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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/11/2024, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4333/2023 Ruolo Generale Previdenza
TRA
rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del ricorso, dall'avv. Maria Grazia Parte_1 Cesarano presso il quale è elettivamente domiciliato RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. elett.te dom.to presso l'Avvocatura INPS rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 Stefano Azzano
RESISTENTE
OGGETTO: decorrenza assegno familiare al coniuge inabile
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 09/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva il giudizio l ai fini del riconoscimento della decorrenza dell'assegno nucleo familiare per il coniuge inabile fin dal 1/11/2018, o da altra data
CP_ che dovesse risultare, avendo riconosciuto il beneficio ma con decorrenza dall'01/12/2021. Aggiungeva, inoltre, di
CP_ aver proposto ricorso amministrativo il 18/5/22 al comitato provinciale dell' , senza esito. Chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese processuali, da distrarsi.
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, per assenza del requisito sanitario dal 1/11/2018, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Il ricorso appare sufficientemente corredato dell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda giudiziale. Il ricorso è, altresì, ammissibile in quanto depositato nei termini di cui all' art. 47 del D.P.R. n.° 639/70, così come interpretato alla luce dell'art. 6 del D.L. n.° 103/91, convertito in L. n.° 166/91, applicabile in quanto in presenza di un processo instaurato dopo la data della sua entrata in vigore (02-04-1991). Risulta anche osservato il termine di decadenza annuale introdotto dall'art.4 del D.L. n.° 384/92, convertito in L. N.° 438/92 per le controversie - tra cui rientra anche quella in esame - in materia di prestazioni di cui all'art. 24 della L. N.°
88/89, disposizione utilizzabile esclusivamente in caso di procedimenti amministrativi instaurati dopo il 19-9-1992, secondo quanto previsto dal comma terzo dello stesso articolo. Invero il ricorso giudiziario è del 09/07/2023 e il ricorso al comitato provinciale, rimasto senza esito, è del 18/5/2022.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. L'articolo 11 del D.P.R. 30.5.1555 n. 797 afferma che "il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare".
La decorrenza di detto diritto, pertanto, è da ricondursi unicamente alla data in cui si verificano i previsti requisiti, e quindi, decorre dal primo giorno del mese di pagamento della pensione da lavoro dipendente in cui si sia verificato lo stato di inabilità a proficuo lavoro, e sempre che si rientri nei limiti reddituali relativi al proprio scaglione, e nei limiti della prescrizione. CP_ Tanto premesso, ha riconosciuto il diritto all'assegno ma con decorrenza dal 1/12/2021, e contesta la sussistenza del requisito sanitario dal 1/11/2018 come richiesto nella domanda amministrativa del 30/11/2021. L'inabilità a lavoro proficuo, al fine di conseguire la pensione indiretta o di reversibilità, non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre, però, che sia di tale entità da procurare in concreto la inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e quindi a garantire una esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa. Dunque “inabilità a qualsiasi proficuo lavoro” va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
CP La commissione medica dell' in data 11/02/2020 aveva riconosciuto a la totale e permanente Parte_2 inabilità lavorativa, dichiarandola inabile al 100% con necessità di accompagnamento dal 29/11/2018, confermando il requisito anche nel successivo verbale di revisione. La presenza del requisito sanitario fin dal 29/11/2018 emerge dal verbale di invalidità civile allegato agli atti.
Pertanto, il ricorso va accolto riconoscendo al ricorrente il diritto agli assegni per il nucleo familiare, per il CP_ coniuge riconosciuto totalmente inabile dal 29/11/2018 come statuito dalla commissione sanitaria dell' con decorrenza dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte, ovvero dal 1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 11 dpr 797/55. CP_ ha sollevato in via subordinata eccezione di prescrizione ma essa non è fondata dal momento che la domanda amministrativa è del 30/11/2021 e la decorrenza degli anf è dal novembre 2018.
CP_ Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di giudizio, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a percepire Parte_1 l'assegno familiare per il coniuge , totalmente inabile dal 29/11/2018, con decorrenza dal Parte_2 primo giorno del mese di pagamento della pensione ex art. 11 dpr 797/55 ovvero dal 1 novembre 2018. CP b) Condanna al pagamento degli assegni nucleo familiare per il coniuge inabile con la decorrenza dal primo giorno del mese di pagamento della pensione ex art. 11 dpr 797/55 ovvero dal 1 novembre 2018. CP_ c) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300 oltre spese generali, iva e cpa.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4333/2023 Ruolo Generale Previdenza
TRA
rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del ricorso, dall'avv. Maria Grazia Parte_1 Cesarano presso il quale è elettivamente domiciliato RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. elett.te dom.to presso l'Avvocatura INPS rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 Stefano Azzano
RESISTENTE
OGGETTO: decorrenza assegno familiare al coniuge inabile
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 09/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva il giudizio l ai fini del riconoscimento della decorrenza dell'assegno nucleo familiare per il coniuge inabile fin dal 1/11/2018, o da altra data
CP_ che dovesse risultare, avendo riconosciuto il beneficio ma con decorrenza dall'01/12/2021. Aggiungeva, inoltre, di
CP_ aver proposto ricorso amministrativo il 18/5/22 al comitato provinciale dell' , senza esito. Chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese processuali, da distrarsi.
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, per assenza del requisito sanitario dal 1/11/2018, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Il ricorso appare sufficientemente corredato dell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda giudiziale. Il ricorso è, altresì, ammissibile in quanto depositato nei termini di cui all' art. 47 del D.P.R. n.° 639/70, così come interpretato alla luce dell'art. 6 del D.L. n.° 103/91, convertito in L. n.° 166/91, applicabile in quanto in presenza di un processo instaurato dopo la data della sua entrata in vigore (02-04-1991). Risulta anche osservato il termine di decadenza annuale introdotto dall'art.4 del D.L. n.° 384/92, convertito in L. N.° 438/92 per le controversie - tra cui rientra anche quella in esame - in materia di prestazioni di cui all'art. 24 della L. N.°
88/89, disposizione utilizzabile esclusivamente in caso di procedimenti amministrativi instaurati dopo il 19-9-1992, secondo quanto previsto dal comma terzo dello stesso articolo. Invero il ricorso giudiziario è del 09/07/2023 e il ricorso al comitato provinciale, rimasto senza esito, è del 18/5/2022.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. L'articolo 11 del D.P.R. 30.5.1555 n. 797 afferma che "il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare".
La decorrenza di detto diritto, pertanto, è da ricondursi unicamente alla data in cui si verificano i previsti requisiti, e quindi, decorre dal primo giorno del mese di pagamento della pensione da lavoro dipendente in cui si sia verificato lo stato di inabilità a proficuo lavoro, e sempre che si rientri nei limiti reddituali relativi al proprio scaglione, e nei limiti della prescrizione. CP_ Tanto premesso, ha riconosciuto il diritto all'assegno ma con decorrenza dal 1/12/2021, e contesta la sussistenza del requisito sanitario dal 1/11/2018 come richiesto nella domanda amministrativa del 30/11/2021. L'inabilità a lavoro proficuo, al fine di conseguire la pensione indiretta o di reversibilità, non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre, però, che sia di tale entità da procurare in concreto la inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e quindi a garantire una esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa. Dunque “inabilità a qualsiasi proficuo lavoro” va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
CP La commissione medica dell' in data 11/02/2020 aveva riconosciuto a la totale e permanente Parte_2 inabilità lavorativa, dichiarandola inabile al 100% con necessità di accompagnamento dal 29/11/2018, confermando il requisito anche nel successivo verbale di revisione. La presenza del requisito sanitario fin dal 29/11/2018 emerge dal verbale di invalidità civile allegato agli atti.
Pertanto, il ricorso va accolto riconoscendo al ricorrente il diritto agli assegni per il nucleo familiare, per il CP_ coniuge riconosciuto totalmente inabile dal 29/11/2018 come statuito dalla commissione sanitaria dell' con decorrenza dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte, ovvero dal 1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 11 dpr 797/55. CP_ ha sollevato in via subordinata eccezione di prescrizione ma essa non è fondata dal momento che la domanda amministrativa è del 30/11/2021 e la decorrenza degli anf è dal novembre 2018.
CP_ Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di giudizio, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a percepire Parte_1 l'assegno familiare per il coniuge , totalmente inabile dal 29/11/2018, con decorrenza dal Parte_2 primo giorno del mese di pagamento della pensione ex art. 11 dpr 797/55 ovvero dal 1 novembre 2018. CP b) Condanna al pagamento degli assegni nucleo familiare per il coniuge inabile con la decorrenza dal primo giorno del mese di pagamento della pensione ex art. 11 dpr 797/55 ovvero dal 1 novembre 2018. CP_ c) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300 oltre spese generali, iva e cpa.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti