Art. 1328. Aiutante di battaglia 1. Ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, per azioni compiute in guerra o in grave crisi internazionale, puo' essere conferito il grado di aiutante di battaglia. 2. Il grado di aiutante di battaglia e' superiore al grado di ((luogotenente)) e corrispondenti. 3. Il grado di aiutante di battaglia si conserva anche se e' dichiarata la cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale. 4. Agli aiutanti di battaglia non provenienti dal servizio permanente puo' essere eccezionalmente concesso il passaggio in servizio permanente per merito di guerra.
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Varese, sentenza 28/03/2024, n. 6Provvedimento: R.G. n. 268/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 268/2024, promossa con ricorso depositato il 23.01.2024 da: 1) Parte_1 nata a [...] in data [...]; cittadina: Italiana, Cod. Fisc. C.F._1 ; residente in [...]; con l'Avv. Antonio Battaglia; e 2) Parte_2 nato a [...] in data [...]; cittadino: Italiano, Cod. Fisc. C.F._2 ; residente in [...]; con gli …Leggi di più...
- art. 473bis.51 c.p.c.·
- rinuncia impugnazione sentenza·
- omologa separazione·
- annotazioni stato civile·
- art. 71 c.p.c.·
- separazione consensuale·
- art. 70 c.p.c.·
- autosufficienza economica·
- art. 127 ter c.p.c.·
- compensazione spese legali