Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 430 /2025 R.G. vertente tra:
C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Alessandro Iacangelo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Monza, Via Biancamano n. 14, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il E_ C.F._2
09.03.1987, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Capalbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cernusco Sul Naviglio, Via Pontida n. 7 - 20063, (MI), giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire:
ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE, AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO.
I genitori concordano che i figli e vengano affidati congiuntamente ad entrambi, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la casa familiare di Cologno Monzese, via Micca n. 7 che verrà assegnata alla madre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli (doc. n. 1 – contratto di locazione abitazione di via Micca n. 7 – 20093, Cologno Monzese).
I genitori prendono atto del contenuto dell'art. 337 ter c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. 28.12.13
n. 154, che garantisce il diritto dei minori a mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori, di ricevere da loro cura, educazione ed istruzione, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e si impegnano con la sottoscrizione del presente atto a rispettarlo integralmente.
Entrambi i genitori avranno l'obbligo di assicurare ai minori le proprie cure, nonché di concorrere all'educazione ed istruzione dei medesimi. Essi dovranno prendere congiuntamente qualsiasi decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla formazione dei figli, nonché a qualsiasi altra necessità ed esigenza degli stessi, tenendo conto delle loro naturali capacità ed attitudini, indole,
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
potestà che verrà esercitata, invece, in via congiunta e condivisa per le decisioni di straordinaria amministrazione.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
DIRITTO DOVERE DI VISITA DEL PADRE
• il padre avrà il diritto e il dovere di tenere con sé i figli, salvo diverso accordo delle parti, a fine settimana alternati e per almeno dieci giorni mensili con pernottamento.
Nel corso della settimana i minori trascorreranno il lunedì e il martedì dal padre, il mercoledì e il giovedì dalla madre e il venerdì, sabato e domenica a settimane alternate dal padre o dalla madre.
• In particolare, con riferimento alle festività:
- Natale e Santo Stefano ad anni alterni tra i genitori, dal 23 dicembre, o altro giorno di fine della scuola, sino al 30 dicembre con accompagnamento presso l'altro genitore e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con obbligo di accompagnare i figli presso l'istituto scolastico. Il genitore che avrà con sé e nel primo periodo di vacanze natalizie cederà all'altro Per_1 Per_2 genitore mezza giornata da individuarsi tra il 24 e il 25 dicembre al fine di permettere ai ragazzi di festeggiare il Natale con entrambi i genitori.
I genitori concordano che per il 2025 i minori trascorrano con il padre il primo periodo di vacanze, dal 23 al 30 dicembre.
- tutto il periodo di Pasqua ad anni alterni;
i genitori concordano che per il 2025 i minori lo trascorreranno con il padre;
- durante le vacanze estive e, pertanto dalla seconda settimana di giugno (coincidente con la chiusura della scuola) e sino alla prima settimana di settembre (coincidente con la riapertura dell'anno scolastico), salvo il diverso accordo dei genitori, il padre terrà con sé i figli per quattro settimane anche non consecutive, nel periodo da concordarsi tra i genitori.
Salvo diverso accordo, il prelievo e il riaccompagnamento dei figli durante le vacanze estive, avverrà con passaggio presso la residenza familiare di Cologno Monzese (MI).
- I ponti verranno regolati sulla base del principio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori.
- Il padre avrà il diritto di tenere con sé i figli il giorno della “festa del papà” ed il giorno del proprio compleanno, andando a prendere i minori e riaccompagnandoli presso la residenza materna.
I minori trascorreranno, invece, con la mamma il giorno della “festa della mamma” ed il giorno del compleanno della stessa.
Il compleanno dei minori verrà trascorso ad anni alterni con il padre e con la madre;
i genitori concordano che per il 2025 i minori lo trascorrano con la madre.
Tutto quanto sopra valga, salvo diversi accordi tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e dei figli.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Sarà facoltà dei genitori, in relazione alle esigenze e nel rispetto degli impegni dei figli e rispettivi di lavoro, concordare per iscritto eventuali diverse modalità di frequentazione del padre.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
Le Parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni questione di carattere economico e patrimoniale diversa da quelle indicate nel presente atto.
Il padre si obbliga a corrispondere mensilmente a favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento per i minori, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma omnicomprensiva di € 1.000,00 (contributo pro capite per ciascun figlio pari ad euro 500,00), da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate intestate alla signora : IBAN [...] Banca: E_
- VIA CAVALLOTTI, 58 - COLOGNO MONZESE 20093 Controparte_1 filiale: 32970.
La predetta somma verrà rivalutata annualmente ed automaticamente del 100% dell'indice ISTAT.
Il sig. dichiara di aver versato alla sig.ra la somma di euro 20.000,00= a titolo di Parte_1 Pt_2 aiuto economico a seguito della fine della relazione sentimentale e la sig.ra conferma di Pt_2 aver ricevuto l'importo totale di euro 20.000,00. Il padre si impegna, altresì, a pagare la retta scolastica di entrambi i figli fino alla fine dell'attuale ciclo di studi.
Saranno a carico del padre e da considerarsi separatamente rispetto all'assegno di mantenimento dei minori, l'80% delle spese straordinarie tra le quali:
- senza previo accordo tra i genitori: quelle scolastiche: iscrizione a scuola pubblica, libri di testo, materiale scolastico di inizio anno e/o quello richiesto in corso d'anno dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico;
quelle mediche e farmaceutiche, se relative a medicine acquisite tramite SSN e/o prescritte dal medico curante;
- previo accordo tra i genitori: quelle mediche non coperte da servizio sanitario nazionale, protesi dentarie e/o oculari e/o ortopediche, interventi chirurgici privati;
quelle scolastiche: iscrizione a scuole private, gite scolastiche con pernottamento;
quelle extra-scolastiche (ludiche, sportive e similari), quelle per attività estive quali campus sportivi o vacanze studio;
per la frequentazione della scuola guida.
Per le spese straordinarie non specificamente previste nel presente punto, le parti concordano di dare esecuzione alle previsioni contenute nel Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in caso di separazione e divorzio, redatto dal Tribunale di Milano (doc. n. 2 – protocollo spese Tribunale di
Milano).
Per quanto attiene all'accordo tra i genitori relativo alle spese da concordare preventivamente, la risposta di un genitore alla proposta dell'altro dovrà pervenire entro 5 giorni. Decorso tale termine senza risposta alcuna, la proposta si darà per accettata e la spesa sarà suddivisa nei termini di cui sopra. I rimborsi delle spese sopra indicate, effettuate da un genitore secondo le modalità di cui al presente punto, dovranno essere corrisposte dall'altro genitore, tramite bonifico bancario, entro 15 giorni dalla presentazione dei relativi giustificativi.
La scelta del medico o dell'eventuale specialista cui affidare in cura ciascun figlio sarà effettuata d'intesa tra i genitori, salvo urgenze che dovessero verificarsi nei giorni in cui gli stessi saranno affidati all'uno od all'altro dei genitori. In tale ipotesi il genitore dovrà immediatamente avvertire l'altro con qualsiasi mezzo riterrà idoneo. I genitori concordano che l'assegno unico venga percepito per intero dalla signora E_
.
[...]
A tal fine il padre si obbliga sin d'ora a consegnare alla madre ogni documentazione che dovesse all'uopo rendersi necessaria.
ALTRO
Le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio, acconsentendo a che vi venga incluso il nome dei figli minorenni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 E_
con ricorso depositato in data 23.01.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi