TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 914/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/01/2025 da
E Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. MAURIG FRANCESCA
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (15.06.2003), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
1 - dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UDINE in data
19/02/2000, con atto trascritto al n. 25, nel Registro degli Atti di Matrimonio
del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 2000, tra Parte_1
e , alle seguenti condizioni: Parte_2
1) Dà atto che il figlio rimarrà a vivere presso la madre;
Per_1
2) quanto al mantenimento di il padre non sarà tenuto ad un Per_1
assegno fisso mensile ma sono integralmente poste carico del sig. Pt_2
tutte le spese afferenti al figlio ad eccezione delle spese di vitto Per_1
e alloggio, e quindi il sig. si farà carico al 100% delle spese Pt_2
scolastiche (inclusi testi, mensa e tasse e tutte le ulteriori spese correlate alla frequentazione dell'università), mediche, sportive (agonistiche e non),
di vestiario, di trasporto, di bollo e assicurazione di moto o auto,
impegnandosi a rimborsare le spese inferiori ad € 200,00 entro 10 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative da parte della sig.ra ; Parte_1
per quanto riguarda le spese eccedenti tale cifra, il padre provvederà
direttamente a sostenere le stesse, resta inteso che le spese straordinarie di rilevante entità verranno preventivamente concordate fra i genitori,
come pure il contributo alla cd. “paghetta settimanale”.
3) spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.25, Parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 25.02.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
2
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 914/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/01/2025 da
E Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. MAURIG FRANCESCA
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (15.06.2003), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
1 - dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UDINE in data
19/02/2000, con atto trascritto al n. 25, nel Registro degli Atti di Matrimonio
del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 2000, tra Parte_1
e , alle seguenti condizioni: Parte_2
1) Dà atto che il figlio rimarrà a vivere presso la madre;
Per_1
2) quanto al mantenimento di il padre non sarà tenuto ad un Per_1
assegno fisso mensile ma sono integralmente poste carico del sig. Pt_2
tutte le spese afferenti al figlio ad eccezione delle spese di vitto Per_1
e alloggio, e quindi il sig. si farà carico al 100% delle spese Pt_2
scolastiche (inclusi testi, mensa e tasse e tutte le ulteriori spese correlate alla frequentazione dell'università), mediche, sportive (agonistiche e non),
di vestiario, di trasporto, di bollo e assicurazione di moto o auto,
impegnandosi a rimborsare le spese inferiori ad € 200,00 entro 10 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative da parte della sig.ra ; Parte_1
per quanto riguarda le spese eccedenti tale cifra, il padre provvederà
direttamente a sostenere le stesse, resta inteso che le spese straordinarie di rilevante entità verranno preventivamente concordate fra i genitori,
come pure il contributo alla cd. “paghetta settimanale”.
3) spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.25, Parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 25.02.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
2