Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1047 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to BRESCIA FILOMENA Parte_1
appellante
E con l'avv.to MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO CP_1
Appellato -appellante principale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
CP_ conveniva in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di Catanzaro Parte_1
impugnando i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato agricolo svolto negli anni dal 2011 al 2015 e di ripetizione delle somme percepite a titolo di disoccupazione per gli stessi anni (All.ti da n. 10 a n.14 del ricorso di primo grado).
Esponeva, in particolare, di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
, negli anni 2011 (per 156 giornate lavorative), 2012 (per 156 giornate
[...] lavorative) e 2013 (per 102 giornate lavorative); e per l' Controparte_3
, negli anni 2014 (per 152 giornate lavorative) e 2015 (per 152 giornate
[...]
lavorative) con mansioni di bracciante agricola, dedicandosi alla coltivazione di cereali, legumi da granella, semi oleosi e ortaggi, nonché alla preparazione e raccolta delle
Deduceva l'esaurimento della fase amministrativa (All.ti nn. 15-16 ricorso primo CP_ grado), conclusasi con il rigetto del 20.07.2017 del relativo ricorso che l' motivava con il disconoscimento delle giornate lavorative avvenuto a seguito di accertamento ispettivo.
Chiedeva, quindi, l'accertamento dell'illegittimità delle determinazioni assunte dall' e del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori CP_1 agricoli ed alla conseguente percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
L' eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda. CP_1
Il Tribunale di Catanzaro, istruita la causa mediante l'escussione del teste
[...]
, ha dichiarato il ricorso inammissibile, stante la maturata decadenza per le CP_2
annualità 2014 e 2015, ed ha rigettato la domanda per le altre annualità (cioè
2011,2012,2013) per carenza di prova del rapporto di lavoro in agricoltura, compensando le spese di lite.
Ha rilevato che:
1.ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 del d.l. n. 7/70, conv. con modifiche dalla l. n. 83/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 e dell'art. 11 del d.lgs. 375/93 e della giurisprudenza in materia, il termine di decadenza di centoventi giorni decorre: a) dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale;
b) dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente); c) dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dalla formarsi del silenzio-rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.
Pag. 2 di 8 2. “privilegiando il criterio della conoscenza effettiva1, emerge come […] per gli anni
2014 e 2015 […] la ricorrente ha avuto effettiva conoscenza dell'avvenuta cancellazione mediante la notifica, in data 29.3.2017 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di
CP_ parte resistente), delle note con le quali l' le ha richiesto la ripetizione dell'indennità indebitamente erogata ed ha proposto ricorso alla Commissione provinciale il 12.5.2017 (cfr. doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente), dunque al di là del termine di trenta giorni previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 375/1993”.
3. Il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli è, dunque, divenuto definitivo decorsi trenta giorni dalla conoscenza effettiva (acquisita il
29.3.2017) del provvedimento stesso.
4. Dovendo, pertanto, essere fatto decorrere da tale ultima data, ossia dal 29.4.2017, il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale, ed essendo irrilevante la presentazione del ricorso intempestivo alla Commissione provinciale in data
12.5.2017, la decadenza è maturata, con riferimento agli anni 2014 e 2015, il
29.8.2017, mentre l'odierna domanda è stata introdotta il 16.11.2017.
Ha ritenuto che l'intervenuta decadenza impedisce sia pure incidentalmente,
l'accertamento dello status di lavoratore agricolo ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e non consente di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale.
Invece in relazione alle altre annualità (anni 2011, 2012 e 2013), ha affermato che non è maturata la decadenza, essendo “tempestiva la proposizione del ricorso alla
Commissione provinciale (12.5.2017, quindi entro il termine di trenta giorni) ed essendo altrettanto tempestivamente intervenuta (ossia, nei novanta giorni) la pronuncia della predetta Commissione (20.7.2017)“, sicchè da tale ultima data decorre il termine decadenziale di 120 giorni per l'azione giudiziaria, con la conseguenza che il deposito del ricorso in data 16.11.2017 è tempestivo e, dunque, ammissibile.
Quindi con riferimento agli anni 2011, 2012 e 2013, ha rilevato che le giornate lavorative in agricoltura effettuate dalla ricorrente erano state “disconosciute in virtù degli esiti dell'accertamento ispettivo compiuto dall' nei confronti della Azienda CP_1
P CP_
, dunque, a prescindere dalla pubblicazione telematica sul sito dell' (dal 10.3.2017 al 25.3.2017) degli elenchi di variazione trimestrale mediante i quali la lavoratrice è stata cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli relativamente agli anni 2014 e 2015.
Pag. 3 di 8 agricola e confluito nel verbale unico di accertamento e Controparte_2
notificazione n. 2016017578/DDL del 16.12.2016 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente)” dal quale risulta che “gli ispettori hanno concluso evidenziando una evidente incongruità, per eccesso, fra le giornate denunciate all'Istituto ed il fabbisogno occupazionale calcolato per l'azienda così come configurata […](cfr. pag.
4-5 del verbale di accertamento); ha escluso che la prova del rapporto possa rinvenirsi nella deposizione dell'unico teste addotto.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1.in ordine alla dichiarata decadenza, che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2017 costituissero provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi, facendone decorrere il termine per l'impugnazione; in realtà tali comunicazioni si limitavano alla richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola, senza disporre alcuna cancellazione dagli elenchi nominativi. Quest'ultima si era perfezionata con la pubblicazione degli stessi, avvenuta dal 15/06/2017 al 30/06/2017 e da quest'ultima data dovevano farsi decorrere i termini di impugnazione: dapprima il termine di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 375/1993 per proporre ricorso amministrativo alla Commissione
Provinciale e, successivamente, decorso il predetto termine, l'ulteriore termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Precisato che non aveva proposto ricorso amministrativo avverso tali elenchi, ha sostenuto che, il relativo termine risultava scaduto in data 30.07.2017 e che l'ulteriore termine dei 120 giorni per il tempestivo proponimento dell'azione giudiziaria, decorrendo dal 30.07.2017 sarebbe spirato il 27/11/2017, mentre il ricorso di primo grado veniva depositato in data 16/11/2017 e, dunque, tempestivamente.
Quanto poi all'impugnazione dei provvedimenti di reiezione della domanda di disoccupazione dall'anno 2011 all'anno 2015 e del relativo indebito, ha sostenuto che il ricorso amministrativo veniva presentato in data 12/05/2017 e lo stesso veniva rigettato espressamente in data 20/07/2017. Decorrendo da tale ultima data il termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, la relativa decadenza sarebbe
Pag. 4 di 8 maturata il 17/11/2017 e dunque, anche sotto questo aspetto, il ricorso giudiziario depositato dalla in data 16/11/2017 è tempestivo. Pt_1
2. in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, il primo giudice non ha correttamente valutato la documentazione allegata (contratti di lavoro, buste paga, estratto conto previdenziale, scheda anagrafica del lavoratore) dalla quale risulta che ella, dall'anno 2011 all'anno 2013, è stata lavoratrice dipendente in agricoltura presso l'azienda , (156 giornate per gli anni 2011 e 2012 e 102 giornate per Controparte_2
l'anno 2013), e negli anni 2014 e 2015 è stata lavoratrice dipendente in agricoltura presso altro datore di lavoro, l' , in relazione alla quale non vi è Controparte_3 stato alcun disconoscimento dell'attività lavorativa che potesse giustificarne la cancellazione dell'odierno appellante dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.
Il Tribunale ha erroneamente privilegiato le risultanze dell'accertamento ispettivo, CP_ unilateralmente predisposto dagli ispettori dell' rispetto agli esiti prova orale, che aveva confermato la sussistenza del rapporto lavorativo come bracciante agricola dall'anno 2011 all'anno 2013 presso l'azienda agricola sita in località “Madama
Lucrezia” ed in altri appezzamenti di terreno siti in Belcastro ed Andali, svolgendo le mansioni di addetta alla coltivazione miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi ( ovvero preparazione e raccolta delle olive).
In relazione, invece, alla prova dello svolgimento dell'attività lavorativa per gli anni
2014 e 2015, ha chiesto l'ammissione dell'escussione del teste Controparte_3
rappresentando che l'originaria ordinanza di ammissione in primo grado era stata successivamente revocata da altro giudice assegnatario del procedimento.
Si è costituito in giudizio l' ed ha chiesto il rigetto del gravame, proponendo al CP_1
contempo appello incidentale con il quale ha lamentato che il tribunale ha correttamente individuato il dies a quo del termine per la proposizione dei ricorsi amministrativi, ex art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993, nelle date di ricezione delle comunicazioni individuali di cancellazione dagli elenchi, tuttavia, ha erroneamente ritenuto che l'appellante avesse presentato tempestivamente il gravame amministrativo per le annualità 2011-2013, poiché il ricorso proposto era diretto esclusivamente contro i provvedimenti di ripetizione dell'indebito e non avverso le cancellazioni dagli elenchi nominativi. Da ciò deriva che i provvedimenti di cancellazione relativi agli anni 2011-
Pag. 5 di 8 2013 sono divenuti definitivi il 13 maggio 2017, decorsi 30 giorni dalla loro comunicazione, e, pertanto, il termine di 120 giorni per il ricorso giudiziario è spirato il
10 settembre 2017, con la conseguenza che lo stesso è tardivo anche per le annualità
2011,2012, 2013.
Concludendo sul gravame incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, accogliendo l'eccezione di decadenza anche con riferimento alle annualità 2011, 2012 e
2013, con conferma delle restanti statuizioni.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso come da separato dispositivo.
1.L'appello principale sulla decadenza pronunciata per gli anni 2014 e 2015 è infondato.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, la pubblicazione degli elenchi trimestrali sul sito internet dell' ha solo natura di pubblicità-notizia e CP_1
non di atto costitutivo, sicché il termine decadenziale decorre dalla data di effettiva conoscenza della cancellazione, acquisita tramite le comunicazioni individuali trasmesse dall'Istituto (in tal senso si è pronunciata questa Corte con sent. n.
1222/2023).
In ogni caso anche qualora volessero farsi decorrere i termini di decadenza dalla data di pubblicazione degli elenchi, come sostenuto dall'appellante, il ricorso giudiziario sarebbe comunque tardivo per le annualità 2014 e 2015 poiché, l'intervenuta cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di Botricello per tali anni era stata pubblicata sul sito internet dell'Istituto non a giugno 2017, ma dal
10/03/2017 al 25/03/2017 e, pertanto, alla data del 24.04.2017 sarebbe scaduto infruttuosamente il termine di trenta giorni per proporre ricorso amministrativo;
da tale ultima data sarebbe iniziato a decorrere l'ulteriore termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria con la conseguenza che il termine ultimo per proporre ricorso giudiziario era il 22.08.2017, mentre lo stesso veniva depositato dalla solo il 16/11/2017. Pt_1
Conseguentemente va disattesa la reiterata prova testimoniale avente ad oggetto la sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura per tali anni, essendo preclusa, per l'intervenuta decadenza, l'accertamento dello status di lavoratore agricolo ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali.
Pag. 6 di 8 CP_
2.In ordine alle altre annualità, è prioritario l'esame dell'appello incidentale dell' con il quale si lamenta l'erronea valutazione dell'eccezione di decadenza.
Esso è infondato.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dall' , il ricorso amministrativo è CP_4
stato proposto alla avverso le cancellazioni dagli elenchi nominativi per tutte le Pt_3
annualità in data 12.5.2017 ed in particolare è tempestivo (cioè entro 30 giorni ) per le annualità 2011,2012,2013, considerato che la ricorrente ha avuto effettiva conoscenza della cancellazione per tali annualità il 13.4.2017, sicchè correttamente il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di decadenza, perché la pronuncia della
Commissione è intervenuta il 20.7.2017 entro i 90 giorni e da tale ultima data decorre il termine decadenziale di 120 giorni per l'azione giudiziaria, con la conseguenza che il deposito del ricorso in data 16.11.2017 è tempestivo.
3.Ciò posto, il secondo motivo di gravame principale – con cui l'appellante censura la valutazione delle prove fatta dal tribunale - è infondato
I documenti, richiamati dalla parte appellante, provengono dal formale datore di lavoro, ossia da quel soggetto che è sospettato dell'instaurazione di rapporti di lavoro fittizi a fini previdenziali, per consentire ai suoi dipendenti di accedere alle prestazioni assicurative. Tanto giustifica la sottovalutazione di quei documenti da parte del tribunale, in assenza di un idoneo riscontro che sia desumibile dagli esiti dell'istruttoria espletata, non potendosi attribuire convincente contributo sul piano probatorio alla deposizione dell'unico teste addotto dalla ricorrente per gli anni in questione, che è il datore di lavoro ( ), la cui credibilità è minata dall'essere titolare di Controparte_2
quella stessa azienda agricola sottoposta a verifica, circostanza che correttamente il tribunale ha valorizzato per ravvisare un interesse all'affermazione della regolarità dell'attività posta in essere dalla ricorrente attraverso, peraltro, dichiarazioni astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili, essendosi limitato a confermare le allegazioni attoree in merito al fatto che ella ha lavorato per la ridetta azienda agricola negli anni oggetto dell'accertamento, ma senza fornire spiegazione al dato fondamentale della sproporzione della giornate denunciate rispetto al fabbisogno colturale.
Per i motivi suesposti, entrambi gli appelli vanno rigettati.
Pag. 7 di 8 4.Le spese del grado si compensano integralmente per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 6.11.2023, e sull'appello incidentale proposto dall' con CP_1
memoria depositata il 13.3.2025, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 373/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Dott. Emilio Sirianni
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