TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lupo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3937/2024 promossa da:
AI (CF: ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Pt_1 C.F._1 sottoscritto avv. Roberto Trigilio CF , giusta procura in atti, CodiceFiscale_2
- attore – contro
CF , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano, via Ignazio Gardella 2;
(CF ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
(CF ), nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
NELLA QUALITA' DI F.G.V.S. (CF , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado 45;
- convenuti -
OGGETTO: appello decisione giudice pace
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione depositato in data 14.11.2024 citava in giudizio Parte_4 [...]
, e chiedendo al Controparte_1 CP_3 Parte_3 Controparte_4
Tribunale, in riforma parziale della sentenza emessa dal Giudice di Pace, di condannare
[...]
e a pagare in solido ed in favore della parte appellante la somma di € CP_1 CP_3
5.175,78 oltre interessi e rivalutazione come per legge e di confermare per il resto la sentenza. pagina 1 di 2 All'udienza del 18 marzo 2025 nessuno compariva e il Giudice, rinviava la causa ai sensi dell'art. 348. All'udienza odierna, nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza del 18.03.2025, nessuno si presentava.
2. Ritiene il Giudice che in considerazione della rinnovata mancata comparizione dell'appellante l'appello debba essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Le spese di lite potranno essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: visto l'art. 348 c.p.c.: dichiara improcedibile l'appello.
Irripetibili le spese di lite.
Siracusa, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Lupo
pagina 2 di 2