Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 15/12/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04145/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4223 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vania Padalino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Galvani n. 21;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- dell’08/08/2025, notificato in data 13/08/2025, con cui la Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest – Ufficio Motorizzazione Civile di Milano ha disposto l’annullamento della patente di guida n. -OMISSIS-; nonchè di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ufficio Provinciale Motorizzazione Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LB Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I. Il ricorrente ha impugnato l’annullamento della patente di guida emesso dalla Motorizzazione civile in quanto, a seguito di accertamenti, risulta che è stata conseguita fraudolentemente.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 e 21-nonies L. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Secondo il ricorrente il mero riferimento alla pendenza di un procedimento penale non legittima l’adozione di un provvedimento di autotutela in assenza di accertamenti propri dell’amministrazione circa la falsità del titolo.
2. Violazione dell’art. 27 Cost. – Violazione del principio di presunzione di innocenza
Il principio di presunzione di non colpevolezza impone che nessuna misura pregiudizievole possa essere disposta prima dell’accertamento definitivo della responsabilità.
3. Violazione del principio di legalità e tipicità dei provvedimenti sanzionatori.
Non esiste nel Codice della Strada alcuna disposizione che consenta l’annullamento della patente per la sola pendenza di un procedimento penale.
4. Eccesso di potere per sproporzione e sviamento.
L’Amministrazione ha esercitato il proprio potere in maniera sproporzionata e anticipatoria, privando il ricorrente del titolo abilitativo prima che sia stata accertata la sua illegittimità.
La difesa dello Stato ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ed in subordine la sua reiezione.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione mediante sentenza in forma semplificata.
II. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Con riferimento alla fattispecie del diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida per insussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, del codice della strada, le S.U. della Corte di Cassazione hanno chiarito che tale provvedimento non è espressione di discrezionalità amministrativa ma è posto in essere nell'esercizio di un'attività del tutto vincolata, regolata da una norma di relazione, rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo, sì che le questioni relative al possesso dei requisiti previsti dalla norma in esame appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, proprio perché si ricollegano ad una posizione di diritto soggettivo - il diritto di guidare un autoveicolo - afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, costituzionalmente tutelata (art. 16 Cost.); quindi la verifica della ricorrenza, in capo al privato che aspira a conseguire la patente di guida, dei richiesti requisiti morali non configura esercizio di un potere discrezionale, trattandosi di operazione di mero accertamento di dati univoci, senza alcuna ponderazione comparativa di interessi pubblici e privati né scelta in ordine all'an, al quando, al quomodo o al quid del provvedimento da adottare, per essere la valutazione stata fatta in via preventiva dal Legislatore che ha reputato ostative al rilascio della patente di guida determinate condizioni soggettive (Cass. civ., S.U., ord. 14 marzo 2022, n. 8188).
Ad analoga conclusione la giurisprudenza è giunta con riferimento al diniego di ammissione all'esame di guida in quanto la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di tale requisito non contiene margini di discrezionalità, configurandosi come posizione di diritto soggettivo al pari delle iscrizioni negli albi o registri professionali laddove l'attività amministrativa si limita al solo riscontro formale dei presupposti determinati dalla legge (cfr. Tar Abruzzo, Pescara, 266/2013 e CdS IV 3158/2013)” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 marzo 2015, n. 3817).
Ad analoga conclusione si deve giungere per l’annullamento della patente di guida disposta per la falsificazione della prova d’esame.
Infatti l’annullamento della patente si presenta come espressione dell’esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere vincolato che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di annullamento adottato dalla Motorizzazione civile per annullamento della prova di esame continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario.
III. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore del G.O., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo è riproposto, sussistendone l’interesse, innanzi al G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).
IV. Sussistono eccezionali e gravi ragioni, in considerazione del carattere meramente procedimentale della decisione e della costituzione di mero rito dell’Amministrazione resistente, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore del G.O., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto, sussistendone l’interesse, innanzi al G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON IN, Presidente
LB Di RI, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB Di RI | ON IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.