TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14048/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
C.F._1
e
, nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Nicola BARONE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via del Persicetana Vecchia 26, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 14 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 23 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 24 agosto 1992 a Sanarica. Dall'unione è nata , il [...], economicamente autosufficiente. Per_1 pagina 1 di 2 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 7 febbraio 2004 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 15 febbraio 2005. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata ad [...] il 6 Parte_2 agosto 1958, unitisi in matrimonio il 24 agosto 1992 a Sanarica, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. n. 8 Parte II Serie. A Ufficio 1 anno 1992; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) a decorrere dalla data del ricorso, pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 versare alla signora a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Parte_2
400,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT fino al 31 agosto 2025, data in cui la stessa andrà in pensione e diverrà economicamente autosufficiente;
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese processuali integralmente a carico del signor Pt_1
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 31 gennaio 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
C.F._1
e
, nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Nicola BARONE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via del Persicetana Vecchia 26, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 14 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 23 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 24 agosto 1992 a Sanarica. Dall'unione è nata , il [...], economicamente autosufficiente. Per_1 pagina 1 di 2 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 7 febbraio 2004 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 15 febbraio 2005. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata ad [...] il 6 Parte_2 agosto 1958, unitisi in matrimonio il 24 agosto 1992 a Sanarica, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. n. 8 Parte II Serie. A Ufficio 1 anno 1992; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) a decorrere dalla data del ricorso, pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 versare alla signora a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Parte_2
400,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT fino al 31 agosto 2025, data in cui la stessa andrà in pensione e diverrà economicamente autosufficiente;
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese processuali integralmente a carico del signor Pt_1
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 31 gennaio 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2