Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1429/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
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Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1429/2018
TRA
(C.F. – Avv. Salvatore Caputo Parte_1 C.F._1
opponente
E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._3 Parte_2
), (C.F.: ) C.F._4 Parte_3 C.F._5
(C.F.: ), Parte_4 C.F._6 Parte_5
(C.F.: ) – Avv. Rosanna Gullia C.F._7
opposti
Conclusioni di parte opponente: non depositate
Conclusioni di parte opposta:
“avendo l'opponente pagato la sorte capitale di cui al D.I., il giudizio dovrà definirsi con la liquidazione delle spese del medesimo, e, ciò per soccombenza virtuale di parte opponente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Visto l'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale l'opponente, titolare della ditta individuale Idroeco di MA NO, chiedeva la revoca del decreto
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ottenere il pagamento di canoni di locazione riferiti all'immobile sito in Acquedolci
(ME), Corso Italia nn. 36/38, contestando la carenza di legittimazione dell'opposta per non essere l'unica proprietaria dell'immobile, l'entità degli importi dovuti e la mancata effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria;
vista la comparsa della convenuta (successivamente deceduta ed alla quale sono subentrati gli eredi, odierni opposti), che eccepiva la tardività dell'opposizione (da incardinare con ricorso, e non con citazione essendo applicabile il rito lavoro), contestava nel merito le doglianze avverse, evidenziando come il contratto fosse stato stipulato unicamente fra le odierne parti del giudizio, ed eccepiva la carenza di interesse dell'opponente, per essere successivamente intervenuto fra le parti accordo conciliativo a seguito dell'intrapreso giudizio di convalida di sfratto per morosità; rilevato che la presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23- bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma
7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022; preso atto che, con le note di trattazione scritta del 16/04/2025, gli opposti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento della somma ingiunta, chiedendo la condanna della controparte alla rifusione delle spese, in base alla regola della soccombenza virtuale;
ritenuto che
la richiesta debba essere accolta, stante l'implicito riconoscimento della fondatezza della pretesa conseguente alla condotta dell'opponente, ed in mancanza di diverso accordo fra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese, sicché
l'opponente va condannato alla rifusione delle spese in favore degli opposti in solido, che si liquidano, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1429/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli opposti in solido, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese
2 generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 17/04/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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