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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1637/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata in [...] in data [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. , nata in [...] in data [...]; Parte_3 C.F._3
(C.F. ), nata in [...] [...]; Parte_4 C.F._4
(C.F. ), nato in Brasile in [...] Parte_5 C.F._5
19/03/2002;
(C.F. ), nato in Brasile in [...] Parte_6 C.F._6
21/03/2005; tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dagli Avv. Luca Romano e
Tiago Alan Dias, ed elettivamente domiciliati presso lo studio DEl'Avv. Luca Romano in Aversa
(CE) alla Via Vittorio Bachelet n. 19
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona DE Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(convenuto contumace) con l'intervento ex lege DE pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e Parte_6 dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti DEl'AV AL , nata Persona_1 in data 25/10/1900 a LÌ DE IO (IS), ed emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno
1 dunque chiesto l'accertamento DEla cittadinanza AL iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza DE 27/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
All'esito DEla successiva udienza DE 17/02/2025 e DEla verifica circa la regolarità DEla notifica al convenuto, la scrivente ha riservato la decisione. CP_1
Visto il parere favorevole DE pubblico ministero, espresso in data 31/01/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno
[...] Parte_5 Parte_6 agito per chiedere l'accertamento DEla cittadinanza AL iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento DEla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo DEla cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'AV , nata in [...] il Persona_1
25/10/1900 e, precisamente, a LÌ DE IO (IS), ed emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi
(cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- (unitasi in matrimonio con in data 26/04/1922 ed Persona_1 Controparte_2 indicata nel certificato DE suddetto matrimonio come ), ai figli Controparte_3 nato il [...] e nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- (unitosi in matrimonio con , alle figlie Persona_2 Persona_4 Parte_1
nata il [...] e nata il [...];
[...] Parte_2
- (unitosi in matrimonio con alle figlie Persona_3 Persona_5
nata il [...], e nata il [...]; Parte_3 Parte_4
- (unitasi in matrimonio con Parte_4 Parte_3 Controparte_4 in data 07/11/1998) ai figli nato il [...], e Parte_5
nato il [...]. Parte_6
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da ai figli e Persona_1 Persona_2 Persona_3
e da ai figli e
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_6
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis DEla cittadinanza AL – salvo casi DE tutto marginali – avveniva, ai sensi DEl'art. 1 DEla l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 DEla stessa legge sanciva la perdita DEla cittadinanza AL per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini DEla trasmissione DEla cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 DEla legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
2 Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 DE 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 DEla Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto DEla cittadinanza AL per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 DE 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 DEla legge n. 555 DE 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita DEla cittadinanza AL DEla donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà DEla donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore DEla Costituzione, con “salvezza” DEle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto DEle sentenze DEla Corte costituzionale n. 87 DE 1975 e 30 DE 1983, la cittadinanza AL deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 DEla legge n.
555 DE 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi DEl'art. 219 DEla legge n. 151 DE 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere DE vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, in violazione DE principio fondamentale DEla parità tra i sessi e DEl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale DEl'efficacia DEla dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio DE 1948 non impedisce il riconoscimento DElo "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto DEla rinuncia DE richiedente. In applicazione DE principio, riacquista la cittadinanza AL dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore DEla legge n. 555 DE
1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, la trasmissione DElo "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza DEla legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 DE 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima DEl'entrata in vigore DEla Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che , cittadina AL non naturalizzatasi, ha potuto trasmettere la cittadinanza Persona_1 AL ai figli nato il [...], e nato il [...], Persona_2 Persona_3
e questi ultimi, a loro volta, ai loro discendenti.
Quanto invece alla trasmissione DEla cittadinanza da (unitasi in matrimonio Parte_4 con in data 07/11/1998) ai figli Controparte_4 Parte_5
e si osserva che tale passaggio è avvenuto
[...] Parte_6 dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini DEla trasmissione DEla cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui, a maggior ragione, non vi è dubbio in merito all'intervenuta trasmissione DEla cittadinanza nel caso di cui trattasi.
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza AL in capo a Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e con conseguente Parte_5 Parte_6 obbligo DE e, per esso, DE competente ufficiale DElo stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
3 La natura DEla controversia (attesa la serialità DEla vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni DEla domanda da parte DEl'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1637/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale DElo stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese DE presente giudizio.
Campobasso, 23/03/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1637/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata in [...] in data [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. , nata in [...] in data [...]; Parte_3 C.F._3
(C.F. ), nata in [...] [...]; Parte_4 C.F._4
(C.F. ), nato in Brasile in [...] Parte_5 C.F._5
19/03/2002;
(C.F. ), nato in Brasile in [...] Parte_6 C.F._6
21/03/2005; tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dagli Avv. Luca Romano e
Tiago Alan Dias, ed elettivamente domiciliati presso lo studio DEl'Avv. Luca Romano in Aversa
(CE) alla Via Vittorio Bachelet n. 19
(attori)
contro
:
(C.F.: ) in persona DE Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(convenuto contumace) con l'intervento ex lege DE pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e Parte_6 dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti DEl'AV AL , nata Persona_1 in data 25/10/1900 a LÌ DE IO (IS), ed emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno
1 dunque chiesto l'accertamento DEla cittadinanza AL iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza DE 27/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
All'esito DEla successiva udienza DE 17/02/2025 e DEla verifica circa la regolarità DEla notifica al convenuto, la scrivente ha riservato la decisione. CP_1
Visto il parere favorevole DE pubblico ministero, espresso in data 31/01/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno
[...] Parte_5 Parte_6 agito per chiedere l'accertamento DEla cittadinanza AL iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento DEla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo DEla cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'AV , nata in [...] il Persona_1
25/10/1900 e, precisamente, a LÌ DE IO (IS), ed emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi
(cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- (unitasi in matrimonio con in data 26/04/1922 ed Persona_1 Controparte_2 indicata nel certificato DE suddetto matrimonio come ), ai figli Controparte_3 nato il [...] e nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- (unitosi in matrimonio con , alle figlie Persona_2 Persona_4 Parte_1
nata il [...] e nata il [...];
[...] Parte_2
- (unitosi in matrimonio con alle figlie Persona_3 Persona_5
nata il [...], e nata il [...]; Parte_3 Parte_4
- (unitasi in matrimonio con Parte_4 Parte_3 Controparte_4 in data 07/11/1998) ai figli nato il [...], e Parte_5
nato il [...]. Parte_6
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da ai figli e Persona_1 Persona_2 Persona_3
e da ai figli e
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_6
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis DEla cittadinanza AL – salvo casi DE tutto marginali – avveniva, ai sensi DEl'art. 1 DEla l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 DEla stessa legge sanciva la perdita DEla cittadinanza AL per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini DEla trasmissione DEla cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 DEla legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
2 Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 DE 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 DEla Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto DEla cittadinanza AL per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 DE 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 DEla legge n. 555 DE 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita DEla cittadinanza AL DEla donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà DEla donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore DEla Costituzione, con “salvezza” DEle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto DEle sentenze DEla Corte costituzionale n. 87 DE 1975 e 30 DE 1983, la cittadinanza AL deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 DEla legge n.
555 DE 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi DEl'art. 219 DEla legge n. 151 DE 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere DE vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, in violazione DE principio fondamentale DEla parità tra i sessi e DEl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale DEl'efficacia DEla dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio DE 1948 non impedisce il riconoscimento DElo "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto DEla rinuncia DE richiedente. In applicazione DE principio, riacquista la cittadinanza AL dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore DEla legge n. 555 DE
1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, la trasmissione DElo "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza DEla legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 DE 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima DEl'entrata in vigore DEla Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che , cittadina AL non naturalizzatasi, ha potuto trasmettere la cittadinanza Persona_1 AL ai figli nato il [...], e nato il [...], Persona_2 Persona_3
e questi ultimi, a loro volta, ai loro discendenti.
Quanto invece alla trasmissione DEla cittadinanza da (unitasi in matrimonio Parte_4 con in data 07/11/1998) ai figli Controparte_4 Parte_5
e si osserva che tale passaggio è avvenuto
[...] Parte_6 dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini DEla trasmissione DEla cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui, a maggior ragione, non vi è dubbio in merito all'intervenuta trasmissione DEla cittadinanza nel caso di cui trattasi.
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza AL in capo a Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e con conseguente Parte_5 Parte_6 obbligo DE e, per esso, DE competente ufficiale DElo stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
3 La natura DEla controversia (attesa la serialità DEla vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni DEla domanda da parte DEl'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1637/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale DElo stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese DE presente giudizio.
Campobasso, 23/03/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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