Articolo 1328 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1339Articolo 1341
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 1328. Aiutante di battaglia 1. Ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, per azioni compiute in guerra o in grave crisi internazionale, puo' essere conferito il grado di aiutante di battaglia. 2. Il grado di aiutante di battaglia e' superiore al grado di ((luogotenente)) e corrispondenti. 3. Il grado di aiutante di battaglia si conserva anche se e' dichiarata la cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale. 4. Agli aiutanti di battaglia non provenienti dal servizio permanente puo' essere eccezionalmente concesso il passaggio in servizio permanente per merito di guerra.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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