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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa trattata il 29.10.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti dall' avv. Tony Luigi De Giorgi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del direttore pro tempore, con sede in Lecce viale Marche CP_1
Resistente contumace
Oggetto: riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2024 il ricorrente di cui in epigrafe -premesso di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di inabilità civile in data 9.4.2018
(all'età di 66 anni, 3 mesi e 8 giorni) e di aver ottenuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9.4.2018 a seguito di decreto di omologa del 12-11-2019 emesso nell' ambito del procedimento RG 11701/2018- esponeva che l' aveva negato il diritto alla prestazione assistenziale della pensione di inabilità civile, avendo CP_1 la ricorrente “superato il limite di età di 65 anni”. Parte ricorrente contestava la decisione dell'istituto, essendo in possesso -al momento della presentazione della domanda amministrativa- del requisito anagrafico richiesto in quel momento per legge e, pertanto, chiedeva “…dichiarare il diritto alla pensione di inabilità ex art 12 l 118/81 dal 1-5-2018 al 31-7-2018 e all' assegno sociale sostitutivo ex art 3 co
6 l 335/1995 a decorrere dal 1-8-2018 (primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 66mo anno e 7 mesi di età) e per l' effetto condannare l' liquidazione e al conseguente pagamento dei CP_2 ratei mensili continuativi delle prestazioni sub 1) oltre accessori di legge dal dovuto all' effettivo soddisfo oltre al pagamento delle spese di lite.
Precisava che con decreti ingiuntivi n 440/2020 e 855/2020 il Tribunale di Lecce aveva già ingiunto all' CP_1 il pagamento in favore di della somma di euro 9612,77 pari ai ratei differenziali di pensione Parte_1 di inabilità civile ex art 12 legge 118/1971 dovuti dal 1-5-2018 al 31-7-2018e di assegno sociale sostitutivo a decorrere dal 1-8-2018 al 30-4-2020 nonché della somma di euro 1123,44 a titolo di ratei differenziali di assegno sociale sostitutivo per il periodo dal 1-5-2020 al 31-7-2020 evidenziando che avverso tali decreti ingiuntivi era stata proposta opposizione da parte dell' e i relativi giudizi, successivamente riuniti, si CP_1 erano conclusi con sentenza n 2930/2023 del 6-10-2023 di rigetto delle opposizioni e conferma delle ingiunzioni opposte. Precisava altresì che con decreti ingiuntivi n 384/2024, n 381/2024 e n 399/2024 il
Tribunale di Lecce aveva ingiunto all' il pagamento della somma di euro 18.761,67 pari agli ulteriori CP_1 ratei maturati per il periodo dal 1-8-2020 al 31-3-2024 nonchè il pagamento delle somme di euro 534,23 pari al rateo differenziale di assegno sociale per il mese di aprile 2024 e maggio 2024.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, richiamando CP_1
quanto previsto dalle proprie circolari interne, e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'udienza di discussione del 29.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva decisa, previa verifica del deposito nel termine perentorio stabilito.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo che disciplina la presente fattispecie.
Come è noto la pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/971, è stata inizialmente destinata ad assistiti di età ricompresa tra 18 e 65 anni (art. 13), laddove costituisce principio consolidato quello secondo cui la prestazione in questione (come pure l'assegno di invalidità civile), non può essere riconosciuta a favore dei soggetti il cui stato di invalidità, a norma di legge, si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8 (cfr. tra le tante Cass. n. 192/2011 n. 30486 del 2019). Va ancora ricordato che la trasformazione automatica della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità in pensione sociale (ora assegno sociale) è prevista al compimento del requisito anagrafico per quest'ultima prestazione (L. n. 118/1971, art. 19), con l'effetto che lo spostamento in avanti del requisito anagrafico per l'una, per effetto di successivi interventi normativi, implica l'incremento in pari misura della soglia anagrafica per l'altra, come evidenziato nelle disposizioni costituenti la cornice normativa (cfr. in tal senso anche Cass. n. 9558/2021).
Ciò posto, nella materia pensionistica, per quanto qui rileva, si sono succeduti i seguenti interventi normativi: -il D.L. n. 78/2010, art. 12, comma 12-bis ("In attuazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22-ter, comma
2, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1 gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella 8 allegata alla L. 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22-ter, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 20 e art. 3, comma 6 e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale salvo quanto indicato al comma 12-ter,) con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero sociali, da Controparte_3 emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, generalizzando le misure legislative di reazione all'invecchiamento demografico e all'incremento nel tempo della speranza di vita media, ha stabilito che il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale debba essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;
-il D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, recante "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ha anticipato, dal 2015 al 2013, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita del requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, in attuazione del D.L. n. 78/2010, citato art. 12, convertito nella L. n. 22 del 2010 (D.L. n. 98/ 2011 cit., art. 18, comma 4, lett. a));
-il D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/011, ha ulteriormente incrementato di un anno il requisito anagrafico (art. 24, comma 8 che recita: "A decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6 e delle prestazioni di cui alla
L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10 e alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, è incrementato di un anno").
In applicazione delle normativa suddetta, il primo adeguamento alla “speranza di vita” si è verificato nel 2013 ed è stato pari a 3 mesi (cfr. decreto ministero delle finanze del 6 dicembre 2011), il secondo adeguamento ha avuto luogo nel 2016 ed è stato pari a 4 mesi (cfr. decreto ministero delle finanze del 16 dicembre 2014) e, infine, il terzo adeguamento è scattato il 1° gennaio 2019 in misura pari a 5 mesi (cfr. decreto del ministero delle finanze del 5 dicembre 2017).
***
Così ricostruito il quadro normativo deve quindi ritenersi che la prestazione assistenziale per cui è causa sia assoggettata all'incremento anagrafico previsto dalle disposizioni sopra richiamate (cfr. da ultimo Cass. n. 450/2023).
Pertanto, la soglia anagrafica oltre la quale si perde il diritto alla prestazione deve essere individuata nei termini che seguono:
-dal 01/01/1996 al 31/12/2012, 65 anni;
-dal 01/01/2013 al 31/12/2015, 65 anni e 3 mesi (3 mesi per l'incremento dell'aspettativa di vita);
-dal 01/01/2016 al 31/12/2017, 65 anni e 7 mesi (altri 4 mesi di incremento per l'aspettativa di vita);
-dal 01/01/2018 al 31/12/2018, 66 anni e 7 mesi (aumento di 1 anno stabilito dall'art. 24 d.l. n.
201/2011);
-dal 01/01/2019 al 31/12/2020, 67 anni di età (altri 5 mesi di incremento per l'aspettativa di vita).
In considerazione di tanto, il signor -nato il [...]- ha tempestivamente Parte_1 presentato la domanda amministrativa in data 9.04.2018, all'età di 66 anni, 3 mesi e 8 giorni e, sempre dalla data della domanda amministrativa del 9.4.2018, ha maturato il requisito sanitario utile per la prestazione assistenziale per cui è causa (cfr. decreto di omologa del 12-11-2019 nel proc RG
11701/2018 di riconoscimento del requisito sanitario del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9-4-2018), quando non aveva ancora superato la soglia prevista dalla legge
(fissata, nell'anno 2018, in 66 anni e 7 mesi).
Ne consegue che, stante la coesistenza, alla data della domanda amministrativa del 9-4-2018, del requisito anagrafico e di quello sanitario (e non essendo in contestazione il possesso del requisito economico, peraltro documentato in atti) sussiste il diritto del ricorrente alla prestazione per cui è causa con decorrenza dal 1.5.2018 (primo giorno del mese successivo alla data di proposizione della domanda amministrativa) oltre accessori come per legge.
Tanto premesso parte ricorrente è già in possesso del titolo esecutivo per la liquidazione dei ratei relativi al periodo dal 1-5-2018 al 31-7-2020 (sentenza n 2930/2023 a seguito di giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi n 440/2020 e 855/2020), dal 1-8-2020 al 31-3-2024 (D.I. n
384/2024), dal 1-4-2024 al 30-4-2024 (D.I. n 381/2024) e dal 1-5-2024 al 31-5- 2024 (D.I. 399/2024).
L' va pertanto condannato a pagare in favore del ricorrente gli ulteriori ratei di prestazione CP_1
maturati con decorrenza dal 1-6-2024 oltre accessori dal dovuto al soddisfo (atteso che per i ratei maturati dal 1-5-2018 al 31.5.2024 il ricorrente è già in possesso di altri titoli esecutivi non potendo farsi luogo alla duplicazione di titoli esecutivi).
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
1)- Dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità civile ex art 12 l Parte_1
118/71 dal 1.5.2018 al 31.7.2018 e all' assegno sociale sostitutivo ex art 3 co 6 l 335/1995 a decorrere dal 1.8.2018 (primo giorno del mese successivo al compimento del 66mo anno e 7 mesi di età) e per l' effetto
2)- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei mensili continuativi delle CP_1
prestazioni sub 1) con decorrenza dal 1-6-2024, oltre accessori di legge dal dovuto all' effettivo soddisfo.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario e iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Lecce, li 29.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa