Accoglimento
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04109/2025REG.PROV.COLL.
N. 03383/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3383 del 2022, proposto da Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ditta PI AN, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (sezione prima) n. 349/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato dello Stato Generoso Di Leo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha accolto i motivi aggiunti proposti dalla ditta AN PI avverso il parere emesso dall’Autorità in data 24 aprile 2017.
2. Con ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, la ditta PI impugnava: a) il provvedimento della Regione Molise n. 269 del 30 gennaio 2017 di diniego della realizzazione di un centro per la demolizione e la rottamazione di autoveicoli fuori uso, per contrasto del progetto con il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino regionale dei fiumi Biferno e Fortore; b) il parere negativo espresso dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale sulla richiesta del Comune di Riccia diretta a ottenere l’adeguamento del P.A.I. ai contenuti della relazione geologica della ricorrente.
3. Il T.ar. per il Molise, sez. I, con sentenza non definitiva n. 172 del 7 maggio 2021 respingeva il ricorso introduttivo, disponendo incombenti istruttori per i motivi aggiunti.
3.1. Con successiva sentenza n. 349 del 20 ottobre 2021 il T.a.r. accoglieva i motivi aggiunti, rilevando, in particolare, l’illegittimità del parere espresso dall’Autorità di bacino distrettuale in quanto: a) fondato sulla sola istruttoria della commissione tecnica cui alla D.G.R. n. 593 del 2016, e quindi nell’inosservanza delle previsioni di cui al d.m. 25 ottobre 2016; b) adottato senza il parere del comitato tecnico che, ai sensi della D.G.R. n. 593 del 2016, avrebbe dovuto esprimersi in ultima istanza.
4. Con l’appello in trattazione l’Autorità di bacino distrettuale chiede la riforma della sentenza n. 349 del 20 ottobre 2021 per le seguenti ragioni:
1 . Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, DM 294 del 25 ottobre 2016 e dell’art. 51 L.221/15. La sentenza resa dal giudice di prime cure merita di essere riformata laddove ha affermato che il parere impugnato sarebbe stato reso in violazione della normativa (anche transitoria) di riferimento, in quanto avrebbe fatto “esclusivo riferimento alle "attività condotte dalla Commissione tecnica di cui alla D.G.R. Molise n. 793 [n.d.r. 593] del 19.12.2016”.
2. Error in iudicando. Inconfigurabilità di un difetto di istruttoria. Oltre ad aver errato nell’individuare la procedura corretta e le competenze nell’adozione degli atti durante il periodo transitorio (prima dell’entrata a regime delle nuove autorità di Bacino Distrettuali), la decisione merita di essere riformata anche laddove, ancorché marginalmente, ha comunque affermato la sussistenza di un eccesso di potere per difetto di istruttoria nel parere impugnato, pur senza entrare nel merito delle valutazioni tecniche relative al provvedimento dell’Autorità impugnato.
5. La ditta appellata non si è costituita in giudizio.
6. All’udienza di smaltimento del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è fondato.
8. Il d.m. 25 ottobre 2016 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare reca la disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle soppresse Autorità di bacino nazionali di cui alla l. 183/1989, a cui le prime sono subentrate.
9. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle attività, l’art. 12 del citato d.m. ha disposto che i segretari generali delle Autorità di bacino nazionali restano in carica per l’avvio operativo delle Autorità di bacino distrettuali, svolgendo le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali delle Autorità di bacino distrettuali.
10. Il combinato disposto del sesto e settimo comma dell’art. 12 del citato decreto dispone che, fino all’emanazione del d.P.C.M. di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 (con cui sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità), per le attività di pianificazione di bacino, “ ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino ” e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani- facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali - i segretari generali si avvalgono, “ anche mediante delega di firma ”, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d’intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del decreto, funzioni di Autorità di bacino.
11. Sulla base della citata disposizione, il segretario generale è competente, nella fase transitoria, all’adozione ed approvazione- anche mediante l’avvalimento delle strutture delle soppresse Autorità di bacino nazionali e a mezzo di delega di firma- di tutti gli atti relativi all’aggiornamento, alla gestione e all’attuazione dei piani di bacino, assolvendo al ruolo di traghettatore tra la vecchia e la nuova disciplina (circolare Ministero dell’ambiente prot. 5872 del 14 marzo 2017).
12. La finalità della previsione è quella di garantire medio tempore la continuità delle funzioni di pianificazione di bacino.
13. Poiché le Autorità di bacino distrettuali hanno assunto piena operatività solo con l’emanazione del d.P.C.M. 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. del 13 giugno 2018 n. 135 e, quindi, in epoca successiva al rilascio dell’impugnato parere, il segretario generale ha legittimamente adottato lo stesso sulla base della disciplina transitoria prevista dall’art 12, commi 6 e 7, del citato d.m. del 2016.
14. Il parere impugnato, come osservato dall’appellante, è frutto di un’autonoma valutazione resa dalla segreteria tecnica operativa dell’Autorità di bacino distrettuale, la quale ha esaminato lo studio geologico a corredo del progetto, trasmesso dal comune di Riccia all’ex Autorità di bacino dei Fiumi Trigno, Biferno, Minori, Saccione e Fortore, anche sulla base dell’istruttoria svolta dalla commissione tecnica di cui alla DGR Molise n. 793/16 che è organo di cui il segretario generale può legittimamente avvalersi ai sensi dell’art. 12 comma 7 del decreto citato.
15. Il T.a.r. non chiarisce, in particolare, la ragione per cui la suddetta commissione tecnica non rientri tra le strutture regionali di cui il segretario può avvalersi ai sensi della disposizione sopra richiamata, tenuto conto che essa è stata istituita dalla regione, sia pure in via temporanea, proprio allo scopo di istruire le istanze di variante e/o verifica di compatibilità dei nuovi interventi in aree perimetrate “a pericolosità” nelle more della definitiva istituzione e operatività dell’Autorità di bacino distrettuale (nota Regione Molise prot. 2114/2017 richiamata anche dal T.a.r.). Si tratta, inoltre, di un organo distinto dal comitato tecnico (chiamato a rendere il parere sulla base dell’istruttoria della commissione ai sensi della DGR 593/2016), sicché la decadenza del secondo- a seguito della soppressione della Autorità di bacino ex legge 183 del 1989, attuata dal d.m. 294 del 2016- non influisce sull’operatività della prima.
16. Per le medesime ragioni, non inficia la legittimità del parere il mancato coinvolgimento istruttorio del comitato tecnico previsto dalla DGR 593/2016 atteso che: a) per effetto del d.m. 2016 il comitato è stato soppresso e i suoi poteri sono stati trasfusi ed assorbiti dal segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale; b) al momento dell’adozione del parere non poteva avere più applicazione la disciplina DGR 293/2016 poiché superata dal più volte citato d.m. del 2016 che ha assegnato al segretario generale l’espressione dei pareri sui piani di bacino sulla base dell’istruttoria svolta dalla commissione tecnica regionale.
17. Di qui l’insussistenza del vizio di difetto di istruttoria rilevato dal giudice di primo grado, ferma restando l’insindacabilità del merito tecnico su cui si fonda l’impugnato diniego.
18. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata devono essere respinti i motivi aggiunti di primo grado (r.g. n. 144 del 2017).
19. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge i motivi aggiunti di primo grado (r.g. n. 144 del 2017).
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO