TRIB
Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/11/2024, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n.646/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 646/2024 V.G. promosso da:
(Cf. ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
la sig.ra (Cf. ) nata ad Parte_2 C.F._2
Avezzano il 27/11/1965, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Di Cesare e Mauro
Ciofani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in San Benedetto dei Marsi alla Via Roma n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con ricorso depositato il 13 settembre 2024, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza pronunciata, in data
09.07.2015, dal Tribunale di Avezzano, con la quale è stato disposto:
1 “a) entrambi i genitori, così come previsto nell'articolo 147 del Codice civile contribuiranno al mantenimento, all'educazione ed istruzioni della figlia , maggiorenne ma priva di Per_1 reddito, proporzionalmente al reddito di ciascuno di loro, e comunque nella misura di € 200,00 da parte del padre;
b) la casa di abitazione sita in Avezzano, via Ugo La Malfa n. 59, resta attribuita, quanto al diritto di abitazione, alla madre ed alla figlia , almeno fino a quando Per_1 quest'ultima non divenga economicamente autosufficiente;
c) le rimanenti rate del mutuo ipotecario gravanti su detta casa di abitazione rimangono a carico esclusivo di Parte_1
d) spese legali relativi e conseguenti al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono a carico delle parti nella misura del 50%.”
Chiedono, quindi, di ottenere la seguente modifica delle precedenti condizioni:
“a) L'assegno di mantenimento di € 200,00 a favore della figlia resterà inalterato Persona_2 sino a quando non diventerà totalmente economicamente indipendente;
[come da verbale di udienza del 13/11/2024, tale somma è dovuta a titolo di liberalità]
b) La casa di abitazione sita in Avezzano in Via Ugo la Malfa n. 59 verrà restituita al sig.
[...]
a far data dal mese di giugno 2025 ed i mobili ivi presenti saranno prelevati dalla Pt_1
Sig.ra essendo di sua proprietà”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13 settembre 2024, e Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestato Tribunale per ivi sentir modificare le condizioni previste
[...] nella sentenza di divorzio pronunciata il 09.07.2015 dal Tribunale di Avezzano.
Infatti, le mutate condizioni della figlia la quale è divenuta Persona_2 economicamente indipendente, in quanto ha trovato lavoro presso un centro TIM e ha abbandonato la casa familiare poiché convive stabilmente altrove, hanno determinato le parti a richiedere un adeguamento delle previsioni economiche stabilite nella sentenza.
Le parti hanno, pertanto, chiesto di mantenere l'assegno di mantenimento destinato alla figlia ed, in particolare, hanno chiesto la restituzione al sig. della CP_1 casa sopra citata dal mese di giugno 2025 con la possibilità di riprendere, da parte delle sig.ra , i mobili di sua proprietà all'interno dell'immobile. Pt_2
2 All'udienza del 13 novembre 2024, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno specificato che la figlia di anni 29, è economicamente indipendente in Persona_2
quanto lavora anche se con contratti part time. Hanno altresì precisato la condizione sub a) dichiarando che la somma di € 200,00 prevista in favore della figlia maggiorenne sarà corrisposta a titolo di liberalità da parte dei genitori. Per_1
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Il Collegio, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che nulla osti alla modifica concordata dalle parti e, dunque, ne recepisce integralmente le condizioni come sopra riportate.
Invero, risulta pacifico che la figlia maggiorenne è attualmente economicamente indipendente e, pertanto, viene meno l'obbligo di provvedere al mantenimento in capo al genitore.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
PRENDE ATTO degli accordi di modifica intervenuti e DISPONE che le condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 529/2015 (r.g. 292/2015), pubblicata in data 09.07.2015, vengano modificate come da accordo intercorso tra i coniugi, sopra riportato.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 646/2024 V.G. promosso da:
(Cf. ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
la sig.ra (Cf. ) nata ad Parte_2 C.F._2
Avezzano il 27/11/1965, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Di Cesare e Mauro
Ciofani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in San Benedetto dei Marsi alla Via Roma n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con ricorso depositato il 13 settembre 2024, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza pronunciata, in data
09.07.2015, dal Tribunale di Avezzano, con la quale è stato disposto:
1 “a) entrambi i genitori, così come previsto nell'articolo 147 del Codice civile contribuiranno al mantenimento, all'educazione ed istruzioni della figlia , maggiorenne ma priva di Per_1 reddito, proporzionalmente al reddito di ciascuno di loro, e comunque nella misura di € 200,00 da parte del padre;
b) la casa di abitazione sita in Avezzano, via Ugo La Malfa n. 59, resta attribuita, quanto al diritto di abitazione, alla madre ed alla figlia , almeno fino a quando Per_1 quest'ultima non divenga economicamente autosufficiente;
c) le rimanenti rate del mutuo ipotecario gravanti su detta casa di abitazione rimangono a carico esclusivo di Parte_1
d) spese legali relativi e conseguenti al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono a carico delle parti nella misura del 50%.”
Chiedono, quindi, di ottenere la seguente modifica delle precedenti condizioni:
“a) L'assegno di mantenimento di € 200,00 a favore della figlia resterà inalterato Persona_2 sino a quando non diventerà totalmente economicamente indipendente;
[come da verbale di udienza del 13/11/2024, tale somma è dovuta a titolo di liberalità]
b) La casa di abitazione sita in Avezzano in Via Ugo la Malfa n. 59 verrà restituita al sig.
[...]
a far data dal mese di giugno 2025 ed i mobili ivi presenti saranno prelevati dalla Pt_1
Sig.ra essendo di sua proprietà”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13 settembre 2024, e Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestato Tribunale per ivi sentir modificare le condizioni previste
[...] nella sentenza di divorzio pronunciata il 09.07.2015 dal Tribunale di Avezzano.
Infatti, le mutate condizioni della figlia la quale è divenuta Persona_2 economicamente indipendente, in quanto ha trovato lavoro presso un centro TIM e ha abbandonato la casa familiare poiché convive stabilmente altrove, hanno determinato le parti a richiedere un adeguamento delle previsioni economiche stabilite nella sentenza.
Le parti hanno, pertanto, chiesto di mantenere l'assegno di mantenimento destinato alla figlia ed, in particolare, hanno chiesto la restituzione al sig. della CP_1 casa sopra citata dal mese di giugno 2025 con la possibilità di riprendere, da parte delle sig.ra , i mobili di sua proprietà all'interno dell'immobile. Pt_2
2 All'udienza del 13 novembre 2024, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno specificato che la figlia di anni 29, è economicamente indipendente in Persona_2
quanto lavora anche se con contratti part time. Hanno altresì precisato la condizione sub a) dichiarando che la somma di € 200,00 prevista in favore della figlia maggiorenne sarà corrisposta a titolo di liberalità da parte dei genitori. Per_1
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Il Collegio, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che nulla osti alla modifica concordata dalle parti e, dunque, ne recepisce integralmente le condizioni come sopra riportate.
Invero, risulta pacifico che la figlia maggiorenne è attualmente economicamente indipendente e, pertanto, viene meno l'obbligo di provvedere al mantenimento in capo al genitore.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
PRENDE ATTO degli accordi di modifica intervenuti e DISPONE che le condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 529/2015 (r.g. 292/2015), pubblicata in data 09.07.2015, vengano modificate come da accordo intercorso tra i coniugi, sopra riportato.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
3