Ordinanza collegiale 21 aprile 2023
Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 11/05/2023, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 02532/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2532 del 2023, proposto da
ER TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Giudicatrice del Concorso per la Classe di Concorso A011 per la Toscana, Commissione Nazionale di cui al D.M. n.326 del 9 novembre 2021, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) n. 7843/2022, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati Elena Spina e l'avvocato dello Stato Giovanni Chiappiniello;
Nell’ambito del presente contenzioso, concernente la mancata ammissione alla prova orale del concorso pubblico finalizzato al reclutamento del personale docente, per la classe di concorso A011, di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, l’originaria ricorrente ha chiesto avanti il giudice di prime cure la sospensione in via cautelare del provvedimento di esclusione dal concorso e di mancata ammissione alla prova orale nonché di una serie di atti connessi dettagliatamente elencati nell’ordinanza impugnata.
Con detta ordinanza, il TAR adito ha respinto la domanda cautelare, così argomentando:
“ Rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302); Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare; Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall’Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato”.
Ritenuto che, allo stato:
a) il Collegio, nel prendere atto dei precedenti cautelari della Sezione favorevoli alle tesi difensive della parte appellante, ad una più attenta e meditata riflessione, ritiene insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora , necessari per l’accoglimento dell’appello cautelare;
Deve, pertanto, essere respinta la richiesta misura cautelare dell’ammissione con riserva della parte interessata alla fase orale della procedura concorsuale in questione;
b) al riguardo, con riferimento al presupposto del fumus boni iuris , il Collegio richiama anzitutto il principio generale in forza del quale la formulazione di quesiti e delle relative risposte nell’ambito di procedure concorsuali costituisce espressione di attività di natura tecnico – discrezionale della amministrazione, pienamente sindacabile, ma solo entro i ben noti limiti fissati dalla giurisprudenza;
c) infatti, non è possibile richiedere al giudice, tanto meno in sede cautelare, la sovrapposizione di una propria valutazione sulla correttezza dei quesiti a quella svolta dall’amministrazione e la sede naturale per eventuali accertamenti istruttori non può che essere, nel caso di specie, quella del giudizio di merito davanti al TAR;
d) alla luce dei chiarimenti già svolti dall’amministrazione nel giudizio di primo grado, non emergono ragionevoli dubbi circa l’unicità delle corrette risposte ai questi formulati dalla commissione di concorso;
e) in particolare, fermo restando il potere del giudice di primo grado di disporre, in sede di merito, ulteriori verificazioni tecniche, risultano esaurienti e persuasive le spiegazioni volte ad illustrare il contenuto dei quesiti contestati e la piena coerenza logica della individuazione delle relative (ed esclusive) risposte esatte;
f) di contro, le deduzioni dell’appello non forniscono argomenti sufficienti per inficiare le puntuali e motivate affermazioni dell’amministrazione;
g) analoghe richieste cautelari sono già state respinte da questa Sezione, che ha anche evidenziato come le risposte non corrette ai quesiti (c.d. “distrattori”) hanno dei meri margini di plausibilità, la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato (cfr., Cons. Stato, VII, ord. nn. 927/23, 1047/2023, 1221/2023);
h) con riguardo all’allegato periculum in mora , l’eventuale ammissione con riserva alla fase orale non può consentire, in caso di superamento della prova, la successiva immissione in ruolo e la stipula di contratti a tempo indeterminato, prima della definizione del giudizio di merito, all’esito del quale, in caso di accoglimento del ricorso, la posizione della parte ricorrente potrà essere adeguatamente tutelata;
i) pertanto, in tale cornice, non emerge il lamentato pregiudizio grave e irreparabile, né l’indispensabilità della richiesta misura dell’ammissione con riserva, restando riservato al giudice di primo grado il compito di valutare l’opportunità di una sollecita definizione del merito della controversia.
L’appello cautelare, pertanto, va respinto.
Le spese della presente fase devono essere compensate, tenendo conto della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Respinge l'appello (Ricorso numero: 2532/2023).
Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO