TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 922/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Sant'Antonio n. 361 presso lo studio dell'Avv. Rosa Fazio che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/04/2025 formulava Parte_1 opposizione avverso l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della prestazione invocata (indennità di accompagnamento), laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento della prestazione invocata
(indennità di accompagnamento), così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p.
Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo CP_1 delle operazioni peritali.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha Persona_1 accertato che la ricorrente è affetta da “Esiti di quadrantectomia mammella destra per carcinoma (2022) in attuale follow-up e terapia ormonale adiuvante con lecotrazolo;
Cardiopatia ipertensiva in buon compenso farmacologico ed emodinamico;
Artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale in obesità di Ia Classe;
Diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali;
Disturbo depressivo maggiore in trattamento farmacologico continuativo;
Grave deficit del visus (ODVN 1/50 non elevabile;
OSVN motu manu non elevabile) in soggetto di 69 anni in discrete condizioni generali, necessitante di assistenza e supervisione nell'espletamento delle attività basilari e strumentali della vita quotidiana”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta ha diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1 gennaio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione invocata (indennità di accompagnamento) a far data dall'1 gennaio 2024.
Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa
(cfr. Cass. n. 14577/2025).
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara che sussiste in capo a il requisito Parte_1 sanitario utile al conseguimento della prestazione invocata (indennità di accompagnamento) a decorrere dall'1 gennaio 2024; compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 05/12/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino