Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.
Articolo 1 della Legge 2 gennaio 1995, n. 18
Articolo 2
- Legge 2 gennaio 1995, n. 18
Articolo 1 della Legge 2 gennaio 1995, n. 18
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19 gennaio 1995
19 gennaio 1995
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