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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/10/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1989/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della SP, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1989/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]al Cornoviglio (SP), loc. Pianaccia n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Leccese
IL (C.F. ), ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Calice al Cornoviglio (SP), loc. Pianaccia, rappresentato e difeso dall'Avv. Papa Beniamino (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
24/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 17/10/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Calice al Cornoviglio (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 28/04/2014). Per_1
I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 13/2025, ricorrendone i presupposti, il Tribunale della SP ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 24/01/2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 24/09/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo-il tentativo di conciliazione tra i coniugi che hanno dichiarato di insistere nel ricorso volto a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi stabilite che confermano:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione Persona_2 abitativa e residenza anagrafica presso la madre, con la quale abiterà nella casa già familiare sita in Calice al Cornoviglio (SP), loc. Pianaccia, quale genitore collocatario in via prevalente del minore ed in funzione di quanto infra indicato;
3) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo, perché possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni e parenti;
le decisioni che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del minore;
2 4) il padre potrà vedere ed avere con sé il bambino liberamente, previo accordo con la madre, impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni del figlio: a tal proposito si conferma che il bambino frequenta la classe quarta della scuola primaria in LO (SP) – loc. Piana Battolla, nonché frequenta in LB GR (MS) corso di danza nei giorni del martedì, giovedì e venerdì;
5) indicativamente, il padre avrà con sé il figlio un fine settimana alternato, dal mattino del sabato sino alla sera alle 21.00 circa, e parimenti per la domenica, oltre ad un giorno infrasettimanale
(sempre fino alle ore 21.00 circa) nella settimana con il weekend di competenza, mentre per la settimana senza il weekend di competenza i giorni saranno almeno due e che egli comunque individuerà in base ai suoi impegni lavorativi e comunicherà alla madre con anticipo che consenta adeguata organizzazione. A tal proposito i genitori concordano che durante il weekend di competenza del padre sarà possibile concordare il pernotto del bambino in funzione del percorso di crescita psico-fisica dello stesso. Nel caso in cui subentri un impedimento alla visita, il padre si impegna a darne tempestiva comunicazione alla madre, con impegno reciproco a favorirne il recupero, il tutto salvo differente accordo tra i genitori, anche in relazione alla crescita biologica e psicologica del figlio. In ogni caso, i genitori espressamente si impegnano affinché il figlio possa permanere presso il padre anche per più giornate rispetto a quanto sopra previsto, ivi compresi i futuri ed eventuali pernotti, il tutto sempre esclusivamente previo accordo tra i medesimi e nel preminente interesse del minore. A tal proposito il padre comunicherà il proprio stabile domicilio direttamente alla madre;
6) compatibilmente ai propri impegni lavorativi e con lo sviluppo psicofisico del minore, il padre potrà avere con sé il bambino durante il periodo estivo per un lasso di tempo inizialmente di dieci giorni, anche non consecutivi, eventualmente da trascorrere anche presso località di villeggiatura previa comunicazione alla madre della destinazione;
per gli anni successivi i genitori saranno liberi poi di concordare eventualmente periodi più lunghi da trascorrere col padre per le vacanze estive, il tutto in relazione alla crescita biologica e psicologica del figlio. La madre avrà pari diritto di vacanza con la figlia sospendendosi in detto lasso il diritto di frequentazione con il padre;
7) i genitori trascorreranno con il figlio, alternandosi fra loro, le festività, religiose e laiche, comprese quelle natalizie e pasquali, nonché il compleanno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i medesimi, oltre a passare col padre e la madre il giorno dei rispettivi loro compleanni;
8) il marito si è già trasferito altrove rispetto alla residenza coniugale con il consenso della moglie,
e potrà prelevare i propri beni ed effetti personali che ancora si trovano nella casa coniugale salvo preavviso alla moglie, impegnandosi a procedere al cambio di residenza entro il termine del
30.09.2024;
3 9) nell'interesse esclusivo del figlio i genitori si impegnano ad assicurare l'osservanza del principio di cui al primo comma dell'art. 337 ter c.c. secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale ed ognuno di loro si impegna a non ostacolare in alcun modo tale adempimento, ad esempio, permettendo la presenza del minore ad eventuali compleanni o anniversari degli appartenenti alla famiglia;
10) a titolo di concorso al mantenimento del figlio, corrisponderà a CP_1 [...]
, con decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto, un assegno mensile, per Parte_1 dodici mensilità annue, dell'importo di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
11) detto assegno sarà corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla madre;
12) tale assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat;
13) il padre s'impegna a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale della
SP (allegato al presente ricorso doc. 6 e da considerarsi parte integrante);
14) le deduzioni fiscali per oneri familiari relative al figlio competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno;
le spese mediche saranno detratte fiscalmente da chi effettivamente ne sosterrà l'onere; competeranno alla madre, se spettanti, i benefici per i cosiddetti assegni per il nucleo o contributi e bonus statali e/o pubblici equivalenti;
15) i coniugi dichiarano che non sussistono conti correnti cointestati, né di essere titolari di titoli al portatore, azioni, partecipazioni societarie in società di capitali, valori bancari o assicurazioni sulla vita;
16) fermo restando quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
17) è proprietaria del veicolo FIAT 500 targato EK320CM; parimenti, Parte_1
è proprietario del veicolo KIA CEED targato EX859LH, di cui il marito conferma CP_1 di aver possesso e pieno ed esclusivo utilizzo a far data dall'immatricolazione avvenuta nell'anno
2014;
18) I coniugi si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale del minore, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori”.
4 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 25/07/2025) la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio. 5 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della SP, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in Calice al Cornoviglio (SP) in data 07/09/2014 e trascritto nei Registri
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune di Calice al Cornoviglio (SP) dell'anno 2014, al n. 4, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione Persona_2 abitativa e residenza anagrafica presso la madre, con la quale abiterà nella casa già familiare sita in Calice al Cornoviglio (SP), loc. Pianaccia, quale genitore collocatario in via prevalente del minore ed in funzione di quanto infra indicato;
3) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo, perché possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni e parenti;
le decisioni che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del minore;
4) il padre potrà vedere ed avere con sé il bambino liberamente, previo accordo con la madre, impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni del figlio: a tal proposito si conferma che il bambino frequenta la classe quarta della scuola primaria in LO (SP) – loc. Piana Battolla, nonché frequenta in LB GR (MS) corso di danza nei giorni del martedì, giovedì e venerdì;
5) indicativamente, il padre avrà con sé il figlio un fine settimana alternato, dal mattino del sabato sino alla sera alle 21.00 circa, e parimenti per la domenica, oltre ad un giorno infrasettimanale
(sempre fino alle ore 21.00 circa) nella settimana con il weekend di competenza, mentre per la settimana senza il weekend di competenza i giorni saranno almeno due e che egli comunque
6 individuerà in base ai suoi impegni lavorativi e comunicherà alla madre con anticipo che consenta adeguata organizzazione. A tal proposito i genitori concordano che durante il weekend di competenza del padre sarà possibile concordare il pernotto del bambino in funzione del percorso di crescita psico-fisica dello stesso. Nel caso in cui subentri un impedimento alla visita, il padre si impegna a darne tempestiva comunicazione alla madre, con impegno reciproco a favorirne il recupero, il tutto salvo differente accordo tra i genitori, anche in relazione alla crescita biologica e psicologica del figlio. In ogni caso, i genitori espressamente si impegnano affinché il figlio possa permanere presso il padre anche per più giornate rispetto a quanto sopra previsto, ivi compresi i futuri ed eventuali pernotti, il tutto sempre esclusivamente previo accordo tra i medesimi e nel preminente interesse del minore. A tal proposito il padre comunicherà il proprio stabile domicilio direttamente alla madre;
6) compatibilmente ai propri impegni lavorativi e con lo sviluppo psicofisico del minore, il padre potrà avere con sé il bambino durante il periodo estivo per un lasso di tempo inizialmente di dieci giorni, anche non consecutivi, eventualmente da trascorrere anche presso località di villeggiatura previa comunicazione alla madre della destinazione;
per gli anni successivi i genitori saranno liberi poi di concordare eventualmente periodi più lunghi da trascorrere col padre per le vacanze estive, il tutto in relazione alla crescita biologica e psicologica del figlio. La madre avrà pari diritto di vacanza con la figlia sospendendosi in detto lasso il diritto di frequentazione con il padre;
7) i genitori trascorreranno con il figlio, alternandosi fra loro, le festività, religiose e laiche, comprese quelle natalizie e pasquali, nonché il compleanno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i medesimi, oltre a passare col padre e la madre il giorno dei rispettivi loro compleanni;
8) il marito si è già trasferito altrove rispetto alla residenza coniugale con il consenso della moglie,
e potrà prelevare i propri beni ed effetti personali che ancora si trovano nella casa coniugale salvo preavviso alla moglie, impegnandosi a procedere al cambio di residenza entro il termine del
30.09.2024;
9) nell'interesse esclusivo del figlio i genitori si impegnano ad assicurare l'osservanza del principio di cui al primo comma dell'art. 337 ter c.c. secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale ed ognuno di loro si impegna a non ostacolare in alcun modo tale adempimento, ad esempio, permettendo la presenza del minore ad eventuali compleanni o anniversari degli appartenenti alla famiglia;
10) a titolo di concorso al mantenimento del figlio, corrisponderà a CP_1 [...]
, con decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto, un assegno mensile, per Parte_1 dodici mensilità annue, dell'importo di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
7 11) detto assegno sarà corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla madre;
12) tale assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat;
13) il padre s'impegna a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale della
SP (allegato al presente ricorso doc. 6 e da considerarsi parte integrante);
14) le deduzioni fiscali per oneri familiari relative al figlio competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno;
le spese mediche saranno detratte fiscalmente da chi effettivamente ne sosterrà l'onere; competeranno alla madre, se spettanti, i benefici per i cosiddetti assegni per il nucleo o contributi e bonus statali e/o pubblici equivalenti;
15) i coniugi dichiarano che non sussistono conti correnti cointestati, né di essere titolari di titoli al portatore, azioni, partecipazioni societarie in società di capitali, valori bancari o assicurazioni sulla vita;
16) fermo restando quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
17) è proprietaria del veicolo FIAT 500 targato EK320CM; parimenti, Parte_1
è proprietario del veicolo KIA CEED targato EX859LH, di cui il marito conferma CP_1 di aver possesso e pieno ed esclusivo utilizzo a far data dall'immatricolazione avvenuta nell'anno
2014;
18) I coniugi si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale del minore, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La SP, così deciso nella Camera di Consiglio del 2/10/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della SP, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1989/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]al Cornoviglio (SP), loc. Pianaccia n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Leccese
IL (C.F. ), ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Calice al Cornoviglio (SP), loc. Pianaccia, rappresentato e difeso dall'Avv. Papa Beniamino (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
24/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 17/10/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Calice al Cornoviglio (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 28/04/2014). Per_1
I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 13/2025, ricorrendone i presupposti, il Tribunale della SP ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 24/01/2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 24/09/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo-il tentativo di conciliazione tra i coniugi che hanno dichiarato di insistere nel ricorso volto a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi stabilite che confermano:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione Persona_2 abitativa e residenza anagrafica presso la madre, con la quale abiterà nella casa già familiare sita in Calice al Cornoviglio (SP), loc. Pianaccia, quale genitore collocatario in via prevalente del minore ed in funzione di quanto infra indicato;
3) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo, perché possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni e parenti;
le decisioni che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del minore;
2 4) il padre potrà vedere ed avere con sé il bambino liberamente, previo accordo con la madre, impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni del figlio: a tal proposito si conferma che il bambino frequenta la classe quarta della scuola primaria in LO (SP) – loc. Piana Battolla, nonché frequenta in LB GR (MS) corso di danza nei giorni del martedì, giovedì e venerdì;
5) indicativamente, il padre avrà con sé il figlio un fine settimana alternato, dal mattino del sabato sino alla sera alle 21.00 circa, e parimenti per la domenica, oltre ad un giorno infrasettimanale
(sempre fino alle ore 21.00 circa) nella settimana con il weekend di competenza, mentre per la settimana senza il weekend di competenza i giorni saranno almeno due e che egli comunque individuerà in base ai suoi impegni lavorativi e comunicherà alla madre con anticipo che consenta adeguata organizzazione. A tal proposito i genitori concordano che durante il weekend di competenza del padre sarà possibile concordare il pernotto del bambino in funzione del percorso di crescita psico-fisica dello stesso. Nel caso in cui subentri un impedimento alla visita, il padre si impegna a darne tempestiva comunicazione alla madre, con impegno reciproco a favorirne il recupero, il tutto salvo differente accordo tra i genitori, anche in relazione alla crescita biologica e psicologica del figlio. In ogni caso, i genitori espressamente si impegnano affinché il figlio possa permanere presso il padre anche per più giornate rispetto a quanto sopra previsto, ivi compresi i futuri ed eventuali pernotti, il tutto sempre esclusivamente previo accordo tra i medesimi e nel preminente interesse del minore. A tal proposito il padre comunicherà il proprio stabile domicilio direttamente alla madre;
6) compatibilmente ai propri impegni lavorativi e con lo sviluppo psicofisico del minore, il padre potrà avere con sé il bambino durante il periodo estivo per un lasso di tempo inizialmente di dieci giorni, anche non consecutivi, eventualmente da trascorrere anche presso località di villeggiatura previa comunicazione alla madre della destinazione;
per gli anni successivi i genitori saranno liberi poi di concordare eventualmente periodi più lunghi da trascorrere col padre per le vacanze estive, il tutto in relazione alla crescita biologica e psicologica del figlio. La madre avrà pari diritto di vacanza con la figlia sospendendosi in detto lasso il diritto di frequentazione con il padre;
7) i genitori trascorreranno con il figlio, alternandosi fra loro, le festività, religiose e laiche, comprese quelle natalizie e pasquali, nonché il compleanno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i medesimi, oltre a passare col padre e la madre il giorno dei rispettivi loro compleanni;
8) il marito si è già trasferito altrove rispetto alla residenza coniugale con il consenso della moglie,
e potrà prelevare i propri beni ed effetti personali che ancora si trovano nella casa coniugale salvo preavviso alla moglie, impegnandosi a procedere al cambio di residenza entro il termine del
30.09.2024;
3 9) nell'interesse esclusivo del figlio i genitori si impegnano ad assicurare l'osservanza del principio di cui al primo comma dell'art. 337 ter c.c. secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale ed ognuno di loro si impegna a non ostacolare in alcun modo tale adempimento, ad esempio, permettendo la presenza del minore ad eventuali compleanni o anniversari degli appartenenti alla famiglia;
10) a titolo di concorso al mantenimento del figlio, corrisponderà a CP_1 [...]
, con decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto, un assegno mensile, per Parte_1 dodici mensilità annue, dell'importo di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
11) detto assegno sarà corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla madre;
12) tale assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat;
13) il padre s'impegna a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale della
SP (allegato al presente ricorso doc. 6 e da considerarsi parte integrante);
14) le deduzioni fiscali per oneri familiari relative al figlio competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno;
le spese mediche saranno detratte fiscalmente da chi effettivamente ne sosterrà l'onere; competeranno alla madre, se spettanti, i benefici per i cosiddetti assegni per il nucleo o contributi e bonus statali e/o pubblici equivalenti;
15) i coniugi dichiarano che non sussistono conti correnti cointestati, né di essere titolari di titoli al portatore, azioni, partecipazioni societarie in società di capitali, valori bancari o assicurazioni sulla vita;
16) fermo restando quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
17) è proprietaria del veicolo FIAT 500 targato EK320CM; parimenti, Parte_1
è proprietario del veicolo KIA CEED targato EX859LH, di cui il marito conferma CP_1 di aver possesso e pieno ed esclusivo utilizzo a far data dall'immatricolazione avvenuta nell'anno
2014;
18) I coniugi si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale del minore, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori”.
4 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 25/07/2025) la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio. 5 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della SP, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in Calice al Cornoviglio (SP) in data 07/09/2014 e trascritto nei Registri
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune di Calice al Cornoviglio (SP) dell'anno 2014, al n. 4, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione Persona_2 abitativa e residenza anagrafica presso la madre, con la quale abiterà nella casa già familiare sita in Calice al Cornoviglio (SP), loc. Pianaccia, quale genitore collocatario in via prevalente del minore ed in funzione di quanto infra indicato;
3) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo, perché possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni e parenti;
le decisioni che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del minore;
4) il padre potrà vedere ed avere con sé il bambino liberamente, previo accordo con la madre, impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni del figlio: a tal proposito si conferma che il bambino frequenta la classe quarta della scuola primaria in LO (SP) – loc. Piana Battolla, nonché frequenta in LB GR (MS) corso di danza nei giorni del martedì, giovedì e venerdì;
5) indicativamente, il padre avrà con sé il figlio un fine settimana alternato, dal mattino del sabato sino alla sera alle 21.00 circa, e parimenti per la domenica, oltre ad un giorno infrasettimanale
(sempre fino alle ore 21.00 circa) nella settimana con il weekend di competenza, mentre per la settimana senza il weekend di competenza i giorni saranno almeno due e che egli comunque
6 individuerà in base ai suoi impegni lavorativi e comunicherà alla madre con anticipo che consenta adeguata organizzazione. A tal proposito i genitori concordano che durante il weekend di competenza del padre sarà possibile concordare il pernotto del bambino in funzione del percorso di crescita psico-fisica dello stesso. Nel caso in cui subentri un impedimento alla visita, il padre si impegna a darne tempestiva comunicazione alla madre, con impegno reciproco a favorirne il recupero, il tutto salvo differente accordo tra i genitori, anche in relazione alla crescita biologica e psicologica del figlio. In ogni caso, i genitori espressamente si impegnano affinché il figlio possa permanere presso il padre anche per più giornate rispetto a quanto sopra previsto, ivi compresi i futuri ed eventuali pernotti, il tutto sempre esclusivamente previo accordo tra i medesimi e nel preminente interesse del minore. A tal proposito il padre comunicherà il proprio stabile domicilio direttamente alla madre;
6) compatibilmente ai propri impegni lavorativi e con lo sviluppo psicofisico del minore, il padre potrà avere con sé il bambino durante il periodo estivo per un lasso di tempo inizialmente di dieci giorni, anche non consecutivi, eventualmente da trascorrere anche presso località di villeggiatura previa comunicazione alla madre della destinazione;
per gli anni successivi i genitori saranno liberi poi di concordare eventualmente periodi più lunghi da trascorrere col padre per le vacanze estive, il tutto in relazione alla crescita biologica e psicologica del figlio. La madre avrà pari diritto di vacanza con la figlia sospendendosi in detto lasso il diritto di frequentazione con il padre;
7) i genitori trascorreranno con il figlio, alternandosi fra loro, le festività, religiose e laiche, comprese quelle natalizie e pasquali, nonché il compleanno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i medesimi, oltre a passare col padre e la madre il giorno dei rispettivi loro compleanni;
8) il marito si è già trasferito altrove rispetto alla residenza coniugale con il consenso della moglie,
e potrà prelevare i propri beni ed effetti personali che ancora si trovano nella casa coniugale salvo preavviso alla moglie, impegnandosi a procedere al cambio di residenza entro il termine del
30.09.2024;
9) nell'interesse esclusivo del figlio i genitori si impegnano ad assicurare l'osservanza del principio di cui al primo comma dell'art. 337 ter c.c. secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale ed ognuno di loro si impegna a non ostacolare in alcun modo tale adempimento, ad esempio, permettendo la presenza del minore ad eventuali compleanni o anniversari degli appartenenti alla famiglia;
10) a titolo di concorso al mantenimento del figlio, corrisponderà a CP_1 [...]
, con decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto, un assegno mensile, per Parte_1 dodici mensilità annue, dell'importo di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
7 11) detto assegno sarà corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla madre;
12) tale assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat;
13) il padre s'impegna a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale della
SP (allegato al presente ricorso doc. 6 e da considerarsi parte integrante);
14) le deduzioni fiscali per oneri familiari relative al figlio competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno;
le spese mediche saranno detratte fiscalmente da chi effettivamente ne sosterrà l'onere; competeranno alla madre, se spettanti, i benefici per i cosiddetti assegni per il nucleo o contributi e bonus statali e/o pubblici equivalenti;
15) i coniugi dichiarano che non sussistono conti correnti cointestati, né di essere titolari di titoli al portatore, azioni, partecipazioni societarie in società di capitali, valori bancari o assicurazioni sulla vita;
16) fermo restando quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
17) è proprietaria del veicolo FIAT 500 targato EK320CM; parimenti, Parte_1
è proprietario del veicolo KIA CEED targato EX859LH, di cui il marito conferma CP_1 di aver possesso e pieno ed esclusivo utilizzo a far data dall'immatricolazione avvenuta nell'anno
2014;
18) I coniugi si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale del minore, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La SP, così deciso nella Camera di Consiglio del 2/10/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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