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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8975 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15197/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/04/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 02/02/1990 a UNGHERIA cittadinanza: ungherese
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]10 20131 MILANO ITALIA con l'Avv. ROVEDA CHIARA elettivamente domiciliato VIALE LOMBARDIA, 10 20131
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 03/09/1987 a EGITTO cittadinanza: egiziano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]00 20100 MILANO CP_2 con l'Avv. COMERIO CINZIA elettivamente domiciliato CORSO LODI 65 MILANO
Parte convenuta
Senza figli
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. dell'11.11.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande. ***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
hanno contratto e Controparte_1 Controparte_1Parte_1 matrimonio con rito civile in MILANO il 02/02/2015 (anno 2015 atto n. 0101 registro 01, parte I serie).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Parte_1 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025
Tribunale di dichiarare la separazione personale e, al passaggio in giudicato della sentenza, lo scioglimento del matrimonio non avanzando ulteriori domande.
Controparte_1 a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati presso la casa circondariale di Milano-Bollate ove è attualmente ristretto, si è costituito in giudizio e ha aderito alle domande svolte dalla parte attrice.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 11.11.2025 presenti entrambi i coniugi, è stato esperito con esito negativo di conciliazione: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. Le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status ed il Giudice delegato non essendoci richieste in via istruttoria, discussa oralmente la causa l'ha trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande (divorzio)
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo dell'ultima residenza abituale dei coniugi fino a meno di un anno prima il momento cui è stata adita l'AG e risiedendovi ancora la parte attrice
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa e le stesse dichiarazioni rese dalle parti dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Deve peraltro ritenersi che i coniugi siano entrambi economicamente autosufficienti e ciascuno in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento
Sull'ulteriore corso del giudizio Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.15197/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] che hanno celebrato matrimoni con rito civile in Controparte_1
MILANO il 02/02/2015( anno 2015 atto n. 0101 r. 01 parte I serie );
2) Da atto che coniugi siano entrambi economicamente autosufficienti e ciascuno in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento
3) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Presidente rel. est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/04/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 02/02/1990 a UNGHERIA cittadinanza: ungherese
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]10 20131 MILANO ITALIA con l'Avv. ROVEDA CHIARA elettivamente domiciliato VIALE LOMBARDIA, 10 20131
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 03/09/1987 a EGITTO cittadinanza: egiziano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]00 20100 MILANO CP_2 con l'Avv. COMERIO CINZIA elettivamente domiciliato CORSO LODI 65 MILANO
Parte convenuta
Senza figli
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. dell'11.11.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande. ***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
hanno contratto e Controparte_1 Controparte_1Parte_1 matrimonio con rito civile in MILANO il 02/02/2015 (anno 2015 atto n. 0101 registro 01, parte I serie).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Parte_1 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025
Tribunale di dichiarare la separazione personale e, al passaggio in giudicato della sentenza, lo scioglimento del matrimonio non avanzando ulteriori domande.
Controparte_1 a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati presso la casa circondariale di Milano-Bollate ove è attualmente ristretto, si è costituito in giudizio e ha aderito alle domande svolte dalla parte attrice.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 11.11.2025 presenti entrambi i coniugi, è stato esperito con esito negativo di conciliazione: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. Le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status ed il Giudice delegato non essendoci richieste in via istruttoria, discussa oralmente la causa l'ha trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande (divorzio)
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo dell'ultima residenza abituale dei coniugi fino a meno di un anno prima il momento cui è stata adita l'AG e risiedendovi ancora la parte attrice
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa e le stesse dichiarazioni rese dalle parti dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Deve peraltro ritenersi che i coniugi siano entrambi economicamente autosufficienti e ciascuno in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento
Sull'ulteriore corso del giudizio Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.15197/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] che hanno celebrato matrimoni con rito civile in Controparte_1
MILANO il 02/02/2015( anno 2015 atto n. 0101 r. 01 parte I serie );
2) Da atto che coniugi siano entrambi economicamente autosufficienti e ciascuno in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento
3) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Presidente rel. est
Dott. Laura Maria Cosmai