Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale , con sentenza 25-27 giugno 1996, n.233 (in G.U.1a s.s. 3/7/1996, n.27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato."
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale , con sentenza 25-27 giugno 1996, n.233 (in G.U.1a s.s. 3/7/1996, n.27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato."