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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2802/2022
T R A
r nata a [...] il [...] e residente in [...] Calore n. 171, appresentata e difesa dall'avv. Camillo Cancellario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n. 4; Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.; Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 507/2022 pubblicata il 10/5/2022 il Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro ha respinto la domanda di volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto Parte_1 alla percezione dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, co. 6, l. 335/95, essendo in possesso di tutti i CP_ requisiti ivi previsti, la cui erogazione era stata immotivatamente sospesa dall' dal 1° agosto 2016, con condanna dell' convenuto al pagamento della prestazione, oltre interessi come per CP_1 legge, per il complessivo importo di euro 28.675,84, nonché a risarcirle il danno ingiusto sofferto a causa dell'illecito comportamento della PA, da quantificarsi in euro 70.000; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione.
Il Giudice di prime cure ha osservato che la ricorrente beneficiava a far data dal decesso del coniuge
, avvenuto nell'agosto 1985, di un vitalizio dell'importo di $ 95 alla settimana, Persona_1 pagato bisettimanalmente, a carico di un istituto estero, il New York State Insurance Fund;
che tale importo era senz'altro computabile ai fini del reddito rilevante per l'erogazione dell'assegno sociale;
che era ininfluente la natura risarcitoria e non reddituale (ai fini fiscali) del vitalizio in questione;
che l'importo del vitalizio attribuito dall'istituzione estera era pari a circa $ 380/€ 360 mensili, dunque inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, tuttavia la ricorrente non aveva prodotto alcun documento da cui evincere, nel periodo oggetto di domanda (da agosto 2016 in avanti) la totale assenza di redditi o l'esistenza di redditi che, cumulati con il vitalizio statunitense, le avrebbero consentito comunque di mantenersi al di sotto della soglia per accedere alla prestazione.
Ha quindi respinto la domanda volta al ripristino dell'assegno sociale e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo gravame la con atto depositato presso Pt_1 CP_ questa Corte territoriale in data 10.11.2022, evidenziando che l' aveva sospeso l'erogazione dell'assegno sociale senza alcun provvedimento scritto e senza una legittima motivazione, ribadendo sia la natura risarcitoria della prestazione percepita dall'organismo estero, collegata al decesso del marito riconosciuto dipendente da un infortunio, sia l'importo della prestazione estera comunque inferiore alla soglia per beneficiare dell'assegno sociale.
CP_ Ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza e per l'effetto ordinare all' di corrisponderle l'ammontare dovuto ed indebitamente trattenuto e il conseguente risarcimento del danno;
in subordine, nel caso di valutazione delle somme erogate dal NYSIF alla come Pt_1 reddito, erogare l'assegno sociale in una somma ridotta pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno e l'ammontare del reddito annuale percepito.
L' non si è costituito. Controparte_2
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova
– come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2802/2022
T R A
r nata a [...] il [...] e residente in [...] Calore n. 171, appresentata e difesa dall'avv. Camillo Cancellario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n. 4; Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.; Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 507/2022 pubblicata il 10/5/2022 il Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro ha respinto la domanda di volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto Parte_1 alla percezione dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, co. 6, l. 335/95, essendo in possesso di tutti i CP_ requisiti ivi previsti, la cui erogazione era stata immotivatamente sospesa dall' dal 1° agosto 2016, con condanna dell' convenuto al pagamento della prestazione, oltre interessi come per CP_1 legge, per il complessivo importo di euro 28.675,84, nonché a risarcirle il danno ingiusto sofferto a causa dell'illecito comportamento della PA, da quantificarsi in euro 70.000; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione.
Il Giudice di prime cure ha osservato che la ricorrente beneficiava a far data dal decesso del coniuge
, avvenuto nell'agosto 1985, di un vitalizio dell'importo di $ 95 alla settimana, Persona_1 pagato bisettimanalmente, a carico di un istituto estero, il New York State Insurance Fund;
che tale importo era senz'altro computabile ai fini del reddito rilevante per l'erogazione dell'assegno sociale;
che era ininfluente la natura risarcitoria e non reddituale (ai fini fiscali) del vitalizio in questione;
che l'importo del vitalizio attribuito dall'istituzione estera era pari a circa $ 380/€ 360 mensili, dunque inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, tuttavia la ricorrente non aveva prodotto alcun documento da cui evincere, nel periodo oggetto di domanda (da agosto 2016 in avanti) la totale assenza di redditi o l'esistenza di redditi che, cumulati con il vitalizio statunitense, le avrebbero consentito comunque di mantenersi al di sotto della soglia per accedere alla prestazione.
Ha quindi respinto la domanda volta al ripristino dell'assegno sociale e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo gravame la con atto depositato presso Pt_1 CP_ questa Corte territoriale in data 10.11.2022, evidenziando che l' aveva sospeso l'erogazione dell'assegno sociale senza alcun provvedimento scritto e senza una legittima motivazione, ribadendo sia la natura risarcitoria della prestazione percepita dall'organismo estero, collegata al decesso del marito riconosciuto dipendente da un infortunio, sia l'importo della prestazione estera comunque inferiore alla soglia per beneficiare dell'assegno sociale.
CP_ Ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza e per l'effetto ordinare all' di corrisponderle l'ammontare dovuto ed indebitamente trattenuto e il conseguente risarcimento del danno;
in subordine, nel caso di valutazione delle somme erogate dal NYSIF alla come Pt_1 reddito, erogare l'assegno sociale in una somma ridotta pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno e l'ammontare del reddito annuale percepito.
L' non si è costituito. Controparte_2
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova
– come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano