TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/12/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. PA Vadala' Presidente dott.ssa SS LO Giudice rel. est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 915/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 2.5.2024 e vertente
TRA
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Emanuela Ragni e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ilaria Sbrozzi, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Emanuela Ragni, in Monte Roberto (AN); ricorrente
E
(c.f. ), nato il [...] a [...], ivi residente, in CP_1 C.F._2 via Ciro Menotti n. 22; convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La domanda, proposta da volta ad ottenere la pronuncia di Parte_1 separazione personale dal coniuge sposato con rito concordatario il 1°.
8.2009 a CP_1 Chiaravalle, da cui ha avuto il figlio , nato il [...], è fondata e merita Per_1 accoglimento.
pagina 1 di 9 Può infatti ritenersi provato che la convivenza matrimoniale tra i coniugi sia divenuta intollerabile e che sussistano i presupposti per la separazione: la volontà della ricorrente di addivenire alla separazione, in alcun modo contrastata dal convenuto, eloquentemente assente dinanzi al Presidente e non costituitosi in giudizio, consente di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, essendo la frattura familiare irreversibile, come dimostrato, del resto, dal fatto che la convivenza è cessata nel maggio del 2023, senza più riprendere.
Va quindi senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
La ricorrente ha instato in primo luogo per l'addebito della separazione al marito sul presupposto dei comportamenti contrari ai doveri coniugali che l' avrebbe posto in essere, CP_1 abbandonando la casa coniugale in maniera ingiustificata nel maggio del 2023, intrattenendo una relazione extraconiugale con altra donna, abusando di sostanze alcoliche e violando il dovere di assistenza morale e materiale nascente dal matrimonio, avendo omesso di versare qualsiasi mantenimento per il figlio dal momento del suo abbandono della abitazione familiare.
Ritiene il Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia rimasta sfornita di riscontri probatori.
Con riferimento all'addebito della separazione, va rammentato il disposto dell'art. 151, comma 2, c.c. secondo cui, qualora ne ricorrano le circostanze e venga richiesto, la separazione va addebitata al coniuge che abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio, laddove essi abbiano assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi sia stata la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr., ex plurimis, CASS., sent. 20.8.2014, n. 18074; ord. 5.8.2020, n. 16691).
In tema di onere probatorio, grava sulla parte che chieda l'addebito l'onere di provare la condotta dell'altro coniuge contraria ai doveri matrimoniali e la sua efficacia etiologica sulla intollerabilità della convivenza, mentre è onere della controparte dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda di addebito (CASS., ord. n. 16169 dell'8.6.2023; CASS., ord. n. 35296 del 18.12.2023; ord. n. 3923 del 19.2.2018).
Nel caso di specie, in cui la contumacia del convenuto non consente di applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., la ricorrente non ha nemmeno articolato richieste istruttorie volte, in primo luogo, a dimostrare che l' avrebbe – come dalla stessa dedotto – CP_1 lasciato la casa coniugale nel maggio del 2023 in maniera volontaria e senza alcuna giustificazione, di tal che non può ritenersi provato che il convenuto sia venuto meno al dovere di coabitazione nascente dal matrimonio.
Quanto poi alla relazione extraconiugale che l' avrebbe intrattenuto, si dispone al riguardo CP_1
– nell'assenza, come detto, di richieste istruttorie – della relazione investigativa del 16 novembre del 2023 (doc. 7 allegato al ricorso), redatta su incarico conferito dalla il Pt_1 26 ottobre 2023 (con osservazioni svolte dal 6 al 12 novembre del 2023), che dà conto di circostanze successive alla lettera del 12 settembre 2023 (doc. 6 allegato al ricorso) con cui la ricorrente rappresentava al marito l'intenzione di separarsi, menzionando una serie di ragioni (mancato rientro da tempo nell'abitazione coniugale, disinteresse per la famiglia, dedizione all'alcool, pregresso deterioramento del rapporto affettivo) a causa delle quali la relazione era giunta ad una crisi irreversibile.
pagina 2 di 9 Pertanto, la relazione extraconiugale la cui sussistenza si evincerebbe dalla citata relazione non appare porsi in nesso causale con l'intollerabilità della convivenza matrimoniale, che – come si evince dalla citata missiva inviata dalla ricorrente al marito tramite legale – era già venuta a maturare anteriormente al periodo a cui risalgono gli incontri dell' con altra donna CP_1 relazionati dall'investigatore privato.
Non si dispone, del resto, di alcun elemento idoneo a suffragare la tesi della ricorrente per cui tale relazione potesse essere iniziata in epoca precedente alla definitiva dissoluzione del legame coniugale (la quale, peraltro, per come si evince dalla lettera del 12 settembre 2023, parrebbe essere risalente già al dicembre del 2022, quando i coniugi avevano intrapreso un percorso di psicoterapia di coppia in conseguenza del progressivo deterioramento del rapporto affettivo all'epoca lamentato dalla . Pt_1
Quanto poi al disinteresse che l'Actis avrebbe manifestato nei confronti della famiglia, è la stessa ricorrente ad asserire che egli non avrebbe versato alcun mantenimento per il figlio minore dal maggio del 2023, cioè da quando si sarebbe allontanato definitivamente dalla casa coniugale;
ne consegue che già dalle allegazioni della emerge come la violazione del Pt_1 dovere di assistenza materiale nell'interesse della famiglia, ascritto al marito, sarebbe successivo alla già verificatasi cessazione della convivenza, dunque alla intervenuta evidente manifestazione della irreversibile crisi coniugale, di tal che non può neppure in tal caso ritenersi sussistente il necessario nesso causale tra la predetta condotta dell' violativa dei CP_1 doveri matrimoniali, e la dissoluzione del rapporto di coniugio.
Infine, quanto alla dipendenza da alcool del convenuto, deve rilevarsi come essa appaia invero provata dal contenuto dei messaggi telefonici prodotti dalla ricorrente (doc. n. 5 allegato al ricorso), risalenti al 15 gennaio 2024 (come dedotto in ricorso), da cui si evince il riconoscimento da parte dell' del proprio problema correlato all'alcool, di cui lo stesso si CP_1 mostra dispiaciuto (riconoscendo di sbagliare nel bere e di non essere né un buon padre, né un buon marito), ma ancora incapace di intraprendere una strada di disintossicazione.
Deve al riguardo evidenziarsi che, come precisato dalla giurisprudenza di merito (in particolare, Tribunale di Venezia, sentenza n. 1111/2022 del 20.6.2022), la dipendenza da alcol di un coniuge, protrattasi nel tempo e accompagnata dal rifiuto di intraprendere o proseguire un adeguato percorso di cura, costituisce violazione del dovere di leale collaborazione nell'interesse della famiglia e può giustificare l'addebito della separazione, qualora sia accertato il nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della convivenza;
principio del resto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “è proprio il protrarsi nel tempo dell'alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, a costituire la causa dell'intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza da alcool provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all'aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che ne deriva” (cfr., tra le altre, CASS., ord. n. 26883/2016).
Nel caso di specie, non può ritenersi dimostrata l'esistenza del nesso causale tra la pur provata dipendenza da alcol dell' e l'intollerabilità della convivenza coniugale, posto che i CP_1 messaggi Whatsapp prodotti dalla ricorrente, sopra citati, risalgono al gennaio 2024, cioè ad un periodo successivo al venir meno della coabitazione delle parti, cessata – come affermato dalla stessa – a maggio del 2023, non essendo dato sapere – per assenza di ulteriori Pt_1 elementi istruttori sul punto – a quale periodo risalga detta dedizione all'alcol, per quanto tempo si sia protratta, come sia stata affrontata dai coniugi e, quindi, come abbia influito sulle sorti del matrimonio. pagina 3 di 9 Deve quindi disporsi il rigetto della domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Occorre a questo punto statuire sul regime di affidamento del figlio minore delle parti, , Per_1 nato il [...].
Con ordinanza del 24.10.2024, emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., è stato disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, con diritto di visita paterno regolamentato (finesettimana alternati, il sabato dalle ore 16.30 alle ore 21.30 e la domenica dalle 11 alle 18, nonché festività alternate), ma da esercitarsi alla presenza della madre, tenuto conto della provata tendenza dell'Actis ad abusare di sostanze alcoliche.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha chiesto la conferma dei citati provvedimenti temporanei ed urgenti.
Ritiene il Tribunale che debba confermarsi l'affido esclusivo del minore alla madre, per le ragioni espresse nella citata ordinanza.
Da un lato, infatti, la condotta paterna di tendenza all'abuso di alcol assume connotazione altamente allarmante e pregiudizievole per l'interesse del minore, come del resto si evince chiaramente dalle dichiarazioni rese proprio da in sede di ascolto: il ragazzino ha Per_1 manifestato matura ed importante consapevolezza della fragilità paterna e, in particolare, della sua alcol-dipendenza, avendo ricordato spiacevoli episodi di quando i genitori vivevano ancora insieme (quando la sera il padre tornava tardi, alterato, e gridava, tanto che madre e figlio a volte si chiudevano in camera) e riferito di essersi reso conto, durante le conversazioni telefoniche con il padre, di quando questi aveva bevuto, risalendo l'ultimo episodio di questo tipo al settembre del 2024 (quando aveva la “voce impastata” e il figlio doveva anche ripetergli le cose che gli diceva), in seguito al quale non si sarebbero più presentate situazioni di alterazione del genitore.
Il minore ha tuttavia mantenuto una elevata quota ansiosa rispetto alla tendenza al bere del padre, avendo affermato di non sentirsi sicuro nel restare da solo con lui e, pur desiderando la presenza paterna e le visite del genitore, di preferire che avvengano alla presenza della madre, temendo che il padre possa “fare qualcosa” se dovesse bere e percependo la sua condizione di maggiore presenza e stabilità venutasi a delineare dall'estate del 2024 come non ancora del tutto consolidata e bisognosa di ulteriore monitoraggio.
Peraltro, va tenuto conto anche del disinteresse che l' ha manifestato verso il figlio minore CP_1 nel periodo successivo alla separazione e sino all'estate del 2024, posto che, da un lato, l'allegazione della ricorrente circa l'omesso versamento di un assegno di mantenimento per tutto il primo anno dalla fine della convivenza non ha trovato alcuna smentita da parte del convenuto e, dall'altro lato, lo stesso minore in sede di ascolto ha riferito che il padre fino all'estate del 2024 era stato assente, non chiamandolo né vedendolo mai, mentre soltanto in seguito ha iniziato a fargli videochiamate e chiamate telefoniche tutti i giorni ed a recarsi da lui ogni finesettimana, sia il sabato che la domenica, trattenendosi durante il giorno presso l'abitazione della e del minore. Pt_1
Il complesso di tali elementi rende opportuno confermare la previsione dell'affido esclusivo della minore alla madre, considerato che, malgrado la presenza dell' nella vita del figlio si CP_1 sia incrementata con proficuità e miglioramento del loro rapporto dall'estate del 2024, la sua comprovata tendenza ad abusare di alcol, fonte di ansia e preoccupazione per il minore nella relazione con il padre, esige la necessità di una verifica nel tempo circa la serietà e stabilità del cambiamento intrapreso, tenuto conto anche del fatto che il convenuto non risulta aver mai intrapreso un percorso di disintossicazione dall'alcol presso strutture specializzate.
pagina 4 di 9 La più recente giurisprudenza di legittimità afferma che «In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore»(CASS., Ord. n. 4056 del 09/02/2023)
Nel caso di specie, valutati i suesposti elementi, tenuto conto del preminente interesse del minore coinvolto nella presente vicenda, il suo affido esclusivo alla madre appare il regime più adeguato alle esigenze del medesimo, in deroga alla regola generale dell'affido condiviso, in quanto idoneo ad assicurare a la condizione di certezza e stabilità che la componente Per_1 genitoriale materna appare anche allo stato maggiormente in grado di garantire (e che per un periodo di oltre un anno dalla cessazione della convivenza è stata la sola ad assicurare), essendo quasi esclusivamente la madre a prendersi cura, in ogni aspetto, del minore, in attesa che si pervenga ad una auspicabile stabilizzazione della presenza del padre nella vita del figlio, incrementatasi dall'estate del 2024.
Tenuto conto, peraltro, di quanto riferito dal minore circa il fatto di non sentirsi ancora sicuro a frequentare il padre da solo, per la paura che possa bere di nuovo, appare opportuno confermare quanto stabilito nei provvedimenti temporanei ed urgenti circa la necessità che durante le visite del padre al figlio (a finesettimana alternati, il sabato dalle ore 16.30 alle ore 21.30 e la domenica dalle 11 alle 18, nonché durante le festività) sia presente la madre, al fine di contemperare la necessità che padre e figlio mantengano e potenzino il loro rapporto con l'esigenza del minore di sentirsi sicuro nei momenti di frequentazione del genitore.
La convivenza del minore con la madre comporta l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
Quanto agli aspetti economici, va sicuramente affermato il dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio, apparendo equo confermare l'importo di € 250,00 posto a carico del convenuto con ordinanza del 24.10.2024 quale contributo mensile dallo stesso dovuto per il mantenimento ordinario del minore , tenuto conto che, pur non constando l'attività Per_1 svolta dall' egli sicuramente lavora, come riferito anche dal minore (che ha dichiarato CP_1 che durante la settimana il padre non va a trovarlo anche per via del lavoro) e, comunque, è dotato di adeguata capacità lavorativa, considerata anche la sua età.
La ricorrente, peraltro, in sede di precisazione delle conclusioni ha domandato proprio la conferma di detto importo, che appare rispondente alle esigenze del minore, dodicenne e quindi non ancora entrato nella notoriamente più onerosa età adolescenziale.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 20 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat.
Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori ciascuno per la metà; per la disciplina di dette spese deva farsi riferimento al Protocollo in vigore presso il distretto di Corte di Appello di Ancona approvato il 10.7.2024, come riportato in parte dispositiva.
L'esito del giudizio, che si risolve nella prevalente soccombenza del convenuto (salvo il rigetto della domanda di addebito) giustifica una parziale compensazione delle spese di lite, limitatamente ad un terzo, con condanna del convenuto alla rifusione dei residui due terzi in favore della ricorrente, liquidati come specificato in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
pagina 5 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 915/2024 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1 29.12.1973, e , nato a [...] il [...]; CP_1
2) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente;
3) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale continuerà ad Per_1 abitare;
il padre potrà vedere il figlio a finesettimana alternati, il sabato dalle ore 16.30 alle ore 21.30 e la domenica dalle 11 alle 18, ma alla presenza della ricorrente;
il padre potrà trascorrere con il figlio le festività religiose e civili in via alternata con la madre, trattenendosi con il figlio dalle 11 alle 18, sempre alla presenza della ricorrente;
4) assegna la casa coniugale, sita in Apiro, via IV Novembre n. 5, a;
Parte_1
5) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno CP_1 Parte_1 20 di ogni mese, l'importo di € 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore;
l'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli Indici Istat;
6) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per la figlia, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SP CH
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
pagina 6 di 9 - farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SP SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
pagina 7 di 9 - tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SP EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
pagina 8 di 9 - frequenza di centri estivi.
7) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento limitatamente ad un terzo e condanna a rifondere alla ricorrente i residui due terzi, che liquida n € 3.000,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, cap e iva come per legge.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
SS LO PA AD
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. PA Vadala' Presidente dott.ssa SS LO Giudice rel. est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 915/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 2.5.2024 e vertente
TRA
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Emanuela Ragni e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ilaria Sbrozzi, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Emanuela Ragni, in Monte Roberto (AN); ricorrente
E
(c.f. ), nato il [...] a [...], ivi residente, in CP_1 C.F._2 via Ciro Menotti n. 22; convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La domanda, proposta da volta ad ottenere la pronuncia di Parte_1 separazione personale dal coniuge sposato con rito concordatario il 1°.
8.2009 a CP_1 Chiaravalle, da cui ha avuto il figlio , nato il [...], è fondata e merita Per_1 accoglimento.
pagina 1 di 9 Può infatti ritenersi provato che la convivenza matrimoniale tra i coniugi sia divenuta intollerabile e che sussistano i presupposti per la separazione: la volontà della ricorrente di addivenire alla separazione, in alcun modo contrastata dal convenuto, eloquentemente assente dinanzi al Presidente e non costituitosi in giudizio, consente di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, essendo la frattura familiare irreversibile, come dimostrato, del resto, dal fatto che la convivenza è cessata nel maggio del 2023, senza più riprendere.
Va quindi senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
La ricorrente ha instato in primo luogo per l'addebito della separazione al marito sul presupposto dei comportamenti contrari ai doveri coniugali che l' avrebbe posto in essere, CP_1 abbandonando la casa coniugale in maniera ingiustificata nel maggio del 2023, intrattenendo una relazione extraconiugale con altra donna, abusando di sostanze alcoliche e violando il dovere di assistenza morale e materiale nascente dal matrimonio, avendo omesso di versare qualsiasi mantenimento per il figlio dal momento del suo abbandono della abitazione familiare.
Ritiene il Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia rimasta sfornita di riscontri probatori.
Con riferimento all'addebito della separazione, va rammentato il disposto dell'art. 151, comma 2, c.c. secondo cui, qualora ne ricorrano le circostanze e venga richiesto, la separazione va addebitata al coniuge che abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio, laddove essi abbiano assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi sia stata la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr., ex plurimis, CASS., sent. 20.8.2014, n. 18074; ord. 5.8.2020, n. 16691).
In tema di onere probatorio, grava sulla parte che chieda l'addebito l'onere di provare la condotta dell'altro coniuge contraria ai doveri matrimoniali e la sua efficacia etiologica sulla intollerabilità della convivenza, mentre è onere della controparte dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda di addebito (CASS., ord. n. 16169 dell'8.6.2023; CASS., ord. n. 35296 del 18.12.2023; ord. n. 3923 del 19.2.2018).
Nel caso di specie, in cui la contumacia del convenuto non consente di applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., la ricorrente non ha nemmeno articolato richieste istruttorie volte, in primo luogo, a dimostrare che l' avrebbe – come dalla stessa dedotto – CP_1 lasciato la casa coniugale nel maggio del 2023 in maniera volontaria e senza alcuna giustificazione, di tal che non può ritenersi provato che il convenuto sia venuto meno al dovere di coabitazione nascente dal matrimonio.
Quanto poi alla relazione extraconiugale che l' avrebbe intrattenuto, si dispone al riguardo CP_1
– nell'assenza, come detto, di richieste istruttorie – della relazione investigativa del 16 novembre del 2023 (doc. 7 allegato al ricorso), redatta su incarico conferito dalla il Pt_1 26 ottobre 2023 (con osservazioni svolte dal 6 al 12 novembre del 2023), che dà conto di circostanze successive alla lettera del 12 settembre 2023 (doc. 6 allegato al ricorso) con cui la ricorrente rappresentava al marito l'intenzione di separarsi, menzionando una serie di ragioni (mancato rientro da tempo nell'abitazione coniugale, disinteresse per la famiglia, dedizione all'alcool, pregresso deterioramento del rapporto affettivo) a causa delle quali la relazione era giunta ad una crisi irreversibile.
pagina 2 di 9 Pertanto, la relazione extraconiugale la cui sussistenza si evincerebbe dalla citata relazione non appare porsi in nesso causale con l'intollerabilità della convivenza matrimoniale, che – come si evince dalla citata missiva inviata dalla ricorrente al marito tramite legale – era già venuta a maturare anteriormente al periodo a cui risalgono gli incontri dell' con altra donna CP_1 relazionati dall'investigatore privato.
Non si dispone, del resto, di alcun elemento idoneo a suffragare la tesi della ricorrente per cui tale relazione potesse essere iniziata in epoca precedente alla definitiva dissoluzione del legame coniugale (la quale, peraltro, per come si evince dalla lettera del 12 settembre 2023, parrebbe essere risalente già al dicembre del 2022, quando i coniugi avevano intrapreso un percorso di psicoterapia di coppia in conseguenza del progressivo deterioramento del rapporto affettivo all'epoca lamentato dalla . Pt_1
Quanto poi al disinteresse che l'Actis avrebbe manifestato nei confronti della famiglia, è la stessa ricorrente ad asserire che egli non avrebbe versato alcun mantenimento per il figlio minore dal maggio del 2023, cioè da quando si sarebbe allontanato definitivamente dalla casa coniugale;
ne consegue che già dalle allegazioni della emerge come la violazione del Pt_1 dovere di assistenza materiale nell'interesse della famiglia, ascritto al marito, sarebbe successivo alla già verificatasi cessazione della convivenza, dunque alla intervenuta evidente manifestazione della irreversibile crisi coniugale, di tal che non può neppure in tal caso ritenersi sussistente il necessario nesso causale tra la predetta condotta dell' violativa dei CP_1 doveri matrimoniali, e la dissoluzione del rapporto di coniugio.
Infine, quanto alla dipendenza da alcool del convenuto, deve rilevarsi come essa appaia invero provata dal contenuto dei messaggi telefonici prodotti dalla ricorrente (doc. n. 5 allegato al ricorso), risalenti al 15 gennaio 2024 (come dedotto in ricorso), da cui si evince il riconoscimento da parte dell' del proprio problema correlato all'alcool, di cui lo stesso si CP_1 mostra dispiaciuto (riconoscendo di sbagliare nel bere e di non essere né un buon padre, né un buon marito), ma ancora incapace di intraprendere una strada di disintossicazione.
Deve al riguardo evidenziarsi che, come precisato dalla giurisprudenza di merito (in particolare, Tribunale di Venezia, sentenza n. 1111/2022 del 20.6.2022), la dipendenza da alcol di un coniuge, protrattasi nel tempo e accompagnata dal rifiuto di intraprendere o proseguire un adeguato percorso di cura, costituisce violazione del dovere di leale collaborazione nell'interesse della famiglia e può giustificare l'addebito della separazione, qualora sia accertato il nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della convivenza;
principio del resto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “è proprio il protrarsi nel tempo dell'alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, a costituire la causa dell'intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza da alcool provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all'aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che ne deriva” (cfr., tra le altre, CASS., ord. n. 26883/2016).
Nel caso di specie, non può ritenersi dimostrata l'esistenza del nesso causale tra la pur provata dipendenza da alcol dell' e l'intollerabilità della convivenza coniugale, posto che i CP_1 messaggi Whatsapp prodotti dalla ricorrente, sopra citati, risalgono al gennaio 2024, cioè ad un periodo successivo al venir meno della coabitazione delle parti, cessata – come affermato dalla stessa – a maggio del 2023, non essendo dato sapere – per assenza di ulteriori Pt_1 elementi istruttori sul punto – a quale periodo risalga detta dedizione all'alcol, per quanto tempo si sia protratta, come sia stata affrontata dai coniugi e, quindi, come abbia influito sulle sorti del matrimonio. pagina 3 di 9 Deve quindi disporsi il rigetto della domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Occorre a questo punto statuire sul regime di affidamento del figlio minore delle parti, , Per_1 nato il [...].
Con ordinanza del 24.10.2024, emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., è stato disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, con diritto di visita paterno regolamentato (finesettimana alternati, il sabato dalle ore 16.30 alle ore 21.30 e la domenica dalle 11 alle 18, nonché festività alternate), ma da esercitarsi alla presenza della madre, tenuto conto della provata tendenza dell'Actis ad abusare di sostanze alcoliche.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha chiesto la conferma dei citati provvedimenti temporanei ed urgenti.
Ritiene il Tribunale che debba confermarsi l'affido esclusivo del minore alla madre, per le ragioni espresse nella citata ordinanza.
Da un lato, infatti, la condotta paterna di tendenza all'abuso di alcol assume connotazione altamente allarmante e pregiudizievole per l'interesse del minore, come del resto si evince chiaramente dalle dichiarazioni rese proprio da in sede di ascolto: il ragazzino ha Per_1 manifestato matura ed importante consapevolezza della fragilità paterna e, in particolare, della sua alcol-dipendenza, avendo ricordato spiacevoli episodi di quando i genitori vivevano ancora insieme (quando la sera il padre tornava tardi, alterato, e gridava, tanto che madre e figlio a volte si chiudevano in camera) e riferito di essersi reso conto, durante le conversazioni telefoniche con il padre, di quando questi aveva bevuto, risalendo l'ultimo episodio di questo tipo al settembre del 2024 (quando aveva la “voce impastata” e il figlio doveva anche ripetergli le cose che gli diceva), in seguito al quale non si sarebbero più presentate situazioni di alterazione del genitore.
Il minore ha tuttavia mantenuto una elevata quota ansiosa rispetto alla tendenza al bere del padre, avendo affermato di non sentirsi sicuro nel restare da solo con lui e, pur desiderando la presenza paterna e le visite del genitore, di preferire che avvengano alla presenza della madre, temendo che il padre possa “fare qualcosa” se dovesse bere e percependo la sua condizione di maggiore presenza e stabilità venutasi a delineare dall'estate del 2024 come non ancora del tutto consolidata e bisognosa di ulteriore monitoraggio.
Peraltro, va tenuto conto anche del disinteresse che l' ha manifestato verso il figlio minore CP_1 nel periodo successivo alla separazione e sino all'estate del 2024, posto che, da un lato, l'allegazione della ricorrente circa l'omesso versamento di un assegno di mantenimento per tutto il primo anno dalla fine della convivenza non ha trovato alcuna smentita da parte del convenuto e, dall'altro lato, lo stesso minore in sede di ascolto ha riferito che il padre fino all'estate del 2024 era stato assente, non chiamandolo né vedendolo mai, mentre soltanto in seguito ha iniziato a fargli videochiamate e chiamate telefoniche tutti i giorni ed a recarsi da lui ogni finesettimana, sia il sabato che la domenica, trattenendosi durante il giorno presso l'abitazione della e del minore. Pt_1
Il complesso di tali elementi rende opportuno confermare la previsione dell'affido esclusivo della minore alla madre, considerato che, malgrado la presenza dell' nella vita del figlio si CP_1 sia incrementata con proficuità e miglioramento del loro rapporto dall'estate del 2024, la sua comprovata tendenza ad abusare di alcol, fonte di ansia e preoccupazione per il minore nella relazione con il padre, esige la necessità di una verifica nel tempo circa la serietà e stabilità del cambiamento intrapreso, tenuto conto anche del fatto che il convenuto non risulta aver mai intrapreso un percorso di disintossicazione dall'alcol presso strutture specializzate.
pagina 4 di 9 La più recente giurisprudenza di legittimità afferma che «In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore»(CASS., Ord. n. 4056 del 09/02/2023)
Nel caso di specie, valutati i suesposti elementi, tenuto conto del preminente interesse del minore coinvolto nella presente vicenda, il suo affido esclusivo alla madre appare il regime più adeguato alle esigenze del medesimo, in deroga alla regola generale dell'affido condiviso, in quanto idoneo ad assicurare a la condizione di certezza e stabilità che la componente Per_1 genitoriale materna appare anche allo stato maggiormente in grado di garantire (e che per un periodo di oltre un anno dalla cessazione della convivenza è stata la sola ad assicurare), essendo quasi esclusivamente la madre a prendersi cura, in ogni aspetto, del minore, in attesa che si pervenga ad una auspicabile stabilizzazione della presenza del padre nella vita del figlio, incrementatasi dall'estate del 2024.
Tenuto conto, peraltro, di quanto riferito dal minore circa il fatto di non sentirsi ancora sicuro a frequentare il padre da solo, per la paura che possa bere di nuovo, appare opportuno confermare quanto stabilito nei provvedimenti temporanei ed urgenti circa la necessità che durante le visite del padre al figlio (a finesettimana alternati, il sabato dalle ore 16.30 alle ore 21.30 e la domenica dalle 11 alle 18, nonché durante le festività) sia presente la madre, al fine di contemperare la necessità che padre e figlio mantengano e potenzino il loro rapporto con l'esigenza del minore di sentirsi sicuro nei momenti di frequentazione del genitore.
La convivenza del minore con la madre comporta l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
Quanto agli aspetti economici, va sicuramente affermato il dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio, apparendo equo confermare l'importo di € 250,00 posto a carico del convenuto con ordinanza del 24.10.2024 quale contributo mensile dallo stesso dovuto per il mantenimento ordinario del minore , tenuto conto che, pur non constando l'attività Per_1 svolta dall' egli sicuramente lavora, come riferito anche dal minore (che ha dichiarato CP_1 che durante la settimana il padre non va a trovarlo anche per via del lavoro) e, comunque, è dotato di adeguata capacità lavorativa, considerata anche la sua età.
La ricorrente, peraltro, in sede di precisazione delle conclusioni ha domandato proprio la conferma di detto importo, che appare rispondente alle esigenze del minore, dodicenne e quindi non ancora entrato nella notoriamente più onerosa età adolescenziale.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 20 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat.
Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori ciascuno per la metà; per la disciplina di dette spese deva farsi riferimento al Protocollo in vigore presso il distretto di Corte di Appello di Ancona approvato il 10.7.2024, come riportato in parte dispositiva.
L'esito del giudizio, che si risolve nella prevalente soccombenza del convenuto (salvo il rigetto della domanda di addebito) giustifica una parziale compensazione delle spese di lite, limitatamente ad un terzo, con condanna del convenuto alla rifusione dei residui due terzi in favore della ricorrente, liquidati come specificato in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
pagina 5 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 915/2024 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1 29.12.1973, e , nato a [...] il [...]; CP_1
2) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente;
3) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale continuerà ad Per_1 abitare;
il padre potrà vedere il figlio a finesettimana alternati, il sabato dalle ore 16.30 alle ore 21.30 e la domenica dalle 11 alle 18, ma alla presenza della ricorrente;
il padre potrà trascorrere con il figlio le festività religiose e civili in via alternata con la madre, trattenendosi con il figlio dalle 11 alle 18, sempre alla presenza della ricorrente;
4) assegna la casa coniugale, sita in Apiro, via IV Novembre n. 5, a;
Parte_1
5) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno CP_1 Parte_1 20 di ogni mese, l'importo di € 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore;
l'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli Indici Istat;
6) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per la figlia, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SP CH
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
pagina 6 di 9 - farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SP SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
pagina 7 di 9 - tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SP EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
pagina 8 di 9 - frequenza di centri estivi.
7) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento limitatamente ad un terzo e condanna a rifondere alla ricorrente i residui due terzi, che liquida n € 3.000,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, cap e iva come per legge.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
SS LO PA AD
pagina 9 di 9