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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2658/2024
Promossa da
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) rapp,ti e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Antonio
Consolmagno e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Salerno, alla via M.
Conforti 13,
-attori-
Contro
in persona dell'amm.te p.t. in regime di prorogatio Controparte_1 imperii, dott. , contumace Controparte_2
-convenuto-
Oggetto: annullamento delibera assembleare
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 11/04/2020 gli istanti, premesso di aver ricevuto comunicazione di verbale di assemblea del 01/09/2023 in cui non hanno partecipato;
che presenti 26 condomini su un totale di 46, per complessivi millesimi
571,79, illegittimamente deliberava sui punti 1,2 e 3 precisamente punto 1) conferimento di appalto per i lavori di ripristino autorimessa e lavori per la conformità alla normativa antincendio: presentazione dei preventivi, discussione e pagina 1 di 5 approvazione miglior offerta. Conferimento mandato all'amministratore di pieni poteri ...; punto 2) costituzione fondo cassa speciale ai sensi dell'art. 1135 c.c. n. 4
Contestuale conferimento di mandato per la redazione del bilancio preventivo straordinario;
punto 3) autorizzazione da parte delle singole proprietà all'accesso all'interno dei box di proprietà esclusiva per l'esecuzione degli interventi previsti;
Che, in ordine alle decisioni prese alcun documento richiamato in delibera veniva allegato unitamente al verbale;
che veniva incardinato procedimento di mediazione obbligatoria e, che, dopo vari rinvii e acquisita la documentazione richiesta, il mediatore formulava proposta che veniva accettata unitamente al Condominio, salvo ratifica assembleare, non avvenuta, per mancata costituzione dell'assemblea convocata per il giorno 15/03/2024 con chiusura della mediazione con verbale negativo, a seguito dell'inerzia condominiale, come da verbale del 25/03/2024; per cui atteso quanto sopra avanzava richiesta di annullamento dei capi 1,2 e 3 della deliberazione della Assemblea Condominiale del 01/09/2023 per nullità derivata della delibera del 01/09/2023 ai punti 1 e 2 odg per nullità della delibera del
01/09/2023 ai punti 1-2 e 3 odg per illegittima votazione con tabelle millesimali con tabelle millesimali con la tabella 15/BOX e non con la tabella A e per mancanza di quorum deliberativo e maggioranza qualificata;
illegittima approvazione al punto 2 odg di bilancio preventivo straordinario inerenti ai lavori di cui al punto 1 o.d.g. non ancora redatto dunque, non presentato in assemblea;
nullità radicale del deliberato al punto 3 su parti private, tanto premesso convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il in persona dell'amm.re Controparte_1
p.t. in regime di prorogatio per ivi sentir, in via preliminare, sospendere l'efficacia della delibera del 01/09/23, nel merito dichiarare la nullità e/o annullabilità dei capi
1-2 e 3 della delibera con tutte le conseguenze contemplate dall'art. 13 del D. Lgs n.
28/2010, con vittoria di spese di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sebbene regolarmente citato in convenuto rimaneva contumace CP_1
Con memoria ex art. 171 ter c.p.c., ritualmente depositata, parte attrice evidenziava che nelle more del giudizio, con verbale di assemblea del 23/09/2024 l'assise condominiale, al punto 1 odg ha annullato i capi 1, 2 e 3 della delibera impugnata riconoscendone, dunque, la sua illegittimità chiedendo, pertanto, dichiararsi la pagina 2 di 5 cessazione della materia del contendere con pronuncia sulle spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Tanto veniva anche ribadito al verbale di udienza del 01/04/2025.
Il giudicante preso atto di quanto dichiarato rinviava la causa per la discussione.
Alla odierna udienza del 03/07/2025, svoltasi in modalità telematica, sulle note scritte di udienza depositate da parte attorea la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto che, sebbene CP_1 ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Va altresì dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'avvenuto esperimento della procedura della mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lvo 28/2010.
Parte attrice, attesa l'avvenuto annullamento della delibera impugnata ha avanzato richiesta di cessazione della materia del contendere.
Va rammentato che la cessazione della materia del contendere, quale causa estintiva del giudizio, si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cass.
Civ. 30251/23).
Ciò posto, in materia condominiale va dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 2377 c.c., che benché dettato con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale, ed attesa l'identità di ratio, è applicabile anche alle assemblee condominiali, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata
(Cass. Civ. 24957/2016).
Invero, la sostituzione della delibera condominiale impugnata adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 ottavo comma c.c. (Cass. Civ. 10847/2020).
pagina 3 di 5 Questa si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta fazione ma anche al momento della decisione (Cass. Civ. 10847/2020).
Nel caso in esame, a seguito dell'annullamento della delibera impugnata relativa ai punti 1,2 e 3 o.d.g., con delibera assembleare fissata per il giorno 20/09/2024 avente al punto 1) odg “Annullamento punti 1,2 e 3 delibera del 01/09/2023 a seguito di annullamento da parte dell'assise condominiale delle delibere del 15/05/23, del
27/02/23, del 5/12/23 e del 22/12/23” devono ritenersi sussistenti i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, il convenuto, provvedendo all'annullamento dei punti di cui CP_1 alla delibera impugnata ha riconosciuto i motivi di impugnazione.
Pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale occorre condannare il convenuto alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2658/2024 r.g. tra , Parte_1 Parte_2
e e , in persona dell'amm.te p.t. Parte_4 Controparte_1
–convenuto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede;
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna parte convenuta, , in persona dell'amm.te p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 632,85 per spese, comprensive mediazione, ed € 2.981,00 per compenso professionale, compreso fase mediazione, oltre accessori come per legge.
Salerno lì, 03/07/2025
pagina 4 di 5 Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2658/2024
Promossa da
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) rapp,ti e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Antonio
Consolmagno e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Salerno, alla via M.
Conforti 13,
-attori-
Contro
in persona dell'amm.te p.t. in regime di prorogatio Controparte_1 imperii, dott. , contumace Controparte_2
-convenuto-
Oggetto: annullamento delibera assembleare
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 11/04/2020 gli istanti, premesso di aver ricevuto comunicazione di verbale di assemblea del 01/09/2023 in cui non hanno partecipato;
che presenti 26 condomini su un totale di 46, per complessivi millesimi
571,79, illegittimamente deliberava sui punti 1,2 e 3 precisamente punto 1) conferimento di appalto per i lavori di ripristino autorimessa e lavori per la conformità alla normativa antincendio: presentazione dei preventivi, discussione e pagina 1 di 5 approvazione miglior offerta. Conferimento mandato all'amministratore di pieni poteri ...; punto 2) costituzione fondo cassa speciale ai sensi dell'art. 1135 c.c. n. 4
Contestuale conferimento di mandato per la redazione del bilancio preventivo straordinario;
punto 3) autorizzazione da parte delle singole proprietà all'accesso all'interno dei box di proprietà esclusiva per l'esecuzione degli interventi previsti;
Che, in ordine alle decisioni prese alcun documento richiamato in delibera veniva allegato unitamente al verbale;
che veniva incardinato procedimento di mediazione obbligatoria e, che, dopo vari rinvii e acquisita la documentazione richiesta, il mediatore formulava proposta che veniva accettata unitamente al Condominio, salvo ratifica assembleare, non avvenuta, per mancata costituzione dell'assemblea convocata per il giorno 15/03/2024 con chiusura della mediazione con verbale negativo, a seguito dell'inerzia condominiale, come da verbale del 25/03/2024; per cui atteso quanto sopra avanzava richiesta di annullamento dei capi 1,2 e 3 della deliberazione della Assemblea Condominiale del 01/09/2023 per nullità derivata della delibera del 01/09/2023 ai punti 1 e 2 odg per nullità della delibera del
01/09/2023 ai punti 1-2 e 3 odg per illegittima votazione con tabelle millesimali con tabelle millesimali con la tabella 15/BOX e non con la tabella A e per mancanza di quorum deliberativo e maggioranza qualificata;
illegittima approvazione al punto 2 odg di bilancio preventivo straordinario inerenti ai lavori di cui al punto 1 o.d.g. non ancora redatto dunque, non presentato in assemblea;
nullità radicale del deliberato al punto 3 su parti private, tanto premesso convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il in persona dell'amm.re Controparte_1
p.t. in regime di prorogatio per ivi sentir, in via preliminare, sospendere l'efficacia della delibera del 01/09/23, nel merito dichiarare la nullità e/o annullabilità dei capi
1-2 e 3 della delibera con tutte le conseguenze contemplate dall'art. 13 del D. Lgs n.
28/2010, con vittoria di spese di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sebbene regolarmente citato in convenuto rimaneva contumace CP_1
Con memoria ex art. 171 ter c.p.c., ritualmente depositata, parte attrice evidenziava che nelle more del giudizio, con verbale di assemblea del 23/09/2024 l'assise condominiale, al punto 1 odg ha annullato i capi 1, 2 e 3 della delibera impugnata riconoscendone, dunque, la sua illegittimità chiedendo, pertanto, dichiararsi la pagina 2 di 5 cessazione della materia del contendere con pronuncia sulle spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Tanto veniva anche ribadito al verbale di udienza del 01/04/2025.
Il giudicante preso atto di quanto dichiarato rinviava la causa per la discussione.
Alla odierna udienza del 03/07/2025, svoltasi in modalità telematica, sulle note scritte di udienza depositate da parte attorea la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto che, sebbene CP_1 ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Va altresì dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'avvenuto esperimento della procedura della mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lvo 28/2010.
Parte attrice, attesa l'avvenuto annullamento della delibera impugnata ha avanzato richiesta di cessazione della materia del contendere.
Va rammentato che la cessazione della materia del contendere, quale causa estintiva del giudizio, si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cass.
Civ. 30251/23).
Ciò posto, in materia condominiale va dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 2377 c.c., che benché dettato con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale, ed attesa l'identità di ratio, è applicabile anche alle assemblee condominiali, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata
(Cass. Civ. 24957/2016).
Invero, la sostituzione della delibera condominiale impugnata adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 ottavo comma c.c. (Cass. Civ. 10847/2020).
pagina 3 di 5 Questa si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta fazione ma anche al momento della decisione (Cass. Civ. 10847/2020).
Nel caso in esame, a seguito dell'annullamento della delibera impugnata relativa ai punti 1,2 e 3 o.d.g., con delibera assembleare fissata per il giorno 20/09/2024 avente al punto 1) odg “Annullamento punti 1,2 e 3 delibera del 01/09/2023 a seguito di annullamento da parte dell'assise condominiale delle delibere del 15/05/23, del
27/02/23, del 5/12/23 e del 22/12/23” devono ritenersi sussistenti i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, il convenuto, provvedendo all'annullamento dei punti di cui CP_1 alla delibera impugnata ha riconosciuto i motivi di impugnazione.
Pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale occorre condannare il convenuto alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2658/2024 r.g. tra , Parte_1 Parte_2
e e , in persona dell'amm.te p.t. Parte_4 Controparte_1
–convenuto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede;
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna parte convenuta, , in persona dell'amm.te p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 632,85 per spese, comprensive mediazione, ed € 2.981,00 per compenso professionale, compreso fase mediazione, oltre accessori come per legge.
Salerno lì, 03/07/2025
pagina 4 di 5 Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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