Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/03/2026, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01971/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06725/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6725 del 2025, proposto da
ES RU, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
della Sentenza Tribunale di Napoli n. 3394/2024 pubbl. il 09/05/2024 RG n. 14553/2023 passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa MA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 1° dicembre 2025 e depositato il 2 dicembre 2025, la ricorrente espone che: - con sentenza 3394/2024, pubblicata il 09/05/202, il Tribunale di Napoli ha così deciso: “1. Dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015 (cd Carta del docente) dall’anno scolastico 2022/2023 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione alla relativa attivazione con l’importo di € 500,00…”; - in data 19.12.2024, la sentenza veniva notificata in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito; - la sentenza è passata in giudicato come da attestazione in atti; - è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. di cui all’art. 14 D.L. n. 669 del 1996 e succ. modif.; - l’amministrazione resistente non ha ancora provveduto all’esecuzione della sentenza.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui la ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza. La ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito con memoria solo formale.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum del giudice, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96 e ss. modificazioni;
- non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente ricorso, abbia dato esecuzione al giudicato.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato in favore della ricorrente di cui alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
MA ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZI | NT SC |
IL SEGRETARIO