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1 gennaio 2010
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16 giugno 2016
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Art. 35. (Risultanze della gestione) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge e' corredato di apposita nota preliminare generale.
(( 2. Al rendiconto di cui al comma 1 e' allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, e' articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticita' riscontrate. )) 3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90)) .
4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalita' e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.
(( 2. Al rendiconto di cui al comma 1 e' allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, e' articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticita' riscontrate. )) 3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 90)) .
4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalita' e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.
Commentari • 16
- 1. Istruzioni RGS per la presentazione del Rendiconto Generale dell’Esercizio Finanziario 2018https://www.dirittobancario.it/ · 21 marzo 2019 · 8.099543
Con Circolare del 18 marzo 2019 n. 7 la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le istruzioni per la presentazione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'art. 35 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Tale norma dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programma. Va segnalato che trattasi del primo rendiconto nel quale le Note integrative sono articolate anche per azioni, in analogia con le previsioni 2018-2020.
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/01/2020, n. 25Provvedimento: […] Con un terzo profilo, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, comma 2, legge 196/2009, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, lett. d) dpr 169/1998, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 legge 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta.Leggi di più...
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