Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1813/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1813/2017
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) – Avv. Daniele Letizia C.F._2
attori
E
(C.F. ) – Avv. Lucio Nicolò Fonti Controparte_1 P.IVA_1
Castelbonesi
convenuto
E
C.F. – Avv. Santo Vincenzo Trovato P_ P.IVA_2
terza chiamata
E
( ) – Avv. Adriana Lazillotti Controparte_3 CodiceFiscale_3
terzo chiamato
Conclusioni di merito di parte attrice:
“la declaratoria di condanna dell'Ente committente ovvero dell'appaltatrice, con il vincolo della solidarietà passiva, alla refusione di tutti i danni riportati dal terreno agricolo e dai manufatti ivi insistenti, di proprietà dei sigg. Parte_1
e , ubicati in C/da Surra del Comune di ,
[...] Parte_2 Controparte_1
in catasto al foglio di mappa n° 2 particelle originarie 759, 1035 e 1036, così
1
depositata in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 2363/2014 R.G. del Tribunale di Patti, allegato sub 5) della produzione documentale offerta in comunicazione con il deposito dell'atto introduttivo.
In particolare, gli odierni concludenti hanno diritto ad ottenere dal resistente
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ovvero dalla ditta (appaltatrice delle opere oggetto di P_
contestazione), il pagamento, a titolo di risarcimento danni, del complessivo importo di € 4.098,04, nonché, ad eseguire, a propria cura e spese sugli immobili interessati, i lavori indicati dal CTU nell'elaborato peritale e, segnatamente: «- realizzazione di una caditoia trasversale rispetto all'asse viario da realizzare prima della sezione terminale della strada, alla distanza di circa 120 metri, provvedendo allo scarico dei deflussi intercettati nelle laterali tubazioni drenanti di progetto (veda allegati grafici n. 1 – 2); -realizzazione di altra caditoia trasversale rispetto all'asse viario in corrispondenza della sezione terminale della costruenda strada comunale per eliminare possibili ristagni d'acqua e conseguenti tracimazioni dal rilevato stradale verso il sottostante fondo dei ricorrenti, con scarico nell'attuale tubazione sottotraccia (veda allegati grafici
n. 1 – 2); - realizzazione di un fosso di guardia in cgl. cementizio posto nel terreno dei ricorrenti ed alla base del rilevato stradale per tutto il relativo sviluppo e con scarico nel vicino fosso naturale (veda allegati grafici di dettaglio); - rimozione della vasca di raccordo della tubazione di scarico e sostituzione con pozzetto in conglomerato cementizio vibrocompresso (veda allegati grafici di dettaglio)».
Nel precisare le loro conclusioni i sigg. e Parte_1 Parte_2 chiedono che l'adita Giustizia voglia accertare e dichiarare, inoltre, il diritto dei deducenti ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ovvero la refusione delle spese relative alla CTU, che ammontano a complessivi € 1.789,59, giusta decreto di liquidazione del Tribunale, nonché quelle afferenti ai compensi tabellari ex art. 4, comma 5 D.M. 55/2014 dovuti per l'assistenza legale di cui si sono avvalsi in tale fase cautelare ante causam, rubricato al n. 2363/2014 R.G. del Tribunale di Patti, da quantificarsi in € 2.055,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Conclusioni di merito di parte convenuta:
2 1) preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
; Controparte_1
2) in via principale nel merito, ritenere e dichiarare che il
[...]
non ha alcuna responsabilità per i danni lamentati dai Controparte_1
ricorrenti e per l'effetto rigettare tutte le domande di condanna formulate dai ricorrenti in ricorso poiché nulla è dovuto loro a qualsiasi titolo dal
[...]
; Controparte_1
3) in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridurre la misura del risarcimento ad essa dovuta in proporzione al grado di responsabilità della stessa nella causazione dei danni;
4) in via ancora subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, condannare i terzi chiamati – Controparte_4 oggi in persona del legale rappresentante Controparte_5 P_
pro tempore, con sede in Cesarò (ME), via Nazionale n. 54 (P.I. P.IVA_2
e l'ing. , nato il [...] a [...]_6
(ME),Cod. Fisc. , ciascuno secondo la propria C.F._4 responsabilità, a manlevare il convenuto , per Controparte_1 quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge anche del procedimento cautelare di Accertamento
Tecnico Preventivo iscritto al N. 2363/2014 R.G. di codesto Tribunale prodromico e al quale segue il presente giudizio
Conclusioni di merito del terzo chiamato non depositate (la parte P_ conclude esclusivamente in via istruttoria)
Conclusioni di merito del terzo chiamato : Controparte_6
“1- In via preliminare rappresenta che, in ossequio al provvedimento del
20.9.2024, l'ing. ha accettato la proposta Controparte_3 transattivo- conciliativa formulata dal Giudice con il medesimo provvedimento
e che in data 26.11.2024 si è si depositato in atti la procura speciale rilasciata all'uopo al sottoscritto difensore per l'adempimento. Si rappresenta inoltre che sia il Comune di ed i sigg.ri e Controparte_1 Parte_1 [...]
hanno manifestato tale intendimento comune all'ing. mentre la Pt_2 CP_6 non ha accettato la proposta conciliativa. Pertanto, in via preliminare si Per_2 chiede che il Giudice tenga conto nella decisione nel comportamento
3 processuale delle parti, in ordine alla predetta proposta conciliativa, anche in sede di condanna alle spese come previsto dalla legge sul punto;
- In via subordinata alla preliminare volontà di accettare la proposta conciliativa del Tribunale, ed in caso di prosecuzione del giudizio, per mancata accettazione della proposta da tutte le parti in causa, ci si riporta alla propria posizione processuale. Si rappresenta sempre in via di eccezione preliminare che il
Tribunale con provvedimento emesso in data 9.1.2024 ha statuito“…RIGETTA le richieste istruttorie;
ASSEGNA alle parti gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'avvio della procedura di mediazione…”; e che ad oggi non è stata avviata alcuna procedura di mediazione nei confronti dell'ing.
, il quale non ha avuto alcuna comunicazione e/o notificazione né CP_6 personalmente, né per tramite del sottoscritto e unico difensore e procuratore costituito (come si evince dalla procura depositata in atti in seno alla comparsa di costituzione nuovo procuratore). Sicchè, sempre in via preliminare si rileva nuovamente e si chiede che il Tribunale Voglia dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della procedura di mediazione nei termini assegnati dal Tribunale. Difatti in giurisprudenza è pacifico che: “L'omessa presentazione della domanda di mediazione entro il termine di quindici giorni concesso dal giudice in corso di causa determina l'improcedibilità del giudizio, senza che alla parte onerata possa essere assegnato un nuovo termine per instaurare la mediazione”. (da ultimo vedi Trib. Treviso sentenza n. 2026/2023);
3- In via subordinata alla preliminare eccezione di improcedibilità del giudizio si ribadisce che l'ing. non ha mai partecipato ai giudizi precedenti aventi CP_6 ad oggetto le ragioni per cui è causa, e pertanto è a lui inopponibile la ctu espletata in assenza di contraddittorio e sulla quale pertanto, si ribadisce ancora, non si accetta il contraddittorio;
…
5- Nel merito insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atto di costituzione e precisamente:
- Ritenere e dichiarare che la domanda di estensione di responsabilità all'odierno chiamato in causa è improcedibile, inammissibile e del tutto infondata e pretestuosa sol se si consideri che i lavori di costruzione della strada sono stati completati senza che l'Amministrazione committente abbia mai sollevato alcunchè in danno dell'ing. in merito al progetto e CP_6 all'opera acquisita al patrimonio del CP_1
4 - come meglio spiegato in atti ritenere e dichiarare che i lavori, per cui è causa, sono stati ripresi in data 2.9.2015, dopo la sospensione, e tutte le opere previste nel progetto originario e nelle varianti sono state completate in data
22.4.2016. In data 20.5.2016 la D.L. ha consegnato le opere ultimate all'Amministrazione comunale appaltante, prescrivendo alla stessa di provvedere alla manutenzione della strada, pulizia della cunetta e raccolta acque a monte della strada realizzata. Dal momento della consegna dell'opera fino alla data del 3.5.2019 -data di notifica del ricorso per integrazione di contraddittorio - all'ing. alcuna contestazione o CP_6 comunicazione di problematica interessanti la raccolta delle acque o lamentele dei proprietari limitrofi la sede stradale è stata formulata. Di talchè oggi le domande risultano speciose, tardive e del tutto speculari ad un ingiusto profittamento per fatti insussistenti;
- Ritenere e dichiarare che il , del tutto Controparte_1 illegittimamente, senza il coinvolgimento della Direzione Lavori e senza alcuna preventiva segnalazione ha realizzato con maestranze del tutto sfornite di competenza, opere sulla sede stradale pubblica che hanno potuto compromettere il funzionamento delle opere collaterali alla strada stessa interropendo così qualsiasi nesso causale, ove mai esistente, tra l'operato dei lavori precedenti sotto la DL dell'ing. e le successive opere (realizzate CP_6 unicamente dal di ); CP_1 Controparte_1
- si ribadisce l'eccezione di contestazione e di non accettazione del contraddittorio sulla ctu a firma dell'ing. depositata in altro Per_1 procedimento che è stata espletata in assenza dell'odierno contraddittore e che comunque è stata espletata prima della ultimazione delle opere e senza avere considerato le intervenute varianti suppletive al progetto originario dell'opera medesima;
Pertanto ritenere e dichiarare che la predetta consulenza non è opponibile al e che comunque è incompleta e non CP_6 prova nulla in quanto non ha tenuto conto delle varianti suppletive al progetto originario dell'opera medesima;
- In ogni caso ritenere e dichiarare che nella denegata ipotesi di condanna l'ing.
ha diritto ad essere manlevato dall'Ente assicurativo che lo manleva CP_6 dalla responsabilità civile;
6- Contesta altresì tutto quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito;
5
7- Con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio, Parte_1
e deducevano di essere proprietari esclusivi di un appezzamento
[...] Parte_2 di terreno sito in c/da Chirichillo del Comune di , a valle di una vasta Controparte_1 area artigianale in cui operano numerose attività. Nell'anno 2013, il Comune di iniziava la realizzazione di una strada di raccordo tra la S.P. 152 e lo Controparte_1 scorrimento veloce di fondo valle “Tortorici-Rocca di Caprileone”, al fine di rendere più agevoli i collegamenti tra l'anzidetta area artigianale e le arterie autostradali, ferroviarie e portuali insistenti lungo la fascia costiera.
A causa dell'inefficienza dei sistemi di regimazione, smaltimento e drenaggio delle acque di precipitazione meteorica, ancora in stato di completamento durante i lavori di realizzazione della predetta opera viaria, si determinava lo scorrimento delle acque superficiali in sedi non naturali e la tracimazione delle stesse all'interno del fondo degli attori. In particolare, si causavano continui fenomeni erosivi e franosi nel terreno degli odierni attori, che provocavano ingenti danni sia alle opere di contenimento, sia alle colture in esso praticate.
I coniugi proponevano, pertanto, ricorso per accertamento tecnico Pt_1 preventivo, che veniva accolto da questo Tribunale con ordinanza del 30.11.2015.
All'esito, il ctu nominato accertava l'esistenza dei danni lamentati dai ricorrenti e la loro riconducibilità “alla presenza della soprastante e costruenda Strada Comunale, imputandone le cause a carenze di opere di intercettazione dei deflussi e lungaggini che hanno impedito il completamento dei lavori…”, ne quantificava l'ammontare per un importo di € 4.098,04 ed indicava le opere eseguibili al fine di pervenire ad un accordo bonario tra le parti, per un costo di € 5.778,25; il tentativo di conciliazione non andava a buon fine.
Nonostante i numerosi solleciti degli attori, il Comune di non Controparte_1 provvedeva né alle riparazioni necessarie per ovviare alla situazione di pericolo, né al risarcimento dei danni causati I coniugi facevano quindi pervenire un invito Pt_1 alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, al quale l'Ente convenuto non aderiva.
Gli attori intraprendevano quindi il presente giudizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti, come quantificati nella ctu espletata in sede di atp, oltre ad onorari e
6 spese processuali del procedimento cautelare ante causam, e la condanna ad eseguire i lavori indicati nell'elaborato peritale a cura e spese del CP_1
1.2. Il convenuto si costituiva in giudizio contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto delle relative domande.
In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, affermando che i danni subiti da parte attrice fossero da imputare a carenze progettuali o a carenze nella direzione dei lavori;
nel merito, osservava come, nonostante non avesse alcuna responsabilità, si fosse prontamente attivato fin da subito per evitare il prodursi o il protarsi dei danni nei terreni degli attori.
Instava quindi per la chiamata in causa dell'impresa e dell'ing. P_ [...]
, progettista e direttore dei lavori, al fine di essere manlevato e garantito Controparte_6 dagli stessi.
1.3. Autorizzate ed effettuate le chiamate, si costituiva in giudizio la terza chiamata la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che Per_2 eventuali responsabilità dovessero essere ricercate nella fase progettuale e/o di direzione dei lavori, avendo la stessa eseguito l'opera a regola d'arte e secondo progetto e varianti.
Pertanto, chiedeva il rigetto di ogni domanda spiegata nei suoi confronti.
1.4. Si costituiva altresì l'ing. , chiedendo in via preliminare Controparte_6 di essere rimesso in termini per la costituzione in giudizio a seguito della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio oltre i termini indicati dall'art. 702 bis c.p.c. Eccepiva inoltre l'inopponibilità della ctu resa in sede di atp, non avendo egli partecipato a tale procedimento. Nel merito, contestava la sussistenza di una propria responsabilità, deducendo che i lavori di costruzione della strada erano stati completati senza che l'Amministrazione committente avesse mai sollevato alcuna contestazione in merito al progetto ed alla realizzazione dell'opera. Chiedeva quindi il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti ovvero, in via subordinata, di essere manlevato dall'Ente assicurativo per la responsabilità civile.
1.5. All'udienza del 05.05.2021 veniva disposto il mutamento del rito sommario in quello ordinario ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
Con ordinanza del 09.01.2024 il giudice rigettava le richieste istruttorie ed assegnava alle parti un termine per l'avvio della procedura di mediazione.
A seguito della mancata conciliazione, il terzo chiamato eccepiva di non aver CP_6 mai ricevuto il relativo invito. Con provvedimento del 20.09.2024 il giudice sottoponeva alle parti una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., alla quale non aderiva la
CO.VIR.
7 La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. In via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda nei confronti del terzo chiamato . Controparte_6
Come già osservato dall'ordinanza del 20.09.2024, il ha dichiarato di non CP_6
aver ricevuto alcuna comunicazione o notifica personale in merito all'avvio del procedimento di mediazione, e l'istanza di mediazione depositata in atti da parte attrice indica come difensore l'avv. Adalgisa Bartolo, che però era già stata sostituita in corso di causa dall'avv. Adriana Lanzillotti. Inoltre, “dalle PEC prodotte dal Comune di
(in data 6 giugno 2024) si evince che l'organismo di mediazione ha Controparte_1 inoltrato P.E.C. all'indirizzo e non già al difensore Email_1 costituito”, per cui “considerato che è stato citato in forza di Parte_3 autonoma domanda di garanzia impropria da parte del , che CP_1 Controparte_1 aveva interesse a controllare la corretta instaurazione del procedimento di mediazione nei suoi confronti del garante improprio”, non può che essere dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti.
A ciò deve aggiungersi, a ben vedere, che analogo interesse sussisteva in realtà anche in capo agli attori.
Secondo un consolidato orientamento, difatti, la domanda proposta dall'attore si estende automaticamente al soggetto indicato dal convenuto quale titolare dal lato passivo della situazione giuridica dedotta in giudizio, essendo peraltro riconosciuta al giudice la facoltà di ordinarne l'intervento per l'ipotesi in cui il convenuto non ne abbia richiesto la chiamata in causa: “qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., in tal modo costituendosi un "simultaneus processus" diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell'attore”
(Cass. 13907/2007).
L'estensione automatica della domanda, ovviamente, è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui si tratti di individuare il “vero obbligato” del rapporto già dedotto in giudizio in via di azione, e non anche quando venga dedotto un altro e diverso titolo. Ciò
è appunto quanto accaduto nel caso di specie, in cui il ha indicato gli asseriti, CP_1
8 veri responsabili dei danni per cui è causa nel direttore dei lavori e nell'impresa esecutrice.
L'operatività di tale estensione fa sì che l'originaria domanda degli attori, così come estesa al , risulti anch'essa improcedibile nei suoi confronti. CP_6
3. Nel merito, la domanda di risarcimento è fondata e va accolta.
3.1. È incontestato che la società si sia occupata dei lavori di realizzazione P_
della strada di collegamento tra la S.P. 152 e lo scorrimento veloce di fondo valle
“Tortorici-Rocca di Caprileone” posta a monte del fondo di proprietà dei coniugi
Pt_1
Lo stato dell'immobile di proprietà degli attori, per come riscontrato nella ctu espletata in sede di atp, è il seguente: “Nell'appezzamento dei ricorrenti, individuato in catasto al foglio di mappa 2 particelle 759-1035, di estensione di circa mq 2300, coltivato ad uliveto con piante produttive di età variabile (alcune più giovani altre adulte), sistemato a terrazzamenti con rudimentali muretti in blocchetti di cemento e malta cementizia di altezza variabile (h compresa tra metri 1,20 ÷ 1,60) e con vecchi muretti in pietrame a secco, sono stati riscontrati chiari segni di scorrimento superficiale e disordinato di acqua, proveniente dal latistante rilevato della strada in questione. In particolare, si sono accertati i seguenti danni al terreno ed ai manufatti ivi esistenti:
- il dilavamento localizzato del terreno per effetto di scorrimenti superficiali disordinati dell'acqua proveniente dal rilevato della strada comunale in esame;
– il crollo di un tratto di circa 5 metri di uno dei paramenti in blocchetti di cemento che, pur non avendo funzione statica di muro paraterra, conformano a terrazzamenti il terreno;
– localizzate lesioni in altre parti dei muretti in blocchetti;
– il localizzati crolli di preesistenti muretti in pietrame a secco;
– la non adeguata vasca di raccordo della tubazione di scarico delle acque provenienti dalla sede stradale;
– l'inefficiente fosso in terra posto alla base del rilevato stradale per la raccolta ed allontanamento dei deflussi;
– apparato frondoso di alcuni alberi di olivo secco nei rami terminali”.
In ordine alla causa dei danni, è stato rilevato che “Sebbene siano stati realizzati in pieno quasi tutte le opere previste in progetto, praticamente e purtroppo, l'azione di raccolta delle cunette e caditoie, nel predetto tratto terminale più a valle ove manca lo strato bituminoso finale, è inefficiente e ciò riduce al minimo la modulazione e
9 l'allontanamento ordinato dei deflussi superficiali piovosi. Tale carenza, infatti, crea un dislivello (piccolo gradino continuo di circa 10 centimetri) tra sede stradale vera e propria, a quota inferiore ove scorre il grosso dei deflussi piovosi, ed il ciglio delle cunette laterali e delle caditoie, posto a quota superiore. Per tale motivo, almeno fino a quando l'opera non sarà del tutto completata, gli scorrimenti, non essendo modulati lungo tale tratto finale di tracciato, anche in ragione della morfologia dei luoghi, avvengono in massima parte senza alcuna sostanziale regimentazione lungo la sede viaria, con portate via via più significative che nel tratto terminale provocano tracimazioni e scoli nel latistante e sottomesso terreno dei ricorrenti.
La causa dei danni riscontrati nel fondo dei ricorrenti è attribuibile, pertanto, proprio all'effetto di tracimazione d'acqua dal rilevato stradale in quanto lo stato di non completamento dell'appalto rende inefficienti le caditoie, le cunette e le opere di intercettazione già realizzate”.
La causa dei danni sopra descritti è stata, quindi, perfettamente chiarita con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale non vi è motivo di discostarsi.
3.2. Accertati dunque la sussistenza dei danni ed il nesso di causalità, occorre stabilire a chi vada ascritta la responsabilità dell'evento dannoso dedotto in giudizio, sulla scorta delle regole che disciplinano l'appalto e la responsabilità verso terzi di committente e appaltatore.
L'art. 1655 c.c. dispone che “l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”, sicché, per regola generale, l'appaltatore risponde dei danni provocati a terzi durante l'esecuzione del contratto, in ragione dell'autonomia con cui egli svolge la sua attività, organizzando i mezzi necessari.
Tale responsabilità dell'appaltatore non viene meno nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia e discrezionalità sia posta sotto il controllo del committente, direttamente o tramite il direttore dei lavori, in virtù dell'art. 1662 c.c. primo comma, che stabilisce il diritto della stazione appaltante di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Non essendovi interferenza con l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, l'impresa rimane responsabile in via esclusiva dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera anche nel caso in cui la committenza abbia esercitato un normale controllo sui relativi lavori, designando, nel proprio interesse, un sorvegliante privo di poteri d'ingerenza (Cass. 16080/2002).
10 La giurisprudenza, tuttavia, ha individuato alcune specifiche eccezioni che possono comportare, comunque, una responsabilità del soggetto che ha commissionato la realizzazione delle opere, ed in particolare:
- il caso della culpa in eligendo del soggetto appaltante nella scelta di un'impresa assolutamente inidonea all'esecuzione dei lavori commissionati;
- il caso che i danni siano da ricondurre ad attività progettuali del committente ovvero ad interferenze del committente stesso nella determinazione delle modalità di esecuzione dei lavori, e ciò sia se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, riducendo l'appaltatore al rango di “nudus minister”, nel qual caso vi sarebbe responsabilità esclusiva del committente, sia nel caso in cui abbia soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore, assumendo una corresponsabilità.
- il caso dell'omessa custodia della cosa su cui erano in corso i lavori, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c., purché l'appaltante stesso ne avesse conservato la custodia in tutto o in parte.
Quanto alle prime due ipotesi ipotesi, “Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive, costituendo l'accertamento della sussistenza di tali circostanze un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivata” (Cass.36399/2023), esse possono essere escluse nel caso di specie, non risultando in alcun modo dedotto né dimostrato che
“l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea”, né che “la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive”.
Quanto alla terza ipotesi, al fine di stabilire se possa configurarsi una responsabilità del committente per omessa custodia ex art. 2051 c.c., si rende necessario che tra la cosa dalla quale sono derivati i danni ed il committente, al quale si voglia attribuire detta responsabilità, intercorra una relazione tale da determinare l'obbligo di custodia in capo al committente.
L'obbligo di custodia, per costante orientamento giurisprudenziale (variamente declinato nelle diverse fattispecie: cfr., ex multis, Cass. 16422/2011, Cass. 18188/2009), presuppone che il proprietario o altro soggetto avente la custodia del bene mantenga una
11 concreta possibilità di controllo ed intervento sulla res, che rappresenta la condicio sine qua non della peculiare forma di responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c.
La fattispecie è stata affrontata funditus da Cass. 7553/2021, secondo cui “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia
e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori).”
La Suprema Corte evidenzia, altresì, che “Il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste, non nel suo materiale utilizzo, bensì nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi”. (Cass. 12796/2024)
Nel caso di specie, al momento della verificazione del fatto, il rapporto di custodia con la cosa del committente proprietario non era assorbito dal rapporto instaurato dall'appaltatore, essendosi peraltro i fenomeni verificatisi anche nel periodo di sospensione dei lavori tra il 04.06.2013 ed il 02.09.2015, allorchè il aveva CP_1 recuperato la piena disponibilità della res, potendo dunque esercitare il potere/dovere di controllo ed eliminare le situazioni di pericolo.
Si evidenzia in limine che tale possibilità di intervento sussisteva anche in capo al direttore dei lavori, la cui posizione non può però essere valutata.
3.3. Alla luce di quanto esposto, deve pertanto, ritenersi configurabile una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. del committente e della società CP_1 appaltatrice.
Gli stessi sono, dunque, tenuti in solido al ristoro dei danni richiesti e già stimati dal ctu, oltre interessi al tasso legale dalla data del ricorso per atp al soddisfo, tenuto conto che, per concorde prospettazione delle parti (benchè gli attori abbiano riproposto la relativa domanda in sede di precisazione delle conclusioni), i lavori necessari per evitare il verificarsi di analoghi fenomeni sono già stati realizzati, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
12 In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto – che può essere individuata nella data di deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo – fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014:
- in favore di parte attrice ed a carico del convenuto e della in solido, in P_
€ 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione, € 1.700,00 per la fase decisoria ed € 2.055,00 per la fase di atp, per un compenso totale di € 6.555,00, oltre anticipazioni par € 146,50 e spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- in favore del terzo chiamato , ed a carico del in € 900,00 per la CP_6 CP_1 fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
13 4.550,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del
15%.
Nulla sulle spese fra il terzo chiamato e le altre parti, in difetto di CP_6 soccombenza.
Le spese di ctu in sede di atp, come già liquidate nel separato procedimento, vanno definitivamente poste a carico del e della nella misura del 50% CP_1 P_ ciascuno.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1813/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti del terzo chiamato;
Controparte_6
2) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna, il
[...]
in solido fra loro, al pagamento della somma di Controparte_7 P_
€ 4.098,04 a titolo di risarcimento dei danni in favore degli attori in solido, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data di deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle ulteriori domande di parte attrice;
4) condanna il in solido fra loro, alla Controparte_8
rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori in solido, che liquida in complessivi € 6.555,00 per compensi ed € 146,50 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
5) condanna il alla rifusione delle spese di giudizio in Controparte_1
favore di , che liquida in complessivi € 4.550,00 per Controparte_6 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
6) pone le spese di ctu in sede di atp, come già liquidate nel separato procedimento, definitivamente a carico del e della nella misura del 50% CP_1 P_ ciascuno.
Patti, 28/02/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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