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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1255/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. IZ IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1255/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), Parte_1 P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dagli Avv. PASCALE CARMINA, NOCENTI SOFIA ( ), come da procura in calce a atto di citazione, in gradi di ap- C.F._1 pello, con domicilio eletto presso il loro studio in VIA DELLA FONTE VENE- ZIANA 10 AREZZO - parte attrice appellante - CONCLUDE come da verbale udienza del 20.02.2025: “in riforma dell'impugnata Sentenza n. 166/24, rep. 344/2024, cron. 1727/24, emessa dal G. di P. di Arezzo…in data 18.04.2024 e pubblicata in data 19.04.2024, al termine del giudizio n. 1644/23 R.G., nella parte in cui accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita del veicolo usato marca Daimler AG MB245, tg ED647ST, condanna la resistente alla restituzione del prezzo versato per l'acquisto del veicolo usato oltre al risarcimento dei danni, nonché condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, IN VIA PRELIMINARE (omissis), NEL MERITO ogni contraria istanza disattesa, accogliere la domanda dell' odierna appellante perché fondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 166/24, rep. 344/2024, cron. 1727/24, emessa dal G. di P. di Arezzo…in data 18.04.2024 e pubblicata in data 19.04.2024, al termine del giudizio n. 1644/23 R.G., in via principale 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio e/o la carenza di titolarità della posizione soggettiva passiva del IG. (omissis), in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 [...]
(omissis), per le ragioni illustrate nei motivi di impu- Parte_1 gnazione del presente atto, e dichiarare non dovute le spese di lite liquidate con la Sentenza di primo grado;
IN SUBORDINE, 2) rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e/o in diritto e,
1 comunque, sfornita di prova;
IN ULTERIORE SUBORDINE 3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse accertata l'esistenza di un valido contratto di compravendita tra le parti, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita e, per l'effetto, previa rideterminazione dell'im- porto corrisposto dal IG. condannare il IG. (omissis), in Parte_2 Parte_1 proprio e quale titolare della ditta (omissis) alla Parte_1 restituzione del prezzo di vendita pari a € 2000 con obbligo di riconsegna del veicolo da parte dell' odierno appellato, con esclusione del risarcimento dei danni. Il tutto per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compenso professionale di II grado e con condanna, in capo all'appellata, di rimborso delle spese anticipate per le iscrizioni a ruolo del giudizio di II grado”
E
- ( , parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ROSADINI REMO ( ), come da procura in calce a C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, in grado di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 SANSEPOLCRO
- parte convenuta appellata - CONCLUDE come da verbale udienza del 20.02.2025: “in via preliminare dichiari inammissibile l' appello principale ex adverso proposto per violazione dell'art 342 cpc. e dell'art 348/bis e ss. cpc. NEL MERITO rigetti l'appello proposto da , in persona del Parte_1 l.r.p.t. avverso l'impugnata Sentenza del G. di P. di Arezzo, Sez. Civ….n.166/24, publicata il 19/04/2024, resa nel giudizio R.G. n.1644/23, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”
Vendita di cose mobili
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in gradi appello, il quale ha fatto seguito alla Sentenza del Giu- dice di Pace di Arezzo del 18.04.2024, il IG. , in veste di titolare Parte_1
e legale rappresentante pro-tempore della ditta ha chiesto la riforma Parte_1 della predetta Sentenza, con cui il Magistrato Onorario aveva dichiarato risolto un contratto di compravendita di veicolo usato. Sulla dinamica che ha portato al presente giudizio, si sottolineano i seguenti punti: in data 27.12.2022 il IG. vendeva al IG. Parte_1 CP_1
, residente a [...], un veicolo usato, tg. ED647l al prezzo di € 6.000,00,
[...] somma comprensiva del passaggio di proprietà, pagata in contanti su richiesta del venditore;
a seguito di irregolarità, carenze e conseguenti motivi di illegittimità della compravendita,
2 rilevati dall'acquirente e per i quali nfra il , risultati vani i tentativi di risoluzione, CP_1 in buona fede, del contratto, si rivolgeva al Giudice di Pace con ricorso del 29.05.2023, ge- neratore di giudizio nel quale restava contumace il venditore la Sentenza del Giudice Pt_1 di Pace, datata 18.04 2024, dichiarava doversi ritenere risolto il contratto di compravendita del veicolo usato, con condanna, del IG. al pagamento, a favore del ricorrente, di € Pt_1
6.607,14, oltre interessi e spese di lite. Ciò premesso e nell'impugnare detta Sentenza il ven- ditore si rivolgeva a questo Tribunale atto di citazione in appello e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza di I grado. Si è co- stituito , il quale ha chiesto accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe. Controparte_1
Oggetto del presente giudizio è il mantenimento o, in alternativa, la risoluzione di un contratto, a prestazioni corrispettive, di compravendita di “veicolo non nuovo”, risalente al
27.12.2022. In tale data l'attuale appellante aveva venduto all'appellato al prezzo di €
6.607,00 (di cui € 6.000,00 quale mera vendita, ed € 607,00 per spese sostenute), un veicolo usato tg. ED647ST. La somma sarebbe stata versata al rivenditore, in contanti, a Sansepol- cro, presso l'abitazione dell'acquirente, alla presenza dei genitori e Controparte_2 [...]
Il garante ed attuale rivenditore dava atto che il proprietario era stato un Persona_1 medico, libero professionista, e ciò costituiva una garanzia circa l'avvenuta, pregressa tenuta del mezzo. Comunicava inoltre all'acquirente che il veicolo aveva già percorso 112.000 Km.
Con la compravendita faceva seguito, alla data suddetta, la consegna del mezzo, ma senza consegna di fattura di vendita - da considerarsi pertanto conclusa verbalmente - dal momento che nessun documento di compravendita del mezzo è stato sottoscritto dal vendi- tore e dall'acquirente.
Per la sua consegna il mezzo sarebbe stato portato a CR ed è da ritenere, stante quanto rilevato in atti, che sia stato trasportato su altro automezzo e consegnato, in presenza anche dei genitori dell'acquirente – così come è dato desumere dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi.
Ulteriori anomalie, di carattere burocratico, venivano scoperte dall'acquirente dopo
2 mesi, e cioè il 28.02.2023. Il riceveva, per posta ed in originale, la carta di cir- CP_1 colazione dalla Motorizzazione Civile, e in essa si leggeva la presenza di un fermo ammini- strativo della vettura sin dal 18.10.2019, per un importo/valore del mezzo pari ad € 6.862,39
3 - circostanza la quale era all'acquirente veniva confermata presso l'agenzia ACI. In tale sede si leggeva che proprietaria del mezzo era tale IG.ra , residente ad Persona_2
Arezzo, e non già il medico professionista, segnalato verbalmente dal venditore.
Dopo altri due mesi, sempre a CR (dimora del ), in occasione di CP_1 un controllo per un problema meccanico, esaminando la vettura si rilevava l'avvenuta per- correnza di Km. 167.772,10 e così, stante la differenza rispetto ai Km. 112.000,00 (rilevati il giorno della vendita), era ragionevole ritenere che il chilometraggio, quel giorno, doveva essere ancora maggiore: in altre parole, la vettura aveva subìto modifiche in relazione ai Km. percorsi, mediante ritocco dell'apposito apparecchio.
Altre “anomalie” venivano riscontrate dopo l'acquisto della vettura, soprattutto con riferimento ai documenti che debbono accompagnare sempre il mezzo. Il passaggio di pro- prietà avrebbe dovuto perfezionarsi presso l'Agenzia Chimera (in Arezzo, viale Michelan- gelo n. 88), ma qui veniva rilevato che la ricevuta sostitutiva del documento di circolazione era costituita da una sola carta recante la sola Ia pagina, contenente i dati del precedente proprietario, ma oscurati. Si rilevava poi, ed è questa l'anomalia più evidente, un provvedi- mento di fermo amministrativo, valido sin dal 18.10.2019 per un importo della vettura valu- tato in € 6.862,39. Proprietaria del mezzo sarebbe stata poi la IG.ra Persona_3
, e non già il medico segnalato a voce dal venditore all'acquirente .
[...] CP_1
Tutto quanto sopra esposto era più che sufficiente per richiedere la risoluzione del contratto per tutte le irregolarità riscontrate. Al diniego da parte del venditore, il IG.
[...]
promuoveva giudizio presso il Giudice di Pace, il quale vedeva la controparte conve- Pt_3 nuta contumace. All'esito del giudizio l'acquirente otteneva l'accoglimento dell'istanza di risoluzione del contratto, così come richiesta dall'acquirente, avendo esso fornito prova della corresponsione di € 6.000,00 a titolo di prezzo veicolo. L'auto poi riportava sul contachilo- metri l'avvenuta percorrenza di 112.000 Km. mentre in realtà, a 5 mesi di distanza essa aveva percorso 167.772 Km.. Dinanzi al Giudice di Pace doveva ritenersi perciò Parte_1 inadempiente rispetto alle obbligazioni sulla stessa incombenti, con conseguente applicabi- lità dell'art.1453 c.c., per il quale “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei due contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può, a sua volta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni”.
4 Le altre anomalie, come sopra esposte ed aventi, nella maggior parte dei casi, il venditore (o intermediario/venditore) quale partecipe e/o autore delle stesse, sono state oggetto di giudi- zio dinanzi al Giudice di Pace. L'assenza a tale I° giudizio da parte del venditore, nonostante la numerosa documentazione allegata da parte del ricorrente , con il venditore quale CP_1 convenuto contumace, deve portare a ritenere che lo stesso sia rimasto assente, così da sot- trarsi alle proprie responsabilità nei confronti dell'acquirente.
***
Ciò ulteriormente premesso, l'appellante si è rivolto a questo Tribunale, facendo ri- levare che, “nel caso che qui ci occupa, il venditore del mezzo ha svolto unicamente il ruolo di mero intermediario tra il proprietario/venditore del veicolo (IG.ra ) e l'acqui- Persona_2 rente (IG. , ruolo ben conosciuto dall'acquirente in quanto previamente infor- Controparte_1 mato e reso edotto dallo stesso sig. (che, a detta del , gli aveva addirittura Parte_1 CP_1 comunicato falsamente che il proprietario/venditore fosse un medico professionista) (cfr. cit. p. 7).
Quanto all' istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, la carenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, che sono i presupposti della misura di natura cau- telare, fanno sì che detta istanza non sia stata presa e non debba essere presa in considera- zione. Passando al merito di quanto sopra trascritto e cioè all'attribuzione alla IG.ra Pt_4
della proprietà e conseguente vendita del veicolo, si deve rilevare, come da atti depo-
[...] sitati, che la relativa responsabilità, da ravvisarsi all'atto della vendita di una vettura usata, debba comunque ricadere sul rivenditore, qualora il mezzo sia stato collocato all'interno di una rivendita, ove il proprietario abbia effettuato, oltre che una pubblicità adeguata del mezzo, anche i controlli dovuti.
Si deve richiamare, a tale riguardo e in particolare, la circostanza per la quale l'ac- quirente non solo venne a contatto con il “rivenditore” per il corri- CP_1 Parte_1 spettivo della vendita del mezzo, ma questi si impegnò anche ad occuparsi dei documenti da consegnare all'acquirente, per una correzione o duplicazione degli stessi.
Come risulta dallo stesso Codice del Consumo (art.132) vi è una specifica responsa- bilità, la quale deve ricadere sul rivenditore - né può lo stesso chiamare in causa i proprietari effettivi del mezzo (chiunque essi siano) - quando si tratta di adempiere gli obblighi di cui al sopra citato art. 1453 del c.c.. Detta disposizione, sopra trascritta, pone le obbligazioni
5 dovute in sede di contratto a prestazioni corrispettive da parte dei contraenti, a carico degli stessi - nel nostro caso, a carico del rivenditore IG. . Parte_1
Questi risulta aver effettuato vari accessi presso l'agenzia di pratiche d'auto, con ve- rifiche eseguite prima dell'acquisto, al quale è poi pervenuto tramite compravendita.
L'avere, dopo tale data e dopo gli interventi citati, indicato, a voce e poi per iscritto
(atto di appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace), la IG.ra o addirittura Per_2 un medico, appare intervento illecito, e tale illiceità consiste, nel nostro caso, nella discor- danza del bene rispetto al contratto testé siglato. Come detto, l' art.130 D.Lgl. n. 206/2005, stabilisce il principio per cui, qualora il bene oggetto di compravendita presenti difformità, il consumatore (nel nostro caso il IG. ) avrà diritto alla sua riparazione o sostitu- CP_1 zione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo, salva la risoluzione del contratto, se venga dimostrata la totale difformità del bene compravenduto rispetto a quello oggetto del contratto.
Difformità nel caso di specie dimostrata, se non altro, dalla presenza di un provvedi- mento di fermo amministrativo.
Si deve ritenere che nel caso che occupa il IG. sia stato oggetto di inganno CP_1 da parte dell'appellante, il quale si è sempre presentato come proprietario del veicolo. Lo stesso non risulta avere sottoscritto alcun atto scritto, e risulta essersi affidato in CP_1 un soggetto il quale non ha fornito la documentazione utile, anzi indispensabile, per addive- nire una vendita regolare del bene.
Circa la consegna a domicilio del mezzo, mediante trasporto sino a CR per la consegna, la circostanza appare veritiera ed anzi il trasporto su altra vettura dell'auto avrebbe così evitato controlli da parte della Polizia Stradale, durante il percorso Arezzo-
CR.
In conclusione, il Giudice di prime cure ha correttamente approfondito tutti gli aspetti rilevanti della vicenda, pervenendo all'accertamento, mediante percorso logico e giuridico adeguato, la necessità di confermare e dichiarare la (già avvenuta) risoluzione del contratto de quo, così come richiesto da parte odierna appellata.
L'impugnazione deve essere, in conclusione, rigettata.
6 Le spese del grado seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice appellante. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi (stu- dio, introduttiva) e minimi (istruttoria/trattazione, decisionale), delle fasi di giudizio effetti- vamente espletate nell'ambito dei giudizi del valore (€ 6.000,00) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 3387 per competenze, oltre alle Spese Ge- nerali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'impugnazione proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la Sentenza del
[...]
Giudice di Pace di Arezzo n. 166/2004, depositata in data 19.04.2024;
- Condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, alle spese di giudizio per € 3.387,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 18/12/2025
Il giudice
IZ IE
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. IZ IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1255/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), Parte_1 P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dagli Avv. PASCALE CARMINA, NOCENTI SOFIA ( ), come da procura in calce a atto di citazione, in gradi di ap- C.F._1 pello, con domicilio eletto presso il loro studio in VIA DELLA FONTE VENE- ZIANA 10 AREZZO - parte attrice appellante - CONCLUDE come da verbale udienza del 20.02.2025: “in riforma dell'impugnata Sentenza n. 166/24, rep. 344/2024, cron. 1727/24, emessa dal G. di P. di Arezzo…in data 18.04.2024 e pubblicata in data 19.04.2024, al termine del giudizio n. 1644/23 R.G., nella parte in cui accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita del veicolo usato marca Daimler AG MB245, tg ED647ST, condanna la resistente alla restituzione del prezzo versato per l'acquisto del veicolo usato oltre al risarcimento dei danni, nonché condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, IN VIA PRELIMINARE (omissis), NEL MERITO ogni contraria istanza disattesa, accogliere la domanda dell' odierna appellante perché fondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 166/24, rep. 344/2024, cron. 1727/24, emessa dal G. di P. di Arezzo…in data 18.04.2024 e pubblicata in data 19.04.2024, al termine del giudizio n. 1644/23 R.G., in via principale 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio e/o la carenza di titolarità della posizione soggettiva passiva del IG. (omissis), in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 [...]
(omissis), per le ragioni illustrate nei motivi di impu- Parte_1 gnazione del presente atto, e dichiarare non dovute le spese di lite liquidate con la Sentenza di primo grado;
IN SUBORDINE, 2) rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e/o in diritto e,
1 comunque, sfornita di prova;
IN ULTERIORE SUBORDINE 3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse accertata l'esistenza di un valido contratto di compravendita tra le parti, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita e, per l'effetto, previa rideterminazione dell'im- porto corrisposto dal IG. condannare il IG. (omissis), in Parte_2 Parte_1 proprio e quale titolare della ditta (omissis) alla Parte_1 restituzione del prezzo di vendita pari a € 2000 con obbligo di riconsegna del veicolo da parte dell' odierno appellato, con esclusione del risarcimento dei danni. Il tutto per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compenso professionale di II grado e con condanna, in capo all'appellata, di rimborso delle spese anticipate per le iscrizioni a ruolo del giudizio di II grado”
E
- ( , parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ROSADINI REMO ( ), come da procura in calce a C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, in grado di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 SANSEPOLCRO
- parte convenuta appellata - CONCLUDE come da verbale udienza del 20.02.2025: “in via preliminare dichiari inammissibile l' appello principale ex adverso proposto per violazione dell'art 342 cpc. e dell'art 348/bis e ss. cpc. NEL MERITO rigetti l'appello proposto da , in persona del Parte_1 l.r.p.t. avverso l'impugnata Sentenza del G. di P. di Arezzo, Sez. Civ….n.166/24, publicata il 19/04/2024, resa nel giudizio R.G. n.1644/23, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”
Vendita di cose mobili
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in gradi appello, il quale ha fatto seguito alla Sentenza del Giu- dice di Pace di Arezzo del 18.04.2024, il IG. , in veste di titolare Parte_1
e legale rappresentante pro-tempore della ditta ha chiesto la riforma Parte_1 della predetta Sentenza, con cui il Magistrato Onorario aveva dichiarato risolto un contratto di compravendita di veicolo usato. Sulla dinamica che ha portato al presente giudizio, si sottolineano i seguenti punti: in data 27.12.2022 il IG. vendeva al IG. Parte_1 CP_1
, residente a [...], un veicolo usato, tg. ED647l al prezzo di € 6.000,00,
[...] somma comprensiva del passaggio di proprietà, pagata in contanti su richiesta del venditore;
a seguito di irregolarità, carenze e conseguenti motivi di illegittimità della compravendita,
2 rilevati dall'acquirente e per i quali nfra il , risultati vani i tentativi di risoluzione, CP_1 in buona fede, del contratto, si rivolgeva al Giudice di Pace con ricorso del 29.05.2023, ge- neratore di giudizio nel quale restava contumace il venditore la Sentenza del Giudice Pt_1 di Pace, datata 18.04 2024, dichiarava doversi ritenere risolto il contratto di compravendita del veicolo usato, con condanna, del IG. al pagamento, a favore del ricorrente, di € Pt_1
6.607,14, oltre interessi e spese di lite. Ciò premesso e nell'impugnare detta Sentenza il ven- ditore si rivolgeva a questo Tribunale atto di citazione in appello e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza di I grado. Si è co- stituito , il quale ha chiesto accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe. Controparte_1
Oggetto del presente giudizio è il mantenimento o, in alternativa, la risoluzione di un contratto, a prestazioni corrispettive, di compravendita di “veicolo non nuovo”, risalente al
27.12.2022. In tale data l'attuale appellante aveva venduto all'appellato al prezzo di €
6.607,00 (di cui € 6.000,00 quale mera vendita, ed € 607,00 per spese sostenute), un veicolo usato tg. ED647ST. La somma sarebbe stata versata al rivenditore, in contanti, a Sansepol- cro, presso l'abitazione dell'acquirente, alla presenza dei genitori e Controparte_2 [...]
Il garante ed attuale rivenditore dava atto che il proprietario era stato un Persona_1 medico, libero professionista, e ciò costituiva una garanzia circa l'avvenuta, pregressa tenuta del mezzo. Comunicava inoltre all'acquirente che il veicolo aveva già percorso 112.000 Km.
Con la compravendita faceva seguito, alla data suddetta, la consegna del mezzo, ma senza consegna di fattura di vendita - da considerarsi pertanto conclusa verbalmente - dal momento che nessun documento di compravendita del mezzo è stato sottoscritto dal vendi- tore e dall'acquirente.
Per la sua consegna il mezzo sarebbe stato portato a CR ed è da ritenere, stante quanto rilevato in atti, che sia stato trasportato su altro automezzo e consegnato, in presenza anche dei genitori dell'acquirente – così come è dato desumere dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi.
Ulteriori anomalie, di carattere burocratico, venivano scoperte dall'acquirente dopo
2 mesi, e cioè il 28.02.2023. Il riceveva, per posta ed in originale, la carta di cir- CP_1 colazione dalla Motorizzazione Civile, e in essa si leggeva la presenza di un fermo ammini- strativo della vettura sin dal 18.10.2019, per un importo/valore del mezzo pari ad € 6.862,39
3 - circostanza la quale era all'acquirente veniva confermata presso l'agenzia ACI. In tale sede si leggeva che proprietaria del mezzo era tale IG.ra , residente ad Persona_2
Arezzo, e non già il medico professionista, segnalato verbalmente dal venditore.
Dopo altri due mesi, sempre a CR (dimora del ), in occasione di CP_1 un controllo per un problema meccanico, esaminando la vettura si rilevava l'avvenuta per- correnza di Km. 167.772,10 e così, stante la differenza rispetto ai Km. 112.000,00 (rilevati il giorno della vendita), era ragionevole ritenere che il chilometraggio, quel giorno, doveva essere ancora maggiore: in altre parole, la vettura aveva subìto modifiche in relazione ai Km. percorsi, mediante ritocco dell'apposito apparecchio.
Altre “anomalie” venivano riscontrate dopo l'acquisto della vettura, soprattutto con riferimento ai documenti che debbono accompagnare sempre il mezzo. Il passaggio di pro- prietà avrebbe dovuto perfezionarsi presso l'Agenzia Chimera (in Arezzo, viale Michelan- gelo n. 88), ma qui veniva rilevato che la ricevuta sostitutiva del documento di circolazione era costituita da una sola carta recante la sola Ia pagina, contenente i dati del precedente proprietario, ma oscurati. Si rilevava poi, ed è questa l'anomalia più evidente, un provvedi- mento di fermo amministrativo, valido sin dal 18.10.2019 per un importo della vettura valu- tato in € 6.862,39. Proprietaria del mezzo sarebbe stata poi la IG.ra Persona_3
, e non già il medico segnalato a voce dal venditore all'acquirente .
[...] CP_1
Tutto quanto sopra esposto era più che sufficiente per richiedere la risoluzione del contratto per tutte le irregolarità riscontrate. Al diniego da parte del venditore, il IG.
[...]
promuoveva giudizio presso il Giudice di Pace, il quale vedeva la controparte conve- Pt_3 nuta contumace. All'esito del giudizio l'acquirente otteneva l'accoglimento dell'istanza di risoluzione del contratto, così come richiesta dall'acquirente, avendo esso fornito prova della corresponsione di € 6.000,00 a titolo di prezzo veicolo. L'auto poi riportava sul contachilo- metri l'avvenuta percorrenza di 112.000 Km. mentre in realtà, a 5 mesi di distanza essa aveva percorso 167.772 Km.. Dinanzi al Giudice di Pace doveva ritenersi perciò Parte_1 inadempiente rispetto alle obbligazioni sulla stessa incombenti, con conseguente applicabi- lità dell'art.1453 c.c., per il quale “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei due contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può, a sua volta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni”.
4 Le altre anomalie, come sopra esposte ed aventi, nella maggior parte dei casi, il venditore (o intermediario/venditore) quale partecipe e/o autore delle stesse, sono state oggetto di giudi- zio dinanzi al Giudice di Pace. L'assenza a tale I° giudizio da parte del venditore, nonostante la numerosa documentazione allegata da parte del ricorrente , con il venditore quale CP_1 convenuto contumace, deve portare a ritenere che lo stesso sia rimasto assente, così da sot- trarsi alle proprie responsabilità nei confronti dell'acquirente.
***
Ciò ulteriormente premesso, l'appellante si è rivolto a questo Tribunale, facendo ri- levare che, “nel caso che qui ci occupa, il venditore del mezzo ha svolto unicamente il ruolo di mero intermediario tra il proprietario/venditore del veicolo (IG.ra ) e l'acqui- Persona_2 rente (IG. , ruolo ben conosciuto dall'acquirente in quanto previamente infor- Controparte_1 mato e reso edotto dallo stesso sig. (che, a detta del , gli aveva addirittura Parte_1 CP_1 comunicato falsamente che il proprietario/venditore fosse un medico professionista) (cfr. cit. p. 7).
Quanto all' istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, la carenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, che sono i presupposti della misura di natura cau- telare, fanno sì che detta istanza non sia stata presa e non debba essere presa in considera- zione. Passando al merito di quanto sopra trascritto e cioè all'attribuzione alla IG.ra Pt_4
della proprietà e conseguente vendita del veicolo, si deve rilevare, come da atti depo-
[...] sitati, che la relativa responsabilità, da ravvisarsi all'atto della vendita di una vettura usata, debba comunque ricadere sul rivenditore, qualora il mezzo sia stato collocato all'interno di una rivendita, ove il proprietario abbia effettuato, oltre che una pubblicità adeguata del mezzo, anche i controlli dovuti.
Si deve richiamare, a tale riguardo e in particolare, la circostanza per la quale l'ac- quirente non solo venne a contatto con il “rivenditore” per il corri- CP_1 Parte_1 spettivo della vendita del mezzo, ma questi si impegnò anche ad occuparsi dei documenti da consegnare all'acquirente, per una correzione o duplicazione degli stessi.
Come risulta dallo stesso Codice del Consumo (art.132) vi è una specifica responsa- bilità, la quale deve ricadere sul rivenditore - né può lo stesso chiamare in causa i proprietari effettivi del mezzo (chiunque essi siano) - quando si tratta di adempiere gli obblighi di cui al sopra citato art. 1453 del c.c.. Detta disposizione, sopra trascritta, pone le obbligazioni
5 dovute in sede di contratto a prestazioni corrispettive da parte dei contraenti, a carico degli stessi - nel nostro caso, a carico del rivenditore IG. . Parte_1
Questi risulta aver effettuato vari accessi presso l'agenzia di pratiche d'auto, con ve- rifiche eseguite prima dell'acquisto, al quale è poi pervenuto tramite compravendita.
L'avere, dopo tale data e dopo gli interventi citati, indicato, a voce e poi per iscritto
(atto di appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace), la IG.ra o addirittura Per_2 un medico, appare intervento illecito, e tale illiceità consiste, nel nostro caso, nella discor- danza del bene rispetto al contratto testé siglato. Come detto, l' art.130 D.Lgl. n. 206/2005, stabilisce il principio per cui, qualora il bene oggetto di compravendita presenti difformità, il consumatore (nel nostro caso il IG. ) avrà diritto alla sua riparazione o sostitu- CP_1 zione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo, salva la risoluzione del contratto, se venga dimostrata la totale difformità del bene compravenduto rispetto a quello oggetto del contratto.
Difformità nel caso di specie dimostrata, se non altro, dalla presenza di un provvedi- mento di fermo amministrativo.
Si deve ritenere che nel caso che occupa il IG. sia stato oggetto di inganno CP_1 da parte dell'appellante, il quale si è sempre presentato come proprietario del veicolo. Lo stesso non risulta avere sottoscritto alcun atto scritto, e risulta essersi affidato in CP_1 un soggetto il quale non ha fornito la documentazione utile, anzi indispensabile, per addive- nire una vendita regolare del bene.
Circa la consegna a domicilio del mezzo, mediante trasporto sino a CR per la consegna, la circostanza appare veritiera ed anzi il trasporto su altra vettura dell'auto avrebbe così evitato controlli da parte della Polizia Stradale, durante il percorso Arezzo-
CR.
In conclusione, il Giudice di prime cure ha correttamente approfondito tutti gli aspetti rilevanti della vicenda, pervenendo all'accertamento, mediante percorso logico e giuridico adeguato, la necessità di confermare e dichiarare la (già avvenuta) risoluzione del contratto de quo, così come richiesto da parte odierna appellata.
L'impugnazione deve essere, in conclusione, rigettata.
6 Le spese del grado seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice appellante. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi (stu- dio, introduttiva) e minimi (istruttoria/trattazione, decisionale), delle fasi di giudizio effetti- vamente espletate nell'ambito dei giudizi del valore (€ 6.000,00) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 3387 per competenze, oltre alle Spese Ge- nerali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'impugnazione proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la Sentenza del
[...]
Giudice di Pace di Arezzo n. 166/2004, depositata in data 19.04.2024;
- Condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, alle spese di giudizio per € 3.387,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 18/12/2025
Il giudice
IZ IE
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