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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5801/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5801/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Valentina Arnò Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Ludovica Cerbino CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1)Accogliersi la domanda di revisione dei provvedimenti economici adottati con la sentenza n,
4206/2023 R.G. del Tribunale di Padova, e per l'effetto disporre l'integrale eliminazione/revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , quale originariamente disposto a Persona_1 carico del padre e a favore della madre Parte_1 CP_1
2)Le spese e competenze del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei difensori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio concordatario in data 26.9.1998 a Monselice (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 53, parte II, serie A, anno 1998.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 5.12.2003. Per_1
Con sentenza del 29.9.2023 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili tra le parti prendendo atto delle condizioni da loro congiuntamente concordate.
In data 3.6.2025 e depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la Parte_1 CP_1 modifica delle condizioni di divorzio ai sensi degli artt. 473bis.29 e 473bis.51, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 9.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio, divenuto, nelle more, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Ciò premesso, l'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili di illegittimità e coerente con la situazione personale ed economica del figlio, divenuto autosufficiente), quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni (cfr. contratto di lavoro doc. 6).
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone a modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzile del 29.9.2023:
1. prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 3.6.2025;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5801/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Valentina Arnò Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Ludovica Cerbino CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1)Accogliersi la domanda di revisione dei provvedimenti economici adottati con la sentenza n,
4206/2023 R.G. del Tribunale di Padova, e per l'effetto disporre l'integrale eliminazione/revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , quale originariamente disposto a Persona_1 carico del padre e a favore della madre Parte_1 CP_1
2)Le spese e competenze del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei difensori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio concordatario in data 26.9.1998 a Monselice (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 53, parte II, serie A, anno 1998.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 5.12.2003. Per_1
Con sentenza del 29.9.2023 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili tra le parti prendendo atto delle condizioni da loro congiuntamente concordate.
In data 3.6.2025 e depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la Parte_1 CP_1 modifica delle condizioni di divorzio ai sensi degli artt. 473bis.29 e 473bis.51, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 9.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio, divenuto, nelle more, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Ciò premesso, l'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili di illegittimità e coerente con la situazione personale ed economica del figlio, divenuto autosufficiente), quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni (cfr. contratto di lavoro doc. 6).
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone a modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzile del 29.9.2023:
1. prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 3.6.2025;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2