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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA Sezione Civile
Il G.I., Sergio F. Pastorio, a scioglimento della riserva assunta nel procedimento civile iscritto al n. 563/2021 R.G.A.C. promosso da nei confronti della Parte_1
orto Torres: Controparte_1
Il G.I. si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da allegata sentenza che forma parte integrante del presente verbale.
Il G.I.
Sergio F. Pastorino
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 563/2021 R.G.A.C. promossa da:
( ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
D'Agultu, località Isola Rossa, Via Calteri n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Rosati ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Tempio Pausania, Piazza
Gallura n. 23; contro
( ), in persona del Comandante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dal Sottotenente di LO (CP) Giulia Cusamai;
avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni amministrative e trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta con omissione dello svolgimento del processo e con l'esposizione succinta delle ragioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute come omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Con ricorso depositato in data 11.4.2021, il ricorrente esponeva che, in data 12.3.2021, gli venivano notificate dalla Controparte_2
- ordinanza ingiunzione n. 16/2021 e i relativi provvedimenti di assegnazione punti datati 8/03/2021 quale conseguenza della violazione contestata con verbale n. 391 del 20/10/2020 nel quale gli veniva contestato che, a seguito di controlli: “è emerso
[…] che sono state effettuate catture e successivi sbarchi di pesce spada nei porti dell'Isola Rossa […] nelle date del 3 e 17 settembre 2020 , e 13 e 19 Parte_2 settembre […] Per le sopraindicate catture di pesce spada non sono state presentate ad alcuna autorità marittima competente per porto di sbarco le dichiarazioni previste dall'art. 2, c. 2 del decreto 23/02/2018 che devono essere presentate con cadenza mensile, trattandosi di unità da pesca inferiore ai 15 mt. f.t.”;
- ordinanza ingiunzione n. 17/2021 relativa al verbale n. 392 del 20/10/2020 ove si contesta che: “a seguito delle verifiche eseguite […] dal è emerso che sono CP_3
state effettuate catture e successivi sbarchi di pesce spada nel porto dell'Isola Rossa, del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola (SS) nelle date del 13 e 17 settembre 2020
[…] Lo sbarco nel porto dell'Isola Rossa, non essendo questo porto autorizzato allo sbarco del pesce spada, ai sensi delle normative nazionali e comunitarie vigenti, configura la violazione prevista dall'art. 10 c. 1 lettera aa) del D.L.vo n. 04/12”.
Il ricorrente esponeva, però, di aver “compilato e depositato presso l'Ufficio dell'Unione dei
Comuni dell'Alta Gallura il c.d. allegato 1, atto di comunicazione del pescato” e aggiungeva che “per accordo con l'Unione dei Comuni Alta Gallura, ente concessionario per la gestione del Porto di Isola Rossa, non essendo presente presso il Porto dell'Isola
Rossa un Ufficio della Capitaneria di Porto, benché esista idoneo e destinato ufficio per una
Delegazione di Spiaggia, i pescatori di stanza in detto porto, consegnano giornalmente presso gli uffici del Porto dell'Isola Rossa i modelli cartacei utili al controllo della competente che, con cadenza quindicinale, ritira le predette Controparte_1
dichiarazioni.”.
Con comparsa depositata in data 15.1.2022, la di Porto Torres, Controparte_1
evidenziava che le violazioni contestate al trasgressore , quale comandante del Parte_1
peschereccio “TIGRE”, in solido con la Società Controparte_4
quale armatore, riguardavano:
- la mancata consegna dell'allegato 1 (art. 2, comma 2, del olitiche CP_5 [...]
del 23.2.2018, art. 10, comma 1, lett. p del D. Lgs. n. 4/2012 Controparte_6
punito dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 4/2012);
- lo sbarco presso un porto non designato (art. 23 del Reg. 1154/2019, art. 10, comma
1, lett. aa del D. Las. N. 4/2012 punito dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 4/2012).
Con riguardo alla prima delle violazioni contestate, il secondo comma dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 23.2.2018 dispone che “I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, incluse quelle che, in virtù delle vigenti normative nazionali e unionali, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, compilano il modello in allegato 1, per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I suddetti modelli dovranno essere consegnati alle competenti Autorità Marittime, nonché trasmessi, per il tramite di quest'ultime, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di questo Ministero […] con cadenza settimanale, per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) maggiore ai 15 metri, ovvero con cadenza mensile, per tutte le altre imbarcazioni”.
Quanto alla seconda delle violazioni amministrative contestate, è pacifico che in data 13 e
17 settembre 2020 lo sbarco del pesce spada è avvenuto nel porto di Isola Rossa anziché nel porto designato di ai sensi dell'art. 23 del Regolamento UE 2019/1154 e Parte_2 dell'art. 2 del D.M. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 23.2.2018;
Ne deriva che l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Quanto alle spese di lite, secondo la Cassazione “il giudice, accogliendo l'opposizione può condannare la P.A. alla rifusione delle spese di lite, qualora l'opponente si sia avvalso dell'assistenza tecnica di un avvocato, ovvero compensare le spese medesime. Non può invece il giudice liquidare le spese in favore della P.A. quando questa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 quarto comma legge n. 689/1981, ma soltanto, eventualmente, il rimborso delle spese, ove documentate e richieste. E ciò anche se il funzionario delegato abbia il titolo di avvocato ma partecipi al giudizio in qualità di dirigente amministrativo e non anche come difensore in senso tecnico, in virtù di procura conferita ex art. 83 c.p.c.” (Cass. civ., sez. II, 27 agosto
2007, n. 18066).
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
- conferma le ordinanze-ingiunzione n. 16/2021 dell'8.3.2021 e n. 17/2021
dell'8.3.2021 impugnate e le conseguenti assegnazioni di punti al comandante e al titolare della licenza di pesca;
- nulla sulle spese.
Tempio Pausania, 20/03/2025
Il Giudice
Sergio F. Pastorino