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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/07/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1758/2024 promossa
DA
P.I. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Cusano Milanino, Via Alessandrina n. 75, in persona del legale rappresentante p.t., rag. Parte_1
elettivamente domiciliata in Milano, viale Andrea Doria n. 5 presso lo studio dell'Avv.
[...]
UA IA che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede corrente in Milano, via Carlo Tenca n. 22, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., , elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora n. Controparte_2
12/B presso lo studio dell'Avv. Domenico Francesco Meddis che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E
[...]
, già . C.F. e P.I. Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3
con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, in persona del suo procuratore speciale, dott. CP_5
, elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero n. 4 presso dell'Avv. Matteo Schiavone
[...]
che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
ZA MA
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza odierna le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
- accertare che il contratto intercorso tra la e si è risolto per Parte_1 Controparte_1
effetto della diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. e comunque per il grave inadempimento di cui alle opere non eseguite, come meglio descritte in ricorso e documentate in sede di ATP ex art. 696
c.p.c., e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento del complessivo importo di € 14.258,46, oltre interessi ex art. 1284 c.c., per i titoli esposti in atto ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo”.
PER Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via principale rigettare le domande tutte spiegate nei confronti in persona del l.r.p.t., poiché infondate CP_6 in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte nel presente atto e per l'effetto mandare assolta CP_6
in persona del l.r.p.t. da ogni pretesa avanzata nei confronti della stessa;
[...]
in via subordinata nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento delle domande spiegate da
[...]
in persona del l.r.p.t., rideterminare le minori somme eventualmente Parte_1 dovute da tenuto conto delle spese sostenute per € 3.090,72 come documentate;
CP_6
in via riconvenzionale
- accertare l'intervenuto recesso della Ricorrente dal contratto inter partes e per l'effetto condannare
in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., della somma di € 19.090,72 oltre iva (ove dovuta) a titolo di spese CP_6 sostenute e mancato guadagno per le causali di cui alla narrativa o, in subordine, della somma di €
15.930,72 oltre iva (ove dovuta) a titolo di spese sostenute e mancato guadagno per le causali di cui alla narrativa o ancora della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia come dovuta a tale titolo e sempre oltre interessi dal dì del dovuto alla data dell'effettivo pagamento.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali oltre rimborso generale del 15%, IVA e
CPA del presente giudizio e della procedura di ATP Rg n. 1331/2023 – Tribunale di Monza oltre al rimborso delle spese sostenute per il consulente di parte Ing. (doc. 9 fattura)”. Per_1
pagina 2 di 10 PER Controparte_3
“A) NEL MERITO: rigettare la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti della resistente, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non adeguatamente provata, assolvendo, per
l'effetto, la terza chiamata nel migliore dei modi. CP_3
B) NEL MERITO, IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse in tutto o in parte fondata la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della resistente, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa con riferimento ai fatti per cui è causa e, per
l'effetto, rigettare la domanda di manleva in quanto infondata in fatto ed in diritto.
C) IN OGNI CASO: condannare chi di giustizia alla rifusione di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge”.
IN FATTO
La ricorrente in epigrafe, premettendo di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in Cusano
Milanino, via Alessandrina nn. 73/75, costituito da tre corpi di fabbrica adibiti ad uffici (Zona A), sale riunioni (zona B) ed abitazione (zona F), e che in data 28.1.2022 le aveva sottoposto Controparte_1
una prima offerta, pari all'importo di € 100.000,00, oltre Iva, “per la riqualificazione energetica impiantistica” degli uffici di via Alessandrina n. 75, condizionata all'ottenimento del bonus fiscale e con “sconto in fattura” e, a distanza di cinque mesi, una seconda offerta, pari al maggior importo di €
120.000,00, con cui si era anche impegnata a dismettere il vecchio impianto di climatizzazione e di riscaldamento con indicazione degli interventi di efficientamento energetico che avrebbero potuto godere del contributo alle spese sostenute previsto dal “Conto Termico 2.0” indicato in € 17.804,00, rappresentando che agli inizi del mese di giugno 2022 da tale offerta era stata stralciata l'installazione dell'impianto fotovoltaico, con la conseguente riduzione dell'importo dei lavori ad € 85.000,00, oltre
Iva, e la rideterminazione delle scadenze di pagamento: 50% all'ordine, 33% alla consegna dei lavori e il restante 17% a ricevimento dell' relativo al conto termico, come da offerta aggiornata CP_7
solamente in data 4.8.2022, stante la reiterata mancata esecuzione dei lavori ed i notevoli ritardi accumulati, così come accertato nella relazione di A.T.P. espletata ante causam a cura dell'ing.
[...]
, a dir del quale, a fronte di un preventivo accettato per complessivi € 85.000,00, oltre Iva, Persona_2
il valore di quanto fornito era pari al minor importo di € 36.566,00, oltre Iva, ha convenuto in questa sede la predetta appaltatrice, con le forme del rito semplificato, al fine di far accertare l'intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto stipulato e, per l'effetto, ottenerne la condanna alla corresponsione in proprio favore della complessiva somma di € 14.258,46, oltre interessi ex art. 1284 c.c. maturati sino all'effettivo soddisfo.
pagina 3 di 10 Nel costituirsi in giudizio la società resistente ha eccepito, preliminarmente, il mancato espletamento della negoziazione assistita e, nel merito, che la controparte, venendo a meno agli accordi assunti con il preventivo accettato nel mese di maggio 2022, le aveva corrisposto la minor somma di € 50.020,00, Iva inclusa, rispetto a quella pattuita, pari ad € 87.600,00, pari cioè al 60% del totale dei lavori preventivati,
e che, pur volendo considerare la successiva offerta, l'importo da versare era comunque pari ad €
62.220,00, ovverosia il 60% della somma di € 103.700,00.
Ha dedotto, inoltre, che, avviata l'esecuzione delle opere, la ricorrente aveva ritenuto opportuno eliminare le linee idrauliche esistenti, in quanto passanti innanzi ai lucernari, così riducendo il passaggio della luce e conseguente necessità di realizzare ulteriori opere murarie che richiedevano tempi di esecuzione più lunghi del 1° luglio inizialmente pattuito e, in generale, che il mancato rispetto delle tempistiche originariamente pattuite era imputabile alla stessa committente, la quale aveva terminato con notevole ritardo le opere murarie propedeutiche all'esecuzione dei lavori appaltatile, costringendola a sostenere l'importo di € 1.205,00 per l'installazione di un climatizzatore all'interno dell'aula dedicata ai corsi di formazione (rientrante nella zona A) al fine di consentirle, comunque, il regolare espletamento di tale attività, essendo comunque emerso dalla stessa relazione di ATP
l'avvenuta regolare esecuzione di tutte le opere accertate.
Riqualificando, da ultimo, la missiva di risoluzione del contratto quale atto di recesso ad nutum, ha chiesto condannarsi la controparte, in via riconvenzionale, alla corresponsione della somma di €
16.000,00 dovutale a titolo di mancato guadagno e quella di € 3.090,72 a titolo di restituzione di quanto sostenuto per le opere ancora da realizzare, in subordine insistendo per il differimento della prima udienza al fine di convenire in giudizio la propria compagnia assicurativa, Controparte_8
, da cui essere manlevata nell'ipotesi di condanna.
[...]
Differita a tal fine la prima udienza si è costituita anche la terza chiamata eccependo l'indennizzabilità
e la copertura assicurativa della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della propria assicurata, avendo il CTU escluso la sussistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate ed avendo la ricorrente agito solo per la restituzione della maggior somma corrispostale rispetto ai lavori effettivamente realizzati.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria ma previa utilizzazione della relazione di A.T.P. espletata ante causam la cui acquisizione è stata sollecitata da tutte le parti, all'udienza del 30.6.2025, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e il deposito della sentenza integrale riservato nei successivi 30 giorni ai sensi del comma 3.
IN DIRITTO
Occorre, preliminarmente, precisare che, non avendo alcuna delle parti contestato nel dettaglio la relazione di A.T.P. espletata a cura dell'ing. , i relativi esiti saranno posti a Persona_2
pagina 4 di 10 fondamento della presente decisione, non essendo discutibili gli accertamenti effettuati nel contraddittorio delle parti, la quantificazione, anche economica, delle lavorazioni non effettuate e di quelle concretamente realizzate e, infine, l'assenza in queste ultime di vizi e difetti imputabili all'appaltatrice.
Per di più, l'espletamento del procedimento per A.T.P., stante anche la funzione conciliativa svolta ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., escludeva a priori l'obbligatorietà del preventivo esperimento, tra le parti, del procedimento di negoziazione assistita, il quale nulla avrebbe aggiunto al tentativo effettuato dal
C.T.U. nominato sia nel corso che all'esito del procedimento terminato con il deposito della relazione peritale.
Ancora in via preliminare occorre dare atto della rinuncia, effettuata dalla resistente a verbale dell'udienza del 6.11.2024, alla domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata senza, tuttavia, che ad essa possa conseguire l'estinzione del presente giudizio limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra esse, una tale rinuncia non essendo stata regolarmente accettata da quest'ultima sicché, previa declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere in parte qua, se ne dovrà in ogni caso valutare la fondatezza ai soli fini della soccombenza virtuale.
E, sotto tale aspetto, il Tribunale non può esimersi dal rilevare che, a anche a prescindere dall'intervenuta risoluzione o meno del rapporto contrattuale intercorso tra la committente e l'appaltatrice, come giustamente dedotto da in comparsa di risposta la Controparte_8
domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
non aveva minimamente ad oggetto la rifusione dei “danni involontariamente cagionati a terzi,
[...]
per morte, lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza” (cfr. in tal senso a pagina 21, Sezione “Responsabilità civile danni a terzi” “Cosa e come assicuriamo”, del documento n. 1 prodotto dalla terza chiamata), bensì
l'accertamento dell'inadempimento della resistente per l'incompleta esecuzione delle opere appaltate e, di conseguenza, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. del contratto d'appalto stipulato tra le parti.
E' piuttosto evidente, insomma, che la garanzia assicurativa in esame operasse con riferimento ai soli danni “involontariamente” cagionati dall'assicurata a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in occasione dell'attività imprenditoriale concretamente esercitata e descritta nell'allegato alla scheda di polizza, non potendosi estendere a qualsivoglia altro inadempimento dell'assicurata alle obbligazioni contrattuali assunte con i propri clienti.
E, del pari, non v'è alcun dubbio che la ricorrente non abbia mai sollecitato alcunché in questa sede a titolo risarcitorio per vizi e difetti nelle opere eseguite sicché già ab origine, a prescindere da ogni pagina 5 di 10 ulteriore considerazione, la chiamata in manleva della compagnia assicurativa era difficilmente giustificabile e comporta inevitabilmente in questa sede la condanna dell'odierna resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da quest'ultima, da limitarsi però alle sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria e, per di più, al minimo dei compensi previsti dal
D.M. n. 147/2022 stante l'estrema semplicità del giudizio e la linearità dell'unica questione affrontata.
Venendo, a questo punto, ad esaminare il merito delle ulteriori domande incrociate rispettivamente proposte tra la ricorrente e la resistente, ritiene il Tribunale che sia infondata quella attorea di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 4.8.2022, l'ultimo che compendia gli accordi definitivamente assunti dalle parti con conseguente irrilevanza di tutto quanto esposto in comparsa relativamente alle precedenti proposte non accettate dalla committente.
Ne ha dato atto, d'altronde, lo stesso C.T.U. a pagina 2 della relazione peritale in atti, secondo cui “Le forniture oggetto del contenzioso e della presente relazione sono definite da un preventivo formulato da parte resistente in data 4 agosto 2022 (Allegato C), ultimo di tre, in cui inizialmente era prevista anche la fornitura di un impianto fotovoltaico. Entrambe le parti considerano valido questo preventivo ed hanno riconosciuto essere un refuso di stampa le voci relative all'impianto fotovoltaico e relative batterie”.
Ma se tal è l'accordo, l'ultimo per la verità della catena costituita dalle tre distinte proposte contrattuali predisposte dalla resistente con cui è stata via via modificata l'estensione dei lavori da effettuarsi all'interno dell'immobile di proprietà di non può affermarsi che anche Parte_1
l'acconto versato in data 7.6.2022, pari ad € 41.000,00, oltre Iva (e, quindi, complessivi € 50.020,00), fosse stato solo in quella sede regolamentato, essendo stato corrisposto di gran lunga prima, verosimilmente in esecuzione della precedente offerta datata 27.5.2025 in cui i lavori da effettuarsi erano solo in minima parte diversi.
Si badi, tuttavia, che in nessuna delle tre offerte allegate dalla ricorrente è stata specificamente riportata una tempistica di corresponsione dei pagamenti conforme a quella enucleata in ricorso (ove si fa riferimento ad un accordo di pagamento del 50% all'ordine, del 33% alla consegna dei lavori e del residuo 17% al ricevimento dell' relativo al conto termico) e, a ben vedere, conformemente a CP_7
quanto eccepito in questa sede dalla resistente, ciò pare essere concretamente rilevante ai fini del decidere in quanto idoneo ad impedire la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale instaurato tra le parti.
E' vero, piuttosto, che sia nella seconda che nella terza delle offerte allegate (la prima riportava unicamente l'indicazione: “da definire”) la tempistica dei pagamenti allegati fosse la seguente: “60%
pagina 6 di 10 all'ordine, 30% avv., saldo fine lav.” e che avesse effettuato in data 7.6.2022 il Controparte_1
pagamento del minor importo di € 41.000,00, oltre Iva, non adempiendo, pertanto, integralmente a quanto ivi apparentemente concordato.
E neppure varrebbe sostenere che tale somma fosse quantomeno esaustiva dell'acconto concordato, a dire della stessa ricorrente pari quantomeno al 50% della somma complessivamente pattuita, l'ultima offerta predisposta nei primi giorni del mese di agosto 2022 essendo stata quotata in complessivi €
85.000,00, oltre Iva, ovverosia complessivi € 103.700,00.
La circostanza, quantunque stranamente non rappresentata una volta iniziati i lavori, è stata contestata con PEC inviata in data 21.10.2022, a distanza di soli dieci giorni dalla diffida ad adempiere intimatale dalla ricorrente, ove l'Avv. Meddis, per conto e nell'interesse della propria cliente, contestando l'inadempimento imputato aveva a propria volta rappresentato quanto segue:
“Formulo la presente in nome e per conto di (…). CP_1
Mi riferisce la mia Assistita che nel corso del mese di Giugno u.s. procedeva all'avvio delle opere da
Voi commissionate e volte alla riqualificazione energetica degli impianti presso la sede di
[...]
n persona del l.r.p.t. corrente in Cusano Milanino Parte_1
(MI), Via Alessandrina n. 75.
Quanto ai termini di pagamento, richiedeva un primo acconto pari al 60% del totale CP_6
richiesto, un secondo acconto del 30% e il saldo all'ultimazione dei lavori, prevista per il mese di
Ottobre c.a.
Ad oggi è stata corrisposta unicamente la somma di € 50.020,00 (nonostante l'acconto iniziale da accreditare fosse maggiore). harichiesto, senza esito alcuno, il versamento del secondo CP_6 acconto di € 33.184,00 e di cui alla fattura che allego e già a Vostre mani. A causa del Vostro grave inadempimento, i lavori non saranno ultimati nei tempi inizialmente concordati.
Per tutto quanto precede, al fine di poter proseguire con l'esecuzione del contratto inter partes, Vi invito e diffido a provvedere, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, al pagamento della somma di € 33.184,00 - oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 s.m.i. pari ad €
116,37 - e da maggiorarsi delle spese legali di cui al mio intervento che ad oggi quantifico in € 850,00
(oneri accessori inclusi). Preavverto che, in difetto, darò corso al mandato conferitomi proponendo gli atti giudiziali del caso.
La presente vale quale messa in mora ai sensi e per gli effetti di legge” (cfr. in tal senso il documento n. 8 prodotto dalla resistente).
Ne consegue, a parere del Tribunale, stante l'inadempimento della committente ai termini di pagamento concordati nelle ultime due offerte costituenti l'evoluzione documentale e progressiva del pagina 7 di 10 rapporto contrattuale intercorso tra le parti (quantomeno di quello effettivamente documentato), che non potesse avvalersi degli effetti risolutivi di diritto conseguenti all'inutile Parte_1 decorso del termine assegnato ad per l'adempimento del contratto ai sensi dell'art. Controparte_1
1454 c.c., avendo quest'ultima correttamente richiamato a quel punto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e contestualmente assegnato alla controparte un termine, più che congruo, per il versamento in proprio favore dell'importo ancora mancante e che avrebbe dovuto esserle necessariamente corrisposto per consentirle l'ultimazione dei lavori.
E che l'acconto versato a quella data fosse stato tutto sommato quasi integralmente assorbito dall'esecuzione dei lavori, peraltro a perfetta regola d'arte non avendo il C.T.U. rilevato, al netto dell'assenza di progetti o disegni, alcun vizio o difetto, imputabile all'appaltatrice, rilevante ai sensi dell'art. 1667 c.c., lo si evince chiaramente dall'esito della C.T.U., che ha accertato l'esecuzione dei lavori ad opera di per un controvalore assai vicino all'acconto corrispostole, come si Controparte_1 evince chiaramente dalle seguenti conclusioni rassegnate a pagina 5 dell'elaborato prodotto al documento n. 20: “In totale quindi, a fronte di un preventivo di € 85.000, il valore di quanto fornito opere e materiali significativi compresi è pari a € 36.566. Il valore delle opere da completare e dei materiali ancora da fornire è pari a € 49.095”.
La ricorrente, d'altro canto, non ha articolato alcuna istanza istruttoria volta a suffragare la sussistenza, solo allegata, di un diverso accordo di pagamento conforme a quanto effettivamente corrisposto, a quel punto, però, assai poco verosimilmente oralmente concluso, sicché, avendo essa stessa richiamato nell'atto introduttivo il contenuto delle tre proposte contrattuali - nessuna delle quali verbali - predisposte dalla controparte, presumibilmente al fine di andare incontro alle mutevoli richieste della propria committente, non può che affermarsi come anche gli accordi intercorsi in ordine alle tempistiche dei pagamenti fossero regolamentati dalle medesime scritture.
Al rigetto della domanda di accertamento della risoluzione di diritto, richiamata ai sensi dell'art. 1454
c.c., del contratto d'appalto stipulato tra le parti consegue il rigetto anche di quella restitutoria/risarcitoria che solo su di essa era stata fondata.
Merita, viceversa, di essere accolta quella riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto recesso ad nutum esercitato dalla ricorrente con la medesima scrittura, avendo in ogni caso quest'ultima inteso porre fine al rapporto contrattuale d'appalto intercorso tra le parti.
Quanto, tuttavia, al danno asseritamente subito dall'appaltatrice in conseguenza di ciò, anche in tal caso non ne ha sufficientemente suffragato la sussistenza e l'ammontare, avendo allegato, Controparte_1
ma non adeguatamente dimostrato, di avere subito costi vivi ed un mancato guadagno a seguito dell'interruzione del rapporto contrattuale unilateralmente disposta dalla controparte.
pagina 8 di 10 Nel dettaglio, con riferimento al danno subito a seguito del recesso ad nutum esercitato dalla controparte si è limitata ad affermare quanto segue: Controparte_1
“D) In via Riconvenzionale: sul risarcimento del danno dovuto ad CP_6
Il danno subito dall'odierna Convenuta, in forza del recesso subito, viene così quantificato:
- € 20.000,00 pari all'importo richiesto a titolo di manodopera, nel preventivo accettato inter partes.
Di tale misura sarebbe stato infatti il guadagno conseguito da se il contratto si fosse CP_6 concluso come originariamente concordato. Da tale cifra andrà decurtato l'importo di € 4.000,00 percepito con l'acconto corrisposto residuando così la minore somma di € 16.000,00;
- € 3.090,72 per le spese già sostenute per le opere ancora da realizzare (sub. docc. 6 e 6A);
e così complessivamente € 19.090,72 oltre iva.
In subordine, ove l'adito Giudice non ritenesse di accogliere la predetta quantificazione con riferimento alla manodopera, si chiede che il quantum risarcitorio venga riconosciuto nella somma di
€ 12.840,00 come stimata dal CTU per la manodopera dovuta per le opere ancora da realizzare e descritte nel preventivo inter partes. Il tutto oltre alle spese sostenute e così complessivamente €
15.930,72 oltre iva” (cfr. in tal senso a pagina 9).
Orbene, quanto alla richiesta principale, da alcuna indicazione riportata in ciascuno dei tre preventivi prodotti è possibile evincere un mancato guadagno pari ad € 20.000,00, per di più confuso con il costo ivi indicato della manodopera, né, a ben vedere, è possibile ricollegare eziologicamente al cantiere per cui è causa quanto riportato nei documenti n. 6 e 6a.
Del pari è a dirsi della richiesta subordinata e del minor costo indicato dal CTU a titolo di manodopera, il quale soffre le medesime deficienze documentali e di prova.
Ne consegue, quindi, anche il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla resistente, che nulla ha chiesto, invece, con riferimento alla rifusione dei costi sostenuti nell'ambito del procedimento per
A.T.P..
Da ultimo, l'accoglimento minimale della sola domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione del contratto per volontà manifestata dalla ricorrente non è di per sé idoneo ad incidere sulla soccombenza con conseguente integrale compensazione tra Parte_1
ed delle spese di lite rispettivamente sostenute nell'ambito del presente
[...] Controparte_1
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte da nei Parte_1
pagina 9 di 10 confronti di Controparte_1
2. in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali articolate da accerta e Controparte_1
dichiara che il contratto di appalto concluso tra le parti è cessato a seguito della volontà manifestata da nei confronti di Parte_1 CP_1
con la diffida ad adempiere inviatale in data 11.10.2022;
[...]
3. rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria articolata da Controparte_1
4. dichiara integralmente compensate tra ed Parte_1
le spese di lite rispettivamente sostenute nella presente fase di giudizio;
Controparte_1
5. dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra e Controparte_1 [...]
a seguito della rinuncia, effettuata dalla prima, alla domanda di manleva Controparte_3
proposta nei confronti della seconda;
6. in adesione al principio di soccombenza virtuale, condanna in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., a rifondere a , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
1.937,00, di cui 237,00 per spese esenti e 1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 1 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1758/2024 promossa
DA
P.I. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Cusano Milanino, Via Alessandrina n. 75, in persona del legale rappresentante p.t., rag. Parte_1
elettivamente domiciliata in Milano, viale Andrea Doria n. 5 presso lo studio dell'Avv.
[...]
UA IA che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede corrente in Milano, via Carlo Tenca n. 22, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., , elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora n. Controparte_2
12/B presso lo studio dell'Avv. Domenico Francesco Meddis che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E
[...]
, già . C.F. e P.I. Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3
con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, in persona del suo procuratore speciale, dott. CP_5
, elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero n. 4 presso dell'Avv. Matteo Schiavone
[...]
che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
ZA MA
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza odierna le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
- accertare che il contratto intercorso tra la e si è risolto per Parte_1 Controparte_1
effetto della diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. e comunque per il grave inadempimento di cui alle opere non eseguite, come meglio descritte in ricorso e documentate in sede di ATP ex art. 696
c.p.c., e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento del complessivo importo di € 14.258,46, oltre interessi ex art. 1284 c.c., per i titoli esposti in atto ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo”.
PER Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via principale rigettare le domande tutte spiegate nei confronti in persona del l.r.p.t., poiché infondate CP_6 in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte nel presente atto e per l'effetto mandare assolta CP_6
in persona del l.r.p.t. da ogni pretesa avanzata nei confronti della stessa;
[...]
in via subordinata nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento delle domande spiegate da
[...]
in persona del l.r.p.t., rideterminare le minori somme eventualmente Parte_1 dovute da tenuto conto delle spese sostenute per € 3.090,72 come documentate;
CP_6
in via riconvenzionale
- accertare l'intervenuto recesso della Ricorrente dal contratto inter partes e per l'effetto condannare
in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., della somma di € 19.090,72 oltre iva (ove dovuta) a titolo di spese CP_6 sostenute e mancato guadagno per le causali di cui alla narrativa o, in subordine, della somma di €
15.930,72 oltre iva (ove dovuta) a titolo di spese sostenute e mancato guadagno per le causali di cui alla narrativa o ancora della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia come dovuta a tale titolo e sempre oltre interessi dal dì del dovuto alla data dell'effettivo pagamento.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali oltre rimborso generale del 15%, IVA e
CPA del presente giudizio e della procedura di ATP Rg n. 1331/2023 – Tribunale di Monza oltre al rimborso delle spese sostenute per il consulente di parte Ing. (doc. 9 fattura)”. Per_1
pagina 2 di 10 PER Controparte_3
“A) NEL MERITO: rigettare la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti della resistente, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non adeguatamente provata, assolvendo, per
l'effetto, la terza chiamata nel migliore dei modi. CP_3
B) NEL MERITO, IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse in tutto o in parte fondata la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della resistente, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa con riferimento ai fatti per cui è causa e, per
l'effetto, rigettare la domanda di manleva in quanto infondata in fatto ed in diritto.
C) IN OGNI CASO: condannare chi di giustizia alla rifusione di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge”.
IN FATTO
La ricorrente in epigrafe, premettendo di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in Cusano
Milanino, via Alessandrina nn. 73/75, costituito da tre corpi di fabbrica adibiti ad uffici (Zona A), sale riunioni (zona B) ed abitazione (zona F), e che in data 28.1.2022 le aveva sottoposto Controparte_1
una prima offerta, pari all'importo di € 100.000,00, oltre Iva, “per la riqualificazione energetica impiantistica” degli uffici di via Alessandrina n. 75, condizionata all'ottenimento del bonus fiscale e con “sconto in fattura” e, a distanza di cinque mesi, una seconda offerta, pari al maggior importo di €
120.000,00, con cui si era anche impegnata a dismettere il vecchio impianto di climatizzazione e di riscaldamento con indicazione degli interventi di efficientamento energetico che avrebbero potuto godere del contributo alle spese sostenute previsto dal “Conto Termico 2.0” indicato in € 17.804,00, rappresentando che agli inizi del mese di giugno 2022 da tale offerta era stata stralciata l'installazione dell'impianto fotovoltaico, con la conseguente riduzione dell'importo dei lavori ad € 85.000,00, oltre
Iva, e la rideterminazione delle scadenze di pagamento: 50% all'ordine, 33% alla consegna dei lavori e il restante 17% a ricevimento dell' relativo al conto termico, come da offerta aggiornata CP_7
solamente in data 4.8.2022, stante la reiterata mancata esecuzione dei lavori ed i notevoli ritardi accumulati, così come accertato nella relazione di A.T.P. espletata ante causam a cura dell'ing.
[...]
, a dir del quale, a fronte di un preventivo accettato per complessivi € 85.000,00, oltre Iva, Persona_2
il valore di quanto fornito era pari al minor importo di € 36.566,00, oltre Iva, ha convenuto in questa sede la predetta appaltatrice, con le forme del rito semplificato, al fine di far accertare l'intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto stipulato e, per l'effetto, ottenerne la condanna alla corresponsione in proprio favore della complessiva somma di € 14.258,46, oltre interessi ex art. 1284 c.c. maturati sino all'effettivo soddisfo.
pagina 3 di 10 Nel costituirsi in giudizio la società resistente ha eccepito, preliminarmente, il mancato espletamento della negoziazione assistita e, nel merito, che la controparte, venendo a meno agli accordi assunti con il preventivo accettato nel mese di maggio 2022, le aveva corrisposto la minor somma di € 50.020,00, Iva inclusa, rispetto a quella pattuita, pari ad € 87.600,00, pari cioè al 60% del totale dei lavori preventivati,
e che, pur volendo considerare la successiva offerta, l'importo da versare era comunque pari ad €
62.220,00, ovverosia il 60% della somma di € 103.700,00.
Ha dedotto, inoltre, che, avviata l'esecuzione delle opere, la ricorrente aveva ritenuto opportuno eliminare le linee idrauliche esistenti, in quanto passanti innanzi ai lucernari, così riducendo il passaggio della luce e conseguente necessità di realizzare ulteriori opere murarie che richiedevano tempi di esecuzione più lunghi del 1° luglio inizialmente pattuito e, in generale, che il mancato rispetto delle tempistiche originariamente pattuite era imputabile alla stessa committente, la quale aveva terminato con notevole ritardo le opere murarie propedeutiche all'esecuzione dei lavori appaltatile, costringendola a sostenere l'importo di € 1.205,00 per l'installazione di un climatizzatore all'interno dell'aula dedicata ai corsi di formazione (rientrante nella zona A) al fine di consentirle, comunque, il regolare espletamento di tale attività, essendo comunque emerso dalla stessa relazione di ATP
l'avvenuta regolare esecuzione di tutte le opere accertate.
Riqualificando, da ultimo, la missiva di risoluzione del contratto quale atto di recesso ad nutum, ha chiesto condannarsi la controparte, in via riconvenzionale, alla corresponsione della somma di €
16.000,00 dovutale a titolo di mancato guadagno e quella di € 3.090,72 a titolo di restituzione di quanto sostenuto per le opere ancora da realizzare, in subordine insistendo per il differimento della prima udienza al fine di convenire in giudizio la propria compagnia assicurativa, Controparte_8
, da cui essere manlevata nell'ipotesi di condanna.
[...]
Differita a tal fine la prima udienza si è costituita anche la terza chiamata eccependo l'indennizzabilità
e la copertura assicurativa della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della propria assicurata, avendo il CTU escluso la sussistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate ed avendo la ricorrente agito solo per la restituzione della maggior somma corrispostale rispetto ai lavori effettivamente realizzati.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria ma previa utilizzazione della relazione di A.T.P. espletata ante causam la cui acquisizione è stata sollecitata da tutte le parti, all'udienza del 30.6.2025, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e il deposito della sentenza integrale riservato nei successivi 30 giorni ai sensi del comma 3.
IN DIRITTO
Occorre, preliminarmente, precisare che, non avendo alcuna delle parti contestato nel dettaglio la relazione di A.T.P. espletata a cura dell'ing. , i relativi esiti saranno posti a Persona_2
pagina 4 di 10 fondamento della presente decisione, non essendo discutibili gli accertamenti effettuati nel contraddittorio delle parti, la quantificazione, anche economica, delle lavorazioni non effettuate e di quelle concretamente realizzate e, infine, l'assenza in queste ultime di vizi e difetti imputabili all'appaltatrice.
Per di più, l'espletamento del procedimento per A.T.P., stante anche la funzione conciliativa svolta ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., escludeva a priori l'obbligatorietà del preventivo esperimento, tra le parti, del procedimento di negoziazione assistita, il quale nulla avrebbe aggiunto al tentativo effettuato dal
C.T.U. nominato sia nel corso che all'esito del procedimento terminato con il deposito della relazione peritale.
Ancora in via preliminare occorre dare atto della rinuncia, effettuata dalla resistente a verbale dell'udienza del 6.11.2024, alla domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata senza, tuttavia, che ad essa possa conseguire l'estinzione del presente giudizio limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra esse, una tale rinuncia non essendo stata regolarmente accettata da quest'ultima sicché, previa declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere in parte qua, se ne dovrà in ogni caso valutare la fondatezza ai soli fini della soccombenza virtuale.
E, sotto tale aspetto, il Tribunale non può esimersi dal rilevare che, a anche a prescindere dall'intervenuta risoluzione o meno del rapporto contrattuale intercorso tra la committente e l'appaltatrice, come giustamente dedotto da in comparsa di risposta la Controparte_8
domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
non aveva minimamente ad oggetto la rifusione dei “danni involontariamente cagionati a terzi,
[...]
per morte, lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza” (cfr. in tal senso a pagina 21, Sezione “Responsabilità civile danni a terzi” “Cosa e come assicuriamo”, del documento n. 1 prodotto dalla terza chiamata), bensì
l'accertamento dell'inadempimento della resistente per l'incompleta esecuzione delle opere appaltate e, di conseguenza, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. del contratto d'appalto stipulato tra le parti.
E' piuttosto evidente, insomma, che la garanzia assicurativa in esame operasse con riferimento ai soli danni “involontariamente” cagionati dall'assicurata a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in occasione dell'attività imprenditoriale concretamente esercitata e descritta nell'allegato alla scheda di polizza, non potendosi estendere a qualsivoglia altro inadempimento dell'assicurata alle obbligazioni contrattuali assunte con i propri clienti.
E, del pari, non v'è alcun dubbio che la ricorrente non abbia mai sollecitato alcunché in questa sede a titolo risarcitorio per vizi e difetti nelle opere eseguite sicché già ab origine, a prescindere da ogni pagina 5 di 10 ulteriore considerazione, la chiamata in manleva della compagnia assicurativa era difficilmente giustificabile e comporta inevitabilmente in questa sede la condanna dell'odierna resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da quest'ultima, da limitarsi però alle sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria e, per di più, al minimo dei compensi previsti dal
D.M. n. 147/2022 stante l'estrema semplicità del giudizio e la linearità dell'unica questione affrontata.
Venendo, a questo punto, ad esaminare il merito delle ulteriori domande incrociate rispettivamente proposte tra la ricorrente e la resistente, ritiene il Tribunale che sia infondata quella attorea di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 4.8.2022, l'ultimo che compendia gli accordi definitivamente assunti dalle parti con conseguente irrilevanza di tutto quanto esposto in comparsa relativamente alle precedenti proposte non accettate dalla committente.
Ne ha dato atto, d'altronde, lo stesso C.T.U. a pagina 2 della relazione peritale in atti, secondo cui “Le forniture oggetto del contenzioso e della presente relazione sono definite da un preventivo formulato da parte resistente in data 4 agosto 2022 (Allegato C), ultimo di tre, in cui inizialmente era prevista anche la fornitura di un impianto fotovoltaico. Entrambe le parti considerano valido questo preventivo ed hanno riconosciuto essere un refuso di stampa le voci relative all'impianto fotovoltaico e relative batterie”.
Ma se tal è l'accordo, l'ultimo per la verità della catena costituita dalle tre distinte proposte contrattuali predisposte dalla resistente con cui è stata via via modificata l'estensione dei lavori da effettuarsi all'interno dell'immobile di proprietà di non può affermarsi che anche Parte_1
l'acconto versato in data 7.6.2022, pari ad € 41.000,00, oltre Iva (e, quindi, complessivi € 50.020,00), fosse stato solo in quella sede regolamentato, essendo stato corrisposto di gran lunga prima, verosimilmente in esecuzione della precedente offerta datata 27.5.2025 in cui i lavori da effettuarsi erano solo in minima parte diversi.
Si badi, tuttavia, che in nessuna delle tre offerte allegate dalla ricorrente è stata specificamente riportata una tempistica di corresponsione dei pagamenti conforme a quella enucleata in ricorso (ove si fa riferimento ad un accordo di pagamento del 50% all'ordine, del 33% alla consegna dei lavori e del residuo 17% al ricevimento dell' relativo al conto termico) e, a ben vedere, conformemente a CP_7
quanto eccepito in questa sede dalla resistente, ciò pare essere concretamente rilevante ai fini del decidere in quanto idoneo ad impedire la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale instaurato tra le parti.
E' vero, piuttosto, che sia nella seconda che nella terza delle offerte allegate (la prima riportava unicamente l'indicazione: “da definire”) la tempistica dei pagamenti allegati fosse la seguente: “60%
pagina 6 di 10 all'ordine, 30% avv., saldo fine lav.” e che avesse effettuato in data 7.6.2022 il Controparte_1
pagamento del minor importo di € 41.000,00, oltre Iva, non adempiendo, pertanto, integralmente a quanto ivi apparentemente concordato.
E neppure varrebbe sostenere che tale somma fosse quantomeno esaustiva dell'acconto concordato, a dire della stessa ricorrente pari quantomeno al 50% della somma complessivamente pattuita, l'ultima offerta predisposta nei primi giorni del mese di agosto 2022 essendo stata quotata in complessivi €
85.000,00, oltre Iva, ovverosia complessivi € 103.700,00.
La circostanza, quantunque stranamente non rappresentata una volta iniziati i lavori, è stata contestata con PEC inviata in data 21.10.2022, a distanza di soli dieci giorni dalla diffida ad adempiere intimatale dalla ricorrente, ove l'Avv. Meddis, per conto e nell'interesse della propria cliente, contestando l'inadempimento imputato aveva a propria volta rappresentato quanto segue:
“Formulo la presente in nome e per conto di (…). CP_1
Mi riferisce la mia Assistita che nel corso del mese di Giugno u.s. procedeva all'avvio delle opere da
Voi commissionate e volte alla riqualificazione energetica degli impianti presso la sede di
[...]
n persona del l.r.p.t. corrente in Cusano Milanino Parte_1
(MI), Via Alessandrina n. 75.
Quanto ai termini di pagamento, richiedeva un primo acconto pari al 60% del totale CP_6
richiesto, un secondo acconto del 30% e il saldo all'ultimazione dei lavori, prevista per il mese di
Ottobre c.a.
Ad oggi è stata corrisposta unicamente la somma di € 50.020,00 (nonostante l'acconto iniziale da accreditare fosse maggiore). harichiesto, senza esito alcuno, il versamento del secondo CP_6 acconto di € 33.184,00 e di cui alla fattura che allego e già a Vostre mani. A causa del Vostro grave inadempimento, i lavori non saranno ultimati nei tempi inizialmente concordati.
Per tutto quanto precede, al fine di poter proseguire con l'esecuzione del contratto inter partes, Vi invito e diffido a provvedere, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, al pagamento della somma di € 33.184,00 - oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 s.m.i. pari ad €
116,37 - e da maggiorarsi delle spese legali di cui al mio intervento che ad oggi quantifico in € 850,00
(oneri accessori inclusi). Preavverto che, in difetto, darò corso al mandato conferitomi proponendo gli atti giudiziali del caso.
La presente vale quale messa in mora ai sensi e per gli effetti di legge” (cfr. in tal senso il documento n. 8 prodotto dalla resistente).
Ne consegue, a parere del Tribunale, stante l'inadempimento della committente ai termini di pagamento concordati nelle ultime due offerte costituenti l'evoluzione documentale e progressiva del pagina 7 di 10 rapporto contrattuale intercorso tra le parti (quantomeno di quello effettivamente documentato), che non potesse avvalersi degli effetti risolutivi di diritto conseguenti all'inutile Parte_1 decorso del termine assegnato ad per l'adempimento del contratto ai sensi dell'art. Controparte_1
1454 c.c., avendo quest'ultima correttamente richiamato a quel punto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e contestualmente assegnato alla controparte un termine, più che congruo, per il versamento in proprio favore dell'importo ancora mancante e che avrebbe dovuto esserle necessariamente corrisposto per consentirle l'ultimazione dei lavori.
E che l'acconto versato a quella data fosse stato tutto sommato quasi integralmente assorbito dall'esecuzione dei lavori, peraltro a perfetta regola d'arte non avendo il C.T.U. rilevato, al netto dell'assenza di progetti o disegni, alcun vizio o difetto, imputabile all'appaltatrice, rilevante ai sensi dell'art. 1667 c.c., lo si evince chiaramente dall'esito della C.T.U., che ha accertato l'esecuzione dei lavori ad opera di per un controvalore assai vicino all'acconto corrispostole, come si Controparte_1 evince chiaramente dalle seguenti conclusioni rassegnate a pagina 5 dell'elaborato prodotto al documento n. 20: “In totale quindi, a fronte di un preventivo di € 85.000, il valore di quanto fornito opere e materiali significativi compresi è pari a € 36.566. Il valore delle opere da completare e dei materiali ancora da fornire è pari a € 49.095”.
La ricorrente, d'altro canto, non ha articolato alcuna istanza istruttoria volta a suffragare la sussistenza, solo allegata, di un diverso accordo di pagamento conforme a quanto effettivamente corrisposto, a quel punto, però, assai poco verosimilmente oralmente concluso, sicché, avendo essa stessa richiamato nell'atto introduttivo il contenuto delle tre proposte contrattuali - nessuna delle quali verbali - predisposte dalla controparte, presumibilmente al fine di andare incontro alle mutevoli richieste della propria committente, non può che affermarsi come anche gli accordi intercorsi in ordine alle tempistiche dei pagamenti fossero regolamentati dalle medesime scritture.
Al rigetto della domanda di accertamento della risoluzione di diritto, richiamata ai sensi dell'art. 1454
c.c., del contratto d'appalto stipulato tra le parti consegue il rigetto anche di quella restitutoria/risarcitoria che solo su di essa era stata fondata.
Merita, viceversa, di essere accolta quella riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto recesso ad nutum esercitato dalla ricorrente con la medesima scrittura, avendo in ogni caso quest'ultima inteso porre fine al rapporto contrattuale d'appalto intercorso tra le parti.
Quanto, tuttavia, al danno asseritamente subito dall'appaltatrice in conseguenza di ciò, anche in tal caso non ne ha sufficientemente suffragato la sussistenza e l'ammontare, avendo allegato, Controparte_1
ma non adeguatamente dimostrato, di avere subito costi vivi ed un mancato guadagno a seguito dell'interruzione del rapporto contrattuale unilateralmente disposta dalla controparte.
pagina 8 di 10 Nel dettaglio, con riferimento al danno subito a seguito del recesso ad nutum esercitato dalla controparte si è limitata ad affermare quanto segue: Controparte_1
“D) In via Riconvenzionale: sul risarcimento del danno dovuto ad CP_6
Il danno subito dall'odierna Convenuta, in forza del recesso subito, viene così quantificato:
- € 20.000,00 pari all'importo richiesto a titolo di manodopera, nel preventivo accettato inter partes.
Di tale misura sarebbe stato infatti il guadagno conseguito da se il contratto si fosse CP_6 concluso come originariamente concordato. Da tale cifra andrà decurtato l'importo di € 4.000,00 percepito con l'acconto corrisposto residuando così la minore somma di € 16.000,00;
- € 3.090,72 per le spese già sostenute per le opere ancora da realizzare (sub. docc. 6 e 6A);
e così complessivamente € 19.090,72 oltre iva.
In subordine, ove l'adito Giudice non ritenesse di accogliere la predetta quantificazione con riferimento alla manodopera, si chiede che il quantum risarcitorio venga riconosciuto nella somma di
€ 12.840,00 come stimata dal CTU per la manodopera dovuta per le opere ancora da realizzare e descritte nel preventivo inter partes. Il tutto oltre alle spese sostenute e così complessivamente €
15.930,72 oltre iva” (cfr. in tal senso a pagina 9).
Orbene, quanto alla richiesta principale, da alcuna indicazione riportata in ciascuno dei tre preventivi prodotti è possibile evincere un mancato guadagno pari ad € 20.000,00, per di più confuso con il costo ivi indicato della manodopera, né, a ben vedere, è possibile ricollegare eziologicamente al cantiere per cui è causa quanto riportato nei documenti n. 6 e 6a.
Del pari è a dirsi della richiesta subordinata e del minor costo indicato dal CTU a titolo di manodopera, il quale soffre le medesime deficienze documentali e di prova.
Ne consegue, quindi, anche il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla resistente, che nulla ha chiesto, invece, con riferimento alla rifusione dei costi sostenuti nell'ambito del procedimento per
A.T.P..
Da ultimo, l'accoglimento minimale della sola domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione del contratto per volontà manifestata dalla ricorrente non è di per sé idoneo ad incidere sulla soccombenza con conseguente integrale compensazione tra Parte_1
ed delle spese di lite rispettivamente sostenute nell'ambito del presente
[...] Controparte_1
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte da nei Parte_1
pagina 9 di 10 confronti di Controparte_1
2. in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali articolate da accerta e Controparte_1
dichiara che il contratto di appalto concluso tra le parti è cessato a seguito della volontà manifestata da nei confronti di Parte_1 CP_1
con la diffida ad adempiere inviatale in data 11.10.2022;
[...]
3. rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria articolata da Controparte_1
4. dichiara integralmente compensate tra ed Parte_1
le spese di lite rispettivamente sostenute nella presente fase di giudizio;
Controparte_1
5. dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra e Controparte_1 [...]
a seguito della rinuncia, effettuata dalla prima, alla domanda di manleva Controparte_3
proposta nei confronti della seconda;
6. in adesione al principio di soccombenza virtuale, condanna in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., a rifondere a , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
1.937,00, di cui 237,00 per spese esenti e 1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 1 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 10 di 10