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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 02/10/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata Ragusa il 08.07.1980 Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Pasini Evelina e domiciliati presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 28.04.2000 a Pozzallo (RG) preso atto che all'udienza del 09.09.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto più opportuno e con obbligo di informazione reciproca.
2) AFFIDAMENTO DELLA GL NO LA E
ASSEGNAZIONE CASA FAMIGLIARE
In relazione all'affidamento della prole ancora minorenne, i coniugi convengono quanto segue:
a) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, in maniera Per_1
condivisa (con facoltà di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione), ferma restando la sua collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa famigliare, sita in Riva del Garda (TN) – Loc. S. Nazzaro nr. 52;
b) la predetta casa famigliare sita in Riva del Garda (TN) – Loc. S. Nazzaro nr. 52, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di un mezzo ciascuno, resterà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra Pt_2
medesima in quanto alla stessa assegnata quale genitore collocatario della figlia minore, fintanto che ella ivi abiterà unitamente alla medesima e, comunque, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia predetta. Rispetto all'anzidetto immobile le parti si riservano, a seguito dell'estinzione del finanziamento accesso per il suo acquisto (che continueranno nelle more a pagare nella misura del 50% ciascuno), di pag. 2 di 10 cedere lo stesso ai figli, mantenendo a loro favore un diritto reale di usufrutto e/o abitazione, nei termini che andranno successivamente a concordare ovvero a concordare una diversa destinazione dello stesso.
c) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo Per_1
desideri, previo accordo diretto con la stessa e comunicazione alla madre ai fini organizzativi e sempre nel rispetto dei desiderata e delle esigenze della figlia e degli impegni lavorativi del sig. . Entrambe le parti si Pt_1
impegneranno in ogni caso a mantenere frequenti e continuativi rapporti con la figlia, premurandosi, ove possibile, di trascorrere congiuntamente alla stessa qualche evento particolare (compleanno) o parte delle festività
(Natale).
Per quanto riguarda il giorno del compleanno della figlia minore, ella trascorrerà la ricorrenza vedendo entrambi i genitori (es. a pranzo o cena), salvo diverso accordo tra loro, sempre assecondando i desiderata della figlia minore. Ugualmente i genitori potranno trascorrere con la figlia i rispettivi compleanni.
Le parti si impegnano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, allorquando avranno la minore con sé.
I coniugi si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia della figlia minore sia per loro stessi.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della stessa.
pag. 3 di 10 Le parti si impegnano espressamente a comunicare proficuamente tra loro per la migliore organizzazione del ménage familiare e la migliore gestione degli impegni della figlia.
Le parti si impegneranno comunque ad incentivare i rapporti tra loro e i figli, tra quest'ultimi tra loro e tra i medesimi e le rispettive famiglie di origine.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Attesa l'indipendenza economica dei figli maggiori, il sig. Parte_1
contribuirà al mantenimento della figlia , corrispondendo alla madre, Per_1
sig.ra , quale genitore collocatario con la stessa Parte_2
convivente, la somma mensile pari ad € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ciò facendo entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate intestate alla stessa, come attualmente già attuato dalle parti.
4) SPESE STRAORDINARIE PER LA GL
Le spese straordinarie da sostenere per la figlia, di cui al protocollo CNF al quale le parti espressamente rimandano, saranno a carico del sig. Pt_1
nella misura del 100%. Le stesse verranno direttamente assunte dal sig.
, anche su richiesta/indicazione della sig.ra . Qualora ciò Pt_1 Pt_2
non fosse possibile o vi fossero questioni d'urgenza, la madre potrà, previo accordo rispetto alle spese che lo prevedono, sostenere la spesa, ottenendo il relativo rimborso dal sig. nei 30 giorni successivi, previa Pt_1
presentazione della relativa ricevuta.
Tutte le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
pag. 4 di 10 b) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate, al netto di eventuali rimborsi e/o abbuoni, entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta, al netto di sconti/abbuoni o qualsiasi rimborso e/o provvidenza di qualsiasi origine e/o natura;
d) per quanto attiene le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la richiesta avrà l'onere di comunicare all'altro genitore, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa, anche tramite e-mail, sms o
WhatsApp, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
5) Le parti concordano espressamente che tutte le provvidenze, tra le quali l'Assegno Unico Universale (AUU) e quello provinciale (AUP), verranno richieste e trattenute integralmente dalla sig.ra ; Pt_2
6) ULTERIORI QUESTIONI PATRIMONIALI
I coniugi sono comproprietari di un capannone industriale (ove viene esercitata l'attività del sig. ), ciascuno per la quota di 1/2, Pt_1
indentificato con la P.M. 11 della p.ed. 572/2 in C.C. , CP_1
attualmente gravato da mutuo con una rata mensile di circa € 795,00.
I coniugi dichiarano che, a definitiva regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali e di qualsiasi pretesa reciproca in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo, a Pt_1
(cod. fisc. ), nato a [...] il
[...] CodiceFiscale_1
giorno 1 dicembre 1976, con il consenso della sig.ra Parte_2
(cod. fisc. ), nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_2
giorno 8 luglio 1980, viene attribuita la proprietà esclusiva del seguente bene immobile, già in comproprietà in ragione di a 1/2 ciascuno pag. 5 di 10 In C.C. , in P.T. 2664 II CP_1
P.M. 11 della p.ed. 572/2, edificio sito in Arco, Via delle Grazie nr. 35, come risultante dal piano di casa materialmente divisa di data 16.5.2022 a firma del per. Ind. Persona_2
Tale porzione è tavolarmente così descritta:
PORZIONE 11:
a piano terra: laboratorio artigianale, wc, ingresso con scala che sale al piano soppalco a piano soppalco: soppalco
La descrizione è fatta a titolo esemplificativo, facendo fede tra le parti quella riportata nel Libro Fondiario.
Detta porzione è censita al Catasto Urbano al Foglio 13 con il subalterno
14, cat. C/3, classe 1, consistenza mq 70, R.C. € 254,83
La sig.ra dichiara di rinunciare all'ipoteca legale ad essa Parte_2
spettante, con esonero da responsabilità al riguardo per il Conservatore
Tavolare.
Ai sensi dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 la sig.ra Parte_2
dichiara, e il sig. ne prende atto:
[...] Parte_1
che lo stato di fatto degli immobili di cui sopra è conforme, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, ai dati catastali sopra riportati e alla planimetria depositata in Catasto in data 14.7.2017, prot. N.
1191.001.2017, che si allega al presente atto;
che gli intestatari degli immobili iscritti al Catasto Edilizio coincidono con quelli risultanti al Libro Fondiario.
La sig.ra , previamente ammonita circa le responsabilità Parte_2
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del pag. 6 di 10 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 3 e 76 sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
* che le aree scoperte, le comproprietà, consortalità e pertinenze collegate al fabbricato censito in Catasto Urbano (p.ed. 572/2) sono di superficie inferiore ai 5.000 mq;
* che l'inizio della costruzione del fabbricato oggetto del presente atto è avvenuta in data anteriore al 1° settembre 1967;
* che il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare di cui al presente atto
(Foglio 13 p.ed. 572/2 p.m. 11 sub. 14 in C.C. , cat. C/3) CP_1
posteriormente al 1° Settembre 1967 è stato oggetto di opere di ristrutturazione con riconfigurazione del volume esistente e opere di varianti eseguite in virtù dei seguenti provvedimento rilasciati/presentati dal/al Comune di Arco:
- concessione di edificare nr. 177/98 di data 28.9.1998, prot. n. 24245;
- concessione edilizia 1^ variante nr. 55/99 di data 1.4.1999, prot. n. 9148;
- concessione edilizia 2^ variante nr. 38/02 di data 11.3.2002, prot. 06559;
- autorizzazione edilizia nr. 114/02 di data 3.4.2002, prot. n. 08501;
* che in data 14.1.2003 il Comune di Arco ha emesso attestazione di agibilità parziale prot. nr. 01170;
* che a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere oltre a quelle di cui sopra;
* che lo stesso fabbricato non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa urbanistica;
* di non aver modificato l'originaria destinazione d'uso degli immobili oggetto del presente atto;
pag. 7 di 10 C) Le parti, ammonite circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente atto.
D) Per la notifica del decreto tavolare da rilasciarsi in un unico esteso le parti eleggono domicilio presso lo studio dell'avv. EVELINA PASINI in
Arco, Via Marconi n. 27, che viene autorizzata a chiedere l'intavolazione.
E) Con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.m. 22 gennaio 2008
n.
37, che corredano i beni oggetto del presente atto, le parti si garantiscono reciprocamente la conformità per quelli sino ad ora realizzati alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il sig. , ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto Parte_1
2005 n. 192 come modificato dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145
Dichiara di avere ricevuto da le informazioni e la Parte_2
documentazione, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile oggetto del presente atto.
Viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale sotto il numero 13) l'Attestato di Prestazione Energetica di data 29.11.2017 redatto dall'arch. Persona_3
pag. 8 di 10 F) Gli immobili vengono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive ad essi inerenti, a corpo e non a misura.
G) Il possesso esclusivo degli immobili di cui sopra viene garantito da oggi a favore ed a carico dell'assegnatario per tutte le utilità riguardanti i medesimi.
H) garantisce gli immobili assegnati con il presente atto Parte_2
liberi da ipoteche, arretrati di imposte, privilegi, anche fiscali ed altri oneri o vincoli, fatto salvo per il mutuo acceso con CRAGR.
L) Le parti dichiarano che in relazione al presente trasferimento si applicano le agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 nr.
774 ovvero l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da ogni altra tassa.
N) Contestualmente alla cessione il sig. provvederà ad accollarsi Pt_1
integralmente il contratto di mutuo acceso presso la banca Cassa Rurale
Alto Garda Rovereto, con scadenza il 29.06.2029 gravante sull'immobile, valutando se formalmente ovvero- con l'espresso assenso della sig.ra in tal senso- in base all'opportunità, semplicemente provvedendo Pt_2
mensilmente all'integrale pagamento delle rate dovute e delle spese correlate a qualsiasi titolo (come già avviene), manlevando e tenendo indenne la sig.ra da qualsiasi somma la stessa fosse chiamata a Pt_2
pagare per la detta causale e per le spese correlate, sino al saldo, con l'obiettivo di liberare la sig.ra da ogni garanzia in relazione al Pt_2
predetto immobile e per i titoli correlati (assicurazioni, spese, etc.).
pag. 9 di 10 P) Le parti concordano tra loro che alla sig.ra continuerà ad essere Pt_2
concesso e garantito l'uso promiscuo del veicolo aziendale Citroen DS5 di proprietà della società come attualmente avviene. Parte_3
Con l'esatto adempimento di quanto qui previsto le parti dichiarano di aver regolato tutte le questioni patrimoniali e non patrimoniali tra loro pendenti e di nulla più doversi reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio, all'immobile ex casa familiare e/o a qualsiasi altro titolo o ragione, fatto per gli adempimenti periodici di cui sopra.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 2.10.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata Ragusa il 08.07.1980 Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Pasini Evelina e domiciliati presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 28.04.2000 a Pozzallo (RG) preso atto che all'udienza del 09.09.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto più opportuno e con obbligo di informazione reciproca.
2) AFFIDAMENTO DELLA GL NO LA E
ASSEGNAZIONE CASA FAMIGLIARE
In relazione all'affidamento della prole ancora minorenne, i coniugi convengono quanto segue:
a) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, in maniera Per_1
condivisa (con facoltà di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione), ferma restando la sua collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa famigliare, sita in Riva del Garda (TN) – Loc. S. Nazzaro nr. 52;
b) la predetta casa famigliare sita in Riva del Garda (TN) – Loc. S. Nazzaro nr. 52, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di un mezzo ciascuno, resterà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra Pt_2
medesima in quanto alla stessa assegnata quale genitore collocatario della figlia minore, fintanto che ella ivi abiterà unitamente alla medesima e, comunque, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia predetta. Rispetto all'anzidetto immobile le parti si riservano, a seguito dell'estinzione del finanziamento accesso per il suo acquisto (che continueranno nelle more a pagare nella misura del 50% ciascuno), di pag. 2 di 10 cedere lo stesso ai figli, mantenendo a loro favore un diritto reale di usufrutto e/o abitazione, nei termini che andranno successivamente a concordare ovvero a concordare una diversa destinazione dello stesso.
c) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo Per_1
desideri, previo accordo diretto con la stessa e comunicazione alla madre ai fini organizzativi e sempre nel rispetto dei desiderata e delle esigenze della figlia e degli impegni lavorativi del sig. . Entrambe le parti si Pt_1
impegneranno in ogni caso a mantenere frequenti e continuativi rapporti con la figlia, premurandosi, ove possibile, di trascorrere congiuntamente alla stessa qualche evento particolare (compleanno) o parte delle festività
(Natale).
Per quanto riguarda il giorno del compleanno della figlia minore, ella trascorrerà la ricorrenza vedendo entrambi i genitori (es. a pranzo o cena), salvo diverso accordo tra loro, sempre assecondando i desiderata della figlia minore. Ugualmente i genitori potranno trascorrere con la figlia i rispettivi compleanni.
Le parti si impegnano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, allorquando avranno la minore con sé.
I coniugi si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia della figlia minore sia per loro stessi.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della stessa.
pag. 3 di 10 Le parti si impegnano espressamente a comunicare proficuamente tra loro per la migliore organizzazione del ménage familiare e la migliore gestione degli impegni della figlia.
Le parti si impegneranno comunque ad incentivare i rapporti tra loro e i figli, tra quest'ultimi tra loro e tra i medesimi e le rispettive famiglie di origine.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Attesa l'indipendenza economica dei figli maggiori, il sig. Parte_1
contribuirà al mantenimento della figlia , corrispondendo alla madre, Per_1
sig.ra , quale genitore collocatario con la stessa Parte_2
convivente, la somma mensile pari ad € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ciò facendo entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate intestate alla stessa, come attualmente già attuato dalle parti.
4) SPESE STRAORDINARIE PER LA GL
Le spese straordinarie da sostenere per la figlia, di cui al protocollo CNF al quale le parti espressamente rimandano, saranno a carico del sig. Pt_1
nella misura del 100%. Le stesse verranno direttamente assunte dal sig.
, anche su richiesta/indicazione della sig.ra . Qualora ciò Pt_1 Pt_2
non fosse possibile o vi fossero questioni d'urgenza, la madre potrà, previo accordo rispetto alle spese che lo prevedono, sostenere la spesa, ottenendo il relativo rimborso dal sig. nei 30 giorni successivi, previa Pt_1
presentazione della relativa ricevuta.
Tutte le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
pag. 4 di 10 b) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate, al netto di eventuali rimborsi e/o abbuoni, entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta, al netto di sconti/abbuoni o qualsiasi rimborso e/o provvidenza di qualsiasi origine e/o natura;
d) per quanto attiene le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la richiesta avrà l'onere di comunicare all'altro genitore, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa, anche tramite e-mail, sms o
WhatsApp, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
5) Le parti concordano espressamente che tutte le provvidenze, tra le quali l'Assegno Unico Universale (AUU) e quello provinciale (AUP), verranno richieste e trattenute integralmente dalla sig.ra ; Pt_2
6) ULTERIORI QUESTIONI PATRIMONIALI
I coniugi sono comproprietari di un capannone industriale (ove viene esercitata l'attività del sig. ), ciascuno per la quota di 1/2, Pt_1
indentificato con la P.M. 11 della p.ed. 572/2 in C.C. , CP_1
attualmente gravato da mutuo con una rata mensile di circa € 795,00.
I coniugi dichiarano che, a definitiva regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali e di qualsiasi pretesa reciproca in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo, a Pt_1
(cod. fisc. ), nato a [...] il
[...] CodiceFiscale_1
giorno 1 dicembre 1976, con il consenso della sig.ra Parte_2
(cod. fisc. ), nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_2
giorno 8 luglio 1980, viene attribuita la proprietà esclusiva del seguente bene immobile, già in comproprietà in ragione di a 1/2 ciascuno pag. 5 di 10 In C.C. , in P.T. 2664 II CP_1
P.M. 11 della p.ed. 572/2, edificio sito in Arco, Via delle Grazie nr. 35, come risultante dal piano di casa materialmente divisa di data 16.5.2022 a firma del per. Ind. Persona_2
Tale porzione è tavolarmente così descritta:
PORZIONE 11:
a piano terra: laboratorio artigianale, wc, ingresso con scala che sale al piano soppalco a piano soppalco: soppalco
La descrizione è fatta a titolo esemplificativo, facendo fede tra le parti quella riportata nel Libro Fondiario.
Detta porzione è censita al Catasto Urbano al Foglio 13 con il subalterno
14, cat. C/3, classe 1, consistenza mq 70, R.C. € 254,83
La sig.ra dichiara di rinunciare all'ipoteca legale ad essa Parte_2
spettante, con esonero da responsabilità al riguardo per il Conservatore
Tavolare.
Ai sensi dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 la sig.ra Parte_2
dichiara, e il sig. ne prende atto:
[...] Parte_1
che lo stato di fatto degli immobili di cui sopra è conforme, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, ai dati catastali sopra riportati e alla planimetria depositata in Catasto in data 14.7.2017, prot. N.
1191.001.2017, che si allega al presente atto;
che gli intestatari degli immobili iscritti al Catasto Edilizio coincidono con quelli risultanti al Libro Fondiario.
La sig.ra , previamente ammonita circa le responsabilità Parte_2
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del pag. 6 di 10 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 3 e 76 sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
* che le aree scoperte, le comproprietà, consortalità e pertinenze collegate al fabbricato censito in Catasto Urbano (p.ed. 572/2) sono di superficie inferiore ai 5.000 mq;
* che l'inizio della costruzione del fabbricato oggetto del presente atto è avvenuta in data anteriore al 1° settembre 1967;
* che il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare di cui al presente atto
(Foglio 13 p.ed. 572/2 p.m. 11 sub. 14 in C.C. , cat. C/3) CP_1
posteriormente al 1° Settembre 1967 è stato oggetto di opere di ristrutturazione con riconfigurazione del volume esistente e opere di varianti eseguite in virtù dei seguenti provvedimento rilasciati/presentati dal/al Comune di Arco:
- concessione di edificare nr. 177/98 di data 28.9.1998, prot. n. 24245;
- concessione edilizia 1^ variante nr. 55/99 di data 1.4.1999, prot. n. 9148;
- concessione edilizia 2^ variante nr. 38/02 di data 11.3.2002, prot. 06559;
- autorizzazione edilizia nr. 114/02 di data 3.4.2002, prot. n. 08501;
* che in data 14.1.2003 il Comune di Arco ha emesso attestazione di agibilità parziale prot. nr. 01170;
* che a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere oltre a quelle di cui sopra;
* che lo stesso fabbricato non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa urbanistica;
* di non aver modificato l'originaria destinazione d'uso degli immobili oggetto del presente atto;
pag. 7 di 10 C) Le parti, ammonite circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente atto.
D) Per la notifica del decreto tavolare da rilasciarsi in un unico esteso le parti eleggono domicilio presso lo studio dell'avv. EVELINA PASINI in
Arco, Via Marconi n. 27, che viene autorizzata a chiedere l'intavolazione.
E) Con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.m. 22 gennaio 2008
n.
37, che corredano i beni oggetto del presente atto, le parti si garantiscono reciprocamente la conformità per quelli sino ad ora realizzati alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il sig. , ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto Parte_1
2005 n. 192 come modificato dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145
Dichiara di avere ricevuto da le informazioni e la Parte_2
documentazione, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile oggetto del presente atto.
Viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale sotto il numero 13) l'Attestato di Prestazione Energetica di data 29.11.2017 redatto dall'arch. Persona_3
pag. 8 di 10 F) Gli immobili vengono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive ad essi inerenti, a corpo e non a misura.
G) Il possesso esclusivo degli immobili di cui sopra viene garantito da oggi a favore ed a carico dell'assegnatario per tutte le utilità riguardanti i medesimi.
H) garantisce gli immobili assegnati con il presente atto Parte_2
liberi da ipoteche, arretrati di imposte, privilegi, anche fiscali ed altri oneri o vincoli, fatto salvo per il mutuo acceso con CRAGR.
L) Le parti dichiarano che in relazione al presente trasferimento si applicano le agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 nr.
774 ovvero l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da ogni altra tassa.
N) Contestualmente alla cessione il sig. provvederà ad accollarsi Pt_1
integralmente il contratto di mutuo acceso presso la banca Cassa Rurale
Alto Garda Rovereto, con scadenza il 29.06.2029 gravante sull'immobile, valutando se formalmente ovvero- con l'espresso assenso della sig.ra in tal senso- in base all'opportunità, semplicemente provvedendo Pt_2
mensilmente all'integrale pagamento delle rate dovute e delle spese correlate a qualsiasi titolo (come già avviene), manlevando e tenendo indenne la sig.ra da qualsiasi somma la stessa fosse chiamata a Pt_2
pagare per la detta causale e per le spese correlate, sino al saldo, con l'obiettivo di liberare la sig.ra da ogni garanzia in relazione al Pt_2
predetto immobile e per i titoli correlati (assicurazioni, spese, etc.).
pag. 9 di 10 P) Le parti concordano tra loro che alla sig.ra continuerà ad essere Pt_2
concesso e garantito l'uso promiscuo del veicolo aziendale Citroen DS5 di proprietà della società come attualmente avviene. Parte_3
Con l'esatto adempimento di quanto qui previsto le parti dichiarano di aver regolato tutte le questioni patrimoniali e non patrimoniali tra loro pendenti e di nulla più doversi reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio, all'immobile ex casa familiare e/o a qualsiasi altro titolo o ragione, fatto per gli adempimenti periodici di cui sopra.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 2.10.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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