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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/11/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2755 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], l'8 novembre Parte_1
1989, rappresentata e difesa dall'avv. Perconti Giuseppe, giusta procura allegata al ricorso congiunto attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...] Controparte_1
Convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025
DEL P.M: cfr. visto del 4 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18 dicembre 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto in
AN IA TA (AG) il 13 agosto 2009, con , dalla Controparte_1
cui unione erano nate due figlie, ancora minorenni, e . Per_1 Per_2
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1556 del 12 dicembre 2022, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle, a titolo di mantenimento delle figlie, un CP_1
assegno mensile pari ad euro 450,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, all'udienza dell'8 luglio 2025, il giudice delegato ha confermato in via provvisoria e urgente le condizioni stabilite in sede di separazione e ha rinviato la causa per discussione e decisione.
All'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di
- 2 - trattazione scritta, il giudice delegato ha posto la causa in decisione, previa discussione orale del procuratore di parte attrice.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1556 del 12 dicembre 2022, passata in giudicato in data 2 agosto 2023, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Passando alle restanti domande e in assenza di elementi di novità, va certamente confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori
- 3 - delle figlie minorenni e , con collocazione Per_1 Persona_3
prevalente presso il domicilio della madre, con diritto del padre di incontrale liberamente o in caso di disaccordo secondo le modalità stabilite in sede di separazione.
Quanto alle statuizioni economiche, va confermato a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie
[...]
corrispondendo all'attrice, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile complessivo di euro 450,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale va assegnato a e alle figlie, con Parte_1
lei conviventi.
Si dà atto che non è stato ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori, tenuto conto che non sono sorte questioni in ordine al loro affidamento e collocamento.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Sentiti il difensore della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto a AN IA TA (AG), il
13 agosto 2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AN IA TA, trascritto al n.12, parte I, anno 2009;
DISPONE
- 4 - l'affidamento condiviso delle figlie e a entrambi Per_1 Persona_3
i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio materno, con conferma di quanto disposto in sede di separazione in ordine al regime di frequentazione padre figlie;
PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
delle figlie e , corrispondendo a , Per_1 Persona_3 Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 450,00 rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. DI US
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2755 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], l'8 novembre Parte_1
1989, rappresentata e difesa dall'avv. Perconti Giuseppe, giusta procura allegata al ricorso congiunto attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...] Controparte_1
Convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025
DEL P.M: cfr. visto del 4 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18 dicembre 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto in
AN IA TA (AG) il 13 agosto 2009, con , dalla Controparte_1
cui unione erano nate due figlie, ancora minorenni, e . Per_1 Per_2
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1556 del 12 dicembre 2022, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle, a titolo di mantenimento delle figlie, un CP_1
assegno mensile pari ad euro 450,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, all'udienza dell'8 luglio 2025, il giudice delegato ha confermato in via provvisoria e urgente le condizioni stabilite in sede di separazione e ha rinviato la causa per discussione e decisione.
All'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di
- 2 - trattazione scritta, il giudice delegato ha posto la causa in decisione, previa discussione orale del procuratore di parte attrice.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1556 del 12 dicembre 2022, passata in giudicato in data 2 agosto 2023, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Passando alle restanti domande e in assenza di elementi di novità, va certamente confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori
- 3 - delle figlie minorenni e , con collocazione Per_1 Persona_3
prevalente presso il domicilio della madre, con diritto del padre di incontrale liberamente o in caso di disaccordo secondo le modalità stabilite in sede di separazione.
Quanto alle statuizioni economiche, va confermato a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie
[...]
corrispondendo all'attrice, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile complessivo di euro 450,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale va assegnato a e alle figlie, con Parte_1
lei conviventi.
Si dà atto che non è stato ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori, tenuto conto che non sono sorte questioni in ordine al loro affidamento e collocamento.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Sentiti il difensore della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto a AN IA TA (AG), il
13 agosto 2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AN IA TA, trascritto al n.12, parte I, anno 2009;
DISPONE
- 4 - l'affidamento condiviso delle figlie e a entrambi Per_1 Persona_3
i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio materno, con conferma di quanto disposto in sede di separazione in ordine al regime di frequentazione padre figlie;
PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
delle figlie e , corrispondendo a , Per_1 Persona_3 Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 450,00 rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. DI US
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