Art. 1.
Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura, che parteciparono alla "Opposizione nell'Aula" e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, e' assegnata, a decorrere dal 1 gennaio 1975, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.
Agli stessi e' concesso, una tantum, un assegno straordinario pari all'importo di tre annualita' della pensione straordinaria.
Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura, che parteciparono alla "Opposizione nell'Aula" e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, e' assegnata, a decorrere dal 1 gennaio 1975, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.
Agli stessi e' concesso, una tantum, un assegno straordinario pari all'importo di tre annualita' della pensione straordinaria.