Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00292/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' AB
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2025, proposto da
OF TI, titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall’avvocato Solira Mustafa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del silenzio formatosi ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull’istanza di accesso documentale trasmessa all’AGEA in data 15 dicembre 2024;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto della predetta istanza di accesso, con conseguente ordine all’AGEA di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Udito l’avvocato Solira Mustafa per la parte ricorrente;
Con istanza trasmessa all’AGEA in data 15 dicembre 2024, la ricorrente, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha chiesto “ai fini giudiziali” l’esibizione di “copia delle relate di notifica e copia di ogni comunicazione e/o provvedimento relativo alla domanda unica di pagamento n. 10265225929”, dalla stessa presentata nel 2021.
L’AGEA non ha riscontrato la predetta istanza.
Con ricorso notificato il 14 febbraio 2022 e depositato il 13 febbraio 2022, la ricorrente ha agito per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso e per l’accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta.
L’AGEA si è costituita formalmente in giudizio.
Alla camera di consiglio del 12 giugno 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, sono inammissibili le istanze di accesso meramente esplorative, a fronte delle quali l’amministrazione può legittimamente opporre il diniego di accesso.
L’istanza di accesso proposta dalla ricorrente non contiene una precisa indicazione di documenti formati dall’amministrazione ovvero dalla stessa detenuti, ma è volta a richiedere l’ostensione di atti dei quali non sono noti né l’esistenza né il contenuto.
Il diniego tacito di accesso, espresso dall’AGEA ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, deve, pertanto, ritenersi legittimo, in considerazione della eccessiva genericità e della valenza meramente esplorativa dell’istanza di accesso proposta dalla ricorrente, la quale è sostanzialmente volta a verificare, al fine di attivare la relativa tutela giurisdizionale, se vi sia stata o meno l’adozione di un atto pregiudizievole per i propri interessi.
Premesso che gli effetti dell’atto sfavorevole decorrono dalla sua comunicazione individuale o, se prevista, dalla sua pubblicazione, la ricorrente ha affermato che la domanda unica 2021 è stata parzialmente ritenuta ammissibile dall’AGEA con decreto n. 75 del 23 settembre 2023 e che, per il resto, è stata apposta un’anomalia sul portale SIAN. Nondimeno, l’eventuale superamento dell’anomalia e l’aggiornamento dello stato del procedimento per l’erogazione degli aiuti per l’agricoltura sono agevolmente conoscibili dalla ricorrente mediante l’accesso diretto al portale dedicato.
Per tali ragioni, il ricorso avverso il diniego tacito di accesso, opposto dall’AGEA all’istanza presentata dalla ricorrente, deve essere respinto.
La mancanza di difese sostanziali svolte dall’AGEA giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’AB (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO