'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti,
Controparte_2
opposti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2022, ha proposto opposizione Parte_1
CP_ avverso l'avviso di addebito n. 375 2021 00002497 51 000, notificato dall' in data 16 dicembre 2021, per la riscossione della somma di euro 18.604,31, a titolo di contributi relativi alla Gestione Commercianti per il periodo corrente dal gennaio 2016 fino al dicembre 2019, nonché di somme dovute a titolo di morosità.
Il ricorrente, premesso di aver in precedenza ricevuto svariati avvisi di accertamento aventi il medesimo oggetto e riferiti a periodi diversi, tutti annullati, a seguito di opposizione giudiziale, CP_ con sentenza di accoglimento, ha dedotto l'infondatezza della pretesa dell' stante la mancanza dei presupposti per l'iscrizione nella Gestione Commercianti.
In particolare, ha esposto di essere mero socio di capitali della società Sardinia Broker S.r.l., con partecipazione pari al 5%, di dedicarsi solo ad attività di tipo amministrativo, e di non partecipare in alcun modo al lavoro aziendale, svolto, nel periodo per cui è causa, da uno o due dipendenti in modo autonomo.
pagina 1 di 7 Ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato. CP_ Inoltre, ha chiesto la condanna dell' per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., poiché, nonostante le precedenti sentenze di annullamento degli avvisi di addebito contenenti le medesime pretese creditorie, e stante la mancanza di mutamenti nella propria posizione all'interno CP_ dell'azienda, l' ha notificato per la quinta volta un avviso di addebito fondato sui medesimi presupposti di fatto e giuridici rispetto ai precedenti.
CP_ L' si è costituito in giudizio e ha resistito con articolate difese.
L'Istituto ha esposto che, nell'ambito dell'accertamento svolto in data 20 aprile 2018 presso la società Sardinia Broker S.r.l., esercente attività di commercio di prodotti ittici fin dal 12 luglio
2011, era emerso che:
- il ricorrente era socio amministratore unico, con quota pari al 5%, mentre la Parte_1
restante quota pari al 95% era posseduta dal socio Persona_1
- la società impiegava come dipendenti , assunto con la qualifica di impiegato con Persona_2
contratto a tempo indeterminato part time dal 5 dicembre 2013 e assunto con la Persona_3
qualifica di addetto alle vendite con contratto a tempo indeterminato part time dal 1° febbraio 2017 al 30 novembre 2018;
- dal 2 maggio 2016, il socio era stato dapprima assunto come tirocinante presso la Persona_1
società After s.p.a.; in seguito, dal 1° marzo 2019, era stato assunto presso la Controparte_3
a tempo indeterminato.
[...]
CP_ Secondo l' dalla documentazione raccolta, nonché dalle dichiarazioni rese dai dipendenti e dallo stesso ricorrente, sarebbe emerso che quest'ultimo si fosse occupato della gestione dell'attività commerciale della società in maniera abituale e prevalente;
da ciò, sarebbe derivato, ai sensi della legge 662/96, l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti. CP_ Per tali motivi, l' ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso avversario. CP_ All'udienza del 16 marzo 2022 l'opponente ha dato atto di aver notificato il ricorso solo all così limitando la domanda nei confronti di quest'ultimo e escludendo Controparte_2
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'audizione di testimoni.
2. Il ricorso in opposizione è fondato e deve pertanto essere accolto.
Secondo quanto disposto dall' art. 1, comma 203, legge n. 662/1996, “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
pagina 2 di 7 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti è dunque che il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'art. 1, comma 208, dispone che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' Controparte_1
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente […]”.
[...]
L'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha precisato la portata di tale disposizione, escludendo espressamente che per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione nella gestione separata trovi applicazione la regola dell'unicità dell'iscrizione; la norma dispone che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle CP_ corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma
208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”, ovvero la c.d. gestione separata.
Sulla base di tale norma di interpretazione autentica, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, con un orientamento ormai consolidato, che, per quanto attiene al caso specifico del socio amministratore di società a responsabilità limitata, non possa trovare applicazione il principio dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente,
pagina 3 di 7 dovendosi viceversa applicare quello dell'assoggettamento alla doppia iscrizione poiché, trattasi di attività che, benché svolte dal medesimo soggetto anche all'interno della medesima impresa, restano distinte e autonome tra loro, che quindi comportano l'insorgenza di un distinto e autonomo obbligo assicurativo nella rispettiva gestione (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. L. 27 gennaio 2021 n.
1759).
L'iscrizione a entrambe le gestioni (o soltanto a una di esse) non è automatica, bensì presuppone l'accertamento dell'attività svolta in concreto all'interno dell'azienda da parte del socio amministratore;
pertanto, anche nel caso in cui il soggetto sia socio e amministratore unico di società, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 203, lett. c) della legge 613/66, il presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti è che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
A tal proposito, secondo la Corte di Cassazione “il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanta amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (vedi ex multis Cass. Civ. Sez. L. 2 maggio 2018 n. 10426, Cass. Civ. Sez. L. n. 26 gennaio 2021).
Per quanto attiene al requisito della partecipazione personale all'attività dell'azienda, occorre precisare che questa deve intendersi non soltanto come l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, potendo consistere anche in un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, poiché anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35181 del 18 novembre 2021, al fine di fornire un adeguato criterio di distinzione tra l'attività gestoria e l'attività di lavoro operativa volta al perseguimento dell'oggetto sociale, ha tuttavia chiarito che “l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandate ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
18. l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento
pagina 4 di 7 operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi”.
Nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, abbia un carattere sostanzialmente gestorio e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività lavorativa sintetizzata nell'oggetto sociale, si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
2.1. Nel caso in esame, l'oggetto sociale della società prevede lo svolgimento di attività nel settore ittico, in particolare l'intermediazione, la rappresentanza, l'importazione, l'esportazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, per conto proprio o di terzi, di prodotti ittici e della pesca, sia freschi che surgelati. La società può inoltre prestare servizi di assistenza tecnica, logistica e commerciale, attività di trasporto, servizi informatici e promozionali, realizzazione e gestione di siti web, servizi editoriali e pubblicitari, stampa, marketing e comunicazione, oltre ad ogni altra attività strumentale o connessa all'attività principale (vd. visura camerale, doc. 6 fascicolo dell'opponente).
Nel corso dell'istruttoria sono state depositate dall'ente resistente le dichiarazioni rilasciate da CP_ agli ispettori dell' nell'ambito dell'accertamento avviato nell'aprile 2018, Parte_1
nonché le dichiarazioni dei dipendenti e (doc. 1, 2, 3 depositati Persona_2 Persona_3
CP_ da il 3 ottobre 2022).
Tali dichiarazioni hanno evidenziato che il ricorrente svolgeva prevalentemente attività amministrative e gestionali, e solo in via residuale attività operativa aziendale.
Sia il ricorrente che i dipendenti hanno riferito che l' si occupava dell'organizzazione Pt_1
generale della società, impartendo direttive, amministrando la concessione di ferie e permessi, e curando i rapporti con il consulente commercialista. Tali mansioni rientrano pacificamente nell'ambito dell'attività gestoria dell'amministratore e non sono riconducibili all'attività lavorativa produttiva che realizza concretamente l'oggetto sociale.
Il ricorrente ha inoltre dichiarato di curare i rapporti con i fornitori e di presenziare alla sottoscrizione dei contratti. Anche queste attività si inquadrano nella funzione amministrativa e di rappresentanza, normalmente attribuita al socio che agisce in nome e per conto della società. ha aggiunto che i dipendenti gli riferivano circa lo svolgimento delle attività e i Parte_1
rapporti con i clienti (vd. verbale di audizione di in sede di accesso del 22 maggio Parte_1
2018).
Il dipendente ha confermato che “in caso di problematiche fuori dall'ordinario Persona_3
chiedo al sig. per esempio un cliente lamenta (illegittimamente) di non aver ricevuto il Pt_1
pagina 5 di 7 pesce io chiedo al sig. su come procedere per le vie legali” (vd. verbale di audizione di Pt_1
in sede di accesso del 22 maggio 201813 giugno 2018). Persona_3
Emerge, dunque, che il ricorrente non partecipava direttamente alle mansioni operative svolte dai dipendenti, ma interveniva solo in caso di problematiche straordinarie, assumendo le decisioni gestionali più rilevanti.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 3 maggio 2023 confermano tali circostanze.
Il teste ha dichiarato: “non so che lavoro facesse il Sig. per la Sardinia Persona_2 Pt_1
Broker, posso dire che io facevo il mio lavoro e sapevo anche cosa dovevo fare, anche perché si tratta di un lavoro ripetitivo, il Sig. mi dava direttive, per esempio, dicendomi di andare a Pt_1
trovare i clienti. ADR Non sentivo il Sig. quotidianamente, capitava lo sentissi una volta a Pt_1 settimana ma anche meno, una volta al mese. Quando avevo l'ufficio a Cagliari il Sig. non Pt_1
era presente. Penso si occupasse dei fornitori nel senso che capitava che andasse a trovarli, è capitato che andassi insieme a lui da qualche cliente”.
Il teste ha aggiunto: “non so che ruolo avesse il Sig. all'interno della Persona_3 Pt_1
Sardinia Brokers, [...] Posso dire che il mio lavoro per la Sardinia Brokers lo svolgevo da casa, dal mio computer e nessuno mi dava direttiva. Durante il corso del mio rapporto di lavoro ho avuto contatti con il sig. ma non parlavamo in maniera specifica del lavoro nel senso che Pt_1
non vi erano verifiche periodiche di quello che facevo, facevamo una verifica generale sull'andamento alla fine dell'anno. Quanto ai fornitori e ai clienti posso dire che io mi occupavo dei miei fornitori e dei miei clienti, come ho detto prima non so cosa facesse il Sig. penso Pt_1
che non si occupasse operativamente di clienti e fornitori che erano gestiti in parte da me e in parte da ”. Per_2
Tali dichiarazioni confermano che il ricorrente esercitava funzioni direttive, organizzative e gestionali, senza svolgere in modo continuativo attività riconducibili alla realizzazione concreta dell'oggetto sociale, né le stesse mansioni dei dipendenti.
In conclusione, dall'istruttoria non è emersa la partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Per le motivazioni sopra esposte, nessun contributo è dovuto dal ricorrente a titolo di iscrizione alla Gestione commercianti per il periodo di riferimento.
L'opposizione deve dunque essere accolta e l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l'opposto deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in pagina 6 di 7 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
3.1. Quanto alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la stessa non può essere accolta, non risultando sussistenti i presupposti richiesti dalla norma, atteso che il provvedimento di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, oggetto dell'opposizione, era comunque espressione di un'attività istituzionale dell'ente previdenziale, fondata sull'accertamento avviato in data 20 aprile 2018 e non del tutto priva di elementi giustificativi, come emerge dalle dichiarazioni acquisite.
Inoltre, le deduzioni secondo cui la condotta dell'ente avrebbe determinato nel ricorrente l'insorgenza di una sindrome ansiosa depressiva tale da farlo cadere in un profondo sconforto e da rendere necessario il ricorso a cure mediche straordinarie è del tutto generica e non offre alcun elemento sulla base del quale poter procedere ad una liquidazione, ancorché equitativa, del preteso danno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. n. 375 2021 00002497 51
000 CP_
- condanna alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 108/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Oristano, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Maria Gloria De Montis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla insieme all'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti,
Controparte_2
opposti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2022, ha proposto opposizione Parte_1
CP_ avverso l'avviso di addebito n. 375 2021 00002497 51 000, notificato dall' in data 16 dicembre 2021, per la riscossione della somma di euro 18.604,31, a titolo di contributi relativi alla Gestione Commercianti per il periodo corrente dal gennaio 2016 fino al dicembre 2019, nonché di somme dovute a titolo di morosità.
Il ricorrente, premesso di aver in precedenza ricevuto svariati avvisi di accertamento aventi il medesimo oggetto e riferiti a periodi diversi, tutti annullati, a seguito di opposizione giudiziale, CP_ con sentenza di accoglimento, ha dedotto l'infondatezza della pretesa dell' stante la mancanza dei presupposti per l'iscrizione nella Gestione Commercianti.
In particolare, ha esposto di essere mero socio di capitali della società Sardinia Broker S.r.l., con partecipazione pari al 5%, di dedicarsi solo ad attività di tipo amministrativo, e di non partecipare in alcun modo al lavoro aziendale, svolto, nel periodo per cui è causa, da uno o due dipendenti in modo autonomo.
pagina 1 di 7 Ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato. CP_ Inoltre, ha chiesto la condanna dell' per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., poiché, nonostante le precedenti sentenze di annullamento degli avvisi di addebito contenenti le medesime pretese creditorie, e stante la mancanza di mutamenti nella propria posizione all'interno CP_ dell'azienda, l' ha notificato per la quinta volta un avviso di addebito fondato sui medesimi presupposti di fatto e giuridici rispetto ai precedenti.
CP_ L' si è costituito in giudizio e ha resistito con articolate difese.
L'Istituto ha esposto che, nell'ambito dell'accertamento svolto in data 20 aprile 2018 presso la società Sardinia Broker S.r.l., esercente attività di commercio di prodotti ittici fin dal 12 luglio
2011, era emerso che:
- il ricorrente era socio amministratore unico, con quota pari al 5%, mentre la Parte_1
restante quota pari al 95% era posseduta dal socio Persona_1
- la società impiegava come dipendenti , assunto con la qualifica di impiegato con Persona_2
contratto a tempo indeterminato part time dal 5 dicembre 2013 e assunto con la Persona_3
qualifica di addetto alle vendite con contratto a tempo indeterminato part time dal 1° febbraio 2017 al 30 novembre 2018;
- dal 2 maggio 2016, il socio era stato dapprima assunto come tirocinante presso la Persona_1
società After s.p.a.; in seguito, dal 1° marzo 2019, era stato assunto presso la Controparte_3
a tempo indeterminato.
[...]
CP_ Secondo l' dalla documentazione raccolta, nonché dalle dichiarazioni rese dai dipendenti e dallo stesso ricorrente, sarebbe emerso che quest'ultimo si fosse occupato della gestione dell'attività commerciale della società in maniera abituale e prevalente;
da ciò, sarebbe derivato, ai sensi della legge 662/96, l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti. CP_ Per tali motivi, l' ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso avversario. CP_ All'udienza del 16 marzo 2022 l'opponente ha dato atto di aver notificato il ricorso solo all così limitando la domanda nei confronti di quest'ultimo e escludendo Controparte_2
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'audizione di testimoni.
2. Il ricorso in opposizione è fondato e deve pertanto essere accolto.
Secondo quanto disposto dall' art. 1, comma 203, legge n. 662/1996, “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
pagina 2 di 7 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti è dunque che il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'art. 1, comma 208, dispone che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' Controparte_1
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente […]”.
[...]
L'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha precisato la portata di tale disposizione, escludendo espressamente che per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione nella gestione separata trovi applicazione la regola dell'unicità dell'iscrizione; la norma dispone che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle CP_ corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma
208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”, ovvero la c.d. gestione separata.
Sulla base di tale norma di interpretazione autentica, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, con un orientamento ormai consolidato, che, per quanto attiene al caso specifico del socio amministratore di società a responsabilità limitata, non possa trovare applicazione il principio dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente,
pagina 3 di 7 dovendosi viceversa applicare quello dell'assoggettamento alla doppia iscrizione poiché, trattasi di attività che, benché svolte dal medesimo soggetto anche all'interno della medesima impresa, restano distinte e autonome tra loro, che quindi comportano l'insorgenza di un distinto e autonomo obbligo assicurativo nella rispettiva gestione (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. L. 27 gennaio 2021 n.
1759).
L'iscrizione a entrambe le gestioni (o soltanto a una di esse) non è automatica, bensì presuppone l'accertamento dell'attività svolta in concreto all'interno dell'azienda da parte del socio amministratore;
pertanto, anche nel caso in cui il soggetto sia socio e amministratore unico di società, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 203, lett. c) della legge 613/66, il presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti è che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
A tal proposito, secondo la Corte di Cassazione “il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanta amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (vedi ex multis Cass. Civ. Sez. L. 2 maggio 2018 n. 10426, Cass. Civ. Sez. L. n. 26 gennaio 2021).
Per quanto attiene al requisito della partecipazione personale all'attività dell'azienda, occorre precisare che questa deve intendersi non soltanto come l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, potendo consistere anche in un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, poiché anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35181 del 18 novembre 2021, al fine di fornire un adeguato criterio di distinzione tra l'attività gestoria e l'attività di lavoro operativa volta al perseguimento dell'oggetto sociale, ha tuttavia chiarito che “l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandate ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
18. l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento
pagina 4 di 7 operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi”.
Nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, abbia un carattere sostanzialmente gestorio e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività lavorativa sintetizzata nell'oggetto sociale, si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
2.1. Nel caso in esame, l'oggetto sociale della società prevede lo svolgimento di attività nel settore ittico, in particolare l'intermediazione, la rappresentanza, l'importazione, l'esportazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, per conto proprio o di terzi, di prodotti ittici e della pesca, sia freschi che surgelati. La società può inoltre prestare servizi di assistenza tecnica, logistica e commerciale, attività di trasporto, servizi informatici e promozionali, realizzazione e gestione di siti web, servizi editoriali e pubblicitari, stampa, marketing e comunicazione, oltre ad ogni altra attività strumentale o connessa all'attività principale (vd. visura camerale, doc. 6 fascicolo dell'opponente).
Nel corso dell'istruttoria sono state depositate dall'ente resistente le dichiarazioni rilasciate da CP_ agli ispettori dell' nell'ambito dell'accertamento avviato nell'aprile 2018, Parte_1
nonché le dichiarazioni dei dipendenti e (doc. 1, 2, 3 depositati Persona_2 Persona_3
CP_ da il 3 ottobre 2022).
Tali dichiarazioni hanno evidenziato che il ricorrente svolgeva prevalentemente attività amministrative e gestionali, e solo in via residuale attività operativa aziendale.
Sia il ricorrente che i dipendenti hanno riferito che l' si occupava dell'organizzazione Pt_1
generale della società, impartendo direttive, amministrando la concessione di ferie e permessi, e curando i rapporti con il consulente commercialista. Tali mansioni rientrano pacificamente nell'ambito dell'attività gestoria dell'amministratore e non sono riconducibili all'attività lavorativa produttiva che realizza concretamente l'oggetto sociale.
Il ricorrente ha inoltre dichiarato di curare i rapporti con i fornitori e di presenziare alla sottoscrizione dei contratti. Anche queste attività si inquadrano nella funzione amministrativa e di rappresentanza, normalmente attribuita al socio che agisce in nome e per conto della società. ha aggiunto che i dipendenti gli riferivano circa lo svolgimento delle attività e i Parte_1
rapporti con i clienti (vd. verbale di audizione di in sede di accesso del 22 maggio Parte_1
2018).
Il dipendente ha confermato che “in caso di problematiche fuori dall'ordinario Persona_3
chiedo al sig. per esempio un cliente lamenta (illegittimamente) di non aver ricevuto il Pt_1
pagina 5 di 7 pesce io chiedo al sig. su come procedere per le vie legali” (vd. verbale di audizione di Pt_1
in sede di accesso del 22 maggio 201813 giugno 2018). Persona_3
Emerge, dunque, che il ricorrente non partecipava direttamente alle mansioni operative svolte dai dipendenti, ma interveniva solo in caso di problematiche straordinarie, assumendo le decisioni gestionali più rilevanti.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 3 maggio 2023 confermano tali circostanze.
Il teste ha dichiarato: “non so che lavoro facesse il Sig. per la Sardinia Persona_2 Pt_1
Broker, posso dire che io facevo il mio lavoro e sapevo anche cosa dovevo fare, anche perché si tratta di un lavoro ripetitivo, il Sig. mi dava direttive, per esempio, dicendomi di andare a Pt_1
trovare i clienti. ADR Non sentivo il Sig. quotidianamente, capitava lo sentissi una volta a Pt_1 settimana ma anche meno, una volta al mese. Quando avevo l'ufficio a Cagliari il Sig. non Pt_1
era presente. Penso si occupasse dei fornitori nel senso che capitava che andasse a trovarli, è capitato che andassi insieme a lui da qualche cliente”.
Il teste ha aggiunto: “non so che ruolo avesse il Sig. all'interno della Persona_3 Pt_1
Sardinia Brokers, [...] Posso dire che il mio lavoro per la Sardinia Brokers lo svolgevo da casa, dal mio computer e nessuno mi dava direttiva. Durante il corso del mio rapporto di lavoro ho avuto contatti con il sig. ma non parlavamo in maniera specifica del lavoro nel senso che Pt_1
non vi erano verifiche periodiche di quello che facevo, facevamo una verifica generale sull'andamento alla fine dell'anno. Quanto ai fornitori e ai clienti posso dire che io mi occupavo dei miei fornitori e dei miei clienti, come ho detto prima non so cosa facesse il Sig. penso Pt_1
che non si occupasse operativamente di clienti e fornitori che erano gestiti in parte da me e in parte da ”. Per_2
Tali dichiarazioni confermano che il ricorrente esercitava funzioni direttive, organizzative e gestionali, senza svolgere in modo continuativo attività riconducibili alla realizzazione concreta dell'oggetto sociale, né le stesse mansioni dei dipendenti.
In conclusione, dall'istruttoria non è emersa la partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Per le motivazioni sopra esposte, nessun contributo è dovuto dal ricorrente a titolo di iscrizione alla Gestione commercianti per il periodo di riferimento.
L'opposizione deve dunque essere accolta e l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l'opposto deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in pagina 6 di 7 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
3.1. Quanto alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la stessa non può essere accolta, non risultando sussistenti i presupposti richiesti dalla norma, atteso che il provvedimento di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, oggetto dell'opposizione, era comunque espressione di un'attività istituzionale dell'ente previdenziale, fondata sull'accertamento avviato in data 20 aprile 2018 e non del tutto priva di elementi giustificativi, come emerge dalle dichiarazioni acquisite.
Inoltre, le deduzioni secondo cui la condotta dell'ente avrebbe determinato nel ricorrente l'insorgenza di una sindrome ansiosa depressiva tale da farlo cadere in un profondo sconforto e da rendere necessario il ricorso a cure mediche straordinarie è del tutto generica e non offre alcun elemento sulla base del quale poter procedere ad una liquidazione, ancorché equitativa, del preteso danno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. n. 375 2021 00002497 51
000 CP_
- condanna alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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