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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 935/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Got dott.ssa TO OR, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 20 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 935 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Ojetti n. 350, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. MARCO MACCARONE che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario DONATELLA
PALMIERI, per procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in via Giulio Romano, presso la sede INPS ROMA CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.4.2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al CP_1
fine di ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/80, in forza della sentenza n. 464/2024 emessa dal Tribunale di Civitavecchia – Sezione Lavoro nel giudizio
N.R.G. n. 131/2023, pubblicata in data 21.11.2024, con decorrenza dalla domanda del 13.11.2020 e sino al 31.03.2021, nonché, successivamente, con decorrenza dall'1.04.2022.
pagina 1 di 2 L' si è costituito in giudizio deducendo che la sede amministrativa competente aveva provveduto CP_1
alla liquidazione della prestazione con TE08 del 19.05.2025 e che, a seguito ricostituzione, gli arretrati, comprensivi della prima rata, erano stati accreditati, al netto delle somme recuperate a titolo di indebito, in data 9.6.2025. Ha concluso chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, e/o di avvenuta cessazione della materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte di e, quindi, la causa è stata decisa. Non CP_1
residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento da parte di delle somme richieste con il ricorso, come rilevato dallo stesso ricorrente. CP_1
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione integrale tra le parti considerato che il pagamento è avvenuto, come pacifico e documentale, a giugno 2025, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 24.7.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_2
provvede:
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - compensa tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia, 20.11.2025
Il Giudice
TO OR
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Got dott.ssa TO OR, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 20 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 935 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Ojetti n. 350, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. MARCO MACCARONE che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario DONATELLA
PALMIERI, per procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in via Giulio Romano, presso la sede INPS ROMA CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.4.2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al CP_1
fine di ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/80, in forza della sentenza n. 464/2024 emessa dal Tribunale di Civitavecchia – Sezione Lavoro nel giudizio
N.R.G. n. 131/2023, pubblicata in data 21.11.2024, con decorrenza dalla domanda del 13.11.2020 e sino al 31.03.2021, nonché, successivamente, con decorrenza dall'1.04.2022.
pagina 1 di 2 L' si è costituito in giudizio deducendo che la sede amministrativa competente aveva provveduto CP_1
alla liquidazione della prestazione con TE08 del 19.05.2025 e che, a seguito ricostituzione, gli arretrati, comprensivi della prima rata, erano stati accreditati, al netto delle somme recuperate a titolo di indebito, in data 9.6.2025. Ha concluso chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, e/o di avvenuta cessazione della materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte di e, quindi, la causa è stata decisa. Non CP_1
residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento da parte di delle somme richieste con il ricorso, come rilevato dallo stesso ricorrente. CP_1
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione integrale tra le parti considerato che il pagamento è avvenuto, come pacifico e documentale, a giugno 2025, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 24.7.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_2
provvede:
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - compensa tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia, 20.11.2025
Il Giudice
TO OR
pagina 2 di 2