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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 536 del
R.G. 2025, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, promossa
DA
AVV. (C.F. ), quale difensore di sé Parte_1 C.F._1
medesimo. –RICORRENTE–
CONTRO
. –CONVENUTO CONTUMACE– Controparte_1
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 09.06.2025, il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La motivazione della presente sentenza viene redatta con la succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con ricorso ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, 15 d.lgs. n.
150/2011 e 281-undecies c.p.c. depositato in data 18.03.2025, l'avv.
[...]
, quale difensore di sé medesimo, ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto del 17.02.2025, comunicato in pari data, con cui, nell'ambito del procedimento penale n. 378/2018 R.G.N.R. e n. 429/2018 R.G.I.P., il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari, ai sensi degli artt. 82 e 116 D.P.R. n. 115/2002, aveva liquidato in suo favore, per l'attività prestata, quale difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile nel corso CP_2
dell'udienza di convalida dell'arresto tenutasi in data 20.03.2018, l'importo di €
650,00, oltre r.s.g. del 15%, c.p.a. e i.v.a.
A sostegno del ricorso l'opponente ha dedotto: a) che, in luogo dell'importo indicato nel decreto impugnato, avrebbe dovuto essere liquidato, in applicazione del protocollo d'intesa intervenuto in data 24.11.2020 tra il Tribunale di
Castrovillari, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari e le
Camere Penali di Castrovillari e di Rossano per la liquidazione dei compensi dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, l'importo di € 1.200,00, oltre accessori;
b) che, peraltro, l'importo liquidato risulterebbe addirittura inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, ridotti di 1/3 ex art. 106 D.P.R. n. 115/2002.
2. Il non ha inteso costituirsi in giudizio, nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica, nei suoi confronti, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
3. All'udienza del 09.06.2025, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281-terdecies c.p.c. e 281- sexies c.p.c., ha invitato il ricorrente ha precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa.
4. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia del
, che, come innanzi anticipato, non si è costituito in Controparte_1
giudizio nonostante il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato nei suoi confronti.
5. Passando ora alla trattazione del merito, si rileva, quanto al motivo sub a), che, secondo la Suprema Corte, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari non hanno natura vincolante (in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 29184 del 20.10.2023), ragion per cui appare ininfluente la circostanza che il Giudice per le Indagini Preliminari in sede si sia discostato dalle indicazioni contenute nel protocollo d'intesa siglato in data 24.11.2020.
6. Occorre quindi ora verificare se, come prospettato dal ricorrente nel motivo sub b), l'importo liquidato nel decreto opposto sia inferiore a quello riveniente dall'applicazione della tariffa forense di cui al D.M. n. 55/2014.
A tal proposito, va preliminarmente osservato che l'attività dell'odierno ricorrente, consistita nella partecipazione, quale difensore d'ufficio di
[...]
, all'udienza di convalida dell'arresto del 20.03.2018, si è chiaramente CP_2
esaurita prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022, ragion per cui, in applicazione dell'art. 6 del D.M. citato, l'onorario spettante al ricorrente medesimo va determinato sulla base delle originarie previsioni di cui al D.M. n.
55/2014.
Ciò posto, tale attività impone la liquidazione, in favore del difensore, del compenso inerente alla fase di studio e a quella decisionale svoltesi nel corso delle indagini preliminari, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 15 allegata al D.M. n. 55/2014, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022.
Ebbene, in applicazione dei parametri minimi previsti dalla predetta tabella,
l'onorario spettante al difensore per l'attività di cui trattasi ammonta a € 405,00 per la fase di studio e a € 675,00 per la fase decisionale.
Alla luce della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002, il compenso minimo liquidabile ammonta pertanto a € 720,00, superiore a quello
(€ 650,00) liquidato nel provvedimento impugnato.
7. In parziale accoglimento del ricorso, va dunque revocato il decreto di liquidazione dei compensi opposto, con contestuale liquidazione, in favore del ricorrente, dell'importo di € 720,00, oltre accessori, calcolato sulla base dei parametri minimi, senz'altro congrui rispetto all'attività in concreto espletata, consistita nella mera partecipazione all'udienza, nel corso della quale, peraltro, il ricorrente medesimo nulla ha osservato in merito alla convalida dell'arresto del proprio assistito.
8. L'accoglimento solo parziale del ricorso rappresenta un giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, con condanna del convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle rimanesti spese di lite, che, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità dell'importo riconosciuto in sentenza, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione di valore inferiore a € 1.100,00, esclusa la fase istruttoria.
P.T.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) in parziale accoglimento del ricorso, revoca il decreto di liquidazione dei compensi ex artt. 82 e 116 D.P.R. n. 115/2002 emesso, in data 17.02.2025, dal
Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari nell'ambito del procedimento penale n. 378/2018 R.G.N.R. e n. 429/2018 R.G.I.P.;
c) liquida in favore dell'avv. ed a carico dell'Erario la somma di Parte_1
720,00 a titolo di compensi professionali, oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a.;
d) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna il
[...]
alla rifusione, in favore dell'avv. , della residua Controparte_1 Parte_1
metà di tali spese, che, al netto di quelle già compensate, si liquidano in €
125,00 per esborsi e in € 231,00 per compenso professionale, oltre r.s.g. 15%,
c.p.a. e i.v.a.
Castrovillari, 09.06.2025
Il Giudice dott. Alessandro Paone