Articolo 1 della Legge 13 maggio 1975, n. 159
Articolo 2
Versione
19 giugno 1975
Art. 1.
Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura, che parteciparono alla "Opposizione nell'Aula" e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, e' assegnata, a decorrere dal 1 gennaio 1975, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.
Agli stessi e' concesso, una tantum, un assegno straordinario pari all'importo di tre annualita' della pensione straordinaria.
Entrata in vigore il 19 giugno 1975