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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/09/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1732 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(CF , (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF , quali eredi legittimi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Iasiello ed elettivamente domiciliati Persona_1
presso lo studio di Benevento, via XXIV Maggio N°1,
Attori
E
(CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Nazzareno Controparte_1 C.F._4
Lanni ed elettivamente dom.ta presso lo studio di Benevento, via Pasquali, 8
Opposta
Avente ad oggetto: Correzione errore ex art. 1430 cc.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti: 2
Per gli attori: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 20 aprile 2022 , e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , hanno convenuto davanti a questo Tribunale , quale avente Persona_1 Controparte_1
causa degli eredi di , al fine di ottenere pronuncia di correzione ex art. 1430 cc di errore Persona_2
materiale contenuto nella scrittura privata datata 30.09.1994, sottoscritta da e Persona_1 Per_2
con la quale ognuno dei sottoscrittori si impegnava a cedere una porzione dei rispettivi fondi,
[...]
ubicati in Ginestra degli Schiavoni, località Monterotondo, al fine di creare una strada percorribile da carri agricoli ed altri mezzi al servizio delle coltivazioni;
detta scrittura veniva confermata con
Sentenza N°818/2019 del Tribunale di Benevento.
Gli attori ritenevano che le zone di terreno a cedersi fossero state trasposte sulla mappa riproducente i luoghi in questione, allegata alla scrittura privata, in maniera imprecisa rispetto alla effettiva situazione di fatto, per cui invocavano l'emissione di sentenza che provvedesse alla correzione del predetto errore, a loro dire di natura materiale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , invocando il Controparte_1
rigetto della domanda attorea, ritenendola del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Il GI assegnava alle parti i termini ex art. 190 cpc e, non ritenendo necessario l'espletamento di istruttoria, riservava la causa a sentenza assegnando alle stesse parti i termini ex art. 190 cpc.
La domanda proposta dagli attori è inammissibile per i seguenti
MOTIVI
La scrittura privata a suo tempo stipulata tra e aveva il tenore seguente: Parte_4 Persona_2
tra la P.lla 52 ) e la P.lla 6 ) il confine è stabilito da un canale naturale Persona_2 Persona_1
denominato "Canale dei Bartoli"; pertanto, per accedere dalla particella 51 alla particella 6 (entrambe di ), bisogna passare attraverso la particella 52 (di ). Per ovviare a tale Persona_1 Persona_2
situazione di fatto, i germani convennero di destinare a strada carrabile agricola una porzione Per_2
di circa mq 100 della particella 52 ( ), sita a ridosso del Canale dei Bartoli, riservando Persona_2
allo stesso un diritto di passaggio al fine di poter raggiungere la particella 4, da lui Persona_2
coltivata. 3
, a sua volta, cedeva una porzione della particella 51 di circa mq 90, volta ad agevolare Persona_1
il passaggio.
Gli attori affermano che le contestazioni sorte tra loro e l'avente causa degli eredi di Persona_2
sono state generate da un errore verificatosi nella misurazione della lunghezza della superfice che destinava a strada carrabile, indicata nella mappa allegata alla scrittura in ml 25, mentre Persona_2
da rilievi effettuati in loco tale lunghezza era in realtà di mq 36,5; essi ritengono, in conclusione, che l'effettiva volontà delle parti espressa nella più volte citata scrittura privata era quella “di consacrare il passaggio di attraversamento dal fondo indicato nella particella N°51 al fondo N°6, attraverso la particella N°52” ( così in atto introduttivo), per cui l'aver riportato sulla mappa una distanza inferiore a quella effettiva fosse un mero errore correggibile a mezzo dell'azione ex art. 1430 cc.
Pertanto, l'indagine positiva deve essere rivolta ad individuare il perimetro applicativo della richiamata norma.
Una prima fonte di chiarezza sul punto è data dalla pronuncia Cassazione civile 18 marzo 2016 n
3228, nella quale si afferma che l'errore commesso per inesperienza o disattenzione, definibile quale
“materiale”, sia quello rilevabile ” ictu oculi”, senza nessuna necessita di indagine;
quindi, non deve essere un errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini della questione in disamina.
Ne discende che non possa ascriversi alla categoria dell'errore materiale un errore che investa, invece, un dato di partenza e, quindi, in difetto dei presupposti per ricondurre la fattispecie all'ipotesi del mero errore ex art. 1430 c.c.
A parere del Tribunale, la sola circostanza che parte attrice, nel suo atto introduttivo, ritenga che debba ricercarsi, nella fattispecie concreta, l'effettiva volontà delle parti espressa nella scrittura privata datata 30.09.1994, implica che non si sia in presenza di un errore materiale (consistente, in poche parole in una mera svista), ma si tratti di un errore nella individuazione dei termini della questione e, come tale, afferente, eventualmente, all'annullamento della scrittura per vizio nella formazione del consenso, fattispecie diversa da quella prevista all'art. 1430 cc.
Và quindi dichiarata l'inammissibilità della domanda come formulata dagli attori;
le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come per legge.
P.Q.M.
4
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta dai coeredi nei confronti di Persona_1
Controparte_1
2) Condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e contributo CNF se dovuti
Così è deciso.
Benevento, li 16 settembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1732 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(CF , (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF , quali eredi legittimi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Iasiello ed elettivamente domiciliati Persona_1
presso lo studio di Benevento, via XXIV Maggio N°1,
Attori
E
(CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Nazzareno Controparte_1 C.F._4
Lanni ed elettivamente dom.ta presso lo studio di Benevento, via Pasquali, 8
Opposta
Avente ad oggetto: Correzione errore ex art. 1430 cc.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti: 2
Per gli attori: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 20 aprile 2022 , e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , hanno convenuto davanti a questo Tribunale , quale avente Persona_1 Controparte_1
causa degli eredi di , al fine di ottenere pronuncia di correzione ex art. 1430 cc di errore Persona_2
materiale contenuto nella scrittura privata datata 30.09.1994, sottoscritta da e Persona_1 Per_2
con la quale ognuno dei sottoscrittori si impegnava a cedere una porzione dei rispettivi fondi,
[...]
ubicati in Ginestra degli Schiavoni, località Monterotondo, al fine di creare una strada percorribile da carri agricoli ed altri mezzi al servizio delle coltivazioni;
detta scrittura veniva confermata con
Sentenza N°818/2019 del Tribunale di Benevento.
Gli attori ritenevano che le zone di terreno a cedersi fossero state trasposte sulla mappa riproducente i luoghi in questione, allegata alla scrittura privata, in maniera imprecisa rispetto alla effettiva situazione di fatto, per cui invocavano l'emissione di sentenza che provvedesse alla correzione del predetto errore, a loro dire di natura materiale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , invocando il Controparte_1
rigetto della domanda attorea, ritenendola del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Il GI assegnava alle parti i termini ex art. 190 cpc e, non ritenendo necessario l'espletamento di istruttoria, riservava la causa a sentenza assegnando alle stesse parti i termini ex art. 190 cpc.
La domanda proposta dagli attori è inammissibile per i seguenti
MOTIVI
La scrittura privata a suo tempo stipulata tra e aveva il tenore seguente: Parte_4 Persona_2
tra la P.lla 52 ) e la P.lla 6 ) il confine è stabilito da un canale naturale Persona_2 Persona_1
denominato "Canale dei Bartoli"; pertanto, per accedere dalla particella 51 alla particella 6 (entrambe di ), bisogna passare attraverso la particella 52 (di ). Per ovviare a tale Persona_1 Persona_2
situazione di fatto, i germani convennero di destinare a strada carrabile agricola una porzione Per_2
di circa mq 100 della particella 52 ( ), sita a ridosso del Canale dei Bartoli, riservando Persona_2
allo stesso un diritto di passaggio al fine di poter raggiungere la particella 4, da lui Persona_2
coltivata. 3
, a sua volta, cedeva una porzione della particella 51 di circa mq 90, volta ad agevolare Persona_1
il passaggio.
Gli attori affermano che le contestazioni sorte tra loro e l'avente causa degli eredi di Persona_2
sono state generate da un errore verificatosi nella misurazione della lunghezza della superfice che destinava a strada carrabile, indicata nella mappa allegata alla scrittura in ml 25, mentre Persona_2
da rilievi effettuati in loco tale lunghezza era in realtà di mq 36,5; essi ritengono, in conclusione, che l'effettiva volontà delle parti espressa nella più volte citata scrittura privata era quella “di consacrare il passaggio di attraversamento dal fondo indicato nella particella N°51 al fondo N°6, attraverso la particella N°52” ( così in atto introduttivo), per cui l'aver riportato sulla mappa una distanza inferiore a quella effettiva fosse un mero errore correggibile a mezzo dell'azione ex art. 1430 cc.
Pertanto, l'indagine positiva deve essere rivolta ad individuare il perimetro applicativo della richiamata norma.
Una prima fonte di chiarezza sul punto è data dalla pronuncia Cassazione civile 18 marzo 2016 n
3228, nella quale si afferma che l'errore commesso per inesperienza o disattenzione, definibile quale
“materiale”, sia quello rilevabile ” ictu oculi”, senza nessuna necessita di indagine;
quindi, non deve essere un errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini della questione in disamina.
Ne discende che non possa ascriversi alla categoria dell'errore materiale un errore che investa, invece, un dato di partenza e, quindi, in difetto dei presupposti per ricondurre la fattispecie all'ipotesi del mero errore ex art. 1430 c.c.
A parere del Tribunale, la sola circostanza che parte attrice, nel suo atto introduttivo, ritenga che debba ricercarsi, nella fattispecie concreta, l'effettiva volontà delle parti espressa nella scrittura privata datata 30.09.1994, implica che non si sia in presenza di un errore materiale (consistente, in poche parole in una mera svista), ma si tratti di un errore nella individuazione dei termini della questione e, come tale, afferente, eventualmente, all'annullamento della scrittura per vizio nella formazione del consenso, fattispecie diversa da quella prevista all'art. 1430 cc.
Và quindi dichiarata l'inammissibilità della domanda come formulata dagli attori;
le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come per legge.
P.Q.M.
4
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta dai coeredi nei confronti di Persona_1
Controparte_1
2) Condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e contributo CNF se dovuti
Così è deciso.
Benevento, li 16 settembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio