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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/12/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5829/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5829/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via Cefalù, 18 96016 Lentini Parte_1 C.F._1
ITALIA; rappresentato e difeso dall'avv. NIGROLI FRANCESCO giusta procura in atti.
ATTRICE contro
(C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico;
Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO VITO BRUNETTO giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/09/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la sorella al fine di sentire dichiarare lo scioglimento della Controparte_1 comunione tra loro esistente sui beni immobili descritti in citazione nonché sulle somme depositate nel c/c n. n. 501672, intestato alla defunta madre, in essere presso la Monte dei Paschi di Siena, filiale di
Lentini.
pagina 1 di 6 In particolare, parte attrice ha esposto:
- di essere comproprietaria insieme alla sorella , in ragione di ½ ciascuno, per Controparte_1 successione ereditaria dei genitori e deceduti, rispettivamente in Persona_1 Persona_2 data 25.5.2003 e in data 22.12.2020 senza lasciare testamento, dei seguenti beni: immobile sito in
Carlentini in c.da Santuzzi, piano terra, censito al catasto fabbricati foglio 16 particella 1195 sub 20 cat. A/3; garage sito in Carlentini, c.da Santuzzi, piano 1S, censito al catasto fabbricati al foglio 16 particella 2510 sub 4 cat. C/6; immobile sito in Messina strada statale 114 Km 13 piano 1 interno3 scala B, censito al catasto fabbricati al foglio196, particella 1098 sub 32, Cat. A/2; somma di €
7.537,34, depositata sul conto corrente bancario n. 501672 presso Monte dei Paschi di Siena di
Lentini;
- di essere altresì comproprietaria con la sorella in pari quota del garage al piano cantinato dell'edificio nel Comune di Carlentini, sito in Via Morandi sn, distinto al N.C.E.U. del Comune di
Carlentini al foglio 16, particella 1089 sub 9Z. c. 1 piano 1S cat. A./6 cl.2mq, acquistato con atto pubblico stipulato in data 9.07.1998;
- di voler pervenire allo scioglimento della comunione esistente tra parti;
Fallito ogni tentativo di definizione bonaria della vicenda, ha adito l'Autorità Parte_1 giudiziaria chiedendo procedersi alla divisione giudiziale dei beni in comunione con determinazione delle porzioni spettanti alle condividenti in proporzione alle rispettive quote di legge.
La convenuta , costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
14.04.2023, non si è opposta alla domanda di divisione chiedendo tuttavia tenersi in considerazione tutte le spese affrontate dalla medesima per il pagamento dei tributi e per migliorie apportate ad uno degli immobili in comunione nonché delle spese sostenute per la madre durante il periodo in cui essa aveva beneficiato di un amministratore di sostegno.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice con la memoria ex art. 183, comma
6 n.1 c.p.c. depositata in data 11.05.2023 ha contestato le avverse pretese chiedendo, a sua volta, il rimborso delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione sostenute relative alla casa sita in
Messina caduta in successione, nonché delle spese per la successione dei genitori, pari a complessivi euro 7.103,21.
pagina 2 di 6 All'udienza del 18/12/2024 i difensori delle parti davano atto che in data 10.12.2024 era stato redatto atto pubblico di divisione avente ad oggetto i beni immobili in comunione, evidenziando di voler proseguire il presente procedimento esclusivamente per le restanti domande.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 24.09.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni successivi per il deposito di repliche.
****
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia contendere riguardo alla domanda di divisione dei beni immobili in comunione essendo venuto meno l'interesse delle parti in causa nel corso del giudizio ad ottenere una pronuncia giudiziale.
Le parti, infatti, mediante il contratto di divisione del 10.12.2024 ai rogiti del notaio dott.ssa Per_3
prodotto in giudizio, hanno inteso sciogliere la comunione dei beni immobili di comune accordo
[...] determinando il venir meno della corrispondente res litigiosa.
Ne discende che il vaglio del Tribunale va circoscritto alla domanda di divisione della somma depositata nel c/c bancario n. 501672 presso la Monte Paschi di Siena di Lentini, intestato alla defunta avente un saldo attivo pari a euro 7.537,34 (in mancanza di diversa Persona_2 documentazione attestante l'attuale saldo del conto, al netto delle spese del giudizio di divisione).
Al riguardo va rilevato che sia l'attrice che la convenuta hanno chiesto il rimborso delle spese ereditarie ed oneri di gestione dei beni in comunione da ciascuno di esse anticipate.
In particolare, la convenuta nella propria comparsa di risposta ha spiegato domanda Controparte_1 riconvenzionale chiedendo il riconoscimento di un proprio credito nei confronti della sorella per manutenzioni apportate all'immobile comune sito in Carlentini alla via Morandi n.6 e per il pagamento di tributi relativi all'immobile sito in Carlentini alla via Morandi n.6 caduto in successione, nonché per le spese sostenute in favore della madre durante il periodo in cui essa aveva beneficiato di un amministratore di sostegno.
L'odierna attrice a sua volta, nella prima memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 Parte_1 comma 6 c.p.c. ha chiesto il rimborso delle spese per anticipazione di pagamenti gravanti sulla massa ereditaria e delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione sostenute relative alla casa sita in
Messina caduta in successione.
pagina 3 di 6 Orbene, va rilevata l'inammissibilità tanto della domanda della convenuta, la quale risulta costituita oltre i termini di legge;
quanto della domanda proposta dall'attrice, perché proposta solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ed invero, dette domande rientrano nella fase della resa dei conti tra i condividenti, atteso che in sede di divisione, sia ereditaria che ordinaria, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra i condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass.
n. 366/1985).
Ed infatti, alla luce del combinato disposto degli artt. 724, comma 2, c.c. e 725, comma 1 c.c., il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di denaro delle quali il medesimo è debitore verso il defunto e gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione, cioè per debiti relativi alla gestione della comunione, e poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo, infine, i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione.
Sebbene la determinazione dei rimborsi fra coeredi costituisca, come detto, attività prodromica alle operazioni di divisione essendo la soddisfazione degli eventuali reciproci crediti compiuta con le operazioni di prelevamento, essa presuppone però una specifica ed autonoma domanda che deve essere proposta ritualmente dagli interessati entro i termini di preclusione di legge.
La giurisprudenza, infatti, ha in più occasioni chiarito che l'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione (Cass. Civ. n. 4643/2021;
Cass. Civ. n.27086/2021; Cass. Civ. n. 15182/2019; Cass. Civ. n. 4364/2002: “I prelevamenti, e in genere la liquidazione dei debiti e crediti dipendenti dalla comunione nell'ambito del procedimento divisionale, suppongono che sia stata proposta, in aggiunta alla domanda di divisione, un'autonoma istanza di rendiconto”).
Da ciò consegue che “la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. che ne preclude la proponibilità nell'ulteriore corso del giudizio” (Cass. n. 15182/2019; Cass. n.
2747/1998; Cass. n. 5861/1991; Cass. n. 1458/2002).
Analogamente deve ritenersi autonoma e soggetta alle ordinarie preclusioni processuali la domanda di rivalsa di cui all'art. 754 c.c. proposta dal coerede al fine di ottenere la restituzione della quota dei debiti di massa da lui anticipata e gravante sugli altri condividenti.
pagina 4 di 6 Essendosi, nel caso in esame, la convenuta costituita tardivamente in data 14.04.2023, e cioè oltre il termine di venti giorni dalla data dell'udienza (10.04.2023) fissata in citazione, ne deriva che le domande dalla stessa proposte non possono essere esaminate nel presente giudizio, sicchè di esse non si terrà conto ai fini della decisione.
Identiche considerazioni vanno svolte per le domande di rimborso spese proposte dall'attrice solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Ciò posto, occorre procedere allo scioglimento della comunione ereditaria del saldo attivo, pari a €
7.537,34, del c/c n. 501672 intestato alla defunta presso la Monte dei Paschi di Persona_2
Siena, filiale di Lentini.
Considerato che l'eredità si è devoluta per legge alle odierne parti in causa per la quota di 1/2 ciascuno ai sensi dell'art. 566 c.c., ne consegue che l'importo di Euro 7537,34 va suddiviso al 50% tra le parti in causa titolari ciascuna di una quota ereditaria pari ad ½ e quindi assegnando a ciascuno di esse la quota pari a € 3768,67.
Quanto alle spese di lite, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che nei giudizi di divisione
(tra le più recenti Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste 'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Come da ultimo lucidamente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione
"a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono
a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n.
7059)'.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione.
Applicando tali condivisibili e logici principi al caso di specie, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass. 19577/2007), non essendosi la convenuta opposta alla dicisione.
pagina 5 di 6 Quanto alle ulteriori domande e contestazioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti tenuto conto della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5829/2022 R.G., ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di divisione dei beni immobili ereditari;
Dichiara inammissibili le domande di rendiconto e restitutorie tardivamente proposte da entrambe le parti;
Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto la somma di € 7.537,34 quale saldo attivo del c/c n. n. 501672 in essere presso la Monte Paschi di Siena, filiale di Lentini, e per l'effetto attribuisce a e la somma di € 3768,67 ciascuno pari alla Parte_1 Controparte_1 quota di ½ ad esse spettante;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 16 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5829/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via Cefalù, 18 96016 Lentini Parte_1 C.F._1
ITALIA; rappresentato e difeso dall'avv. NIGROLI FRANCESCO giusta procura in atti.
ATTRICE contro
(C.F. ), domiciliato in indirizzo telematico;
Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO VITO BRUNETTO giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/09/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la sorella al fine di sentire dichiarare lo scioglimento della Controparte_1 comunione tra loro esistente sui beni immobili descritti in citazione nonché sulle somme depositate nel c/c n. n. 501672, intestato alla defunta madre, in essere presso la Monte dei Paschi di Siena, filiale di
Lentini.
pagina 1 di 6 In particolare, parte attrice ha esposto:
- di essere comproprietaria insieme alla sorella , in ragione di ½ ciascuno, per Controparte_1 successione ereditaria dei genitori e deceduti, rispettivamente in Persona_1 Persona_2 data 25.5.2003 e in data 22.12.2020 senza lasciare testamento, dei seguenti beni: immobile sito in
Carlentini in c.da Santuzzi, piano terra, censito al catasto fabbricati foglio 16 particella 1195 sub 20 cat. A/3; garage sito in Carlentini, c.da Santuzzi, piano 1S, censito al catasto fabbricati al foglio 16 particella 2510 sub 4 cat. C/6; immobile sito in Messina strada statale 114 Km 13 piano 1 interno3 scala B, censito al catasto fabbricati al foglio196, particella 1098 sub 32, Cat. A/2; somma di €
7.537,34, depositata sul conto corrente bancario n. 501672 presso Monte dei Paschi di Siena di
Lentini;
- di essere altresì comproprietaria con la sorella in pari quota del garage al piano cantinato dell'edificio nel Comune di Carlentini, sito in Via Morandi sn, distinto al N.C.E.U. del Comune di
Carlentini al foglio 16, particella 1089 sub 9Z. c. 1 piano 1S cat. A./6 cl.2mq, acquistato con atto pubblico stipulato in data 9.07.1998;
- di voler pervenire allo scioglimento della comunione esistente tra parti;
Fallito ogni tentativo di definizione bonaria della vicenda, ha adito l'Autorità Parte_1 giudiziaria chiedendo procedersi alla divisione giudiziale dei beni in comunione con determinazione delle porzioni spettanti alle condividenti in proporzione alle rispettive quote di legge.
La convenuta , costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
14.04.2023, non si è opposta alla domanda di divisione chiedendo tuttavia tenersi in considerazione tutte le spese affrontate dalla medesima per il pagamento dei tributi e per migliorie apportate ad uno degli immobili in comunione nonché delle spese sostenute per la madre durante il periodo in cui essa aveva beneficiato di un amministratore di sostegno.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice con la memoria ex art. 183, comma
6 n.1 c.p.c. depositata in data 11.05.2023 ha contestato le avverse pretese chiedendo, a sua volta, il rimborso delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione sostenute relative alla casa sita in
Messina caduta in successione, nonché delle spese per la successione dei genitori, pari a complessivi euro 7.103,21.
pagina 2 di 6 All'udienza del 18/12/2024 i difensori delle parti davano atto che in data 10.12.2024 era stato redatto atto pubblico di divisione avente ad oggetto i beni immobili in comunione, evidenziando di voler proseguire il presente procedimento esclusivamente per le restanti domande.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 24.09.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni successivi per il deposito di repliche.
****
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia contendere riguardo alla domanda di divisione dei beni immobili in comunione essendo venuto meno l'interesse delle parti in causa nel corso del giudizio ad ottenere una pronuncia giudiziale.
Le parti, infatti, mediante il contratto di divisione del 10.12.2024 ai rogiti del notaio dott.ssa Per_3
prodotto in giudizio, hanno inteso sciogliere la comunione dei beni immobili di comune accordo
[...] determinando il venir meno della corrispondente res litigiosa.
Ne discende che il vaglio del Tribunale va circoscritto alla domanda di divisione della somma depositata nel c/c bancario n. 501672 presso la Monte Paschi di Siena di Lentini, intestato alla defunta avente un saldo attivo pari a euro 7.537,34 (in mancanza di diversa Persona_2 documentazione attestante l'attuale saldo del conto, al netto delle spese del giudizio di divisione).
Al riguardo va rilevato che sia l'attrice che la convenuta hanno chiesto il rimborso delle spese ereditarie ed oneri di gestione dei beni in comunione da ciascuno di esse anticipate.
In particolare, la convenuta nella propria comparsa di risposta ha spiegato domanda Controparte_1 riconvenzionale chiedendo il riconoscimento di un proprio credito nei confronti della sorella per manutenzioni apportate all'immobile comune sito in Carlentini alla via Morandi n.6 e per il pagamento di tributi relativi all'immobile sito in Carlentini alla via Morandi n.6 caduto in successione, nonché per le spese sostenute in favore della madre durante il periodo in cui essa aveva beneficiato di un amministratore di sostegno.
L'odierna attrice a sua volta, nella prima memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 Parte_1 comma 6 c.p.c. ha chiesto il rimborso delle spese per anticipazione di pagamenti gravanti sulla massa ereditaria e delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione sostenute relative alla casa sita in
Messina caduta in successione.
pagina 3 di 6 Orbene, va rilevata l'inammissibilità tanto della domanda della convenuta, la quale risulta costituita oltre i termini di legge;
quanto della domanda proposta dall'attrice, perché proposta solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ed invero, dette domande rientrano nella fase della resa dei conti tra i condividenti, atteso che in sede di divisione, sia ereditaria che ordinaria, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra i condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass.
n. 366/1985).
Ed infatti, alla luce del combinato disposto degli artt. 724, comma 2, c.c. e 725, comma 1 c.c., il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di denaro delle quali il medesimo è debitore verso il defunto e gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione, cioè per debiti relativi alla gestione della comunione, e poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo, infine, i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione.
Sebbene la determinazione dei rimborsi fra coeredi costituisca, come detto, attività prodromica alle operazioni di divisione essendo la soddisfazione degli eventuali reciproci crediti compiuta con le operazioni di prelevamento, essa presuppone però una specifica ed autonoma domanda che deve essere proposta ritualmente dagli interessati entro i termini di preclusione di legge.
La giurisprudenza, infatti, ha in più occasioni chiarito che l'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione (Cass. Civ. n. 4643/2021;
Cass. Civ. n.27086/2021; Cass. Civ. n. 15182/2019; Cass. Civ. n. 4364/2002: “I prelevamenti, e in genere la liquidazione dei debiti e crediti dipendenti dalla comunione nell'ambito del procedimento divisionale, suppongono che sia stata proposta, in aggiunta alla domanda di divisione, un'autonoma istanza di rendiconto”).
Da ciò consegue che “la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. che ne preclude la proponibilità nell'ulteriore corso del giudizio” (Cass. n. 15182/2019; Cass. n.
2747/1998; Cass. n. 5861/1991; Cass. n. 1458/2002).
Analogamente deve ritenersi autonoma e soggetta alle ordinarie preclusioni processuali la domanda di rivalsa di cui all'art. 754 c.c. proposta dal coerede al fine di ottenere la restituzione della quota dei debiti di massa da lui anticipata e gravante sugli altri condividenti.
pagina 4 di 6 Essendosi, nel caso in esame, la convenuta costituita tardivamente in data 14.04.2023, e cioè oltre il termine di venti giorni dalla data dell'udienza (10.04.2023) fissata in citazione, ne deriva che le domande dalla stessa proposte non possono essere esaminate nel presente giudizio, sicchè di esse non si terrà conto ai fini della decisione.
Identiche considerazioni vanno svolte per le domande di rimborso spese proposte dall'attrice solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Ciò posto, occorre procedere allo scioglimento della comunione ereditaria del saldo attivo, pari a €
7.537,34, del c/c n. 501672 intestato alla defunta presso la Monte dei Paschi di Persona_2
Siena, filiale di Lentini.
Considerato che l'eredità si è devoluta per legge alle odierne parti in causa per la quota di 1/2 ciascuno ai sensi dell'art. 566 c.c., ne consegue che l'importo di Euro 7537,34 va suddiviso al 50% tra le parti in causa titolari ciascuna di una quota ereditaria pari ad ½ e quindi assegnando a ciascuno di esse la quota pari a € 3768,67.
Quanto alle spese di lite, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che nei giudizi di divisione
(tra le più recenti Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste 'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Come da ultimo lucidamente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione
"a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono
a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n.
7059)'.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione.
Applicando tali condivisibili e logici principi al caso di specie, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass. 19577/2007), non essendosi la convenuta opposta alla dicisione.
pagina 5 di 6 Quanto alle ulteriori domande e contestazioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti tenuto conto della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5829/2022 R.G., ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di divisione dei beni immobili ereditari;
Dichiara inammissibili le domande di rendiconto e restitutorie tardivamente proposte da entrambe le parti;
Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto la somma di € 7.537,34 quale saldo attivo del c/c n. n. 501672 in essere presso la Monte Paschi di Siena, filiale di Lentini, e per l'effetto attribuisce a e la somma di € 3768,67 ciascuno pari alla Parte_1 Controparte_1 quota di ½ ad esse spettante;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 16 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6