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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 370/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 370/2022
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Eupreprio Curto, presso il cui studio in Parte_1
Francavilla Fontana alla via Municipio n.11 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Emanuela Memmola, elettivamente domiciliato presso la sede comunale alla via
Municipio n.1 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 23.01.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta, ai sensi dell' art. 2051 c.c., da nei confronti del per Parte_1 Controparte_1 il ristoro delle lesioni personali costituite da: “frattura scomposta al V metatarso destro, frattura della rotula destra, contusione del gomito destro e trauma cranico”, riportate in conseguenza della caduta stradale verificatasi il 18.08.2020 alle ore 11.50 circa, quando, in procinto di dirigersi verso la propria abitazione, all'altezza di via Paisiello n. 49, a causa dell'improvvisa sconnessone di una parte di marciapiede che, a seguito del passaggio di parte si sgretolava, ha perso l'equilibrio ed è rovinata al suolo.
Pag. 1 a 4 A seguito dell'espletamento e della mancata sottoscrizione della Convenzione di Negoziazione assistita, con atto di citazione notificato in data 5.02.2022, ha citato in giudizio il Parte_1 convenuto, e ha chiesto, quindi, il risarcimento del danno per un valore complessivo di CP_1
€ 19.203,49, con vittoria di spese di lite.
2. Il si è costituito in giudizio con comparsa depositata in Controparte_1 data 4.04.2022, chiedendo il rigetto nel merito della domanda, con vittoria delle spese di lite.
3. Il giudizio è stato istruito, oltre che in via documentale, con l'ascolto dei testi richiesti da parte attrice e ammessi.
È stata fissata, infine, udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c.
All'esito della odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
4. La domanda risarcitoria è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Innanzitutto, si osserva che, in punto di qualificazione giuridica, il danno da insidia stradale, dal momento che l'attrice ha invocato la responsabilità del Controparte_1 in quanto proprietario e custode della strada teatro del sinistro, secondo l'orientamento
[...] ormai pacifico della Suprema Corte, è inquadrato come azione risarcitoria derivante dalla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., e non già derivante dal divieto generale di neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (si veda, al riguardo, Cass. 37059/2022).
4.2 Nel merito, si ritiene che la caduta occorsa all'attrice è riconducibile non già alla responsabilità del custode della strada pubblica, ma all'esclusiva imprudente condotta CP_1 tenuta da con elisione, così, del nesso causale richiesto, quale presupposto Parte_1 oggettivo, ai sensi dell'art 2051 c.c.
4.3 La valutazione del comportamento del danneggiato è, invero, di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, assumere un'efficienza causale non solo concorrente ma anche esclusiva “ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa” (sempre Cass. N.
14228/2023).
Al riguardo, si deve richiamare il principio di autoresponsabilità delineato dall'art. 1227 c.c., in forza del quale ognuno risente nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza esigibili dall'uomo medio.
Pag. 2 a 4 4.4 Nel caso di specie, l'evento dannoso si è verificato a causa “dell'inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass.
14228/2023 già citata) addebitabile all'attrice , che non ha tenuto la prudenza Parte_1 richiesta al pedone standard nel camminare lungo una pavimentazione evidentemente sconnessa.
Sebbene le foto allegate dalla stessa attrice siano in bianco e nero, risulta che la pavimentazione del marciapiede è in gran parte sconnessa e che il dissesto è ben visibile anche a distanza e, di conseguenza, evitabile agevolmente.
In particolare, la sconnessione occupa solo la porzione più esterna del marciapiede attigua al basolato, il cui dissesto appare ben visibile anche dalle varie angolazioni di scatto delle fotografie in atti dalle quali emergono chiaramente gli avvallamenti delle basole. Invero, usando la normale diligenza richiesta al pedone e avvedendosi della presenza ben visibile della pavimentazione sconnessa, l'attrice avrebbe dovuto procedere con cautela ed evitare la parte dissestata proseguendo il cammino sulla porzione più interna di marciapiede, che dalle stesse foto allegate appare in buono stato.
D'altronde, l'attrice non ha fornito alcuna prova che la caduta sia stata causata non dalla presenza della pavimentazione dissestata ma dell'improvviso cedimento della stessa.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi non offrono, infatti, alcun elemento utile per ritenere che la pavimentazione abbia avuto un improvviso e repentino cedimento.
Per un vero, risulta, infatti, la visibilità del dissesto presente sullo stato dei luoghi ben percepibile per qualunque utente della strada con l'uso della normale diligenza e cautela.
Per altro verso, si evince che la pavimentazione era chiaramente instabile. Al riguardo, vanno considerate le dichiarazioni rese dall'agente di Polizia Municipale, il quale ha Testimone_1 confermato l'instabilità del basolato, precisando che “la sconnessione era evidente, in quanto anche al mio passaggio le mattonelle erano palesemente instabili”.
Che potesse non esserci sufficiente luminosità va, poi, escluso vuoi in ragione dell'orario mattutino della caduta (alle ore 11.50 circa del 18 agosto) vuoi in considerazione della dichiarazione resa dalla teste escussa all'udienza del 20.12.2023, la quale ha Testimone_2 confermato che dal punto di vista meteorologico c'era sufficiente luminosità, essendo “una giornata di sole”.
Appare, inoltre, opportuno evidenziare che l'incidente è avvenuto su un tratto di strada ben conosciuto dalla sig.ra la quale risiede in un'abitazione sita in Via Paisiello n. 55, Parte_1 posta a pochissima distanza dal luogo in cui si è verificato l'evento dannoso per cui è causa.
Pag. 3 a 4 Pertanto, se l'attrice avesse improntato la sua condotta alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto scorgere il dissesto stradale e agevolmente evitarlo senza alcun disagio.
4.5 Alla stregua di tali considerazioni si deve concludere, quindi, che l'evento dannoso occorso all'attrice sia dipeso esclusivamente da un suo comportamento negligente che, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ha eliso il rapporto in ipotesi esistente, ex art. 2051 c.c., tra la res pericolosa (ossia il dissesto stradale) e il danno.
5. Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 in considerazione del valore della domanda, e con riduzione del 30% del compenso previsto, ex art. 4, comma 1, in ragione della scarsa difficoltà e complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in € 3.553,90 a titolo di onorario, oltre rimborso Controparte_1 forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 23.01.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo.
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 370/2022
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Eupreprio Curto, presso il cui studio in Parte_1
Francavilla Fontana alla via Municipio n.11 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Emanuela Memmola, elettivamente domiciliato presso la sede comunale alla via
Municipio n.1 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 23.01.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta, ai sensi dell' art. 2051 c.c., da nei confronti del per Parte_1 Controparte_1 il ristoro delle lesioni personali costituite da: “frattura scomposta al V metatarso destro, frattura della rotula destra, contusione del gomito destro e trauma cranico”, riportate in conseguenza della caduta stradale verificatasi il 18.08.2020 alle ore 11.50 circa, quando, in procinto di dirigersi verso la propria abitazione, all'altezza di via Paisiello n. 49, a causa dell'improvvisa sconnessone di una parte di marciapiede che, a seguito del passaggio di parte si sgretolava, ha perso l'equilibrio ed è rovinata al suolo.
Pag. 1 a 4 A seguito dell'espletamento e della mancata sottoscrizione della Convenzione di Negoziazione assistita, con atto di citazione notificato in data 5.02.2022, ha citato in giudizio il Parte_1 convenuto, e ha chiesto, quindi, il risarcimento del danno per un valore complessivo di CP_1
€ 19.203,49, con vittoria di spese di lite.
2. Il si è costituito in giudizio con comparsa depositata in Controparte_1 data 4.04.2022, chiedendo il rigetto nel merito della domanda, con vittoria delle spese di lite.
3. Il giudizio è stato istruito, oltre che in via documentale, con l'ascolto dei testi richiesti da parte attrice e ammessi.
È stata fissata, infine, udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c.
All'esito della odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
4. La domanda risarcitoria è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Innanzitutto, si osserva che, in punto di qualificazione giuridica, il danno da insidia stradale, dal momento che l'attrice ha invocato la responsabilità del Controparte_1 in quanto proprietario e custode della strada teatro del sinistro, secondo l'orientamento
[...] ormai pacifico della Suprema Corte, è inquadrato come azione risarcitoria derivante dalla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., e non già derivante dal divieto generale di neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (si veda, al riguardo, Cass. 37059/2022).
4.2 Nel merito, si ritiene che la caduta occorsa all'attrice è riconducibile non già alla responsabilità del custode della strada pubblica, ma all'esclusiva imprudente condotta CP_1 tenuta da con elisione, così, del nesso causale richiesto, quale presupposto Parte_1 oggettivo, ai sensi dell'art 2051 c.c.
4.3 La valutazione del comportamento del danneggiato è, invero, di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, assumere un'efficienza causale non solo concorrente ma anche esclusiva “ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa” (sempre Cass. N.
14228/2023).
Al riguardo, si deve richiamare il principio di autoresponsabilità delineato dall'art. 1227 c.c., in forza del quale ognuno risente nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza esigibili dall'uomo medio.
Pag. 2 a 4 4.4 Nel caso di specie, l'evento dannoso si è verificato a causa “dell'inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass.
14228/2023 già citata) addebitabile all'attrice , che non ha tenuto la prudenza Parte_1 richiesta al pedone standard nel camminare lungo una pavimentazione evidentemente sconnessa.
Sebbene le foto allegate dalla stessa attrice siano in bianco e nero, risulta che la pavimentazione del marciapiede è in gran parte sconnessa e che il dissesto è ben visibile anche a distanza e, di conseguenza, evitabile agevolmente.
In particolare, la sconnessione occupa solo la porzione più esterna del marciapiede attigua al basolato, il cui dissesto appare ben visibile anche dalle varie angolazioni di scatto delle fotografie in atti dalle quali emergono chiaramente gli avvallamenti delle basole. Invero, usando la normale diligenza richiesta al pedone e avvedendosi della presenza ben visibile della pavimentazione sconnessa, l'attrice avrebbe dovuto procedere con cautela ed evitare la parte dissestata proseguendo il cammino sulla porzione più interna di marciapiede, che dalle stesse foto allegate appare in buono stato.
D'altronde, l'attrice non ha fornito alcuna prova che la caduta sia stata causata non dalla presenza della pavimentazione dissestata ma dell'improvviso cedimento della stessa.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi non offrono, infatti, alcun elemento utile per ritenere che la pavimentazione abbia avuto un improvviso e repentino cedimento.
Per un vero, risulta, infatti, la visibilità del dissesto presente sullo stato dei luoghi ben percepibile per qualunque utente della strada con l'uso della normale diligenza e cautela.
Per altro verso, si evince che la pavimentazione era chiaramente instabile. Al riguardo, vanno considerate le dichiarazioni rese dall'agente di Polizia Municipale, il quale ha Testimone_1 confermato l'instabilità del basolato, precisando che “la sconnessione era evidente, in quanto anche al mio passaggio le mattonelle erano palesemente instabili”.
Che potesse non esserci sufficiente luminosità va, poi, escluso vuoi in ragione dell'orario mattutino della caduta (alle ore 11.50 circa del 18 agosto) vuoi in considerazione della dichiarazione resa dalla teste escussa all'udienza del 20.12.2023, la quale ha Testimone_2 confermato che dal punto di vista meteorologico c'era sufficiente luminosità, essendo “una giornata di sole”.
Appare, inoltre, opportuno evidenziare che l'incidente è avvenuto su un tratto di strada ben conosciuto dalla sig.ra la quale risiede in un'abitazione sita in Via Paisiello n. 55, Parte_1 posta a pochissima distanza dal luogo in cui si è verificato l'evento dannoso per cui è causa.
Pag. 3 a 4 Pertanto, se l'attrice avesse improntato la sua condotta alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto scorgere il dissesto stradale e agevolmente evitarlo senza alcun disagio.
4.5 Alla stregua di tali considerazioni si deve concludere, quindi, che l'evento dannoso occorso all'attrice sia dipeso esclusivamente da un suo comportamento negligente che, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ha eliso il rapporto in ipotesi esistente, ex art. 2051 c.c., tra la res pericolosa (ossia il dissesto stradale) e il danno.
5. Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 in considerazione del valore della domanda, e con riduzione del 30% del compenso previsto, ex art. 4, comma 1, in ragione della scarsa difficoltà e complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in € 3.553,90 a titolo di onorario, oltre rimborso Controparte_1 forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 23.01.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo.
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