Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/12/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01839/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2025, proposto da EL CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria La Brocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Eboli, via Pitagora I, 3;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giusy Valentina Montone e Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
- del provvedimento di divieto prot. n. 2025/36969 del 15/09/2025 sulla pratica SUED_SCIA-00165-2025, con il quale il Responsabile E.Q. Urbanistica Edilizia del Comune di Eboli ha respinto l’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) depositata dal ricorrente in data 18/07/2025, prot. n. 29207, ai fini della “realizzazione di un Impianto Fotovoltaico di potenza 999,60 kWp da realizzarsi alla località Cioffi snc”;
- ove occorrer possa, di tutti i relativi atti prodromici, connessi, collegati e consequenziali, ivi compreso, in particolare, il preavviso di diniego prot. n. 2025/32630 del 14/08/2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
- ove necessario, in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente, degli artt. 15 e 25 delle N.T.A. del P.R.G. e del d. m. 21/06/2024;
nonché per l’accertamento e declaratoria
- dell’intervenuto (valido) perfezionamento del titolo abilitativo e quindi della piena validità ed efficacia della P.A.S. depositata dal ricorrente in data 18/07/2025, prot. n. 29207, SCIA-00165-2025;
- in subordine, dell’intervenuto (valido) perfezionamento del titolo abilitativo e quindi della piena validità ed efficacia della P.A.S. depositata al SUAP in data 31/03/2025, prot. REP_PRV_SA/SA-SUPRO 0039829/31-03-2025 e successiva pec al Segretario comunale del 30/04/2025, prot. n. 17964, con la quale si trasmetteva il “progetto per la realizzazione di un Impianto Fotovoltaico di potenza 999,60 kWp da realizzarsi alla località Cioffi, snc”, seguita dal RENDE NOTO pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 14/07/2025, con l’avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, non essendo pervenuto, dal 31/03/2025 ad oggi, alcun provvedimento espresso dal Comune di Eboli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. MI Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Mediante l’odierno gravame, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di divieto prot. n. 2025/36969 del 15/09/2025, sulla pratica SUED_SCIA-00165-2025, con il quale il Responsabile E.Q. Urbanistica Edilizia del Comune di Eboli ha respinto l’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) depositata in data 18/07/2025, prot. n. 29207, ai fini della realizzazione di un Impianto Fotovoltaico di potenza 999,60 kWp da realizzarsi alla località Cioffi snc sull'appezzamento di terreno individuato in catasto al foglio 47, particelle nn. 1145, 1146, 1147, 1148.
2. L’intervento prevedeva, in particolare, la realizzazione di un impianto fotovoltaico mediante l'installazione di 1.785 moduli in silicio monocristallino posizionati su strutture di sostegno in acciaio zincato infisse al suolo per una superficie captante di circa 4.500 mq. da connettere alla rete elettrica nazionale da collocare in un’area classificata, secondo il PRG vigente in “ Zona E – Ed di pianura ” non sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali.
3. A fondamento del ricorso, il ricorrente ha allegato e dedotto che: alla prima SCIA del 31.3.2025, ha fatto sèguito il riscontro del 29.4.2025 prot. n. 52829/2025, con il quale lo Sportello Unico ha escluso la possibilità di rivolgersi allo stesso SUAP, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DPR n. 160/2010, in quanto “sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (... )” ; pertanto, ha trasmesso nuovamente l’istanza secondo le indicazioni fornite nel riscontro e, non avendo ricevuto riscontro alcuno, a mezzo del proprio tecnico progettista, ha provveduto, in data 14.7.2025, a far pubblicare sul BURC n. 48 del 14.7.2025 l’avviso di “ intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo” prevista all’art. 8, co. 9, d. lgs. n. 190/2024; la norma, difatti, stabilisce che, nei casi in cui un impianto di energia rinnovabile possa essere realizzato previa procedura PAS: “Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell’avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione ”; indi, il Comune ha trasmesso nota di preavviso di diniego prot. n. 32630 del 14/08/2025, riscontrata dalle osservazioni presentate dal ricorrente il successivo 19.8.2025; tuttavia, nonostante le osservazioni proposte, con la nota impugnata in via principale, prot. n. 36969 del 15/09/2025, il Comune ha confermato i motivi ostativi già opposti, respingendo definitivamente l’istanza e, comunque, comunicando l’inibitoria alla realizzazione dell’impianto; il Comune resistente ha motivato il diniego sulla scorta delle seguenti argomentazioni: “ a) l’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra non è compatibile con le previsioni delle N.T.A. art.15 e art.25 del P.R.G. vigente che esclude, tra gli interventi ammissibili, la realizzazione di impianti di produzione di energia e pertanto, l’intervento non rientra nel regime di PAS in quanto, ai sensi dell’art.8 comma 2 del D.Lgs. n. 190/2024 “Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui .... in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l’articolo 9 in tema di autorizzazione unica”; ha presentato due istanze in autotutela perché il Comune annullasse il diniego opposto; stante l’inerzia dell’Ente, ha adito questo Tribunale introducendo l’odierno giudizio.
4. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
“ I. Violazione dell’art. 8 d. lgs. n. 190/2024 e dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990; violazione dell’art. 2, co. 8-bis, e dell’art. 19 legge n. 241/1990; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, perplessità e arbitrarietà dell’azione amministrativa, nonché difetto di istruttoria e di motivazione;
Parte ricorrente ha, preliminarmente, affermato la formazione del titolo per silentium invocando i meccanismi costitutivi dello specifico titolo indicati agli artt. da 6 a 9 del Dlgs. n. 190/2024, atteso che il gravato diniego comunale sarebbe stato emesso tardivamente in violazione della specifica disciplina normativa di riferimento, obliterando che, per l’effetto, si era già (validamente) perfezionato il corrispondente titolo abilitativo e che residuava, unicamente, la possibilità di intervenire “solo mediante i poteri di autotutela c.d. atipica”.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d. lgs. n. 190/2024 sotto ulteriori profili e dell’art. 20 d. lgs. n. 199/2021, nonché del d. m. 21/06/2024; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; travisamento; difetto di istruttoria e di motivazione; Perplessità, contraddittorietà e arbitrarietà dell’azione amministrativa; falsa applicazione degli artt. 15 e 25 N.T.A. del P.R.G. vigente; violazione del Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/05/2011”.
Con il motivo di ricorso in esame, l’interessato ha rilevato la idoneità della procedura PAS ai fini della formazione del titolo in contestazione, assumendo che l’opera in contestazione sarebbe compatibile con le NTA comunali e segnatamente con gli artt. 15 e 25, atteso che, in caso contrario, queste ultime due norme avrebbero dovuto essere considerate in contrasto con la novellata previsione dell’art. 20 comma 1 bis in base al quale le limitazioni degli strumenti urbanistici previste per le aree agricole non troverebbero applicazione in presenza di impianti correlati a una cd “comunità energetica” alla quale apparterrebbe, per l’appunto, l’impianto oggetto di causa.
5. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
6. Il Comune resistente si è costituito in giudizio, depositando specifica documentazione, rilevando la mancata formazione del titolo per silentium e argomentando approfonditamente in ordine alle ragioni di assoluta legittimità del diniego opposto.
7. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, sentite le parti come da verbale in atti, alle quali è stato dato avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.
8. Il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, stante la sua manifesta infondatezza e l’esistenza di specifici precedenti, anche di questo Tribunale, sui fatti oggetto di causa (sentenza del TAR Salerno, Sez. III, n. 222 del 31/1/2025; sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia, n. 86/2025).
9. L’art 6 del d.lgs. n. 28/2011, applicabile ratione temporis , nel disciplinare la PAS per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, prevedeva, al comma 2, per quanto qui d’interesse, che “il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. […]”.
Il successivo comma 4 prevedeva che “ il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita ”.
Nel vigore della richiamata disciplina, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:
a) la compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento, la cui verifica in concreto è demandata al Comune, è presupposto indispensabile per l’assentibilità dell’impianto a mezzo PAS (Cons. di Stato, n. 7357/2021);
b) l’effetto della PAS non può conseguentemente essere quello di consentire l’intervento in deroga agli strumenti urbanistici, perché è proprio la compatibilità urbanistico-edilizia del progetto a costituire il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di procedura semplificata (Cons. di Stato, n. 11338/2023);
c) le previsioni di favore relative all’istallazione di impianti di produzione di energie rinnovabili in zona agricola “ vanno coniugate con quelle che allo stesso tempo richiedono, per gli impianti realizzabili mediante PAS (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011) ovvero senza alcun titolo abilitativo (art. 6, comma 11, del medesimo decreto), la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi ” (Cons. di Stato, n. 8284/2023);
d) la deroga alla destinazione urbanistica ad uso agricolo (che non necessiti di variante) è quindi ipotizzabile – ricorrendone tutti i presupposti della normativa di favore – “in ordine alle sole disposizioni in materia di azzonamento, ma non relativamente agli altri parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola” (Cons. di Stato, n. 7800/2023) e alle prescrizioni di natura urbanistica incidenti sull’area stessa.
In questo quadro, si è inserito il d.lgs. n. 199/2021 (e successive modifiche) che, nell’introdurre un’innovativa disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ha previsto all’art. 20, comma 8, lett. c- ter ), per quanto qui d’interesse, che “ nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo : […] c -ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; […] ”.
Il Collegio non condivide l’interpretazione del ricorrente, dovendosi ribadire - anche a seguito dell’intervento normativo predetto – che la piena conformità urbanistica vada verificata e dimostrata caso per caso nel concreto, per ciascun singolo progetto, alla luce delle previsioni del piano, e che, solo ove l’impianto sia conforme sul piano urbanistico ed edilizio esso è assentibile con procedura semplificata.
Occorre, infatti, subito rilevare che il concetto di “aree idonee” di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter) del d.lgs. n. 199/2021 va adeguatamente inteso non nel senso amplissimo invocato dalla ricorrente, ma nel più appropriato senso che le aree a destinazione agricola indicate sono idonee ad ospitare l’impianto fotovoltaico, nel rispetto però delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie di zona.
Quel che la norma intende è, infatti, che la destinazione urbanistica agricola (in aree con le caratteristiche indicate) non può di per sé essere di ostacolo alla localizzazione dell’impianto fotovoltaico.
Se è vero quindi che l’insediamento di un impianto fotovoltaico nella zona agricola non necessita, per il solo fatto di incidere su area a destinazione agricola, di apposita variante urbanistica, perché tale compatibilità in punto di zonizzazione è stabilita a monte ed ex lege, è altresì vero che tutto ciò non determina, come invece erroneamente sostenuto dalla ricorrente, in via presuntiva, automatica ed astratta anche la completa conformità urbanistica del progetto. Quest’ultima – ferma la sua astratta compatibilità con la destinazione urbanistica ad uso agricolo – deve, in ogni caso, rispettare le concrete previsioni di piano, le singole prescrizioni urbanistiche e i relativi divieti previsti dalla pianificazione.
Così rettamente interpretata la previsione di favore invocata dalla ricorrente, si può confermare, anche alla luce del quadro regolatorio scaturente dall’innovativo regime transitorio stabilito dal d.lgs. n. 199/2021, che:
a) la compatibilità urbanistico-edilizia del progetto resta il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di PAS;
b) la deroga della destinazione urbanistica ad uso agricolo è quindi ipotizzabile in ordine alle sole disposizioni in materia di azzonamento, ma non relativamente agli altri vincoli urbanistici e ai parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola.
In questo senso si è già orientata la giurisprudenza amministrativa formatasi nel vigore dell’art. 20 del d.gs. n. 199/2021 che ha confermato che, per accedere alla PAS, occorre, in ogni caso, la presupposta dichiarazione di conformità urbanistica perché “[…] la stessa disciplina sulla p.a.s. conferma come la valorizzazione sul piano assiologico della transizione energetica non possa elidere concorrenti istanze di governo e pianificazione del territorio, giacché ugualmente espressive di valori primari dell’ordinamento. In definitiva, non è predicabile in linea di principio un primato assoluto della produzione dell’energia da fonti rinnovabili sulle esigenze di preservazione e governo del territorio” (T.A.R. Piemonte, n. 808/2023). “La compatibilità urbanistica ed edilizia degli impianti, quindi, sfugge a qualunque presunzione e, ai sensi del più volte citato art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28/2011, deve essere comprovata dai proponenti mediante relazione asseverata di un tecnico” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, n. 222/2025, T.A.R. Puglia, n. 724/2023).
10. Ebbene, nel caso di specie il Comune, conformemente alla disciplina di settore, non ha inibito la realizzazione dell’impianto sol perché ricadente in zona agricola, ma perché contrastante con le specifiche previsioni urbanistiche incidenti sull’area e, segnatamente, con previsioni delle N.T.A. art. 15 e art. 25 del vigente PGR.
Difatti, l’art. 25 delle Norme tecniche di Attuazione (N.T.A) del Piano Regolatore (PRG) vigente, reputa ammissibili nell’area agricola, oltre alle trasformazioni di cui al comma 2 dell’articolo 15, soltanto : “a) la ristrutturazione e la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, le quali di norma non devono essere pavimentate con materiali impermeabilizzanti; b) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti tecnici quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, e simili; c) l’esercizio dell’ordinaria coltivazione del suolo; d) l’installazione di serre per la forzatura delle colture; f)la manutenzione e la sistemazione di laghetti per la pesca sportiva e per l’acquacoltura; g)le trasformazioni relative agli edifici funzionali all’esercizio dell’attività agricola ai sensi degli articoli 18 e 19”. L’art. 15 consente invece: “a) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento idrico, di impianti a rete e puntuali per lo smaltimento dei reflui, di impianti a rete per le telecomunicazioni e per il trasporto dell’energia i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, devono essere completamente interrati; b) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di sentieri pedonali, i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti; c) la manutenzione delle strade esistenti; d) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di opere di difesa idraulica, e simili; e) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi; f) l’esercizio delle attività selvicolturali e di pascolo; g) la realizzazione di impianti per la pratica sportiva, con possibilità di coprirli con strutture rimovibili e senza ulteriori impermeabilizzazioni del suolo, quali pertinenze di edifici esistenti o edificabili, al servizio dei residenti e degli utenti dei medesimi edifici, e fermo restando che le strutture di servizio, quali spogliatoi, servizi igienici, e simili, devono essere realizzate all’interno degli stessi edifici; h) le trasformazioni fisiche degli edifici esistenti, a norma dell’articolo 16.”
11. Non coglie nel segno la prospettazione difensiva del ricorrente secondo il quale le NTA consentirebbero la realizzazione dell’impianto in questione lì dove permettono la realizzazione di “impianti tecnici quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, e simili”; “impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento idrico”; “impianti a rete e puntuali per lo smaltimento di reflui”; “impianti a rete per le telecomunicazioni e per il trasporto dell’energia”.
In proposito, al di là che il dato letterale smentisce l’impostazione attorea, nel provvedimento impugnato, con considerazioni ampiamente richiamate nella memoria difensiva, il Comune ha evidenziato che quanto agli impianti di produzione energetica l’unico riferimento è quello riguardante gli “impianti per... trasporto energia”, diversi, anche strutturalmente, rispetto a quelli per la produzione energetica alla cui realizzazione aspira il ricorrente.
Il che, beninteso, come ha più volte ribadito il Comune, non conduce, in questa fase, ad affermare l’incompatibilità assoluta dell’apposizione dell’impianto con il territorio comunale, bensì incide sul diverso profilo del procedimento da utilizzare. L’Autorizzazione unica, difatti, potrebbe in astratto consentire di apportare una variante agli strumenti urbanistici idonea a ottenere l’agognato titolo legittimante.
12. Né può condividersi l’assunto attoreo secondo cui in assenza di un espresso divieto la realizzazione dell’impianto sarebbe compatibile con gli strumenti urbanistici perché non impedito dalle NTA.
In verità, lo schema utilizzato dallo strumento urbanistico comunale è opposto, nella sua logica, a quello indicato dal ricorrente: difatti nella zona omogenea E1 Agricola Normale sono consentiti esclusivamente taluni interventi tra i quali non figura la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; sicché per la localizzazione sarebbe stata necessaria una deroga alla disciplina di piano che la PAS, per le ragioni esposte, non era idonea ad operare: l'assenza di un divieto espresso non consente di ritenere che l'opera in questione sia dunque compatibile con la destinazione di zona, ostandovi la disciplina delle NTA costruita come autorizzazione su singole fattispecie, tassativamente indicate, tra le quali non figura l'impianto in oggetto.
13. Neppure soccorre l’argomento in base al quale l’area di intervento non sarebbe stata qualificata non idonea da apposito provvedimento regionale, così come previsto dal d.m. 10 settembre 2010.
Ed invero, come condivisibilmente osservato da Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2021, n. 7357, “ l’individuazione regionale di siti non idonei agli impianti, sulla base della previsione dell'art. 17 d.m. 10 settembre 2010 …non ha l'effetto di determinare, via automatica e presuntiva, la compatibilità urbanistica dell'intervento da realizzare nei siti esclusi dal piano regionale. La funzione del sopra indicato piano regionale, infatti, non è quella di predeterminare l'idoneità, sul piano generale e a prescindere dalla compatibilità urbanistico-edilizia, di tutti i siti non esclusi, ma è quella, più limitata, di offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti (allegato 3 al d.m. 10 settembre 2010). Come sopra osservato, l'accesso alla procedura semplifica è condizionata dalla conformità urbanistica del progetto che fonda e giustifica la duplice semplificazione, sia procedimentale, a mezzo di conferenza di servizi, sia provvedimentale con la formazione del silenzio assenso. La compatibilità urbanistica ed edilizia degli impianti, quindi, sfugge a qualunque presunzione e, ai sensi del più volte citato art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28/2011, deve essere comprovata dai proponenti mediante relazione asseverata di un tecnico» (cfr. anche TAR Puglia, Bari, sez. II, 8 maggio 2023, n. 724)”.
14. Acclarata la incompatibilità suddetta tra le NTA e il progetto presentato dal ricorrente, il progetto proposto non risulta, peraltro, compatibile con le limitazioni introdotte dal cd. D.L. n. 63/24 (convertito dalla L.101/24), lì dove all’art. 5 ha novellato l’art. 20 del D. lgs. n.199/2021, introducendo puntuali limitazioni per la costruzione di impianti fotovoltaici in zona agricola e in particolare previsto il divieto di apposizione di impianti in deroga agli strumenti urbanistici.
La deduzione di parte ricorrente non può trovare supporto, innanzitutto, nel richiamo alla nozione di azzonamento, alla quale parte ricorrente ha ascritto le NTA in questione.
A favore della propria tesi parte ricorrente ha richiamato un recente arresto del Consiglio di Stato (sez. IV n. 6725/2025), dal quale, a suo dire, in fattispecie analoga, si trarrebbe sia la predetta natura di disposizioni di azzonamento delle suindicate norme delle NTA comunali, che l’applicabilità della deroga al divieto ora introdotto dal citato art. 20.
In sostanza, secondo l’argomento del ricorrente, le disposizioni in questione sarebbero da qualificare disposizioni cd. di azzonamento e quindi recessive rispetto al contenuto della norma appena indicata che, invece, riguarderebbe esclusivamente le previsioni degli strumenti urbanistici puntuali. Al di là della suggestività dell’argomento.
Il richiamo alla sopra richiamata decisione, da un lato, risulta inconferente e comunque incompleto rispetto al ragionamento svolto in quell’occasione dal Consesso.
Risulta inconferente, perché, a differenza di quanto verificatosi in quella vicenda, nel caso in esame, non c’è una disposizione che consente la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile; il contenuto del precedente si rivela, in concreto, ben diverso da come rappresentato dalla ricorrente.
Difatti, nell’occasione, il Consiglio di Stato ha sottolineato che in un caso (diverso da quello attuale) nel quale le disposizioni delle NTA sembravano anche consentire la realizzazione di impianti come quello in quel caso proposto, la presenza di disposizioni di azzonamento (zonizzazione) di un Piano di Parco non poteva essere idonea, pur se interpretata come in contrasto con la tipologia di impianto richiesto, a determinare senz’altro il divieto di realizzazione.
Per altro verso, il richiamo, come detto, appare inompleto perché non tiene conto che, anche in quell’occasione il Consiglio di Stato ha evidenziato che “ la compatibilità urbanistica dell’impianto è condicio sine qua non di accesso alla PAS; in mancanza di tale presupposto, per realizzare l’intervento occorre conseguire l’autorizzazione amministrativa (nel caso di specie, l’autorizzazione unica disciplinata dall’art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003, abrogato dal D.Lgs. n. 190 del 2024, ma vigente ratione temporis), che ha anche valenza di variante urbanistica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2021, n. 7357; Id., Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 29 dicembre 2023, n. 11338) .” Ed ancora “ l’art. 20, co. 8, D.Lgs. n. 199 del 2021 non permette di soprassedere a ogni regolamentazione urbanistica o edilizia locale delle zone agricole. Posto che la compatibilità urbanistica dell’intervento rimane il presupposto basilare per l’abilitazione di impianti F. secondo il meccanismo della PAS, ex art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 28 del 2011, è pur sempre necessario che detti impianti rispettino i restanti parametri urbanistico-edilizi vigenti nelle zone agricole. Come enunciato dalla giurisprudenza con riferimento all’assetto normativo anteriore al D.Lgs. n. 199 del 2021, ma mutatis mutandis valevole anche rispetto alla legislazione vigente, la deroga della destinazione urbanistica ad uso agricolo è ipotizzabile in ordine alle sole disposizioni in materia di azzonamento, ma non relativamente agli altri parametri urbanistico-edilizi che caratterizzano la zona agricola (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 12 settembre 2023, n. 8284)”.
15. Neppure è condivisibile l’argomento in base al quale, nel caso di specie, sarebbe stata proposta la realizzazione di un impianto nell’ambito di un cd. “comunità energetica”, fattispecie espressamente eccettuata dal citato art. 20 d. lgs. n. 199/2021.
Invero, come ben rilevato dalla difesa comunale, l’appartenenza di un impianto a una “comunità energetica” non si risolve in una mera enunciazione di principio bensì va dimostrata nel procedimento e passa, tra l’altro, per un espresso e autonomo procedimento.
Evenienza che, nel caso in esame, non si è in alcun modo verificata posto che il ricorrente si è limitato a indicare genericamente nell’istanza che l’impianto sarebbe stato inserito in una “comunità energetica”, ma senza fornire alcun elemento atto a indicare la effettiva formazione di quest’ultima.
Senza nemmeno entrare nella disamina di merito, a disattendere l’impostazione del ricorrente in proposito, basti richiamare che, ai sensi dell’art. 31 del DL 199/21, che disciplina la fattispecie “I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili” fissando poi dei requisiti da rispettare, tra cui: “a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni,(...) ”
Ebbene, il Collegio non può non evidenziare come, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non sono stati nemmeno accennati i profili correlati all’eventuale formazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, né sono stati in alcun modo indicati gli altri soggetti appartenenti alla predetta comunità e quali sarebbero state le loro specifiche caratteristiche quali residenti o imprenditori qualificabili quali “clienti finali” che hanno diritto ad organizzarsi in CER. In sostanza, al contrario di quanto genericamente affermato dal ricorrente il progetto non era in alcun modo riferibile all’utilizzo da parte di una Comunita Energetica.
16. Infine, è d’uopo segnalare che, a fronte dell’utilizzo di un procedimento diverso da quello idoneo alla formazione di un titolo, il decorso del tempo non equivale alla formazione dello stesso.
Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza, l’operatività del silenzio-assenso postula la presenza di alcuni presupposti sostanziali, oltreché di requisiti dell’istanza, in mancanza dei quali esso non può operare, dato che le esigenze di concentrazione dei termini per la definizione dei procedimenti amministrativi, poste alla base della configurazione del titolo abilitativo tacito costituito dal silenzio-assenso, non possono esonerare l’interessato dal dimostrare la presenza delle condizioni sostanziali fondamentali previste dalla legge né dal rispettare l’onere di presentazione della documentazione, eventualmente prescritta, come pure di una rituale istanza completa dei requisiti richiesti ( ex multis Consiglio di Stato sez. V, 26/09/2013, n.4783; Consiglio di Stato sez. II, 19/11/2020, n.7198).
17. La formazione del silenzio-assenso presuppone, perciò, non solo il decorso del termine assegnato all'amministrazione per la pronuncia esplicita, ma anche il ricorrere di tutte le condizioni e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente, con la conseguenza che non può ritenersi formato il silenzio-assenso e non può riscontrarsi alcun effetto abilitativo ove l’istanza non prospetti una condizione di piena conformità al paradigma legale e non ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22/01/2021, n. 666).
Conclusivamente, il provvedimento comunale, peraltro articolatamente plurimotivato, resiste alle censure della ricorrente.
In argomento, è appena il caso di rilevare che, a fronte di un atto plurimotivato, l’acclarata legittimità anche del solo rilievo ostativo di incompatibilità del progetto controverso rispetto alla destinazione agricola, implica l’inammissibilità degli ulteriori profili di censura rubricati: ciò, in quanto, in presenza di un atto sorretto da autonome ragioni giuridico-fattuali, è bastevole l’intangibilità anche di una sola delle argomentazioni poste a suo fondamento, perché l’atto medesimo possa resistere al richiesto sindacato giurisdizionale su di esso, con conseguente assorbimento - per carenza di interesse e per finalità di economia processuale - delle censure dirette a contestare ogni ulteriore nucleo motivazionale del provvedimento gravato.
18. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MI Di AR, Referendario, Estensore
UR Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO