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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 877/2018 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 877/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
21/05/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. RITASSUNTA
[...] C.F._2
CATALANO, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, presso il cui studio elettivamente domicilia alla in Napoli alla via Monteoliveto 79;
OPPONENTI
E
GN , c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti PASQUALE
PA, e RG TT in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Melfi alla Via Venezia n.
31;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 21/05/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
877/2018 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2017, Parte_3
chiedeva ingiungersi a e
[...] Parte_1 Parte_2
(quest'ultimo anche nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della il pagamento della somma di € 142.000,00, oltre Controparte_2 interessi, accessori e spese, a titolo di penale contrattuale maturata a seguito dell'inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di transazione, stipulato tra le parti, in data 17 ottobre 2011.
In particolare, la ricorrente deduceva di aver stipulato un contratto preliminare di permuta con la società amministrata da , Controparte_2 Controparte_3 con cui si obbligava a cedere alla predetta società il proprio fabbricato sito in
Lavello tra le (riportato in Catasto NCEU al foglio 55, p.lla Parte_4
252, sub. 1,2,3) e a pagare la somma di € 68.000,00 in cambio dell'impegno assunto dalla di realizzare un nuovo fabbricato – previa Controparte_2 demolizione di quello ceduto – e di trasferire alla controparte alcune unità immobiliari in esso insistenti di nuova costruzione [in particolare, a) l'unità immobiliare sita al piano terra del nuovo edificio destinata a locale commerciale e posta in angolo tra le strade Via Murat e Via Ginistrelli;
b) due unità immobiliari attigue posizionate al piano primo, con ingresso da scala indipendente da Via
Murat, dello stesso edificio di cui al punto a) destinate ad appartamenti di residenza;
c) due posti auto, identificati con strisce di vernice sul pavimento della autorimessa, ai piani interrati dello stesso edificio].
La cessione delle unità immobiliari della ricorrente, in adempimento del predetto preliminare, è avvenuta con la “cessione formalizzata giusta rogito notarile del 11.09.2003, del Notaio Dott. , Rep. n. 7.876, Persona_1
Racc. n. 2.136, che si allega al presente atto”(All. n. 2).
A causa dei ritardi maturati, le parti stipulavano un atto di transazione in data
17.10.2011, rideterminando in € 60.000,00 la somma dovuta dalla Pt_3
(riducendo la somma originariamente prevista nel preliminare pari ad €
68.000,00), da corrispondere in n. 6 rate annuali di €. 10.000,00 cadauna, con decorrenza dal 01.01.2012; la a sua volta, si impegnava a Controparte_2 cedere alla le unità immobiliari già individuate nel contratto preliminare Pt_3
entro e non oltre il 31.12.2011. Le parti stabilivano, inoltre, il medesimo termine
877/2018 r.g.a.c. Pag. 2 per la formalizzazione di un contratto di locazione, della durata di 6 anni, prorogabili di ulteriori sei anni, con cui la concedeva in locazione alla Pt_3
l'immobile di cui alla lettera a) del contratto preliminare. Controparte_2
Nell'atto di transazione le parti pattuivano che “Le parti espressamente concordano che in un unico contesto deve procedersi alla stipula del citato atto di compravendita e del citato atto di locazione che devono considerarsi inscindibili
e che la parte che dovesse risultare inadempiente alla coeva sottoscrizione dei precitati atti entro e non oltre il concordato termine del 31.12.2011, dovrà corrispondere a titolo di penale per il ritardo un importo pari ad €. 2.000,00 mensili”.
Lamentando, dunque, l'inadempimento degli impegni assunti, chiedeva, in ragione della penale pattuita, l'emissione del decreto monitorio nei confronti di e per la complessiva somma di € Parte_2 Parte_1
142.000,00 oltre interessi e spese.
Con decreto ingiuntivo n. 171/2018 emesso in data 21 gennaio 2018, il
Tribunale di Potenza accoglieva la domanda monitoria, ingiungendo agli opponenti il pagamento della somma richiesta.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
hanno proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, Parte_2
chiedendone la revoca, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare la nullità del d.i. per genericità, erronea individuazione del soggetto obbligato e carenza di legittimazione passiva degli opponenti, e per l'effetto revocarlo in toto. Nel merito, - accogliere la domanda degli opponenti e, per l'effetto, dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 171/2018 del 21/01/18 – RG n. 4148/2017 per carenza dei presupposti ex artt. 633, 642 e 648 c.p.c., per nullità ed inefficacia del contratto di permuta del settembre 2003 e dell'atto di transazione giudiziale del 2011, per inefficacia della clausola penale stante la carenza di prova dell'inadempimento e mancato rispetto del termine essenziale, nonché per tutte le motivazioni suesposte, con conseguente annullamento/revoca dell'opposto D.I.; - rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. per carenza dei presupposti di legge, sussistendo gravi motivi ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione. - in subordine, nella malaugurata ipotesi di
877/2018 r.g.a.c. Pag. 3 rigetto dell'opposizione, rideterminare l'importo della clausola penale con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo racc.te del
13/11/17, deducendo quanto dovuto dall'opposta per tributi, spese ed oneri, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, condannare la Sig.ra Pt_3 alla rifusione delle spese, compensi professionali del presente giudizio, ivi compresa la fase monitoria, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
In particolare, gli opponenti eccepivano:
- La propria carenza di legittimazione passiva essendo sia il contratto di permuta che il rogito notarile di compravendita stipulati dalla sola
[...]
ed essendo gli immobili di proprietà della sola Controparte_2 [...]
Controparte_2
- La carenza dei presupposti di cui gli artt. 633 e ss. cod. proc. civ. trattandosi di credito non certo, non liquido e non esigibile, in mancanza di declaratoria di risoluzione del contratto ovvero di prova dell'inadempimento;
- La mancata prova dell'inadempimento degli opponenti;
- Che il certificato di agibilità veniva rilasciato dal Comune di Lavello in data
04.06.2012 (doc. 4) solo per i locali posti al piano terra del fabbricato;
- Che, a tale data, i restanti immobili di cui al preliminare di permuta erano pronti al grezzo, come si evince dalla fattura lavori del 4/11/2011 (doc. 5) ma non avevano ottenuto la relativa agibilità per causa non imputabile agli opponenti;
- Che la mancata stipula, dunque, non è imputabile agli opponenti essendo la stipulazione del contratto di compravendita, per espressa previsione contrattuale, inscindibile dalla stipulazione del contratto di locazione;
- Che l'opposta, prima della diffida del 13.11.2017, non aveva mai richiesto l'esecuzione degli obblighi assunti;
- Che nella predetta diffida, oltre al pagamento della penale, la non Pt_3
chiedeva la stipulazione del contratto definitivo di compravendita, ma solamente la formalizzazione del contratto di locazione commerciale;
- Che, in data 22.09.2016, veniva comunicato all'opposta che l'istituto di credito non aveva ancora provveduto alla restrizione del mutuo concesso con ipoteca sugli immobili oggetto di permuta (all. 6);
877/2018 r.g.a.c. Pag.
4 - Che la liberazione dall'ipoteca sugli immobili è avvenuta solamente in data
07.12.2017;
- Di aver invitato più volte la sig.ra a dare esecuzione agli impegni Pt_3
presi;
- Di aver sostenuto tutte le spese dovute per la tassazione sugli immobili per un ammontare di 19.061,93 (doc. 8) oltre oneri notarili;
- Che la non si è mai attivata per dare esecuzione al contratto né ha Pt_3
mai offerto il pagamento della somma di € 60.000,00 previsto quale controprestazione a suo carico;
- Che il termine previsto in contratto va considerato essenziale con conseguente applicazione dell'art. 1457 cod. civ.;
- La tardività della diffida rispetto alla scadenza pattuita nonché l'eccessività dell'importo richiesto a titolo di penale, fatta decorrere dal termine di scadenza di cui all'atto di transazione del 2011 e non dalla data della messa in mora (novembre 2017);
- la compensazione di quanto eventualmente dovuto a titolo di penale con le somme sopportate a titolo di tasse, oneri e residuo prezzo.
Si costituiva la sig.ra , la quale chiedeva il Parte_3 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, respinte le prove orali articolate dalle parti con ordinanza del
24.02.2021, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e a all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. (durante i quali solamente gli opponenti hanno depositato memoria conclusionale).
*****
Date per note le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, non contestate dalle parti e provate dalla documentazione in atti, si osserva quanto segue.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva (rectius titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio) sollevata dagli opponenti, fondata sul rilievo che sia l'atto di permuta che l'atto di compravendita, entrambi del 2003, sarebbero stati sottoscritti dalla sola e Controparte_2
non anche dagli opponenti-persone fisiche, atteso che questi ultimi hanno
877/2018 r.g.a.c. Pag. 5 sottoscritto l'atto di transazione del 17.10.2011 assumendo, dunque, in proprio, le obbligazioni ivi contemplate.
Né potrebbe discorrersi di nullità del contratto di transazione per alterità soggettiva rispetto ai precedenti contratti, posto che gli opponenti hanno partecipato all'atto di transazione per addivenire ad una regolazione complessiva dei reciproci rapporti, anche in considerazione della querela sporta dall'opposta nei loro confronti.
Peraltro, l'atto di transazione è stato stipulato da non solo in Parte_2
proprio, quale persona fisica, ma anche nella qualità di amministratore della
[...]
per cui va esclusa la pretesa invalidità dell'atto di transazione. Controparte_2
Nel merito, l'opposizione va accolta per mancata prova dell'esistenza del credito azionato in sede monitoria.
In termini generali va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n.
12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902;
Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
877/2018 r.g.a.c. Pag. 6 Come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del
30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Con particolare riferimento all'ipotesi di inadempimento della prestazione di fonte contrattuale, l'ordinamento giuridico consente alle parti negoziali la possibilità disciplinare e prevedere all'atto della stipulazione del contratto specifiche clausole aventi ad oggetto solo le conseguenze risarcitorio del danno da inadempimento, con modalità di liquidazione degli stessi preventive e forfettizzate.
In ossequio al principio di autonomia contrattuale, le parti hanno la facoltà di predeterminare con una clausola penale l'entità del risarcimento del danno sia per l'ipotesi di inadempimento sia per quella di ritardo nell'inadempimento, nonché anche cumulativamente per entrambe. In particolare, la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione all'ipotesi pattuita (inadempimento o ritardo) e ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, la penale non opera nei confronti di questo secondo evento (cfr. Cass. n. 23706 del 2009). Si ricorda, peraltro, che per poter esigere la penale non è necessario un inadempimento di non scarsa importanza (cfr. già Cass. n. 9532 del 2000).
La giurisprudenza è orientata, anche sulla base di argomenti letterali, nel ritenere che la clausola penale abbia l'effetto di limitare il risarcimento, riconoscendo alla stessa una funzione sostanzialmente risarcitoria, di anticipata e forfettaria liquidazione del danno, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ove debitamente provato in tutti gli elementi costitutivi.
Si precisa, inoltre, che l'applicazione di una clausola penale va richiesta specificamente, non potendosi ritenere tale richiesta implicita in quella di risoluzione del contratto o in quella di risarcimento del danno. Ciò anche perché la
877/2018 r.g.a.c. Pag. 7 penale è dovuta indipendentemente dall'esistenza di un danno e dalla prova di esso.
Con regola generale ed inderogabile, poi, l'art. 1384 c.c. prevede che “la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”. Il fondamento del potere di riduzione viene generalmente individuato nella riconduzione dell'autonomia privata nei limiti in cui è meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico mediante un equo contemperamento degli interessi contrapposti (cfr.
Cass. n. 7180 del 10.05.2012).
Con particolare riferimento, per quanto interessa il presente giudizio, alla sola penale contrattualmente pattuita per il ritardo, si ricorda che la penale per il ritardo non preclude l'azione di risoluzione del contratto, quando il ritardo sia tale da legittimare quest'ultima. In aggiunta, si ricorda che la clausola penale non può essere azionata in presenza di un ritardo determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore stesso e anche quando l'inadempimento risulti comunque giustificato dall'inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c.
Ancora si osserva, in proposito, che la pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale, in conseguenza della diversa funzione ed operatività nel rapporto contrattuale. Infatti, mentre il termine
(di adempimento) riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, in altre parole l'attualità del dovere di adempiere, la clausola penale si configura invece solo come un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento e del mancato rispetto del termine, e concreta una concordata liquidazione anticipata del danno consequenziale, indipendentemente dalla prova della sua concreta esistenza.
In detta eventualità, il creditore per conseguire la penale pattuita per il ritardo nell'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'esistenza del ritardo nell'adempimento della controparte;
sarà il debitore a dover fornire la prova dell'avvenuto adempimento entro il termine di scadenza, ovvero della circostanza che il ritardo nell'adempimento cui accede la clausola penale sia stato determinato
877/2018 r.g.a.c. Pag. 8 dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr.
Cass., sez. 3, 6 novembre 1998, n. 11204; Cass., sez. un., 30 novembre 2001, n.
13533). Pertanto, qualora la penale venga fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo (art. 1383 cod. civ.), né quindi il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima (Cass. n. 1300 del 1986; Cass. n. 595 del 1989).
Infatti, l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo,
e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tener conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore (Cass. n. 12349 del 2002).
Tornando alla fattispecie in esame, si rileva come l'opposta non abbia chiesto né l'esatto adempimento degli obblighi assunti con l'atto di transazione, né la risoluzione dei contratti conclusi con gli opposti, ma solamente il pagamento della penale stabilita per il ritardo.
La transazione conclusa tra le parti, peraltro, non può ritenersi risolta stragiudizialmente dovendosi escludere il carattere essenziale del termine previsto per l'adempimento – circostanza confermata proprio dalla previsione della penale per il ritardo – e non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 1454 cod. civ. la diffida inviata dall'opposta in data 13.11.2017.
Tanto chiarito, la domanda volta al pagamento della penale non può essere accolta dovendosi escludere l'esistenza di un inadempimento imputabile agli opponenti rispetto alle obbligazioni assunte nel contratto di transazione.
Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, la clausola penale, che costituisce una pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una concordata e preventiva liquidazione del danno, può essere stipulata
877/2018 r.g.a.c. Pag. 9 per il caso di inadempimento definitivo ovvero per il solo ritardo nell'adempimento: in questa seconda ipotesi, per espressa previsione di legge, la clausola concorre con l'adempimento dell'obbligazione cui è collegata, nel senso che continua a gravare sul debitore finché egli continui a essere obbligato ad adempiere, mentre, se e quando l'inadempimento diviene definitivo, cessa evidentemente questa sua funzione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 9425 del 2025; Cass. Sez. 2, n. 22050 del 03/09/2019; Sez. 1, n. 10441 del
27/04/2017).
Ne discende che, a fronte di una penale stabilita per il ritardo nella conclusione di altri contratti tra le parti (nel caso in esame, contratto definitivo di compravendita e contratto di locazione), la stessa non può ritenersi dovuta per il mero dato – oggettivo – della mancata stipula degli stessi, dovendosi necessariamente valutare il comportamento complessivamente tenuto dalle parti.
Ebbene, nel caso in esame non risulta che la promissaria acquirente abbia preteso la stipula del definitivo prima della diffida del 13.11.2017, depositata in atti, e comunque prima del 07.06.2016, data indicata nella missiva di cui al documento n. 6 di parte opponente in cui si dà atto di una pec con cui la sig.ra avrebbe invitato la alla stipula dell'atto negoziale. Pt_3 Controparte_2
Ancora, nella diffida del 13.11.2017 la Sig.ra richiama espressamente Pt_3
il solo contratto di locazione e chiede il pagamento della penale, senza mostrare la volontà di stipulare il contratto definitivo di compravendita né di offrire la controprestazione, pari ad € 60.000,00, fissata in contratto.
Infine, nel contratto di transazione la penale è genericamente prevista a carico
“della parte che dovesse risultare inadempiente alla coeva sottoscrizione dei precitati atti entro e non oltre il concordato termine del 31.12.2011”, mentre nessuna delle parti è specificamente onerata di provvedere all'assolvimento delle formalità necessarie per la stipula degli ulteriori contratti.
Pertanto, in presenza di una inerzia reciproca dei paciscenti, non essendovi prova che l'opposta si sia attivata per dar corso agli obblighi assunti, va esclusa l'imputabilità agli opponenti del ritardo, a lungo tollerato da entrambe le parti dopo la stipulazione del contratto di transazione.
Per tutto quanto sin qui osservato l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
877/2018 r.g.a.c. Pag. 10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda e della modesta attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
171/2018 del 21.01.2018;
2) Condanna al pagamento delle spese Parte_3
di lite che si liquidano complessivamente in € 7.470,32 di cui € 418,32 per spese ed € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Ritassunta Catalano per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza, il 09/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
877/2018 r.g.a.c. Pag. 11
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 877/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
21/05/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. RITASSUNTA
[...] C.F._2
CATALANO, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, presso il cui studio elettivamente domicilia alla in Napoli alla via Monteoliveto 79;
OPPONENTI
E
GN , c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti PASQUALE
PA, e RG TT in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Melfi alla Via Venezia n.
31;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 21/05/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
877/2018 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2017, Parte_3
chiedeva ingiungersi a e
[...] Parte_1 Parte_2
(quest'ultimo anche nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della il pagamento della somma di € 142.000,00, oltre Controparte_2 interessi, accessori e spese, a titolo di penale contrattuale maturata a seguito dell'inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di transazione, stipulato tra le parti, in data 17 ottobre 2011.
In particolare, la ricorrente deduceva di aver stipulato un contratto preliminare di permuta con la società amministrata da , Controparte_2 Controparte_3 con cui si obbligava a cedere alla predetta società il proprio fabbricato sito in
Lavello tra le (riportato in Catasto NCEU al foglio 55, p.lla Parte_4
252, sub. 1,2,3) e a pagare la somma di € 68.000,00 in cambio dell'impegno assunto dalla di realizzare un nuovo fabbricato – previa Controparte_2 demolizione di quello ceduto – e di trasferire alla controparte alcune unità immobiliari in esso insistenti di nuova costruzione [in particolare, a) l'unità immobiliare sita al piano terra del nuovo edificio destinata a locale commerciale e posta in angolo tra le strade Via Murat e Via Ginistrelli;
b) due unità immobiliari attigue posizionate al piano primo, con ingresso da scala indipendente da Via
Murat, dello stesso edificio di cui al punto a) destinate ad appartamenti di residenza;
c) due posti auto, identificati con strisce di vernice sul pavimento della autorimessa, ai piani interrati dello stesso edificio].
La cessione delle unità immobiliari della ricorrente, in adempimento del predetto preliminare, è avvenuta con la “cessione formalizzata giusta rogito notarile del 11.09.2003, del Notaio Dott. , Rep. n. 7.876, Persona_1
Racc. n. 2.136, che si allega al presente atto”(All. n. 2).
A causa dei ritardi maturati, le parti stipulavano un atto di transazione in data
17.10.2011, rideterminando in € 60.000,00 la somma dovuta dalla Pt_3
(riducendo la somma originariamente prevista nel preliminare pari ad €
68.000,00), da corrispondere in n. 6 rate annuali di €. 10.000,00 cadauna, con decorrenza dal 01.01.2012; la a sua volta, si impegnava a Controparte_2 cedere alla le unità immobiliari già individuate nel contratto preliminare Pt_3
entro e non oltre il 31.12.2011. Le parti stabilivano, inoltre, il medesimo termine
877/2018 r.g.a.c. Pag. 2 per la formalizzazione di un contratto di locazione, della durata di 6 anni, prorogabili di ulteriori sei anni, con cui la concedeva in locazione alla Pt_3
l'immobile di cui alla lettera a) del contratto preliminare. Controparte_2
Nell'atto di transazione le parti pattuivano che “Le parti espressamente concordano che in un unico contesto deve procedersi alla stipula del citato atto di compravendita e del citato atto di locazione che devono considerarsi inscindibili
e che la parte che dovesse risultare inadempiente alla coeva sottoscrizione dei precitati atti entro e non oltre il concordato termine del 31.12.2011, dovrà corrispondere a titolo di penale per il ritardo un importo pari ad €. 2.000,00 mensili”.
Lamentando, dunque, l'inadempimento degli impegni assunti, chiedeva, in ragione della penale pattuita, l'emissione del decreto monitorio nei confronti di e per la complessiva somma di € Parte_2 Parte_1
142.000,00 oltre interessi e spese.
Con decreto ingiuntivo n. 171/2018 emesso in data 21 gennaio 2018, il
Tribunale di Potenza accoglieva la domanda monitoria, ingiungendo agli opponenti il pagamento della somma richiesta.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
hanno proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, Parte_2
chiedendone la revoca, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare la nullità del d.i. per genericità, erronea individuazione del soggetto obbligato e carenza di legittimazione passiva degli opponenti, e per l'effetto revocarlo in toto. Nel merito, - accogliere la domanda degli opponenti e, per l'effetto, dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 171/2018 del 21/01/18 – RG n. 4148/2017 per carenza dei presupposti ex artt. 633, 642 e 648 c.p.c., per nullità ed inefficacia del contratto di permuta del settembre 2003 e dell'atto di transazione giudiziale del 2011, per inefficacia della clausola penale stante la carenza di prova dell'inadempimento e mancato rispetto del termine essenziale, nonché per tutte le motivazioni suesposte, con conseguente annullamento/revoca dell'opposto D.I.; - rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. per carenza dei presupposti di legge, sussistendo gravi motivi ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione. - in subordine, nella malaugurata ipotesi di
877/2018 r.g.a.c. Pag. 3 rigetto dell'opposizione, rideterminare l'importo della clausola penale con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo racc.te del
13/11/17, deducendo quanto dovuto dall'opposta per tributi, spese ed oneri, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, condannare la Sig.ra Pt_3 alla rifusione delle spese, compensi professionali del presente giudizio, ivi compresa la fase monitoria, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
In particolare, gli opponenti eccepivano:
- La propria carenza di legittimazione passiva essendo sia il contratto di permuta che il rogito notarile di compravendita stipulati dalla sola
[...]
ed essendo gli immobili di proprietà della sola Controparte_2 [...]
Controparte_2
- La carenza dei presupposti di cui gli artt. 633 e ss. cod. proc. civ. trattandosi di credito non certo, non liquido e non esigibile, in mancanza di declaratoria di risoluzione del contratto ovvero di prova dell'inadempimento;
- La mancata prova dell'inadempimento degli opponenti;
- Che il certificato di agibilità veniva rilasciato dal Comune di Lavello in data
04.06.2012 (doc. 4) solo per i locali posti al piano terra del fabbricato;
- Che, a tale data, i restanti immobili di cui al preliminare di permuta erano pronti al grezzo, come si evince dalla fattura lavori del 4/11/2011 (doc. 5) ma non avevano ottenuto la relativa agibilità per causa non imputabile agli opponenti;
- Che la mancata stipula, dunque, non è imputabile agli opponenti essendo la stipulazione del contratto di compravendita, per espressa previsione contrattuale, inscindibile dalla stipulazione del contratto di locazione;
- Che l'opposta, prima della diffida del 13.11.2017, non aveva mai richiesto l'esecuzione degli obblighi assunti;
- Che nella predetta diffida, oltre al pagamento della penale, la non Pt_3
chiedeva la stipulazione del contratto definitivo di compravendita, ma solamente la formalizzazione del contratto di locazione commerciale;
- Che, in data 22.09.2016, veniva comunicato all'opposta che l'istituto di credito non aveva ancora provveduto alla restrizione del mutuo concesso con ipoteca sugli immobili oggetto di permuta (all. 6);
877/2018 r.g.a.c. Pag.
4 - Che la liberazione dall'ipoteca sugli immobili è avvenuta solamente in data
07.12.2017;
- Di aver invitato più volte la sig.ra a dare esecuzione agli impegni Pt_3
presi;
- Di aver sostenuto tutte le spese dovute per la tassazione sugli immobili per un ammontare di 19.061,93 (doc. 8) oltre oneri notarili;
- Che la non si è mai attivata per dare esecuzione al contratto né ha Pt_3
mai offerto il pagamento della somma di € 60.000,00 previsto quale controprestazione a suo carico;
- Che il termine previsto in contratto va considerato essenziale con conseguente applicazione dell'art. 1457 cod. civ.;
- La tardività della diffida rispetto alla scadenza pattuita nonché l'eccessività dell'importo richiesto a titolo di penale, fatta decorrere dal termine di scadenza di cui all'atto di transazione del 2011 e non dalla data della messa in mora (novembre 2017);
- la compensazione di quanto eventualmente dovuto a titolo di penale con le somme sopportate a titolo di tasse, oneri e residuo prezzo.
Si costituiva la sig.ra , la quale chiedeva il Parte_3 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, respinte le prove orali articolate dalle parti con ordinanza del
24.02.2021, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e a all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. (durante i quali solamente gli opponenti hanno depositato memoria conclusionale).
*****
Date per note le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, non contestate dalle parti e provate dalla documentazione in atti, si osserva quanto segue.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva (rectius titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio) sollevata dagli opponenti, fondata sul rilievo che sia l'atto di permuta che l'atto di compravendita, entrambi del 2003, sarebbero stati sottoscritti dalla sola e Controparte_2
non anche dagli opponenti-persone fisiche, atteso che questi ultimi hanno
877/2018 r.g.a.c. Pag. 5 sottoscritto l'atto di transazione del 17.10.2011 assumendo, dunque, in proprio, le obbligazioni ivi contemplate.
Né potrebbe discorrersi di nullità del contratto di transazione per alterità soggettiva rispetto ai precedenti contratti, posto che gli opponenti hanno partecipato all'atto di transazione per addivenire ad una regolazione complessiva dei reciproci rapporti, anche in considerazione della querela sporta dall'opposta nei loro confronti.
Peraltro, l'atto di transazione è stato stipulato da non solo in Parte_2
proprio, quale persona fisica, ma anche nella qualità di amministratore della
[...]
per cui va esclusa la pretesa invalidità dell'atto di transazione. Controparte_2
Nel merito, l'opposizione va accolta per mancata prova dell'esistenza del credito azionato in sede monitoria.
In termini generali va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n.
12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902;
Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
877/2018 r.g.a.c. Pag. 6 Come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del
30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Con particolare riferimento all'ipotesi di inadempimento della prestazione di fonte contrattuale, l'ordinamento giuridico consente alle parti negoziali la possibilità disciplinare e prevedere all'atto della stipulazione del contratto specifiche clausole aventi ad oggetto solo le conseguenze risarcitorio del danno da inadempimento, con modalità di liquidazione degli stessi preventive e forfettizzate.
In ossequio al principio di autonomia contrattuale, le parti hanno la facoltà di predeterminare con una clausola penale l'entità del risarcimento del danno sia per l'ipotesi di inadempimento sia per quella di ritardo nell'inadempimento, nonché anche cumulativamente per entrambe. In particolare, la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione all'ipotesi pattuita (inadempimento o ritardo) e ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, la penale non opera nei confronti di questo secondo evento (cfr. Cass. n. 23706 del 2009). Si ricorda, peraltro, che per poter esigere la penale non è necessario un inadempimento di non scarsa importanza (cfr. già Cass. n. 9532 del 2000).
La giurisprudenza è orientata, anche sulla base di argomenti letterali, nel ritenere che la clausola penale abbia l'effetto di limitare il risarcimento, riconoscendo alla stessa una funzione sostanzialmente risarcitoria, di anticipata e forfettaria liquidazione del danno, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ove debitamente provato in tutti gli elementi costitutivi.
Si precisa, inoltre, che l'applicazione di una clausola penale va richiesta specificamente, non potendosi ritenere tale richiesta implicita in quella di risoluzione del contratto o in quella di risarcimento del danno. Ciò anche perché la
877/2018 r.g.a.c. Pag. 7 penale è dovuta indipendentemente dall'esistenza di un danno e dalla prova di esso.
Con regola generale ed inderogabile, poi, l'art. 1384 c.c. prevede che “la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”. Il fondamento del potere di riduzione viene generalmente individuato nella riconduzione dell'autonomia privata nei limiti in cui è meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico mediante un equo contemperamento degli interessi contrapposti (cfr.
Cass. n. 7180 del 10.05.2012).
Con particolare riferimento, per quanto interessa il presente giudizio, alla sola penale contrattualmente pattuita per il ritardo, si ricorda che la penale per il ritardo non preclude l'azione di risoluzione del contratto, quando il ritardo sia tale da legittimare quest'ultima. In aggiunta, si ricorda che la clausola penale non può essere azionata in presenza di un ritardo determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore stesso e anche quando l'inadempimento risulti comunque giustificato dall'inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c.
Ancora si osserva, in proposito, che la pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale, in conseguenza della diversa funzione ed operatività nel rapporto contrattuale. Infatti, mentre il termine
(di adempimento) riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, in altre parole l'attualità del dovere di adempiere, la clausola penale si configura invece solo come un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento e del mancato rispetto del termine, e concreta una concordata liquidazione anticipata del danno consequenziale, indipendentemente dalla prova della sua concreta esistenza.
In detta eventualità, il creditore per conseguire la penale pattuita per il ritardo nell'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'esistenza del ritardo nell'adempimento della controparte;
sarà il debitore a dover fornire la prova dell'avvenuto adempimento entro il termine di scadenza, ovvero della circostanza che il ritardo nell'adempimento cui accede la clausola penale sia stato determinato
877/2018 r.g.a.c. Pag. 8 dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr.
Cass., sez. 3, 6 novembre 1998, n. 11204; Cass., sez. un., 30 novembre 2001, n.
13533). Pertanto, qualora la penale venga fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo (art. 1383 cod. civ.), né quindi il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima (Cass. n. 1300 del 1986; Cass. n. 595 del 1989).
Infatti, l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo,
e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tener conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore (Cass. n. 12349 del 2002).
Tornando alla fattispecie in esame, si rileva come l'opposta non abbia chiesto né l'esatto adempimento degli obblighi assunti con l'atto di transazione, né la risoluzione dei contratti conclusi con gli opposti, ma solamente il pagamento della penale stabilita per il ritardo.
La transazione conclusa tra le parti, peraltro, non può ritenersi risolta stragiudizialmente dovendosi escludere il carattere essenziale del termine previsto per l'adempimento – circostanza confermata proprio dalla previsione della penale per il ritardo – e non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 1454 cod. civ. la diffida inviata dall'opposta in data 13.11.2017.
Tanto chiarito, la domanda volta al pagamento della penale non può essere accolta dovendosi escludere l'esistenza di un inadempimento imputabile agli opponenti rispetto alle obbligazioni assunte nel contratto di transazione.
Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, la clausola penale, che costituisce una pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una concordata e preventiva liquidazione del danno, può essere stipulata
877/2018 r.g.a.c. Pag. 9 per il caso di inadempimento definitivo ovvero per il solo ritardo nell'adempimento: in questa seconda ipotesi, per espressa previsione di legge, la clausola concorre con l'adempimento dell'obbligazione cui è collegata, nel senso che continua a gravare sul debitore finché egli continui a essere obbligato ad adempiere, mentre, se e quando l'inadempimento diviene definitivo, cessa evidentemente questa sua funzione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 9425 del 2025; Cass. Sez. 2, n. 22050 del 03/09/2019; Sez. 1, n. 10441 del
27/04/2017).
Ne discende che, a fronte di una penale stabilita per il ritardo nella conclusione di altri contratti tra le parti (nel caso in esame, contratto definitivo di compravendita e contratto di locazione), la stessa non può ritenersi dovuta per il mero dato – oggettivo – della mancata stipula degli stessi, dovendosi necessariamente valutare il comportamento complessivamente tenuto dalle parti.
Ebbene, nel caso in esame non risulta che la promissaria acquirente abbia preteso la stipula del definitivo prima della diffida del 13.11.2017, depositata in atti, e comunque prima del 07.06.2016, data indicata nella missiva di cui al documento n. 6 di parte opponente in cui si dà atto di una pec con cui la sig.ra avrebbe invitato la alla stipula dell'atto negoziale. Pt_3 Controparte_2
Ancora, nella diffida del 13.11.2017 la Sig.ra richiama espressamente Pt_3
il solo contratto di locazione e chiede il pagamento della penale, senza mostrare la volontà di stipulare il contratto definitivo di compravendita né di offrire la controprestazione, pari ad € 60.000,00, fissata in contratto.
Infine, nel contratto di transazione la penale è genericamente prevista a carico
“della parte che dovesse risultare inadempiente alla coeva sottoscrizione dei precitati atti entro e non oltre il concordato termine del 31.12.2011”, mentre nessuna delle parti è specificamente onerata di provvedere all'assolvimento delle formalità necessarie per la stipula degli ulteriori contratti.
Pertanto, in presenza di una inerzia reciproca dei paciscenti, non essendovi prova che l'opposta si sia attivata per dar corso agli obblighi assunti, va esclusa l'imputabilità agli opponenti del ritardo, a lungo tollerato da entrambe le parti dopo la stipulazione del contratto di transazione.
Per tutto quanto sin qui osservato l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
877/2018 r.g.a.c. Pag. 10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda e della modesta attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
171/2018 del 21.01.2018;
2) Condanna al pagamento delle spese Parte_3
di lite che si liquidano complessivamente in € 7.470,32 di cui € 418,32 per spese ed € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Ritassunta Catalano per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza, il 09/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
877/2018 r.g.a.c. Pag. 11