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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/11/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 19 /2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a LOCATE DI TRIULZI (MI) il Parte_1 C.F._1
17/09/1969. Con il patrocinio dell'Avv. GARLASCHE' ALICE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. ) nt. a AS RI (PV) il Parte_2 C.F._2
11/10/1973. Con il patrocinio dell'Avv. NISI GRAZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.* Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle
[...] condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Rozzano (MI) il 05.07.1997 e che dall'unione coniugale sono nate le figlie:
- (c.f.: ), nata in [...] il [...], Persona_1 C.F._3 maggiorenne, ancorchè non economicamente autosufficiente;
- (c.f.: ), nata in [...] l'[...], Persona_2 C.F._4 maggiorenne, ancorché non economicamente autosufficiente. Con sentenza n. 50/2025 del 10.02.2025, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
Pag. 1 Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali. Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione. I coniugi sono poi comparsi il 7.11.2025 avanti al relatore per migliore definizione delle condizioni di divorzio, come da provvedimento collegiale del 30.10.2025. All'esito di tale udienza, il procedimento è stato nuovamente rimesso in decisione.
*.*.* Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti. L'assetto individuato dai coniugi non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Le figlie della coppia, maggiorenni ma non autosufficienti, sono comparse all'udienza del 7.11.2025 e hanno dichiarato la piena adesione a quanto concordato tra i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 19 /2025, così provvede: DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
il giorno 05.07.1997 in Rozzano (MI), atto iscritto nei registri dello Parte_2 stato civile del predetto Comune ai seguenti riferimenti: Parte I, Numero 20, Anno 1997; OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: 1) le parti al fine di regolare i rapporti economici fra gli stessi, stabiliscono che: il sig. ederà alla moglie, che fin d'ora accetta, la propria quota di proprietà della casa Parte_1 coniugale sita in Locate di Triulzi (MI), Via Verdi n.50/c, unitamente al posto auto e al box siti in Locate di Triulizi (MI), Via Verdi n.50 cosi identificati al Catasto Fabbricati del comune di Locate Triulzi: quanto all'appartamento: fg. 8, part. 529, sub. 104, cat A/3 classe 4, vani 6,5, rendita catastale E. 621,04; quanto al posto auto e box: fg 8, part 529, sub 40, cat C/6, classe 1, mq 13, rendita catstale E. 28,87; fg 8 part. 529, sub 56, cat C/6 classe 3, mq 15, rendita catastale E 46,48 , al prezzo di Euro 100.000,00=, somma che verrà versata dalla IG.ra al IG. al momento del rogito notarile che verrà stipulato Pt_2 Parte_1 entro il termine essenziale del 31.01.2026;
2) considerato che gli atti di trasferimento delle proprietà di cui al punto sub 1) sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione consensuale della vertenza coniugale, sono soggetti al regime agevolato ex art. 19 L. 74/1987, come precisato dalla circolare n. 27/E del 21.06.2012 e della sentenza della Corte Costituzionale,
3) il IG. ha asportato dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali, ad Parte_1 eccezione della bicicletta, e degli attrezzi nel box che si impegna ad asportarli entro la data del rogito;
4) la casa coniugale sino alla vendita viene assegnata alla moglie che vi abiterà unitamente alle figlie;
5) i mobili, elettrodomestici e tutto quanto contenuto nella casa coniugale sono di proprietà esclusiva della IG.ra ; Pt_2
Pag. 2 6) le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale verranno sostenute, come già di fatto avviene, esclusivamente dalla IG.ra . Le eventuali spese straordinarie Pt_2 che dovessero essere deliberate successivamente al 24 ottobre 2025 saranno a carico esclusivo della IG.ra , questo solo nel caso in cui la stessa proceda all'acquisto Pt_2 della quota del IG. in caso contrario, ovvero, in casa di vendita a terzi le spese Parte_3 straordinarie verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno sino alla vendita;
7) il pagamento della penale e/o provvigione eventualmente richiesta dall'agenzia immobiliare verrà pagata dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
8) il IG. erserà a titoli di mantenimento delle figlie la somma di Euro 225,00= Parte_1 per ciascuna figlia. Tale obbligo cesserà dal momento in cui la IG.ra diverrà unica Pt_2 proprietaria degli immobili come previsto al punto sub 2);
9) l'assegno unico in favore delle figlie continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla IG.ra ; Pt_2
10) il IG. provvederà, in ogni caso, al pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie necessarie per le figlie sino a quando queste non saranno autonome economicamente, come previsto dal protocollo del Tribunale di Lodi, il cui contenuto qui si riporta integralmente: Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno e la quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata interamente, previa esibizione di fattura o ricevuta, secondo il seguente schema:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a)-visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante-
b)-cure dentistiche presso strutture pubbliche-
c)-trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale-
d)-tickets sanitari-
e)-occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista-
f)-farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale-
Spese mediche che richiedono di preventivo accordo:
a)-cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private-
b)-cure termali e fisioterapiche-
c)-trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente-
d)-farmaci omeopatici-
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a)-tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici-
b)-libri di testo-
c)-materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica-
d)-dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES)-
e)-assicurazione scolastica-
f)-fondo cassa richiesto dalla scuola.
Pag. 3 g)-gite scolastiche senza pernottamento-
h)-spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico-
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a)-tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati-
b)-gite scolastiche con pernottamento-
c)-corsi di recupero e lezioni private-
d)-corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero-
e)-alloggio presso la sede universitaria-
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a)-tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola-
b)-centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a)-corsi di lingue-
b)-corsi di musica e strumenti musicali-
c)-attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei)-
d)-spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout)-
e)-baby sitter-
f)-viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori-
g)-spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni)-
h)-acquisto e manutenzione (comprensivo bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli-
In ordine alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
15) Spese di lite compensate. ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 07.11.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 19 /2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a LOCATE DI TRIULZI (MI) il Parte_1 C.F._1
17/09/1969. Con il patrocinio dell'Avv. GARLASCHE' ALICE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. ) nt. a AS RI (PV) il Parte_2 C.F._2
11/10/1973. Con il patrocinio dell'Avv. NISI GRAZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.* Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle
[...] condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Rozzano (MI) il 05.07.1997 e che dall'unione coniugale sono nate le figlie:
- (c.f.: ), nata in [...] il [...], Persona_1 C.F._3 maggiorenne, ancorchè non economicamente autosufficiente;
- (c.f.: ), nata in [...] l'[...], Persona_2 C.F._4 maggiorenne, ancorché non economicamente autosufficiente. Con sentenza n. 50/2025 del 10.02.2025, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
Pag. 1 Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali. Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione. I coniugi sono poi comparsi il 7.11.2025 avanti al relatore per migliore definizione delle condizioni di divorzio, come da provvedimento collegiale del 30.10.2025. All'esito di tale udienza, il procedimento è stato nuovamente rimesso in decisione.
*.*.* Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti. L'assetto individuato dai coniugi non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Le figlie della coppia, maggiorenni ma non autosufficienti, sono comparse all'udienza del 7.11.2025 e hanno dichiarato la piena adesione a quanto concordato tra i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 19 /2025, così provvede: DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
il giorno 05.07.1997 in Rozzano (MI), atto iscritto nei registri dello Parte_2 stato civile del predetto Comune ai seguenti riferimenti: Parte I, Numero 20, Anno 1997; OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: 1) le parti al fine di regolare i rapporti economici fra gli stessi, stabiliscono che: il sig. ederà alla moglie, che fin d'ora accetta, la propria quota di proprietà della casa Parte_1 coniugale sita in Locate di Triulzi (MI), Via Verdi n.50/c, unitamente al posto auto e al box siti in Locate di Triulizi (MI), Via Verdi n.50 cosi identificati al Catasto Fabbricati del comune di Locate Triulzi: quanto all'appartamento: fg. 8, part. 529, sub. 104, cat A/3 classe 4, vani 6,5, rendita catastale E. 621,04; quanto al posto auto e box: fg 8, part 529, sub 40, cat C/6, classe 1, mq 13, rendita catstale E. 28,87; fg 8 part. 529, sub 56, cat C/6 classe 3, mq 15, rendita catastale E 46,48 , al prezzo di Euro 100.000,00=, somma che verrà versata dalla IG.ra al IG. al momento del rogito notarile che verrà stipulato Pt_2 Parte_1 entro il termine essenziale del 31.01.2026;
2) considerato che gli atti di trasferimento delle proprietà di cui al punto sub 1) sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione consensuale della vertenza coniugale, sono soggetti al regime agevolato ex art. 19 L. 74/1987, come precisato dalla circolare n. 27/E del 21.06.2012 e della sentenza della Corte Costituzionale,
3) il IG. ha asportato dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali, ad Parte_1 eccezione della bicicletta, e degli attrezzi nel box che si impegna ad asportarli entro la data del rogito;
4) la casa coniugale sino alla vendita viene assegnata alla moglie che vi abiterà unitamente alle figlie;
5) i mobili, elettrodomestici e tutto quanto contenuto nella casa coniugale sono di proprietà esclusiva della IG.ra ; Pt_2
Pag. 2 6) le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale verranno sostenute, come già di fatto avviene, esclusivamente dalla IG.ra . Le eventuali spese straordinarie Pt_2 che dovessero essere deliberate successivamente al 24 ottobre 2025 saranno a carico esclusivo della IG.ra , questo solo nel caso in cui la stessa proceda all'acquisto Pt_2 della quota del IG. in caso contrario, ovvero, in casa di vendita a terzi le spese Parte_3 straordinarie verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno sino alla vendita;
7) il pagamento della penale e/o provvigione eventualmente richiesta dall'agenzia immobiliare verrà pagata dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
8) il IG. erserà a titoli di mantenimento delle figlie la somma di Euro 225,00= Parte_1 per ciascuna figlia. Tale obbligo cesserà dal momento in cui la IG.ra diverrà unica Pt_2 proprietaria degli immobili come previsto al punto sub 2);
9) l'assegno unico in favore delle figlie continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla IG.ra ; Pt_2
10) il IG. provvederà, in ogni caso, al pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie necessarie per le figlie sino a quando queste non saranno autonome economicamente, come previsto dal protocollo del Tribunale di Lodi, il cui contenuto qui si riporta integralmente: Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno e la quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata interamente, previa esibizione di fattura o ricevuta, secondo il seguente schema:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a)-visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante-
b)-cure dentistiche presso strutture pubbliche-
c)-trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale-
d)-tickets sanitari-
e)-occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista-
f)-farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale-
Spese mediche che richiedono di preventivo accordo:
a)-cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private-
b)-cure termali e fisioterapiche-
c)-trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente-
d)-farmaci omeopatici-
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a)-tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici-
b)-libri di testo-
c)-materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica-
d)-dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES)-
e)-assicurazione scolastica-
f)-fondo cassa richiesto dalla scuola.
Pag. 3 g)-gite scolastiche senza pernottamento-
h)-spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico-
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a)-tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati-
b)-gite scolastiche con pernottamento-
c)-corsi di recupero e lezioni private-
d)-corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero-
e)-alloggio presso la sede universitaria-
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a)-tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola-
b)-centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a)-corsi di lingue-
b)-corsi di musica e strumenti musicali-
c)-attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei)-
d)-spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout)-
e)-baby sitter-
f)-viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori-
g)-spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni)-
h)-acquisto e manutenzione (comprensivo bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli-
In ordine alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche via mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
15) Spese di lite compensate. ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 07.11.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 4